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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2594/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2594/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2305/2021 resa dal Tribunale di Nola in data 30.12.2021 nel procedimento n. 2546/2007 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Walter Milioto e Carmen Maria De Stefano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Cimitile (NA), Piazza Conte Filo, n. 10 appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_2 C.F._2
Giuseppe Palladino e Lucia Nocerino, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Nola, Via On.le F. Napolitano, n. 9; appellata nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._3
Sabato Dioguardi, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Scisciano (Na), Via Sacro Cuore, n. 57/B; appellato
CONCLUSIONI
Per : come da verbale di udienza del 16.1.2025 e precedenti note;
Parte_1
Per : come da verbale di udienza del 16.1.2025 e precedenti note;
Parte_2
Per : come da verbale di udienza del 16.1.2025 e precedenti note. Controparte_1 pagina 1 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 , con atto di citazione del 13.3.2007, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, i germani e esponendo che: a) in Controparte_1 Parte_2 data 1.2.2005 era deceduto, in Marigliano, il proprio genitore , nato a ON
Marigliano il 14.8.1919, il quale, disponendo dei suoi beni – consistenti in un fabbricato sito in Marigliano, Via Masseria Sommese, n. 25, composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano nonché da due buoni fruttiferi postali per complessivi € 7.745,85 (rectius: 7.746,85) – con testamento pubblico ricevuto dal notaio in data 17.12.1999 rep. n. 296, registrato in Nola al n. 1266 in Persona_2 data 7.7.2005, aveva lasciato: 1) alla GL uno dei locali presenti al piano Pt_2 seminterrato, il quartino al primo piano, la proprietà esclusiva della scala di accesso e del lastrico solare che ricopre il quartino;
2) alla GL , i due buoni fruttiferi Pt_1 postali del 2.12.1999, per complessivi lire 15.000.000; 3) al figlio , i restanti CP_1 due locali al piano seminterrato e i quartini al piano rialzato con annessi garage e deposito;
4) alla moglie in sostituzione di legittima, l'usufrutto di Controparte_2 tutto il suo patrimonio;
b) a seguito di stima dei cespiti indicati, tenuto conto dei buoni fruttiferi postali, il valore complessivo del compendio ereditario ammontava a €
362.746,85 con quota di riserva ex artt. 556 e 537 c.c. pari ad € 241.831,23, per una quota pro capite di ciascun legittimato non inferiore a € 80.610,41; c) la disposizione testamentaria richiamata era lesiva della legittima in quanto eccedente la quota di cui il de cuius poteva disporre.
Sulla base di tali premesse, l'istante, previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, chiedeva: “disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, sig. , poteva disporre, nei limiti della quota medesima ON ammontante a euro 80.610,41 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire”.
Si costituiva eccependo preliminarmente la mancata impugnazione Controparte_1 del testamento da parte dell'istante e la carenza di contraddittorio nei confronti della DR . Controparte_2
Contestava la quantificazione del compendio ereditario che non teneva conto dell'usufrutto dei beni immobili attribuito alla DR, nonché dei lavori di ristrutturazione da lui eseguiti, stante la corposa attività di ristrutturazione da questi posta in essere, con sopportazione dei relativi costi.
chiedeva: “rigettare la domanda proposta dall'attrice in quanto Controparte_1 inammissibile, improponibile nonché improcedibile;
subordinata a dichiarare il valore della quota unitaria dell'attrice non lesiva dei suoi diritti di legittimario e per l'effetto pagina 2 di 19 rigettare il merito la domanda proposta…”.
Integrato il contraddittorio nei confronti della DR , quest'ultima si Controparte_2 costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda di riduzione per mancata impugnativa del testamento.
Contestava il valore del compendio ereditario fornito dall'istante e, quindi, della quota della legittima;
sosteneva che il valore di cui ai buoni fruttiferi andasse sommato alla massa ereditaria solo per la metà essendo intestati anche ad essa. Si associava, per il resto, la propria difesa a quella di . Controparte_1
Chiedeva “ordinare alla IG la restituzione immediata della metà Parte_1 del valore dei buoni fruttiferi al lei attribuiti, comprensiva dei frutti maturati nel caso fossero già stati incassati. Nel merito dichiarare il valore della quota ereditaria dell'attrice non lesiva dei suoi diritti di legittimaria e per l'effetto rigettare la domanda proposta, o in via subordinata, determinare mediante CTU il reale valore da attribuirsi alla quota di ogni singolo erede…”.
Con comparsa recante data del 18.9.2013 (non vi è timbro di deposito), si costituiva in ogni caso all'udienza del 5.12.2013 (cfr. relativo verbale), Parte_2 contestando l'assenza di una violazione di legittima e chiedendo “rigettare la domanda di parte attrice, perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e priva dell'idoneo corredo probatorio”.
1.2 Espletato approfondimento istruttorio, anche tecnico, la causa veniva assegnata una prima volta in decisione per essere poi rimessa sul ruolo per l'acquisizione di integrazione di CTU.
All'udienza del 10 novembre 2016 il giudizio veniva interrotto per il decesso di
. Controparte_2
allegava di avere trasmesso telematicamente, in data 8.2.2017, ricorso Parte_1 in riassunzione e, stante un dedotto malfunzionamento del sistema gestore dei servizi telematici, appreso in data 8.2.2017, in data 15.2.2017 inoltrava nuovamente l'istanza di riassunzione corredata da altra istanza, di rimessione in termini.
Il Tribunale fissava l'udienza del 14.9.2017 per il prosieguo.
provvedeva alla notificazione del ricorso e decreto in riassunzione in Parte_1 data 10 maggio 2017, personalmente nei confronti dei germani e CP_1 Pt_2
All'udienza del 14.9.2017, eccepiva la tardività della riassunzione, Controparte_1 mentre l'istante chiedeva termine per la notifica dell'atto di riassunzione ai medesimi convenuti nella qualità di eredi della defunta DR.
Il Tribunale ordinava la notifica di detto atto, fissando l'udienza del 1° marzo 2018.
A tale udienza parte attrice depositava l'atto di integrazione del contraddittorio notificato ai germani nella qualità di eredi di in data 28.11.2017. Controparte_2
All'udienza del 1.3.2018 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio Parte_2 pagina 3 di 19 ai sensi dell'art. 291 e 307 co. 3 c.p.c. per la mancata rinnovazione della notifica nei suoi confronti in proprio.
Acquisita agli atti la relazione di chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio, il
Tribunale, definitivamente pronunciando, così ha statuito: “a) dichiara l'estinzione del procedimento b) spese compensate”.
Il Tribunale, dopo aver precisato che nel caso di specie la riassunzione dovesse avvenire, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla interruzione e, quindi, entro il 10.2.2017 nonché sottolineando l'imprudenza del ricorso per riassunzione “depositato comunque a brevissima distanza dal decorso del semestre dalla pronuncia di interruzione del giudizio” (cfr. pag. 4 della pronuncia), ha evidenziato l'irritualità dell'istanza di remissione in termini di parte attrice, che la questione della tardività del ricorso di riassunzione non era stata esaminata dal Giudice
Istruttore e che - in ogni caso - detta riassunzione non era stata ritualmente compiuta in quanto non proposta nei confronti dei convenuti nella qualità di eredi.
Infatti, “trattandosi di omessa chiamata in causa di litisconsorte necessario il giudice neppure poteva fissare un nuovo termine (come invece avvenuto) non essendovi qui spazio per l'applicazione (illegittimamente analogica) dell'art. 291 c.p.c.” (pag. 6).
1.3 Avverso la sentenza, , con atto notificato in data 8-24 giugno 2022, Parte_1 ha proposto appello, costituendosi in data 14.6.2002 e lamentando: a) errata declaratoria dell'estinzione del giudizio, trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 307 c.p.c. nella sua formulazione previgente alla novella della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, che stabiliva la possibilità di dichiarazione di estinzione solo su eccezione di parte prima di ogni difesa;
b) la tempestività del deposito del ricorso in riassunzione, avvenuto nel termine di sei mesi, trovando applicazione l'art. 305 c.p.c. ante riforma.
Parte appellante ha riproposto le conclusioni avanzate in citazione, tenendo conto della relazione di CTU nelle more espletata;
ha dedotto di insistere nella richiesta “del rendiconto, formulata nel ricorso in riassunzione, dei beni immobili del de cuius, in possesso dei convenuti”.
Si è costituita eccependo: 1) l'inammissibilità, illegittimità ed Parte_2 infondatezza della richiesta cautelare di sospensione ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, in quanto la sentenza impugnata definiva il giudizio di primo grado su una mera questione di rito;
2) la nullità dell'appello per mancata notifica ai litisconsorti necessari ovvero agli appellati nella loro qualità di eredi di 3) Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 bis e ter c.p.c.; 4) l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello; 5) la responsabilità aggravata dell'appellante; 6) in via subordinata, ha chiesto di devolvere al giudice d'appello tutte le Parte_2 questioni di rito, di merito ed istruttorie proposte in primo grado, reiterando l'istanza di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio per accertare il reale valore dell'assetto pagina 4 di 19 ereditario tenuto conto della scomparsa della SI.ra ed anche in Controparte_2 considerazione della mancata risposta del ctu alle osservazioni del ctp;
7) la mancata impugnazione della statuizione sulle spese di lite.
Si è costituito, altresì, , eccependo l'improcedibilità dell'appello per Controparte_1 non essere stata notificata, l'impugnazione, agli appellati, anche nella loro qualità di eredi di e sostenendo la corretta declaratoria di estinzione del Controparte_2 giudizio di primo grado.
In via subordinata, si è riportato a tutto quanto già dedotto e richiesto in primo grado, chiedendo, in particolare, di disporre un prosieguo di prova per testi relativa alle spese sostenute per gli immobili a lui attribuiti dal testamento, insistendo per il conferimento di un nuovo incarico peritale per una nuova stima del compendio ereditario.
All'udienza del 16.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
2. Questioni preliminari
In via preliminare, va rilevato che l'appello appare rispondente ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis.
Le Sezioni Unite civili (Ord. n. 36481/2022 e Sent. n. 27199/2017) hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
Ciò posto, nella specie, l'appellante ha svolto argomentazioni capaci di inficiare la ratio decidendi.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione inerente alla mancata notifica agli appellati nella loro qualità di eredi di . Controparte_2
Vale richiamare il principio secondo cui “nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni pagina 5 di 19 di potersi validamente difendere” (Cass. civ. Sez. III Sent., 03/02/2023, n. 3391).
