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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/10/2024, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.873 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv LANZA CALOGERO , che la rappresenta, giusta C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione e la difende
APPELLANTE
CONTRO
in qualità di erede di , elettivamente Controparte_1 Persona_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv Antonello Piana e Manuela Ladu, che la rappresentano, giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difendono
, , , contumaci CP_2 CP_3 CP_4
APPELLATI
Oggetto:Contratti bancari(deposito bancario, etc) .
All'udienza del 10.10.2024 il Giudice ha deciso la causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale del 10.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1 proponeva appello avverso la sentenza n 404/2022 resa in Parte_1
data 26.7.2022 dal Giudice di Pace di Sassari.
Esponeva che la sentenza impugnata aveva definito il giudizio iscritto al n rg
1330/2021 che era stato instaurato da il quale aveva chiesto che il Persona_1
giudice, dichiarata la nullità parziale del contratto di finanziamento, con particolare riferimento alle commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, illegittimamente imputate a carico del consumatore in quanto prive di giustificazione, vessatorie e contrarie ai principi di trasparenza e chiarezza, condannasse alla Pt_1
restituzione dei costi indebitamente versati, ai sensi dell'art 2041 cc.
Nel giudizio di primo grado si era costituita e aveva eccepito Pt_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito.
Aveva inoltre chiesto il rigetto delle domande nel merito. Per_ L'istituto di credito aveva dedotto che aveva stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto con l'erogazione della somma di euro
33.493,97 a fronte di un importo loro da restituire pari ad euro 49.320,00; aveva eccepito la nullità delle commissioni intermediario incaricato per euro
2.219,40, commissioni finanziarie per euro 2.921,19 nonché del premio assicurativo di euro 1393,94.
In esito all'estinzione anticipata del contratto, aveva restituito una quota Pt_1
parte delle commissioni finanziarie per euro 446,19 e la compagnia di assicurazione aveva provveduto a restituire una parte del premio assicurativo in misura di euro
121,18. aveva sostenuto che alcuna altra somma poteva essere pretesa poiché, in Pt_1
esito all'estinzione anticipata, erano state restituite le somme dovute.
Aveva dedotto inoltre che l'art 125 II co TUB non trovava applicazione nel caso in esame.
Con la sentenza impugnata il giudice delle prime cure aveva accolto la domanda proposta da ritenendo che le clausole contestate erano nulle poiché Persona_1
2 “prive di logica” e poiché prevedevano oneri a carico del consumatore che portavano ad un grave squilibrio in suo danno.
***
Con il presente appello chiedeva la revoca della sentenza per i seguenti Pt_1
motivi:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. L'omessa indagine sul tenore contrattuale.
Lamentava che il giudice aveva omesso di valutare le prove secondo l'art 116 cpc e, in particolare, non aveva valutato che le attività dell'intermediario erano descritte in maniera dettagliata e indicavano la consulenza precontrattuale e l'assistenza dell'attività istruttoria.
I medesimi argomenti venivano richiamati con riferimento alla clausola che prevedeva il pagamento del premio assicurativo anche con riferimento al fatto che la stipulazione del contratto di assicurazione era obbligatoria in caso di finanziamento con cessione del quinto.
Esponeva inoltre che i costi contestati erano chiaramente esposti nel contratto con la conseguenza che alcuna violazione delle norme di trasparenza poteva essere imputata.
Concludeva deducendo che le commissioni per l'intermediario erano del tutto giustificate poiché un terzo aveva svolto l'attività precontrattuale e aveva Pt_1
provveduto al suo pagamento.
Quanto alla vessatorietà esponeva che le clausole erano chiare e legittime e che il versamento del corrispettivo era giustificato dall'esecuzione delle attività descritte, mentre la determinazione dei costi non poteva essere sindacata dal giudice essendo il frutto di una libera contrattazione.
Infine, in merito all'indebito arricchimento osservava che l'azione doveva essere rivolta contro chi si era avvantaggiato dell'indebito arricchimento e che dunque la domanda contro doveva essere rigettata. Pt_1
3 Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio , quale erede di e chiedeva Controparte_1 Persona_1
il rigetto dell'appello richiamando le difese svolte nel primo grado e confermando che le attività per cui si chiedeva il corrispettivo nelle commissioni dell'intermediario erano le medesime indicate nelle commissioni istruttorie e dunque dovevano essere considerate nulle in quanto prove di valida giustificazione causale.
