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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3710/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Locri, alla Traversa VII di Via Garibaldi n. 12, presso lo studio dell'Avv. BADOLISANI MARIA TERESA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
nonché contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...] P.IVA_2
contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che, in data 28.11.2024, le veniva notificato dall' l'avviso di addebito CP_1
n. 394 2024 00037729 61 000 per il pagamento di un importo pari a €
332,44, per un indebito riferito al mese di aprile 2013 e relativo alla recupero delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione, divenute indebite a seguito di provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo previamente riconosciute in suo favore;
eccepita la prescrizione quinquennale della somma azionata con l'avviso di addebito, essendo decorsi undici anni tra l'insorgenza della pretesa creditoria e la notifica dell'avviso; concludeva chiedendo “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 394
2024 00037729 61 000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione volta al recupero forzoso di somme non dovute;
Nel merito: 2) accertare e dichiarare, che nulla è dovuto in virtù dell'avviso di addebito impugnato, atteso che il diritto di credito vantato dall'Istituto di previdenza sociale è venuto meno per il decorso del termine di prescrizione;
3) conseguentemente, annullare l'avviso di addebito n. 394 2024 00037729
61 000; 4) condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, e/o la Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
delle spese del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c”.
Non si costituivano in giudizio l' e la delle quali, attesa la CP_1 CP_2
regolare notifica del ricorso, si è dichiarata la contumacia.
Pag. 2 di 9 La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti di in quanto soggetto privo di legittimazione CP_2
passiva rispetto ai crediti oggetto di giudizio, non risultando gli stessi rientranti tra quelli oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 l. 448/98.
2. Nel merito, occorre in primo luogo qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il
Pag. 3 di 9 soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a
Pag. 4 di 9 scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti
Pag. 5 di 9 all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Pag. 6 di 9 Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, l'azione proposta deve essere senz'altro qualificata quale opposizione a ruolo ex art. 24 del
D. L.vo n. 46/99.
L'opposizione è ammissibile, in quanto proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, intervenuta in data
28.11.2024.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente si osserva che, vertendosi in materia di ripetizione di indebito previdenziale, applicandosi la disciplina relativa all'indebito oggettivo, il termine di prescrizione non è quinquennale ma decennale e decorre dalla data del pagamento.
In mancanza della costituzione dell' e di diverse indicazioni rilevabili CP_1
dagli atti di causa, dunque, il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nel 1° aprile 2013.
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
Pag. 7 di 9 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Pertanto, pur considerando la sospensione di cui sopra, le pretese creditorie azionate con l'avviso di addebito, in mancanza di qualsiasi atto interruttivo, del quale non vi è prova, essendo rimasto l' contumace, si sono CP_1
irrimediabilmente prescritte in data 6.2.2024, ossia in data antecedente alla notifica dell'AVA, intervenuta in data 28.11.2024.
Per tali motivi il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
Pag. 8 di 9 2. Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e , seguono la CP_1
soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e vengono integralmente CP_2
compensate, in ragione della pronuncia meramente in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- Accoglie il ricorso avanzato nei confronti dell'ente impositore e per l'effetto dichiara prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n.
394 2024 00037729 61 000 e insussistente il diritto dell' , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., e, per esso, del concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- Compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 251,00, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Locri, 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3710/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Locri, alla Traversa VII di Via Garibaldi n. 12, presso lo studio dell'Avv. BADOLISANI MARIA TERESA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
nonché contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...] P.IVA_2
contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che, in data 28.11.2024, le veniva notificato dall' l'avviso di addebito CP_1
n. 394 2024 00037729 61 000 per il pagamento di un importo pari a €
332,44, per un indebito riferito al mese di aprile 2013 e relativo alla recupero delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione, divenute indebite a seguito di provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo previamente riconosciute in suo favore;
eccepita la prescrizione quinquennale della somma azionata con l'avviso di addebito, essendo decorsi undici anni tra l'insorgenza della pretesa creditoria e la notifica dell'avviso; concludeva chiedendo “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 394
2024 00037729 61 000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione volta al recupero forzoso di somme non dovute;
Nel merito: 2) accertare e dichiarare, che nulla è dovuto in virtù dell'avviso di addebito impugnato, atteso che il diritto di credito vantato dall'Istituto di previdenza sociale è venuto meno per il decorso del termine di prescrizione;
3) conseguentemente, annullare l'avviso di addebito n. 394 2024 00037729
61 000; 4) condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, e/o la Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
delle spese del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c”.
Non si costituivano in giudizio l' e la delle quali, attesa la CP_1 CP_2
regolare notifica del ricorso, si è dichiarata la contumacia.
Pag. 2 di 9 La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti di in quanto soggetto privo di legittimazione CP_2
passiva rispetto ai crediti oggetto di giudizio, non risultando gli stessi rientranti tra quelli oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 l. 448/98.
2. Nel merito, occorre in primo luogo qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il
Pag. 3 di 9 soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a
Pag. 4 di 9 scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti
Pag. 5 di 9 all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Pag. 6 di 9 Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, l'azione proposta deve essere senz'altro qualificata quale opposizione a ruolo ex art. 24 del
D. L.vo n. 46/99.
L'opposizione è ammissibile, in quanto proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, intervenuta in data
28.11.2024.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente si osserva che, vertendosi in materia di ripetizione di indebito previdenziale, applicandosi la disciplina relativa all'indebito oggettivo, il termine di prescrizione non è quinquennale ma decennale e decorre dalla data del pagamento.
In mancanza della costituzione dell' e di diverse indicazioni rilevabili CP_1
dagli atti di causa, dunque, il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nel 1° aprile 2013.
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
Pag. 7 di 9 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Pertanto, pur considerando la sospensione di cui sopra, le pretese creditorie azionate con l'avviso di addebito, in mancanza di qualsiasi atto interruttivo, del quale non vi è prova, essendo rimasto l' contumace, si sono CP_1
irrimediabilmente prescritte in data 6.2.2024, ossia in data antecedente alla notifica dell'AVA, intervenuta in data 28.11.2024.
Per tali motivi il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
Pag. 8 di 9 2. Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e , seguono la CP_1
soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e vengono integralmente CP_2
compensate, in ragione della pronuncia meramente in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- Accoglie il ricorso avanzato nei confronti dell'ente impositore e per l'effetto dichiara prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n.
394 2024 00037729 61 000 e insussistente il diritto dell' , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., e, per esso, del concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- Compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 251,00, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Locri, 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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