TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante
Martino, nella causa iscritta al N. 11060/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI BENEDETTO FILIPPO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Santorre di Santarosa n. 1 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo, elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo, Viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella
Camarda.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 23.7.2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' e, premesso di aver subito il 23.02.2021 un infortunio sul lavoro dal quale era CP_1
residuato un danno biologico quantificato dall'Istituto nella misura dell'11%, chiese la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore di un indennizzo commisurato ad un danno biologico pari al 24% con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di cui chiese il CP_2
rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che l'infortunio occorso al ricorrente gli ha cagionato un danno biologico quantificabile nella misura del 13%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere parzialmente accolta. Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo per il danno biologico patito, quantificabile nella misura complessiva del 13% e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento dell'indennizzo stesso con decorrenza ed accessori come per legge. CP_1
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante parte, liquidata come in CP_1
dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. DI BENEDETTO FILIPPO che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1
già liquidate.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente, per l'infortunio occorsogli, presenta postumi tali da determinare un danno biologico nella misura del 13%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo con decorrenza ed CP_1
accessori come per legge.
Dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti e condanna l' al pagamento CP_1
della restante parte che liquida in complessivi € 740,00 per compensi professionali, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. DI BENEDETTO FILIPPO.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_2
tecnica, già liquidate.
Così deciso in Palermo il 17/06/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante
Martino, nella causa iscritta al N. 11060/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI BENEDETTO FILIPPO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Santorre di Santarosa n. 1 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo, elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo, Viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella
Camarda.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 23.7.2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' e, premesso di aver subito il 23.02.2021 un infortunio sul lavoro dal quale era CP_1
residuato un danno biologico quantificato dall'Istituto nella misura dell'11%, chiese la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore di un indennizzo commisurato ad un danno biologico pari al 24% con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di cui chiese il CP_2
rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che l'infortunio occorso al ricorrente gli ha cagionato un danno biologico quantificabile nella misura del 13%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere parzialmente accolta. Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo per il danno biologico patito, quantificabile nella misura complessiva del 13% e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento dell'indennizzo stesso con decorrenza ed accessori come per legge. CP_1
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante parte, liquidata come in CP_1
dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. DI BENEDETTO FILIPPO che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1
già liquidate.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente, per l'infortunio occorsogli, presenta postumi tali da determinare un danno biologico nella misura del 13%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo con decorrenza ed CP_1
accessori come per legge.
Dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti e condanna l' al pagamento CP_1
della restante parte che liquida in complessivi € 740,00 per compensi professionali, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. DI BENEDETTO FILIPPO.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_2
tecnica, già liquidate.
Così deciso in Palermo il 17/06/2025
IL GIUDICE
Dante Martino