3. L'impugnazione promossa in ordine alla pronuncia in rito
3.1 ha contestato la declaratoria dell'estinzione del giudizio di primo Parte_1 grado, per avere il Tribunale erroneamente applicato le disposizioni di cui agli artt. 305
e 307 c.p.c. nella versione vigente al momento dell'emissione della pronuncia impugnata, senza tener conto delle previsioni transitorie contenute nella legge n.
69/2009 e ritenendo in ogni caso tempestiva la riassunzione.
La deduzione è fondata.
Va osservato che tra l'instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuta nell'anno
2007, e la pronuncia della sentenza impugnata, depositata in data 30.12.2021, è intervenuta la Legge 69/2009 in materia di “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
Tra le disposizioni oggetto di modifiche rientravano i citati articoli 305 e 307 co. 4
c.p.c. che, nelle loro versioni ante riforma, rispettivamente prevedevano che “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” e che “L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”.
La novella del 2009 ha ridotto il termine di cui all'art. 305 c.p.c. a tre mesi ed ha previsto che l'estinzione del giudizio vada dichiarata d'ufficio (art. 307 u.c. c.p.c.).
Quanto alla vigenza delle nuove disposizioni, l'art. 58 della L. 69/2009 (“Disposizioni transitorie”), al primo comma, recita “…le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.
La riforma in questione è stata pubblicata il 18 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 4 luglio 2009.
Pertanto, per tutti i procedimenti già pendenti a questa ultima data, come quello in esame (2007), trovavano applicazione le previgenti disposizioni del codice di procedura civile, tranne che per alcune eccezioni.
Trovava applicazione il termine di sei mesi di cui all'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio interrotto.
Non è quindi in alcun modo condivisibile l'impostazione del Tribunale che, dopo aver premesso che il giudizio era stato interrotto alla udienza del 10.11.2016 ai sensi dell'art. 300 c.p.c., ha sostenuto che “la riassunzione deve avvenire, ai sensi dell'art.
305 c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla interruzione: nella specie, quindi, entro il 10\2\17” (primo capoverso pag. 3 della sentenza impugnata), posto che, come pagina 6 di 19 detto, il termine in esame era di sei.
Il passaggio della sentenza appena riportato, del resto, appare anche in contrasto con quanto poi successivamente motivato dal primo giudice e in particolare nel punto in cui si legge che il ricorso in riassunzione è stato “depositato comunque a brevissima distanza dal decorso del semestre dalla pronuncia di interruzione del giudizio” (pag. 4 rigo 13 della sentenza di primo grado).
Dunque, la riassunzione doveva avvenire entro sei mesi dall'interruzione e, quindi, entro il 10 maggio 2017.
Ed a tanto provvide l'appellante con istanza che appare inoltrata quantomeno in data
15.2.2017.
Alla luce di tali considerazioni, preliminari e dirimenti, alcuna rilevanza può assumere l'istanza di remissione in termini, pure avanzata, in quanto non necessaria.
Medesime considerazioni vanno fatte in ordine al coinvolgimento delle parti in proprio e nella qualità di eredi di . Controparte_2
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305
c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art.
305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art.
291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c..”
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/02/2021, n. 2526; Cass. civ.,
III, 20/04/2018, n. 9819; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 06/11/2023, n. 30802).
In definitiva, la giurisprudenza ravvisa l'unicità in senso sostanziale della parte che stia in giudizio in proprio e anche nella qualità di erede di soggetto defunto.
Nella specie, l'istante:
• riassumeva tempestivamente in data 15.2.2017; pagina 7 di 19 • provvedeva a notificare la riassunzione a e in Controparte_1 Parte_2 data 10.5.2017;
• provvedeva a notificare ai predetti anche nella qualità di eredi di CP_2
in data 28.11.2017 e ciò dopo che all'udienza del 14.9.2017,
[...] successiva alla riassunzione e – si badi – alla presenza sia di che Parte_2 di (cfr. relativo verbale) il giudice aveva assegnato termine Controparte_1 allo scopo.
Dunque, non solo i soggetti erano già tutti presenti in giudizio, non solo vi è stata notifica della prima riassunzione (peraltro personalmente) ai soggetti che cumulavano entrambe le qualità, non solo le parti erano presenti alla successiva udienza del
14.9.2017, ma - in ogni caso - si è già detto che la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c.. (detto Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/03/2019, n. 6921).
Non è condivisibile, pertanto, la pronuncia impugnata, sia nella parte in cui ritiene
“…incontroverso che l'attrice provvedeva alla notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei due convenuti superstiti in proprio, appunto quali convenuti originari, e non anche – come invece sarebbe stato indispensabile (sussistendo oltretutto litisconsorzio necessario) quali eredi della parte defunta” (cfr. pag.5), sia nella parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 291 cpc (pag. 6).
Ma a ben vedere, vi è altro motivo che esclude l'estinzione, atteso che
[...] non era litisconsorte necessario e dunque mai il Collegio avrebbe potuto CP_3 dichiarare l'estinzione dell'intero giudizio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota pagina 8 di 19 di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 05/11/2021, n.
32197).
3.2 Accertata la tempestività della riassunzione e dunque la piena fondatezza del motivo di impugnazione, non occorre affrontare l'ulteriore, inerente al meccanismo
(eccezione di parte o rilievo di ufficio) dell'estinzione.
4. L'azione di riduzione
4.1 Anche il profilo di merito è foriero di numerose questioni problematiche.
ha proposto azione di riduzione, ritenendo il testamento lesivo della Parte_1 propria quota di legittima.
L'istante ha prodotto l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario del
12.12.2006.
Ebbene, in primo luogo va chiarito che nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ancorché abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonché di conseguenza quello della quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che ove il silenzio serbato in citazione circa l'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata pagina 9 di 19 l'esistenza della dedotta lesione (Cass. civ., Sez. II, Sent., 02/09/2020, n. 18199).
Orbene, parte attrice ha prodotto relazione di consulenza, seppure con richiami catastali evidentemente datati.
Ancora, nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento del valore complessivo dell'asse ereditario, individuato in fabbricato identificato in catasto al foglio 28, particella 154:
• sub 0 (o senza sub), “il piano primo, attualmente nella disponibilità di Parte_2
”;
[...]
• sub 1, “il quartino al piano rialzato, attualmente nella disponibilità di CP_1
”;
[...]
• sub 2, “il bilocale al piano rialzato, attualmente nella disponibilità di
[...]
” (la DR, titolare del solo usufrutto, poi deceduta); CP_3
• sub 4, “la cantinola al piano seminterrato, attualmente nella disponibilità di
”; Parte_2
• sub 5, “il deposito al piano seminterrato, attualmente nella disponibilità di
” Controparte_1
a pag. 3 delle sue note tecniche di parte del 26.6.2014, ha scritto: “così Parte_2 come rilevato dal CTU, la sig.ra è proprietaria di un immobile sito in Parte_2
Marigliano alla via Masseria Sommese n. 25, costituito da: appartamento al piano primo contraddistinto catastalmente al Foglio 28 p.lla 154 sub 0; cantinola al piano seminterrato contraddistinto catastalmente al Foglio 28 plla 154 sub 4”.
Avendo il testatore lasciato al figlio “la restante parte del fabbricato”, deve CP_1 ritenersi che gli altri beni siano stati attribuiti proprio a quest'ultimo.
Ciò si dice in ragione del tenore delle disposizioni testamentarie del 17.12.1999, non perfettamente collimanti con lo stato dei luoghi individuato dal CTU (“a mia moglie in sostituzione della quota che le compete per legge lego l'usufrutto di tutto il mio patrimonio. Possiedo un fabbricato in Marigliano Mass. Sommese 25, composto di piano seminterrato, piano rialzato e I piano. A mia GL lascio un locale a piano Pt_2 seminterrato di mq. 36 circa e precisamente il primo da sinistra raggiungendo il fabbricato dal cortile di accesso;
ed il quartino al I piano con la proprietà esclusiva della scala di accesso e del lastrico che ricopre il quartino. A mia GL lascio Pt_1 due buoni postali fruttiferi n.ri: 0156204514 del 2.12.99 di lire 10.000.000 e –
0542912013 del 2.12.99 di lire 5.000.000; a mio figlio lascio la parte restante CP_1 del fabbricato e cioè i due locali seminterrati di mq. 80 (ottanta) circa e i quartini a piano rialzo con annessi garage e deposito. Lascio infine a mio figlio il cortile CP_1 del fabbricato con la servitù di passaggio e di parcheggio di un'autovettura a favore di
. avrà altresì facoltà di utilizzare il cortile per particolari esigenze di Pt_2 Pt_2 carattere temporaneo, quali la vinificazione o la confezione delle conserve di pagina 10 di 19 pomodoro per uso familiare. Le disposizioni che precedono debbono imputarsi alla quota legittima del mio patrimonio e l'eventuale supero alla quota disponibile con dispensa da collazione”).
Ed infatti, si rileva che non vi è esatta corrispondenza con riguardo alla precisa indicazione dei locali oggetto di disposizione, atteso che, il testatore, nel 17.12.1999, lasciò ad locale seminterrato di circa 36 mq (che dovrebbe Parte_2 corrispondere al bene distinto con la particella 154, sub 4) e quartino al primo piano
(che dovrebbe corrispondere al bene distinto con la particella 154, sub 0), mentre ad lasciò la restante parte del fabbricato e cioè i due locali seminterrati Controparte_1 di mq 80, circa (che dovrebbero corrispondere al bene distinto con la particella 154, sub
5) e i quartini al piano rialzato con annessi garage e deposito (che dovrebbero corrispondere ai beni distinti con la particella 154, sub 1 e 2).
Inoltre, nelle visure catastali si fa riferimento a non meglio precisata divisione (del
13.2.2006, dunque successiva all'apertura della successione) per ciò che concerne i sub
4 e 5 che tuttavia sono derivati dalla particella 3, mentre in tutte le dette visure si richiama precedente intestazione in favore di (cfr. ad esempio, Parte_2 situazione degli intestati dal 01/06/1993”) evidentemente incompatibile con le complessive risultanze attuali (cfr. anche subito infra).
Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine al cortile indicato nel testamento, tuttavia non solo non perfettamente individuato dal CTU - a quanto se ne deduce, nemmeno catastalmente - e soprattutto in maniera autonoma.
Il Tecnico, tuttavia, a pag. 15, ne fa accenno, evidentemente qualificandolo bene pertinenziale del sub 1, con riguardo alla tabella 10 dei coefficienti delle riduzioni, ma in ogni caso questo neppure è stato oggetto né di allegazione specifica da parte attrice in primo grado né di deduzione esplicita dalle altre parti (cfr., ad esempio, in allegato
711 della comparsa conclusionale di del 27.6.2021 in cui lo spazio, nel Parte_2 dettaglio planimetrico allegato al progetto, è indicato come aggraffato all'edificio, ma altrettanta previsione non si scorge nella planimetria di zona, stante la difficoltà di lettura, mentre si desume anche unione con altra particella, la n. 153, non oggetto di disponibilità delle parti;
il grafico è anche riportato nella CTU).
Dunque, sull'attribuzione dei cespiti prima elencati e sulla corretta individuazione degli stessi non vi è stata rituale contestazione, quantomeno nella identificazione unitaria e autonoma dei beni (cfr. anche allegato 410, sempre alla comparsa conclusionale citata, riferito all'elenco dei beni).
I cespiti individuati appaiono conformi alle finali risultanze catastali prodotte, che unitamente al quadro probatorio appena descritto, al principio di non contestazione e a quello riportato nella citata sentenza 18199/2020, spettando sempre l'onere in capo all'attrice, inducono la Corte a procedere oltre (ad esempio, l'istante, con la citazione in pagina 11 di 19 primo grado, nell'indicare i beni lasciati dal testatore, non ha fatto riferimento univoco e dettagliato al cortile, mentre nella CTP della stessa parte, nella planimetria allegata, si richiama “cortile comune”).
4.2 Ciò posto, il CTU, come accennato, individuava i beni costituenti la massa ereditaria in: 1) fabbricato per civile abitazione in Marigliano alla via Masseria
Sommese 25, composto da piano seminterrato (sub 4 e sub 5), piano rialzato (sub 1 e sub 2) e piano primo (sub 0). L'intero fabbricato è identificato al NCEU al foglio 28, part. 154; 2) n. 2 buoni fruttiferi postali per complessivi € 7.746,85.
A tanto provvide “sulla base degli atti di causa e della documentazione fino ad oggi (al momento del conferimento dell'incarico, n.d.r.) esibita dalle parti” e del contenuto del testamento del 1999.
Dopo aver descritto la composizione e le dimensioni dei cespiti in questione (pagina da
4 e 12 della prima relazione) ne determinava, in prima battuta, al momento attuale, il valore di mercato e locativo (pagine 12-18 della prima relazione).
Il procedimento è sostanzialmente riportato anche nella relazione integrativa.
Il Consulente ha poi ritenuto possibile avvalersi del procedimento sintetico che “grazie al ricorso a dati storici di compravendita, consente di formulare un giudizio di stima sulla scorta di riferimenti obiettivi, certi e niente affatto opinabili…si è scelto il metodo sintetico in quanto ritenuto più idoneo a ricostruire, nella fattispecie, il tipo economico
“valore di mercato”, il successivo momento del giudizio di stima deve essere articolato sull'individuazione degli elementi caratterizzanti sia il bene da stimare, sia i beni presi
a riferimento;
per quest'ultimi i dati elementi tecnici ed economici sono stati opportunamente elaborati, ponderati e perequati, consentendo allo scrivente di giungere alla formulazione finale di un giudizio obiettivo. In particolare, questo momento del giudizio di stima, si sostanzia nella ricerca dei valori di mercato relativi ad immobili di pari appetibilità e caratteristiche e ricadenti in zone adiacenti o prossime al bene da stimare” (cfr. pag. 13 della relazione integrativa del 3.11.2026).
Il valore della massa ereditaria, tenuto conto di detti prezzi nonché di quello dei buoni fruttiferi postali (€ 7.746,85), veniva in un primo momento determinato, all'attualità, in
€ 440.045,85 (pag. 16 della prima relazione e sempre 16 di quella integrativa).
Si è poi proceduto alla stima al momento dell'apertura della successione, per un valore complessivo di euro 518.700 del fabbricato e di euro 7.746,85 per i buoni postali, evidenziando “che il risultato ottenuto è comprensibile se si pensa che negli ultimi dieci anni si è assistiti ad un calo dei prezzi degli immobili di circa il 20% a seguito del periodo di crisi economica che il paese ha attraversato” (cfr. pag. 17 della relazione integrativa).
Il CTU ha calcolato anche l'usufrutto (“si consideri che l'usufruttuaria,
[...]
è nata il [...] ed alla data di apertura della successione aveva 83 CP_3 pagina 12 di 19 anni. Utilizzando la tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto
a vita per l'anno 2004, si perviene ad un rapporto tra valore dell'usufrutto e della proprietà pari a 0,20: Vusuf. = Vproprietà*0,20 = € 518.700,00 * 0,20 = €
103.740,00), individuando il valore della nuda proprietà in euro 414.960,00.
In conclusione, il CTU ha stimato:
- la nuda proprietà del sub 1, in euro 115.680;
- la nuda proprietà del sub 2, in euro 37.120,00;
-la nuda proprietà del sub 0, in euro 189.360,00;
- la nuda del sub 4, in euro 20.800,00;
- la nuda proprietà del sub 5, in euro 52.000,00.
Dunque, ad ha quantificato un lascito pari ad euro 210.160,00, mentre a Parte_2
pari ad euro 204.800,00. CP_1
Le conclusioni dell'ausiliario sono state oggetto di osservazioni da parte del CT di secondo il quale “il de cuius non ha donato alla GL Parte_2 Parte_3 ppartamento così come indicato dal CTU, bensì il solo lastrico solare,
[...] avendo costei provveduto a propria cura e spese alla sopraelevazione dell'appartamento sul piano rialzato di proprietà ”. Pt_2
A sostegno di tale osservazione critica, il CTP allegava dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 21.3.1986 con cui esprimeva pieno consenso ON all'edificazione, da parte della GL di una sopraelevazione a primo piano sulle Pt_2 fabbriche di sua proprietà esistenti al piano terra, dichiarando che “nelle more del perfezionamento dell'atto notarile definitivo di donazione” si impegnava ad “accettare
e stipulare eventuale convenzione dovesse essere richiesta o sottoposta dal Comune per l'opera abusiva realizzata dalla predetta mia GL sulle anzidette Parte_2 fabbriche, nel suo esclusivo interesse”.
La deduzione non può essere condivisa poiché, come detto, per la determinazione della massa ereditaria occorre procedere alla riunione fittizia dei beni appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 556 cc, infatti, unica operazione che va fatta è quella di formare “una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte, detraendone i debiti”.
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/05/2024, n. 14211).
In mancanza di prova univoca di rituale e valido atto di trasferimento, quantomeno pagina 13 di 19 della proprietà superficiaria, opera il principio dell'accessione (art. 934 cc), né si reputa sia stata proposta rituale e tempestiva domanda ex art. 936 cc.
Alcuna rilevanza può assumere il rilascio di concessione edilizia in sanatoria del
7.2.2002 (dunque quanto era ancora in vita il testatore) in favore di Parte_2
(prat. 661), stante la mera valenza amministrativa della procedura relativa.
Pertanto, deve ritenersi che l'immobile indicato come avente sub “0” rientra nella massa ereditaria incidendo sul valore della quota legittima.
Occorre poi approfondimento per ciò che riguarda i buoni.
In primo luogo, effettivamente, questi ultimi appaiono cointestati a Controparte_2
e , per cui può essere considerata solo la metà dell'importo, che è ON dunque 3.873,42.
Circa la valutazione dell'usufrutto su detti buoni, la stessa non ne muta la consistenza, tenuto conto della quotazione operata dal CTU, con richiamo al valore nominale, nonché dell'art. 995 cc con riguardo alla particolare natura dei beni.
4.3 Ciò posto, il valore della massa è di euro 522.573,43.
Il ricalcolo della massa ereditaria ha come conseguenza la rideterminazione della quota di legittima, tenendo conto delle previsioni contenute nell'art. 542 cc, che è:
• di 1/4 per la moglie, pari a € 130.643,35;
• di 1/6 per ciascuno dei tre figli, pari a € 87.095,57 per ognuno.
Sulla base di questi ultimi valori va accertata la violazione della legittima, rettificando leggermente i valori indicati dal CTU.
La complessiva quota di legittima è pari ad euro 391.930,06, mentre quella disponibile
è di euro 130.643,36.
Ai due figli ( e , dunque, il testatore avrebbe potuto lasciare beni per un CP_1 Pt_2 valore massimo di euro 152.417,25 per ognuno (euro 87.095,57 + euro 65.321,68).
Pertanto, la differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente ricevuto (così come calcolato dal CTU nella relazione integrativa) è, rispettivamente, di euro 52.382,75 per
(euro 204.800,00 – euro 152.417,25) e di euro 57.742,75 (euro 210.160,00 – CP_1 euro 152.417,25) per Pt_2
La lesione di , dunque, ammonta (non ad euro 79.994,29 in danno di Parte_1
, come raffigurato in tabella 13 a pagina 20 dei chiarimenti depositati Parte_1 in data 3.11.2016), ma ad euro 83.222,15 (87.095,57, quale quota di legittima - euro
3.873,42, pari alla metà dei buoni postali;
non occorre esaminare la lesione subita da che non ha proposto domanda). Controparte_2
4.4 Non può essere condivisa la deduzione di secondo cui non è stato Controparte_1 considerato che egli ha sopportato quasi per intero le spese per la ristrutturazione degli immobili oggetto di testamento e che, prima di tali interventi di ristrutturazione, il cespite del padre era un fabbricato agricolo in pessime condizioni. pagina 14 di 19 A prescindere da ogni considerazione sulla assoluta genericità delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado (cfr. udienza del 21.3.2012: teste che ha fatto riferimento a lavori di impianto di riscaldamento, dieci Testimone_1 anni prima della data di testimonianza, a fronte del decesso del de cuius nel 2005;
ha riferito di lavori eseguiti “parecchi anni fa” e che durante i lavori Parte_4
“c'erano la DR, il padre e la sorella sposata”), si è già detto non solo che per la determinazione del valore della massa ereditaria si deve far riferimento allo stato dei beni al momento dell'apertura della successione, ma anche che tutte le attività poste in essere dai coeredi quando era in vita il de cuius non possono in alcun modo incidere sul detto valore.
ha prodotto anche due ricevute di pagamento, di piccoli importi, del Controparte_1
1982.