Inoltre, il consumatore non aveva mai conferito alcun incarico all'intermediario poiché il rapporto era intervenuto esclusivamente tra e l'intermediario con Pt_1
la conseguenza che il pagamento del corrispettivo doveva essere posto a carico della banca.
Contestava inoltre la validità della clausola che prevedeva il pagamento del premio assicurativo poiché di fatto l'assicurato, cioè il consumatore, non traeva alcuna utilità dal contratto poiché in forza del diritto di rivalsa dell'assicuratore non si verificava alcuna assunzione del rischio in capo all'assicuratore ed il contratto doveva considerarsi privo di causa.
Aveva concluso come in atti.
In diritto
Va premesso che in effetti il giudice delle prime cure ha errato nel ritenere che nel caso in esame la nullità delle clausole contrattuali derivasse dall'applicazione dell'art
125 TUB.
Erra però l'appellante nel ritenere che, essendo stata restituita l'intera somma dovuta in sede di estinzione anticipata del contratto, il consumatore non potesse vantare alcun diritto. Per_ In realtà il titolo in forza del quale ha agito è l'indebito arricchimento conseguente al pagamento delle commissioni intermediario e della polizza assicurativa allegando al loro nullità e di conseguenza la loro inefficacia ab origine.
Il corrispettivo versato, dunque, doveva essere restituito poiché del tutto privo di valida causa.
4 Quanto alla nullità delle clausole
L'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE stabilisce che «1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».
Nel caso in esame è pacifico che le clausole siano state predisposte unilateralmente e non è provato in alcun modo che siano state oggetto di negoziato individuale, a nulla rilevando, sotto questo profilo il fatto che siano state sottoscritte singolarmente poiché ciò non implica che il consumatore le abbia potute negoziare.
E infatti, perché si possa parlare di trattativa al fine di escludere la vessatorietà questa deve essere seria (ossia connotata da comportamenti obiettivamente idonei a raggiungere il risultato cui è diretta), effettiva (ossia rispettosa della libertà del consumatore e di concludere – o meno – il contratto e di determinarne il relativo contenuto), e individuale (dovendo interessare puntualmente il contenuto dell'accordo preso in considerazione). Con la conseguenza che le parti del contratto non singolarmente ed effettivamente negoziate rimarranno assoggettate alla disciplina di tutela del consumatore.
Considerato che nel caso di specie non ha contestato che le clausole Pt_1
contestate fossero inserite unilateralmente nel contratto/formulario, si deve concludere che, non essendo state oggetto di reale e seria contrattazione tra le parti, sono regolate dalle disposizioni della direttiva citata in tema di clausole vessatorie.
Sulla validità delle pattuizioni contestate
L'attore contesta la nullità delle commissioni intermediario poiché del tutto generiche e non trasparenti dal momento che prevedevano il pagamento di somme quale
5 corrispettivo per attività non chiaramente individuate o già remunerate attraverso le commissioni istruttorie.
Sul punto si richiamano i principi elaborati da Corte giustizia UE sez. II, 20/09/2018,
n.51.
L'art 35 Codice Consumo prevede che le clausole siano “redatte in modo chiaro e comprensibile”.
I medesimi principi sono contenuti nel TUB.
In generale, sulla base dei principi detti, si deve ritenere che l'informativa resa ai clienti debba essere chiara, corretta e non fuorviante.
Ed il termine correttezza deve essere interpretato non solo in senso di conformità formale alle norme ma anche alla sostanza garantendo al consumatore la consegna della documentazione necessaria, la puntuale raccolta di informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, sui rischi dell'investimento del servizio offerto e, in generale, la verifica sull'adeguatezza dell'operazione.
E' evidente che la finalità della normativa unionale e nazionale con la previsione degli obblighi informativi in capo agli istituti bancari, intermediari finanziari e simili,
è quella di garantire la massima trasparenza nei rapporti tra questi ultimi e i clienti, sì da ridurre l'originaria asimmetria informativa sussistente, in modo da consentire ai soggetti che si rivolgono al professionista di accedere a determinate informazioni altrimenti loro precluse assicurando la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori.