Medesime considerazioni, come già accennato, vanno fatte in ordine alle deduzioni di ed alle ricevute di pagamento delle oblazioni o comunque alle spese Parte_2 sostenute da quest'ultima.
Ogni altra questione, inerente alle migliorie eventualmente poste in essere successivamente alla morte (oppure in ordine alle spese occorse per la successione) non possono che essere differite in altra sede e cioè in quella di eventuale divisione (cfr. anche subito infra).
Non occorre pertanto approfondimento istruttorio, neppure tecnico, volto a stabilire le opere eventualmente eseguite, mentre, sempre in ragione del peculiare accertamento demandato alla Corte in questo procedimento, alcuna rilevanza, ai fini della determinazione del relictum, può avere il successivo decesso di Controparte_2
Va infatti ribadito che oggetto del giudizio è l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di lesive della quota di legittima avanzata dalla GL ON
, non altro. Pt_1
Il successivo decesso della DR che aveva ricevuto in eredità l'usufrutto, poi estinto, non incide in alcun modo sulla determinazione del relictum che, ci si ripete, va valutato al momento della successione.
4.6 Ciò posto, a pag. 24 della relazione integrativa, il CTU ha scritto: “…la SI.ra
dovrebbe ricevere dalle germane la somma complessiva di € Parte_1
79.994,29 così ripartita:
a) € 41.984,66, pari al 52,5% del totale, da;
Parte_2
b) € 38.009,64, pari al 47,5% del totale, da ”. Controparte_1
Si è già detto della minima rettifica in ordine al valore complessivo della massa, per cui anche questi due valori consequenziali vanno modificati.
A tale fine occorre utilizzare una prima formula proporzionale.
Per la posizione di euro 83.222,15 (valore spettante ad ): 414.960,00 Pt_2 Pt_1 pagina 15 di 19 (valore complessivo lasciato agli altri due fratelli) = X : 210.160,00 (valore lasciato a
. Pt_2
Il valore in più ottenuto da a discapito di è di euro 42.148,58. Pt_2 Pt_1
Per la posizione di , euro 83.222,15 (valore spettante a ): 414.960,00 CP_1 Pt_1
(valore complessivo lasciato agli altri due fratelli) = X : 204.800,00 (valore lasciato a
). CP_1
Il valore in più ottenuto da a discapito di è di euro 41.073,58. CP_1 Pt_1
4.7 Qui si aggiunge della mancata proposizione, secondo la Corte, di autonoma, tempestiva e rituale domanda di divisione con specifico riguardo alla situazione conseguente alla proposizione dell'azione di riduzione (disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, sig. , poteva ON disporre, nei limiti della quota medesima ammontante a euro 80.610,41 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire”).
Infatti, va richiamato in questa sede il principio della Suprema Corte a tenore del quale l'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 08/11/2023, n. 31125).
In motivazione si legge: “già in passato questa Corte ha ricordato come le disposizioni testamentarie lesive della legittima non siano nulle né annullabili ma, sino a quando esse non vengano impugnate con l'azione di riduzione, conservano la loro piena efficacia. Di conseguenza, ove il de cuius abbia distribuito, con il testamento alle persone in questo indicate, tutto il suo patrimonio, mediante disposizioni a titolo universale o particolare, pretermettendo alcuni legittimari, questi non partecipano, de iure, alla comunione per il semplice fatto che si è aperta la successione testamentaria, giacché il loro diritto sui beni ereditari può realizzarsi soltanto mediante l'esperimento dell'azione di riduzione. Il legittimario, pertanto, non può chiedere la divisione dei beni lasciati dal de cuius, senza aver prima esercitato l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie. Inoltre, per ragioni di economia processuale, è tuttavia consentito, in ipotesi del genere, che le azioni di riduzione e di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale (Cass. n. 1206/1962;
Cass. n. 1077/1964; Cass. n. 160/1970; Cass. n. 2367/1970).
Il principio è stato anche di recente ribadito, essendosi confermato che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, pagina 16 di 19 possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (Cass. n.
19284/2019; Cass. n. 4140/1992).
Alla base di tale principio si pone la premessa che il legittimario pretermesso non è erede al momento dell'apertura della successione, ma lo diviene per effetto dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione e concorre poi alla comunione dei beni relitti, secondo una quota di entità corrispondente al valore della quota di riserva non soddisfatta, così che, ove i beni relitti, assegnati per testamento in maniera universale ad altri soggetti, siano di entità superiore alla quota di riserva, sugli stessi si instaura una comunione secondo le quote da determinare in base ai criteri esposti, comunione che può essere sciolta subito dopo l'accoglimento dell'azione di riduzione e nello stesso giudizio, alla luce delle esigenze di economia processuale, alle quali i precedenti richiamati fanno riferimento.
In ipotesi, peraltro, il legittimario ben potrebbe accontentarsi solo di esercitare
l'azione di riduzione, al fine di conseguire il riconoscimento della titolarità pro quota dei beni caduti in successione ed assegnati ad altri per testamento, salvo poi decidere in un secondo momento di chiederne la divisione.
Ne consegue che, tenuto conto di quanto statuito dal Tribunale di Termini Imerese nella sentenza appellata, a fronte di una massa di beni relitti (e quindi con esclusione di quelli donati), pari ad Euro 1.980.062,99 (cfr. pag. 23), essendo la quota di legittima ancora non soddisfatta dell'attrice pari ad Euro 409.078,82 (cfr. pag. 25), sui beni relitti l'attrice ha acquisito una quota ideale pari al 20,66% (409.078,82:
1.980.062,99 = x: 100; x = 409.078,82-100/1.980.062,99= 20,66).
Risulta quindi pertinente rispetto all'ipotesi oggetto di causa il richiamo effettuato dalla difesa della ricorrente a quanto affermato da Cass. n. 2975/1991, secondo cui, ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564 c.c., esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, differentemente dalla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, che a norma dell'art.
726 c.c., deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima (conf. Cass. n.
739/1977)”
Nella specie, tuttavia, occorre calare il principio al caso concreto e alla circostanza che i beni sono stati assegnati dal testatore ai due fratelli e . Pt_2 CP_1 pagina 17 di 19 Pertanto, a fronte di una massa di beni relitti ad pari ad euro 210.160,00 Parte_2
(cfr. pag. 23 della relazione integrativa), essendo la quota di legittima ancora non soddisfatta dell'attrice, riferita alla posizione della detta pari ad euro Parte_2
42.148,58, sui beni relitti a quest'ultima, l'appellante ha acquisito una quota ideale pari al 20,05 % (42.148,58: 210.160,00 = x: 100).
Ancora, a fronte di una massa di beni relitti ad , pari ad euro Controparte_1
204.800,00 (cfr. sempre pag. 23 della relazione integrativa), essendo la quota di legittima ancora non soddisfatta dell'attrice, riferita alla posizione di , Controparte_1 pari ad euro 41.073,58, sui beni relitti a quest'ultimo, l'appellante ha acquisito anche in questo caso una quota ideale pari al 20,05 % (41.073,58: 204.800,00 = x: 100).
Sebbene il CTU indichi uno dei beni relitti a con il sub 0, dall'esame della visura Pt_2 catastale si evince che, per tale cespite, non è indicato alcun sub., anche se, effettivamente, il numero 0 compare nella planimetria catastale.
4.8 Del tutto inammissibile si reputa la richiesta “del rendiconto, formulata nel ricorso in riassunzione, dei beni immobili del de cuius, in possesso dei convenuti (prima ancora del decesso del de cuius!!!)”, non solo assolutamente generica, ma anche tardiva (sembra riportata non nella detta riassunzione, che sarebbe comunque tardiva, ma, in maniera eccessivamente generica, nel successivo “atto di integrazione del contraddittorio”).
Peraltro, neppure si comprende come sia possibile valutare una richiesta di rendiconto inerente a periodo in cui il de cuius era in vita (la domanda è di soli due anni successivi al decesso).
5. Considerazioni conclusive e spese.
Sulla scorta di quanto precede, l'appello va accolto per quanto di ragione.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza degli appellati nel doppio grado di giudizio,
e si liquidano tenuto conto della somma riconosciuta, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
Le stesse vanno distratte in favore dei difensori dell'appellante, come richiesto.
Anche quelle di CTU vanno poste a carico delle parti appellate, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la pagina 18 di 19 sentenza n. 2305/2021 resa dal Tribunale di Nola in data 30.12.2021 nel procedimento n. 2546/2007 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
➢ accoglie la domanda proposta da mediante riduzione Parte_1 proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di e Parte_2
e – per l'effetto: Controparte_1
➢ dichiara che è titolare di una quota ideale pari 20,21 % Parte_1 sui beni relitti ad distinti al catasto: Parte_2
✓ al foglio 28, part. 154, senza sub (o sub 0), cat. A/3, cl. 3, 5,5 vani, rendita € 369,27,
✓ al foglio 28, part. 154, sub 4, cat. C/2, cl.3, 31mq, rendita € 62,44;
➢ dichiara che è titolare di una quota ideale pari 20,21 % Parte_1 sui beni relitti ad , distinti al catasto: Controparte_1
✓ al foglio 28, part. 154, sub 1, cat. A/3, cl.3, 5,5 vani, rendita €
369,27,
✓ al foglio 28, part. 154, sub 2, cat. A/3, cl.1, 2 vani, rendita € 97,09,
✓ al foglio 28, part. 154, sub 5, cat. C/2, cl.3, 88 mq, rendita € 177,25;
• condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_2 Controparte_1 spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 526,20 per spese ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 777,00 per spese ed euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori di parte appellante;
• pone a carico di e , in solido tra loro, le spese Parte_2 Controparte_1 occorse per la stesura della relazione di CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio.