In altri termini la clausola contrattuale nei contratti stipulati con il consumatore deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile ed il significato delle parole non può essere ridotto unicamente al suo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale.
La chiarezza deve essere tale da fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
6 Tutto ciò premesso si deve rilevare che, nel caso in esame, le clausole contestate non sono chiare e comportano uno squilibrio in danno del consumatore mutuatario.
Per l'effetto devono essere considerate vessatorie e come tali nulle ed inefficaci.
Commissioni intermediario
Dall'esame del contratto e segnatamente del paragrafo IV delle condizioni economiche, emerge “Relativamente ai contratti conclusi mediante l'intervento di
Mediatori creditizi/agenti in attività finanziaria/società finanziarie abilitate cui il cliente ha ritenuto discrezionalmente rivolgersi, nelle commissioni di cui al punto D
(commissioni dell'intermediario incaricato) sono incluse le provvigioni dovute per il loro intervento le quali comprendono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del cliente”.
E' evidente che la commissione prevedeva il corrispettivo per una serie di attività che sono descritte in modo generico e che, in parte si sovrappongono a quelle già remunerate con le commissioni istruttorie.
Non è dato comprendere quale sia la differenza tra le attività asseritamene compiute dall'intermediario e quelle compiute dalla banca in sede istruttoria.
Non solo, non è dato comprendere chi fosse l'intermediario cui il cliente si sarebbe rivolto discrezionalmente.
Alla luce delle considerazioni dette, che non sono superate dalle difese dell'odierno appellante, si deve concludere che la commissione è nulla in quanto vessatoria.
Sulla polizza assicurativa lamenta che l'art 2 del contratto prevedeva che, in caso di verificazione CP_1
dell'evento coperto da assicurazione, la compagnia di assicurazione avrebbe avuto il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore e ciò, nonostante il contratto fosse intervenuto tra nella sua qualità di contraente e beneficiario e Net Parte_2
Insurance ed il consumatore avesse provveduto al pagamento del premio assicurativo.
7 Secondo le allegazioni della , il contratto era nullo poiché privo di causa in CP_1
quanto lo schema adottato non prevedeva alcun trasferimento del rischio dal consumatore all'assicuratore.
Secondo le allegazioni dell'appellante invece il contratto di assicurazione era valido anche perché la sua stipulazione era obbligatoria nel caso di finanziamento con cessione del quinto.
Premesso ed incontestato che in materia di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, l'art 54 DPR n 180/1950 richiede una copertura obbligatoria sulla vita e contro i rischi di impiego è necessario accertare se, nel caso in esame, le parti abbiano inteso stipulare un contratto a vantaggio del finanziatore o del consumatore finanziato.
Nel primo caso la surroga sarebbe giustificata mentre non lo sarebbe nel secondo caso ed il contratto sarebbe privo di causa giustificativa.
Nel caso oggetto del presente giudizio si deve ritenere che il beneficiario della polizza assicurativa sia e ciò non solo perché è espressamente detto nel Parte_2
contratto di assicurazione ma anche nel contratto di finanziamento (cfr art 2 regolamento contrattuale) dove è detto espressamente che il mutuatario si obbliga a stipulare un contratto di assicurazione a beneficio della mutuante a copertura del rischio impiego o morte.
Ciò premesso la mera circostanza che il premio sia stato pagato dal consumatore non comporta la nullità del contratto dovendo la fattispecie essere qualificata come contratto in favore di terzo e in quanto tale stipulato a favore del finanziatore (Cass ord n 9866/2022).
Ciò che rileva però è che l'assicurato è il finanziato come si deprende chiaramente dall'esame della proposta di assicurazione.
Da ciò discende che il contratto a favore di terzo è nullo poiché non consente all'assicurato di trasferire il rischio alla società di assicurazione.
Ne consegue che le somme versate quale corrispettivo in favore di devono Pt_1
essere restituite ai sensi dell'art 2033 cc.
8 ***
L'appello è fondato con riferimento alla richiesta di rideterminazione del quantum dovuto poiché il giudice di Pace non ha tenuto conto della restituzione della somma complessiva di euro 567,37 (di cui euro 446,19 a titolo di commissioni ed euro
121,18 per la polizza assicurativa).
***
Tutto ciò premesso accoglie parzialmente l'appello e, accertata la nullità parziale del contratto di finanziamento, con particolare riferimento alle commissioni di intermediazione e alla polizza assicurativa, condanna alla restituzione ex art Pt_1
2033 cc, della somma di euro 3045,63 (3613-567,37).
Stante il parziale accoglimento dell'appello, dispone la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in misura di 1/5 ponendo la restante quota a carico del soccombente Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accoglie parzialmente l'appello e, accertata la nullità parziale del contratto di finanziamento, con particolare riferimento alle commissioni di intermediazione e alla polizza assicurativa, condanna alla restituzione ex art 2033 cc, della somma Pt_1
di euro 3045,63 (3613-567,37).
Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare € 1.276,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
9 Stante il parziale accoglimento dell'appello dispone la compensazione delle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado in ragione di 1/5 ponendo la restante quota a carico della soccombente Parte_1
Sassari li, 10/10/2024.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.873 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv LANZA CALOGERO , che la rappresenta, giusta C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione e la difende
APPELLANTE
CONTRO
in qualità di erede di , elettivamente Controparte_1 Persona_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv Antonello Piana e Manuela Ladu, che la rappresentano, giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difendono
, , , contumaci CP_2 CP_3 CP_4
APPELLATI
Oggetto:Contratti bancari(deposito bancario, etc) .
All'udienza del 10.10.2024 il Giudice ha deciso la causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale del 10.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1 proponeva appello avverso la sentenza n 404/2022 resa in Parte_1
data 26.7.2022 dal Giudice di Pace di Sassari.
Esponeva che la sentenza impugnata aveva definito il giudizio iscritto al n rg
1330/2021 che era stato instaurato da il quale aveva chiesto che il Persona_1
giudice, dichiarata la nullità parziale del contratto di finanziamento, con particolare riferimento alle commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, illegittimamente imputate a carico del consumatore in quanto prive di giustificazione, vessatorie e contrarie ai principi di trasparenza e chiarezza, condannasse alla Pt_1
restituzione dei costi indebitamente versati, ai sensi dell'art 2041 cc.
Nel giudizio di primo grado si era costituita e aveva eccepito Pt_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito.
Aveva inoltre chiesto il rigetto delle domande nel merito. Per_ L'istituto di credito aveva dedotto che aveva stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto con l'erogazione della somma di euro
33.493,97 a fronte di un importo loro da restituire pari ad euro 49.320,00; aveva eccepito la nullità delle commissioni intermediario incaricato per euro
2.219,40, commissioni finanziarie per euro 2.921,19 nonché del premio assicurativo di euro 1393,94.
In esito all'estinzione anticipata del contratto, aveva restituito una quota Pt_1
parte delle commissioni finanziarie per euro 446,19 e la compagnia di assicurazione aveva provveduto a restituire una parte del premio assicurativo in misura di euro
121,18. aveva sostenuto che alcuna altra somma poteva essere pretesa poiché, in Pt_1
esito all'estinzione anticipata, erano state restituite le somme dovute.
Aveva dedotto inoltre che l'art 125 II co TUB non trovava applicazione nel caso in esame.
Con la sentenza impugnata il giudice delle prime cure aveva accolto la domanda proposta da ritenendo che le clausole contestate erano nulle poiché Persona_1
2 “prive di logica” e poiché prevedevano oneri a carico del consumatore che portavano ad un grave squilibrio in suo danno.
***
Con il presente appello chiedeva la revoca della sentenza per i seguenti Pt_1
motivi:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. L'omessa indagine sul tenore contrattuale.
Lamentava che il giudice aveva omesso di valutare le prove secondo l'art 116 cpc e, in particolare, non aveva valutato che le attività dell'intermediario erano descritte in maniera dettagliata e indicavano la consulenza precontrattuale e l'assistenza dell'attività istruttoria.
I medesimi argomenti venivano richiamati con riferimento alla clausola che prevedeva il pagamento del premio assicurativo anche con riferimento al fatto che la stipulazione del contratto di assicurazione era obbligatoria in caso di finanziamento con cessione del quinto.
Esponeva inoltre che i costi contestati erano chiaramente esposti nel contratto con la conseguenza che alcuna violazione delle norme di trasparenza poteva essere imputata.
Concludeva deducendo che le commissioni per l'intermediario erano del tutto giustificate poiché un terzo aveva svolto l'attività precontrattuale e aveva Pt_1
provveduto al suo pagamento.