Così deciso, in Napoli, in data 8.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2594/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2305/2021 resa dal Tribunale di Nola in data 30.12.2021 nel procedimento n. 2546/2007 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Walter Milioto e Carmen Maria De Stefano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Cimitile (NA), Piazza Conte Filo, n. 10 appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_2 C.F._2
Giuseppe Palladino e Lucia Nocerino, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Nola, Via On.le F. Napolitano, n. 9; appellata nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._3
Sabato Dioguardi, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Scisciano (Na), Via Sacro Cuore, n. 57/B; appellato
CONCLUSIONI
Per : come da verbale di udienza del 16.1.2025 e precedenti note;
Parte_1
Per : come da verbale di udienza del 16.1.2025 e precedenti note;
Parte_2
Per : come da verbale di udienza del 16.1.2025 e precedenti note. Controparte_1 pagina 1 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 , con atto di citazione del 13.3.2007, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, i germani e esponendo che: a) in Controparte_1 Parte_2 data 1.2.2005 era deceduto, in Marigliano, il proprio genitore , nato a ON
Marigliano il 14.8.1919, il quale, disponendo dei suoi beni – consistenti in un fabbricato sito in Marigliano, Via Masseria Sommese, n. 25, composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano nonché da due buoni fruttiferi postali per complessivi € 7.745,85 (rectius: 7.746,85) – con testamento pubblico ricevuto dal notaio in data 17.12.1999 rep. n. 296, registrato in Nola al n. 1266 in Persona_2 data 7.7.2005, aveva lasciato: 1) alla GL uno dei locali presenti al piano Pt_2 seminterrato, il quartino al primo piano, la proprietà esclusiva della scala di accesso e del lastrico solare che ricopre il quartino;
2) alla GL , i due buoni fruttiferi Pt_1 postali del 2.12.1999, per complessivi lire 15.000.000; 3) al figlio , i restanti CP_1 due locali al piano seminterrato e i quartini al piano rialzato con annessi garage e deposito;
4) alla moglie in sostituzione di legittima, l'usufrutto di Controparte_2 tutto il suo patrimonio;
b) a seguito di stima dei cespiti indicati, tenuto conto dei buoni fruttiferi postali, il valore complessivo del compendio ereditario ammontava a €
362.746,85 con quota di riserva ex artt. 556 e 537 c.c. pari ad € 241.831,23, per una quota pro capite di ciascun legittimato non inferiore a € 80.610,41; c) la disposizione testamentaria richiamata era lesiva della legittima in quanto eccedente la quota di cui il de cuius poteva disporre.
Sulla base di tali premesse, l'istante, previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, chiedeva: “disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, sig. , poteva disporre, nei limiti della quota medesima ON ammontante a euro 80.610,41 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire”.
Si costituiva eccependo preliminarmente la mancata impugnazione Controparte_1 del testamento da parte dell'istante e la carenza di contraddittorio nei confronti della DR . Controparte_2
Contestava la quantificazione del compendio ereditario che non teneva conto dell'usufrutto dei beni immobili attribuito alla DR, nonché dei lavori di ristrutturazione da lui eseguiti, stante la corposa attività di ristrutturazione da questi posta in essere, con sopportazione dei relativi costi.
chiedeva: “rigettare la domanda proposta dall'attrice in quanto Controparte_1 inammissibile, improponibile nonché improcedibile;
subordinata a dichiarare il valore della quota unitaria dell'attrice non lesiva dei suoi diritti di legittimario e per l'effetto pagina 2 di 19 rigettare il merito la domanda proposta…”.
Integrato il contraddittorio nei confronti della DR , quest'ultima si Controparte_2 costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda di riduzione per mancata impugnativa del testamento.
Contestava il valore del compendio ereditario fornito dall'istante e, quindi, della quota della legittima;
sosteneva che il valore di cui ai buoni fruttiferi andasse sommato alla massa ereditaria solo per la metà essendo intestati anche ad essa. Si associava, per il resto, la propria difesa a quella di . Controparte_1
Chiedeva “ordinare alla IG la restituzione immediata della metà Parte_1 del valore dei buoni fruttiferi al lei attribuiti, comprensiva dei frutti maturati nel caso fossero già stati incassati. Nel merito dichiarare il valore della quota ereditaria dell'attrice non lesiva dei suoi diritti di legittimaria e per l'effetto rigettare la domanda proposta, o in via subordinata, determinare mediante CTU il reale valore da attribuirsi alla quota di ogni singolo erede…”.
Con comparsa recante data del 18.9.2013 (non vi è timbro di deposito), si costituiva in ogni caso all'udienza del 5.12.2013 (cfr. relativo verbale), Parte_2 contestando l'assenza di una violazione di legittima e chiedendo “rigettare la domanda di parte attrice, perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e priva dell'idoneo corredo probatorio”.
1.2 Espletato approfondimento istruttorio, anche tecnico, la causa veniva assegnata una prima volta in decisione per essere poi rimessa sul ruolo per l'acquisizione di integrazione di CTU.
All'udienza del 10 novembre 2016 il giudizio veniva interrotto per il decesso di
. Controparte_2
allegava di avere trasmesso telematicamente, in data 8.2.2017, ricorso Parte_1 in riassunzione e, stante un dedotto malfunzionamento del sistema gestore dei servizi telematici, appreso in data 8.2.2017, in data 15.2.2017 inoltrava nuovamente l'istanza di riassunzione corredata da altra istanza, di rimessione in termini.
Il Tribunale fissava l'udienza del 14.9.2017 per il prosieguo.
provvedeva alla notificazione del ricorso e decreto in riassunzione in Parte_1 data 10 maggio 2017, personalmente nei confronti dei germani e CP_1 Pt_2
All'udienza del 14.9.2017, eccepiva la tardività della riassunzione, Controparte_1 mentre l'istante chiedeva termine per la notifica dell'atto di riassunzione ai medesimi convenuti nella qualità di eredi della defunta DR.
Il Tribunale ordinava la notifica di detto atto, fissando l'udienza del 1° marzo 2018.
A tale udienza parte attrice depositava l'atto di integrazione del contraddittorio notificato ai germani nella qualità di eredi di in data 28.11.2017. Controparte_2
All'udienza del 1.3.2018 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio Parte_2 pagina 3 di 19 ai sensi dell'art. 291 e 307 co. 3 c.p.c. per la mancata rinnovazione della notifica nei suoi confronti in proprio.
Acquisita agli atti la relazione di chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio, il
Tribunale, definitivamente pronunciando, così ha statuito: “a) dichiara l'estinzione del procedimento b) spese compensate”.
Il Tribunale, dopo aver precisato che nel caso di specie la riassunzione dovesse avvenire, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla interruzione e, quindi, entro il 10.2.2017 nonché sottolineando l'imprudenza del ricorso per riassunzione “depositato comunque a brevissima distanza dal decorso del semestre dalla pronuncia di interruzione del giudizio” (cfr. pag. 4 della pronuncia), ha evidenziato l'irritualità dell'istanza di remissione in termini di parte attrice, che la questione della tardività del ricorso di riassunzione non era stata esaminata dal Giudice
Istruttore e che - in ogni caso - detta riassunzione non era stata ritualmente compiuta in quanto non proposta nei confronti dei convenuti nella qualità di eredi.
Infatti, “trattandosi di omessa chiamata in causa di litisconsorte necessario il giudice neppure poteva fissare un nuovo termine (come invece avvenuto) non essendovi qui spazio per l'applicazione (illegittimamente analogica) dell'art. 291 c.p.c.” (pag. 6).
1.3 Avverso la sentenza, , con atto notificato in data 8-24 giugno 2022, Parte_1 ha proposto appello, costituendosi in data 14.6.2002 e lamentando: a) errata declaratoria dell'estinzione del giudizio, trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 307 c.p.c. nella sua formulazione previgente alla novella della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, che stabiliva la possibilità di dichiarazione di estinzione solo su eccezione di parte prima di ogni difesa;
b) la tempestività del deposito del ricorso in riassunzione, avvenuto nel termine di sei mesi, trovando applicazione l'art. 305 c.p.c. ante riforma.
Parte appellante ha riproposto le conclusioni avanzate in citazione, tenendo conto della relazione di CTU nelle more espletata;
ha dedotto di insistere nella richiesta “del rendiconto, formulata nel ricorso in riassunzione, dei beni immobili del de cuius, in possesso dei convenuti”.
Si è costituita eccependo: 1) l'inammissibilità, illegittimità ed Parte_2 infondatezza della richiesta cautelare di sospensione ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, in quanto la sentenza impugnata definiva il giudizio di primo grado su una mera questione di rito;
2) la nullità dell'appello per mancata notifica ai litisconsorti necessari ovvero agli appellati nella loro qualità di eredi di 3) Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 bis e ter c.p.c.; 4) l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello; 5) la responsabilità aggravata dell'appellante; 6) in via subordinata, ha chiesto di devolvere al giudice d'appello tutte le Parte_2 questioni di rito, di merito ed istruttorie proposte in primo grado, reiterando l'istanza di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio per accertare il reale valore dell'assetto pagina 4 di 19 ereditario tenuto conto della scomparsa della SI.ra ed anche in Controparte_2 considerazione della mancata risposta del ctu alle osservazioni del ctp;
7) la mancata impugnazione della statuizione sulle spese di lite.
Si è costituito, altresì, , eccependo l'improcedibilità dell'appello per Controparte_1 non essere stata notificata, l'impugnazione, agli appellati, anche nella loro qualità di eredi di e sostenendo la corretta declaratoria di estinzione del Controparte_2 giudizio di primo grado.
In via subordinata, si è riportato a tutto quanto già dedotto e richiesto in primo grado, chiedendo, in particolare, di disporre un prosieguo di prova per testi relativa alle spese sostenute per gli immobili a lui attribuiti dal testamento, insistendo per il conferimento di un nuovo incarico peritale per una nuova stima del compendio ereditario.
All'udienza del 16.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
2. Questioni preliminari
In via preliminare, va rilevato che l'appello appare rispondente ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis.
Le Sezioni Unite civili (Ord. n. 36481/2022 e Sent. n. 27199/2017) hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
Ciò posto, nella specie, l'appellante ha svolto argomentazioni capaci di inficiare la ratio decidendi.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione inerente alla mancata notifica agli appellati nella loro qualità di eredi di . Controparte_2
Vale richiamare il principio secondo cui “nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni pagina 5 di 19 di potersi validamente difendere” (Cass. civ. Sez. III Sent., 03/02/2023, n. 3391).