Quanto alla vessatorietà esponeva che le clausole erano chiare e legittime e che il versamento del corrispettivo era giustificato dall'esecuzione delle attività descritte, mentre la determinazione dei costi non poteva essere sindacata dal giudice essendo il frutto di una libera contrattazione.
Infine, in merito all'indebito arricchimento osservava che l'azione doveva essere rivolta contro chi si era avvantaggiato dell'indebito arricchimento e che dunque la domanda contro doveva essere rigettata. Pt_1
3 Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio , quale erede di e chiedeva Controparte_1 Persona_1
il rigetto dell'appello richiamando le difese svolte nel primo grado e confermando che le attività per cui si chiedeva il corrispettivo nelle commissioni dell'intermediario erano le medesime indicate nelle commissioni istruttorie e dunque dovevano essere considerate nulle in quanto prove di valida giustificazione causale.
Inoltre, il consumatore non aveva mai conferito alcun incarico all'intermediario poiché il rapporto era intervenuto esclusivamente tra e l'intermediario con Pt_1
la conseguenza che il pagamento del corrispettivo doveva essere posto a carico della banca.
Contestava inoltre la validità della clausola che prevedeva il pagamento del premio assicurativo poiché di fatto l'assicurato, cioè il consumatore, non traeva alcuna utilità dal contratto poiché in forza del diritto di rivalsa dell'assicuratore non si verificava alcuna assunzione del rischio in capo all'assicuratore ed il contratto doveva considerarsi privo di causa.
Aveva concluso come in atti.
In diritto
Va premesso che in effetti il giudice delle prime cure ha errato nel ritenere che nel caso in esame la nullità delle clausole contrattuali derivasse dall'applicazione dell'art
125 TUB.
Erra però l'appellante nel ritenere che, essendo stata restituita l'intera somma dovuta in sede di estinzione anticipata del contratto, il consumatore non potesse vantare alcun diritto. Per_ In realtà il titolo in forza del quale ha agito è l'indebito arricchimento conseguente al pagamento delle commissioni intermediario e della polizza assicurativa allegando al loro nullità e di conseguenza la loro inefficacia ab origine.
Il corrispettivo versato, dunque, doveva essere restituito poiché del tutto privo di valida causa.
4 Quanto alla nullità delle clausole
L'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE stabilisce che «1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».
Nel caso in esame è pacifico che le clausole siano state predisposte unilateralmente e non è provato in alcun modo che siano state oggetto di negoziato individuale, a nulla rilevando, sotto questo profilo il fatto che siano state sottoscritte singolarmente poiché ciò non implica che il consumatore le abbia potute negoziare.
E infatti, perché si possa parlare di trattativa al fine di escludere la vessatorietà questa deve essere seria (ossia connotata da comportamenti obiettivamente idonei a raggiungere il risultato cui è diretta), effettiva (ossia rispettosa della libertà del consumatore e di concludere – o meno – il contratto e di determinarne il relativo contenuto), e individuale (dovendo interessare puntualmente il contenuto dell'accordo preso in considerazione). Con la conseguenza che le parti del contratto non singolarmente ed effettivamente negoziate rimarranno assoggettate alla disciplina di tutela del consumatore.
Considerato che nel caso di specie non ha contestato che le clausole Pt_1
contestate fossero inserite unilateralmente nel contratto/formulario, si deve concludere che, non essendo state oggetto di reale e seria contrattazione tra le parti, sono regolate dalle disposizioni della direttiva citata in tema di clausole vessatorie.
Sulla validità delle pattuizioni contestate
L'attore contesta la nullità delle commissioni intermediario poiché del tutto generiche e non trasparenti dal momento che prevedevano il pagamento di somme quale
5 corrispettivo per attività non chiaramente individuate o già remunerate attraverso le commissioni istruttorie.
Sul punto si richiamano i principi elaborati da Corte giustizia UE sez. II, 20/09/2018,
n.51.
L'art 35 Codice Consumo prevede che le clausole siano “redatte in modo chiaro e comprensibile”.
I medesimi principi sono contenuti nel TUB.
In generale, sulla base dei principi detti, si deve ritenere che l'informativa resa ai clienti debba essere chiara, corretta e non fuorviante.