3. L'impugnazione promossa in ordine alla pronuncia in rito
3.1 ha contestato la declaratoria dell'estinzione del giudizio di primo Parte_1 grado, per avere il Tribunale erroneamente applicato le disposizioni di cui agli artt. 305
e 307 c.p.c. nella versione vigente al momento dell'emissione della pronuncia impugnata, senza tener conto delle previsioni transitorie contenute nella legge n.
69/2009 e ritenendo in ogni caso tempestiva la riassunzione.
La deduzione è fondata.
Va osservato che tra l'instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuta nell'anno
2007, e la pronuncia della sentenza impugnata, depositata in data 30.12.2021, è intervenuta la Legge 69/2009 in materia di “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
Tra le disposizioni oggetto di modifiche rientravano i citati articoli 305 e 307 co. 4
c.p.c. che, nelle loro versioni ante riforma, rispettivamente prevedevano che “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” e che “L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”.
La novella del 2009 ha ridotto il termine di cui all'art. 305 c.p.c. a tre mesi ed ha previsto che l'estinzione del giudizio vada dichiarata d'ufficio (art. 307 u.c. c.p.c.).
Quanto alla vigenza delle nuove disposizioni, l'art. 58 della L. 69/2009 (“Disposizioni transitorie”), al primo comma, recita “…le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.
La riforma in questione è stata pubblicata il 18 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 4 luglio 2009.
Pertanto, per tutti i procedimenti già pendenti a questa ultima data, come quello in esame (2007), trovavano applicazione le previgenti disposizioni del codice di procedura civile, tranne che per alcune eccezioni.
Trovava applicazione il termine di sei mesi di cui all'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio interrotto.
Non è quindi in alcun modo condivisibile l'impostazione del Tribunale che, dopo aver premesso che il giudizio era stato interrotto alla udienza del 10.11.2016 ai sensi dell'art. 300 c.p.c., ha sostenuto che “la riassunzione deve avvenire, ai sensi dell'art.
305 c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla interruzione: nella specie, quindi, entro il 10\2\17” (primo capoverso pag. 3 della sentenza impugnata), posto che, come pagina 6 di 19 detto, il termine in esame era di sei.
Il passaggio della sentenza appena riportato, del resto, appare anche in contrasto con quanto poi successivamente motivato dal primo giudice e in particolare nel punto in cui si legge che il ricorso in riassunzione è stato “depositato comunque a brevissima distanza dal decorso del semestre dalla pronuncia di interruzione del giudizio” (pag. 4 rigo 13 della sentenza di primo grado).
Dunque, la riassunzione doveva avvenire entro sei mesi dall'interruzione e, quindi, entro il 10 maggio 2017.
Ed a tanto provvide l'appellante con istanza che appare inoltrata quantomeno in data
15.2.2017.
Alla luce di tali considerazioni, preliminari e dirimenti, alcuna rilevanza può assumere l'istanza di remissione in termini, pure avanzata, in quanto non necessaria.
Medesime considerazioni vanno fatte in ordine al coinvolgimento delle parti in proprio e nella qualità di eredi di . Controparte_2
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305
c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art.
305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art.
291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c..”
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/02/2021, n. 2526; Cass. civ.,
III, 20/04/2018, n. 9819; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 06/11/2023, n. 30802).
In definitiva, la giurisprudenza ravvisa l'unicità in senso sostanziale della parte che stia in giudizio in proprio e anche nella qualità di erede di soggetto defunto.
Nella specie, l'istante:
• riassumeva tempestivamente in data 15.2.2017; pagina 7 di 19 • provvedeva a notificare la riassunzione a e in Controparte_1 Parte_2 data 10.5.2017;
• provvedeva a notificare ai predetti anche nella qualità di eredi di CP_2
in data 28.11.2017 e ciò dopo che all'udienza del 14.9.2017,
[...] successiva alla riassunzione e – si badi – alla presenza sia di che Parte_2 di (cfr. relativo verbale) il giudice aveva assegnato termine Controparte_1 allo scopo.
Dunque, non solo i soggetti erano già tutti presenti in giudizio, non solo vi è stata notifica della prima riassunzione (peraltro personalmente) ai soggetti che cumulavano entrambe le qualità, non solo le parti erano presenti alla successiva udienza del
14.9.2017, ma - in ogni caso - si è già detto che la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c.. (detto Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/03/2019, n. 6921).
Non è condivisibile, pertanto, la pronuncia impugnata, sia nella parte in cui ritiene
“…incontroverso che l'attrice provvedeva alla notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei due convenuti superstiti in proprio, appunto quali convenuti originari, e non anche – come invece sarebbe stato indispensabile (sussistendo oltretutto litisconsorzio necessario) quali eredi della parte defunta” (cfr. pag.5), sia nella parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 291 cpc (pag. 6).
Ma a ben vedere, vi è altro motivo che esclude l'estinzione, atteso che
[...] non era litisconsorte necessario e dunque mai il Collegio avrebbe potuto CP_3 dichiarare l'estinzione dell'intero giudizio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota pagina 8 di 19 di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 05/11/2021, n.
32197).
3.2 Accertata la tempestività della riassunzione e dunque la piena fondatezza del motivo di impugnazione, non occorre affrontare l'ulteriore, inerente al meccanismo
(eccezione di parte o rilievo di ufficio) dell'estinzione.
4. L'azione di riduzione
4.1 Anche il profilo di merito è foriero di numerose questioni problematiche.
ha proposto azione di riduzione, ritenendo il testamento lesivo della Parte_1 propria quota di legittima.
L'istante ha prodotto l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario del
12.12.2006.
Ebbene, in primo luogo va chiarito che nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ancorché abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonché di conseguenza quello della quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che ove il silenzio serbato in citazione circa l'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata pagina 9 di 19 l'esistenza della dedotta lesione (Cass. civ., Sez. II, Sent., 02/09/2020, n. 18199).
Orbene, parte attrice ha prodotto relazione di consulenza, seppure con richiami catastali evidentemente datati.
Ancora, nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento del valore complessivo dell'asse ereditario, individuato in fabbricato identificato in catasto al foglio 28, particella 154:
• sub 0 (o senza sub), “il piano primo, attualmente nella disponibilità di Parte_2
”;
[...]
• sub 1, “il quartino al piano rialzato, attualmente nella disponibilità di CP_1
”;
[...]
• sub 2, “il bilocale al piano rialzato, attualmente nella disponibilità di
[...]
” (la DR, titolare del solo usufrutto, poi deceduta); CP_3
• sub 4, “la cantinola al piano seminterrato, attualmente nella disponibilità di
”; Parte_2
• sub 5, “il deposito al piano seminterrato, attualmente nella disponibilità di
” Controparte_1
a pag. 3 delle sue note tecniche di parte del 26.6.2014, ha scritto: “così Parte_2 come rilevato dal CTU, la sig.ra è proprietaria di un immobile sito in Parte_2
Marigliano alla via Masseria Sommese n. 25, costituito da: appartamento al piano primo contraddistinto catastalmente al Foglio 28 p.lla 154 sub 0; cantinola al piano seminterrato contraddistinto catastalmente al Foglio 28 plla 154 sub 4”.
Avendo il testatore lasciato al figlio “la restante parte del fabbricato”, deve CP_1 ritenersi che gli altri beni siano stati attribuiti proprio a quest'ultimo.
Ciò si dice in ragione del tenore delle disposizioni testamentarie del 17.12.1999, non perfettamente collimanti con lo stato dei luoghi individuato dal CTU (“a mia moglie in sostituzione della quota che le compete per legge lego l'usufrutto di tutto il mio patrimonio. Possiedo un fabbricato in Marigliano Mass. Sommese 25, composto di piano seminterrato, piano rialzato e I piano. A mia GL lascio un locale a piano Pt_2 seminterrato di mq. 36 circa e precisamente il primo da sinistra raggiungendo il fabbricato dal cortile di accesso;
ed il quartino al I piano con la proprietà esclusiva della scala di accesso e del lastrico che ricopre il quartino. A mia GL lascio Pt_1 due buoni postali fruttiferi n.ri: 0156204514 del 2.12.99 di lire 10.000.000 e –
0542912013 del 2.12.99 di lire 5.000.000; a mio figlio lascio la parte restante CP_1 del fabbricato e cioè i due locali seminterrati di mq. 80 (ottanta) circa e i quartini a piano rialzo con annessi garage e deposito. Lascio infine a mio figlio il cortile CP_1 del fabbricato con la servitù di passaggio e di parcheggio di un'autovettura a favore di
. avrà altresì facoltà di utilizzare il cortile per particolari esigenze di Pt_2 Pt_2 carattere temporaneo, quali la vinificazione o la confezione delle conserve di pagina 10 di 19 pomodoro per uso familiare. Le disposizioni che precedono debbono imputarsi alla quota legittima del mio patrimonio e l'eventuale supero alla quota disponibile con dispensa da collazione”).
Ed infatti, si rileva che non vi è esatta corrispondenza con riguardo alla precisa indicazione dei locali oggetto di disposizione, atteso che, il testatore, nel 17.12.1999, lasciò ad locale seminterrato di circa 36 mq (che dovrebbe Parte_2 corrispondere al bene distinto con la particella 154, sub 4) e quartino al primo piano
(che dovrebbe corrispondere al bene distinto con la particella 154, sub 0), mentre ad lasciò la restante parte del fabbricato e cioè i due locali seminterrati Controparte_1 di mq 80, circa (che dovrebbero corrispondere al bene distinto con la particella 154, sub
5) e i quartini al piano rialzato con annessi garage e deposito (che dovrebbero corrispondere ai beni distinti con la particella 154, sub 1 e 2).
Inoltre, nelle visure catastali si fa riferimento a non meglio precisata divisione (del
13.2.2006, dunque successiva all'apertura della successione) per ciò che concerne i sub
4 e 5 che tuttavia sono derivati dalla particella 3, mentre in tutte le dette visure si richiama precedente intestazione in favore di (cfr. ad esempio, Parte_2 situazione degli intestati dal 01/06/1993”) evidentemente incompatibile con le complessive risultanze attuali (cfr. anche subito infra).
Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine al cortile indicato nel testamento, tuttavia non solo non perfettamente individuato dal CTU - a quanto se ne deduce, nemmeno catastalmente - e soprattutto in maniera autonoma.
Il Tecnico, tuttavia, a pag. 15, ne fa accenno, evidentemente qualificandolo bene pertinenziale del sub 1, con riguardo alla tabella 10 dei coefficienti delle riduzioni, ma in ogni caso questo neppure è stato oggetto né di allegazione specifica da parte attrice in primo grado né di deduzione esplicita dalle altre parti (cfr., ad esempio, in allegato
711 della comparsa conclusionale di del 27.6.2021 in cui lo spazio, nel Parte_2 dettaglio planimetrico allegato al progetto, è indicato come aggraffato all'edificio, ma altrettanta previsione non si scorge nella planimetria di zona, stante la difficoltà di lettura, mentre si desume anche unione con altra particella, la n. 153, non oggetto di disponibilità delle parti;
il grafico è anche riportato nella CTU).
Dunque, sull'attribuzione dei cespiti prima elencati e sulla corretta individuazione degli stessi non vi è stata rituale contestazione, quantomeno nella identificazione unitaria e autonoma dei beni (cfr. anche allegato 410, sempre alla comparsa conclusionale citata, riferito all'elenco dei beni).
I cespiti individuati appaiono conformi alle finali risultanze catastali prodotte, che unitamente al quadro probatorio appena descritto, al principio di non contestazione e a quello riportato nella citata sentenza 18199/2020, spettando sempre l'onere in capo all'attrice, inducono la Corte a procedere oltre (ad esempio, l'istante, con la citazione in pagina 11 di 19 primo grado, nell'indicare i beni lasciati dal testatore, non ha fatto riferimento univoco e dettagliato al cortile, mentre nella CTP della stessa parte, nella planimetria allegata, si richiama “cortile comune”).
4.2 Ciò posto, il CTU, come accennato, individuava i beni costituenti la massa ereditaria in: 1) fabbricato per civile abitazione in Marigliano alla via Masseria
Sommese 25, composto da piano seminterrato (sub 4 e sub 5), piano rialzato (sub 1 e sub 2) e piano primo (sub 0). L'intero fabbricato è identificato al NCEU al foglio 28, part. 154; 2) n. 2 buoni fruttiferi postali per complessivi € 7.746,85.
A tanto provvide “sulla base degli atti di causa e della documentazione fino ad oggi (al momento del conferimento dell'incarico, n.d.r.) esibita dalle parti” e del contenuto del testamento del 1999.
Dopo aver descritto la composizione e le dimensioni dei cespiti in questione (pagina da
4 e 12 della prima relazione) ne determinava, in prima battuta, al momento attuale, il valore di mercato e locativo (pagine 12-18 della prima relazione).
Il procedimento è sostanzialmente riportato anche nella relazione integrativa.
Il Consulente ha poi ritenuto possibile avvalersi del procedimento sintetico che “grazie al ricorso a dati storici di compravendita, consente di formulare un giudizio di stima sulla scorta di riferimenti obiettivi, certi e niente affatto opinabili…si è scelto il metodo sintetico in quanto ritenuto più idoneo a ricostruire, nella fattispecie, il tipo economico
“valore di mercato”, il successivo momento del giudizio di stima deve essere articolato sull'individuazione degli elementi caratterizzanti sia il bene da stimare, sia i beni presi
a riferimento;
per quest'ultimi i dati elementi tecnici ed economici sono stati opportunamente elaborati, ponderati e perequati, consentendo allo scrivente di giungere alla formulazione finale di un giudizio obiettivo. In particolare, questo momento del giudizio di stima, si sostanzia nella ricerca dei valori di mercato relativi ad immobili di pari appetibilità e caratteristiche e ricadenti in zone adiacenti o prossime al bene da stimare” (cfr. pag. 13 della relazione integrativa del 3.11.2026).
Il valore della massa ereditaria, tenuto conto di detti prezzi nonché di quello dei buoni fruttiferi postali (€ 7.746,85), veniva in un primo momento determinato, all'attualità, in
€ 440.045,85 (pag. 16 della prima relazione e sempre 16 di quella integrativa).
Si è poi proceduto alla stima al momento dell'apertura della successione, per un valore complessivo di euro 518.700 del fabbricato e di euro 7.746,85 per i buoni postali, evidenziando “che il risultato ottenuto è comprensibile se si pensa che negli ultimi dieci anni si è assistiti ad un calo dei prezzi degli immobili di circa il 20% a seguito del periodo di crisi economica che il paese ha attraversato” (cfr. pag. 17 della relazione integrativa).
Il CTU ha calcolato anche l'usufrutto (“si consideri che l'usufruttuaria,
[...]
è nata il [...] ed alla data di apertura della successione aveva 83 CP_3 pagina 12 di 19 anni. Utilizzando la tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto
a vita per l'anno 2004, si perviene ad un rapporto tra valore dell'usufrutto e della proprietà pari a 0,20: Vusuf. = Vproprietà*0,20 = € 518.700,00 * 0,20 = €
103.740,00), individuando il valore della nuda proprietà in euro 414.960,00.
In conclusione, il CTU ha stimato:
- la nuda proprietà del sub 1, in euro 115.680;
- la nuda proprietà del sub 2, in euro 37.120,00;
-la nuda proprietà del sub 0, in euro 189.360,00;
- la nuda del sub 4, in euro 20.800,00;
- la nuda proprietà del sub 5, in euro 52.000,00.
Dunque, ad ha quantificato un lascito pari ad euro 210.160,00, mentre a Parte_2
pari ad euro 204.800,00. CP_1
Le conclusioni dell'ausiliario sono state oggetto di osservazioni da parte del CT di secondo il quale “il de cuius non ha donato alla GL Parte_2 Parte_3 ppartamento così come indicato dal CTU, bensì il solo lastrico solare,
[...] avendo costei provveduto a propria cura e spese alla sopraelevazione dell'appartamento sul piano rialzato di proprietà ”. Pt_2
A sostegno di tale osservazione critica, il CTP allegava dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 21.3.1986 con cui esprimeva pieno consenso ON all'edificazione, da parte della GL di una sopraelevazione a primo piano sulle Pt_2 fabbriche di sua proprietà esistenti al piano terra, dichiarando che “nelle more del perfezionamento dell'atto notarile definitivo di donazione” si impegnava ad “accettare
e stipulare eventuale convenzione dovesse essere richiesta o sottoposta dal Comune per l'opera abusiva realizzata dalla predetta mia GL sulle anzidette Parte_2 fabbriche, nel suo esclusivo interesse”.
La deduzione non può essere condivisa poiché, come detto, per la determinazione della massa ereditaria occorre procedere alla riunione fittizia dei beni appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 556 cc, infatti, unica operazione che va fatta è quella di formare “una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte, detraendone i debiti”.
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/05/2024, n. 14211).
In mancanza di prova univoca di rituale e valido atto di trasferimento, quantomeno pagina 13 di 19 della proprietà superficiaria, opera il principio dell'accessione (art. 934 cc), né si reputa sia stata proposta rituale e tempestiva domanda ex art. 936 cc.
Alcuna rilevanza può assumere il rilascio di concessione edilizia in sanatoria del
7.2.2002 (dunque quanto era ancora in vita il testatore) in favore di Parte_2
(prat. 661), stante la mera valenza amministrativa della procedura relativa.
Pertanto, deve ritenersi che l'immobile indicato come avente sub “0” rientra nella massa ereditaria incidendo sul valore della quota legittima.
Occorre poi approfondimento per ciò che riguarda i buoni.
In primo luogo, effettivamente, questi ultimi appaiono cointestati a Controparte_2
e , per cui può essere considerata solo la metà dell'importo, che è ON dunque 3.873,42.
Circa la valutazione dell'usufrutto su detti buoni, la stessa non ne muta la consistenza, tenuto conto della quotazione operata dal CTU, con richiamo al valore nominale, nonché dell'art. 995 cc con riguardo alla particolare natura dei beni.
4.3 Ciò posto, il valore della massa è di euro 522.573,43.
Il ricalcolo della massa ereditaria ha come conseguenza la rideterminazione della quota di legittima, tenendo conto delle previsioni contenute nell'art. 542 cc, che è:
• di 1/4 per la moglie, pari a € 130.643,35;
• di 1/6 per ciascuno dei tre figli, pari a € 87.095,57 per ognuno.
Sulla base di questi ultimi valori va accertata la violazione della legittima, rettificando leggermente i valori indicati dal CTU.
La complessiva quota di legittima è pari ad euro 391.930,06, mentre quella disponibile
è di euro 130.643,36.
Ai due figli ( e , dunque, il testatore avrebbe potuto lasciare beni per un CP_1 Pt_2 valore massimo di euro 152.417,25 per ognuno (euro 87.095,57 + euro 65.321,68).
Pertanto, la differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente ricevuto (così come calcolato dal CTU nella relazione integrativa) è, rispettivamente, di euro 52.382,75 per
(euro 204.800,00 – euro 152.417,25) e di euro 57.742,75 (euro 210.160,00 – CP_1 euro 152.417,25) per Pt_2
La lesione di , dunque, ammonta (non ad euro 79.994,29 in danno di Parte_1
, come raffigurato in tabella 13 a pagina 20 dei chiarimenti depositati Parte_1 in data 3.11.2016), ma ad euro 83.222,15 (87.095,57, quale quota di legittima - euro
3.873,42, pari alla metà dei buoni postali;
non occorre esaminare la lesione subita da che non ha proposto domanda). Controparte_2
4.4 Non può essere condivisa la deduzione di secondo cui non è stato Controparte_1 considerato che egli ha sopportato quasi per intero le spese per la ristrutturazione degli immobili oggetto di testamento e che, prima di tali interventi di ristrutturazione, il cespite del padre era un fabbricato agricolo in pessime condizioni. pagina 14 di 19 A prescindere da ogni considerazione sulla assoluta genericità delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado (cfr. udienza del 21.3.2012: teste che ha fatto riferimento a lavori di impianto di riscaldamento, dieci Testimone_1 anni prima della data di testimonianza, a fronte del decesso del de cuius nel 2005;
ha riferito di lavori eseguiti “parecchi anni fa” e che durante i lavori Parte_4
“c'erano la DR, il padre e la sorella sposata”), si è già detto non solo che per la determinazione del valore della massa ereditaria si deve far riferimento allo stato dei beni al momento dell'apertura della successione, ma anche che tutte le attività poste in essere dai coeredi quando era in vita il de cuius non possono in alcun modo incidere sul detto valore.
ha prodotto anche due ricevute di pagamento, di piccoli importi, del Controparte_1
1982.
Medesime considerazioni, come già accennato, vanno fatte in ordine alle deduzioni di ed alle ricevute di pagamento delle oblazioni o comunque alle spese Parte_2 sostenute da quest'ultima.
Ogni altra questione, inerente alle migliorie eventualmente poste in essere successivamente alla morte (oppure in ordine alle spese occorse per la successione) non possono che essere differite in altra sede e cioè in quella di eventuale divisione (cfr. anche subito infra).
Non occorre pertanto approfondimento istruttorio, neppure tecnico, volto a stabilire le opere eventualmente eseguite, mentre, sempre in ragione del peculiare accertamento demandato alla Corte in questo procedimento, alcuna rilevanza, ai fini della determinazione del relictum, può avere il successivo decesso di Controparte_2
Va infatti ribadito che oggetto del giudizio è l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di lesive della quota di legittima avanzata dalla GL ON
, non altro. Pt_1
Il successivo decesso della DR che aveva ricevuto in eredità l'usufrutto, poi estinto, non incide in alcun modo sulla determinazione del relictum che, ci si ripete, va valutato al momento della successione.
4.6 Ciò posto, a pag. 24 della relazione integrativa, il CTU ha scritto: “…la SI.ra
dovrebbe ricevere dalle germane la somma complessiva di € Parte_1
79.994,29 così ripartita:
a) € 41.984,66, pari al 52,5% del totale, da;
Parte_2
b) € 38.009,64, pari al 47,5% del totale, da ”. Controparte_1
Si è già detto della minima rettifica in ordine al valore complessivo della massa, per cui anche questi due valori consequenziali vanno modificati.
A tale fine occorre utilizzare una prima formula proporzionale.
Per la posizione di euro 83.222,15 (valore spettante ad ): 414.960,00 Pt_2 Pt_1 pagina 15 di 19 (valore complessivo lasciato agli altri due fratelli) = X : 210.160,00 (valore lasciato a
. Pt_2
Il valore in più ottenuto da a discapito di è di euro 42.148,58. Pt_2 Pt_1
Per la posizione di , euro 83.222,15 (valore spettante a ): 414.960,00 CP_1 Pt_1
(valore complessivo lasciato agli altri due fratelli) = X : 204.800,00 (valore lasciato a
). CP_1
Il valore in più ottenuto da a discapito di è di euro 41.073,58. CP_1 Pt_1
4.7 Qui si aggiunge della mancata proposizione, secondo la Corte, di autonoma, tempestiva e rituale domanda di divisione con specifico riguardo alla situazione conseguente alla proposizione dell'azione di riduzione (disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, sig. , poteva ON disporre, nei limiti della quota medesima ammontante a euro 80.610,41 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire”).
Infatti, va richiamato in questa sede il principio della Suprema Corte a tenore del quale l'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 08/11/2023, n. 31125).
In motivazione si legge: “già in passato questa Corte ha ricordato come le disposizioni testamentarie lesive della legittima non siano nulle né annullabili ma, sino a quando esse non vengano impugnate con l'azione di riduzione, conservano la loro piena efficacia. Di conseguenza, ove il de cuius abbia distribuito, con il testamento alle persone in questo indicate, tutto il suo patrimonio, mediante disposizioni a titolo universale o particolare, pretermettendo alcuni legittimari, questi non partecipano, de iure, alla comunione per il semplice fatto che si è aperta la successione testamentaria, giacché il loro diritto sui beni ereditari può realizzarsi soltanto mediante l'esperimento dell'azione di riduzione. Il legittimario, pertanto, non può chiedere la divisione dei beni lasciati dal de cuius, senza aver prima esercitato l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie. Inoltre, per ragioni di economia processuale, è tuttavia consentito, in ipotesi del genere, che le azioni di riduzione e di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale (Cass. n. 1206/1962;
Cass. n. 1077/1964; Cass. n. 160/1970; Cass. n. 2367/1970).
Il principio è stato anche di recente ribadito, essendosi confermato che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, pagina 16 di 19 possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (Cass. n.
19284/2019; Cass. n. 4140/1992).
Alla base di tale principio si pone la premessa che il legittimario pretermesso non è erede al momento dell'apertura della successione, ma lo diviene per effetto dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione e concorre poi alla comunione dei beni relitti, secondo una quota di entità corrispondente al valore della quota di riserva non soddisfatta, così che, ove i beni relitti, assegnati per testamento in maniera universale ad altri soggetti, siano di entità superiore alla quota di riserva, sugli stessi si instaura una comunione secondo le quote da determinare in base ai criteri esposti, comunione che può essere sciolta subito dopo l'accoglimento dell'azione di riduzione e nello stesso giudizio, alla luce delle esigenze di economia processuale, alle quali i precedenti richiamati fanno riferimento.
In ipotesi, peraltro, il legittimario ben potrebbe accontentarsi solo di esercitare
l'azione di riduzione, al fine di conseguire il riconoscimento della titolarità pro quota dei beni caduti in successione ed assegnati ad altri per testamento, salvo poi decidere in un secondo momento di chiederne la divisione.
Ne consegue che, tenuto conto di quanto statuito dal Tribunale di Termini Imerese nella sentenza appellata, a fronte di una massa di beni relitti (e quindi con esclusione di quelli donati), pari ad Euro 1.980.062,99 (cfr. pag. 23), essendo la quota di legittima ancora non soddisfatta dell'attrice pari ad Euro 409.078,82 (cfr. pag. 25), sui beni relitti l'attrice ha acquisito una quota ideale pari al 20,66% (409.078,82:
1.980.062,99 = x: 100; x = 409.078,82-100/1.980.062,99= 20,66).
Risulta quindi pertinente rispetto all'ipotesi oggetto di causa il richiamo effettuato dalla difesa della ricorrente a quanto affermato da Cass. n. 2975/1991, secondo cui, ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564 c.c., esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, differentemente dalla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, che a norma dell'art.
726 c.c., deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima (conf. Cass. n.
739/1977)”
Nella specie, tuttavia, occorre calare il principio al caso concreto e alla circostanza che i beni sono stati assegnati dal testatore ai due fratelli e . Pt_2 CP_1 pagina 17 di 19 Pertanto, a fronte di una massa di beni relitti ad pari ad euro 210.160,00 Parte_2
(cfr. pag. 23 della relazione integrativa), essendo la quota di legittima ancora non soddisfatta dell'attrice, riferita alla posizione della detta pari ad euro Parte_2
42.148,58, sui beni relitti a quest'ultima, l'appellante ha acquisito una quota ideale pari al 20,05 % (42.148,58: 210.160,00 = x: 100).
Ancora, a fronte di una massa di beni relitti ad , pari ad euro Controparte_1
204.800,00 (cfr. sempre pag. 23 della relazione integrativa), essendo la quota di legittima ancora non soddisfatta dell'attrice, riferita alla posizione di , Controparte_1 pari ad euro 41.073,58, sui beni relitti a quest'ultimo, l'appellante ha acquisito anche in questo caso una quota ideale pari al 20,05 % (41.073,58: 204.800,00 = x: 100).
Sebbene il CTU indichi uno dei beni relitti a con il sub 0, dall'esame della visura Pt_2 catastale si evince che, per tale cespite, non è indicato alcun sub., anche se, effettivamente, il numero 0 compare nella planimetria catastale.
4.8 Del tutto inammissibile si reputa la richiesta “del rendiconto, formulata nel ricorso in riassunzione, dei beni immobili del de cuius, in possesso dei convenuti (prima ancora del decesso del de cuius!!!)”, non solo assolutamente generica, ma anche tardiva (sembra riportata non nella detta riassunzione, che sarebbe comunque tardiva, ma, in maniera eccessivamente generica, nel successivo “atto di integrazione del contraddittorio”).
Peraltro, neppure si comprende come sia possibile valutare una richiesta di rendiconto inerente a periodo in cui il de cuius era in vita (la domanda è di soli due anni successivi al decesso).
5. Considerazioni conclusive e spese.
Sulla scorta di quanto precede, l'appello va accolto per quanto di ragione.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza degli appellati nel doppio grado di giudizio,
e si liquidano tenuto conto della somma riconosciuta, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
Le stesse vanno distratte in favore dei difensori dell'appellante, come richiesto.
Anche quelle di CTU vanno poste a carico delle parti appellate, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la pagina 18 di 19 sentenza n. 2305/2021 resa dal Tribunale di Nola in data 30.12.2021 nel procedimento n. 2546/2007 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
➢ accoglie la domanda proposta da mediante riduzione Parte_1 proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di e Parte_2
e – per l'effetto: Controparte_1
➢ dichiara che è titolare di una quota ideale pari 20,21 % Parte_1 sui beni relitti ad distinti al catasto: Parte_2
✓ al foglio 28, part. 154, senza sub (o sub 0), cat. A/3, cl. 3, 5,5 vani, rendita € 369,27,
✓ al foglio 28, part. 154, sub 4, cat. C/2, cl.3, 31mq, rendita € 62,44;
➢ dichiara che è titolare di una quota ideale pari 20,21 % Parte_1 sui beni relitti ad , distinti al catasto: Controparte_1
✓ al foglio 28, part. 154, sub 1, cat. A/3, cl.3, 5,5 vani, rendita €
369,27,
✓ al foglio 28, part. 154, sub 2, cat. A/3, cl.1, 2 vani, rendita € 97,09,
✓ al foglio 28, part. 154, sub 5, cat. C/2, cl.3, 88 mq, rendita € 177,25;
• condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_2 Controparte_1 spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 526,20 per spese ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 777,00 per spese ed euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori di parte appellante;
• pone a carico di e , in solido tra loro, le spese Parte_2 Controparte_1 occorse per la stesura della relazione di CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio.
Così deciso, in Napoli, in data 8.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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