Ed il termine correttezza deve essere interpretato non solo in senso di conformità formale alle norme ma anche alla sostanza garantendo al consumatore la consegna della documentazione necessaria, la puntuale raccolta di informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, sui rischi dell'investimento del servizio offerto e, in generale, la verifica sull'adeguatezza dell'operazione.
E' evidente che la finalità della normativa unionale e nazionale con la previsione degli obblighi informativi in capo agli istituti bancari, intermediari finanziari e simili,
è quella di garantire la massima trasparenza nei rapporti tra questi ultimi e i clienti, sì da ridurre l'originaria asimmetria informativa sussistente, in modo da consentire ai soggetti che si rivolgono al professionista di accedere a determinate informazioni altrimenti loro precluse assicurando la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori.
In altri termini la clausola contrattuale nei contratti stipulati con il consumatore deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile ed il significato delle parole non può essere ridotto unicamente al suo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale.
La chiarezza deve essere tale da fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
6 Tutto ciò premesso si deve rilevare che, nel caso in esame, le clausole contestate non sono chiare e comportano uno squilibrio in danno del consumatore mutuatario.
Per l'effetto devono essere considerate vessatorie e come tali nulle ed inefficaci.
Commissioni intermediario
Dall'esame del contratto e segnatamente del paragrafo IV delle condizioni economiche, emerge “Relativamente ai contratti conclusi mediante l'intervento di
Mediatori creditizi/agenti in attività finanziaria/società finanziarie abilitate cui il cliente ha ritenuto discrezionalmente rivolgersi, nelle commissioni di cui al punto D
(commissioni dell'intermediario incaricato) sono incluse le provvigioni dovute per il loro intervento le quali comprendono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del cliente”.
E' evidente che la commissione prevedeva il corrispettivo per una serie di attività che sono descritte in modo generico e che, in parte si sovrappongono a quelle già remunerate con le commissioni istruttorie.
Non è dato comprendere quale sia la differenza tra le attività asseritamene compiute dall'intermediario e quelle compiute dalla banca in sede istruttoria.
Non solo, non è dato comprendere chi fosse l'intermediario cui il cliente si sarebbe rivolto discrezionalmente.
Alla luce delle considerazioni dette, che non sono superate dalle difese dell'odierno appellante, si deve concludere che la commissione è nulla in quanto vessatoria.
Sulla polizza assicurativa lamenta che l'art 2 del contratto prevedeva che, in caso di verificazione CP_1
dell'evento coperto da assicurazione, la compagnia di assicurazione avrebbe avuto il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore e ciò, nonostante il contratto fosse intervenuto tra nella sua qualità di contraente e beneficiario e Net Parte_2
Insurance ed il consumatore avesse provveduto al pagamento del premio assicurativo.
7 Secondo le allegazioni della , il contratto era nullo poiché privo di causa in CP_1
quanto lo schema adottato non prevedeva alcun trasferimento del rischio dal consumatore all'assicuratore.
Secondo le allegazioni dell'appellante invece il contratto di assicurazione era valido anche perché la sua stipulazione era obbligatoria nel caso di finanziamento con cessione del quinto.
Premesso ed incontestato che in materia di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, l'art 54 DPR n 180/1950 richiede una copertura obbligatoria sulla vita e contro i rischi di impiego è necessario accertare se, nel caso in esame, le parti abbiano inteso stipulare un contratto a vantaggio del finanziatore o del consumatore finanziato.
Nel primo caso la surroga sarebbe giustificata mentre non lo sarebbe nel secondo caso ed il contratto sarebbe privo di causa giustificativa.
Nel caso oggetto del presente giudizio si deve ritenere che il beneficiario della polizza assicurativa sia e ciò non solo perché è espressamente detto nel Parte_2
contratto di assicurazione ma anche nel contratto di finanziamento (cfr art 2 regolamento contrattuale) dove è detto espressamente che il mutuatario si obbliga a stipulare un contratto di assicurazione a beneficio della mutuante a copertura del rischio impiego o morte.
Ciò premesso la mera circostanza che il premio sia stato pagato dal consumatore non comporta la nullità del contratto dovendo la fattispecie essere qualificata come contratto in favore di terzo e in quanto tale stipulato a favore del finanziatore (Cass ord n 9866/2022).
Ciò che rileva però è che l'assicurato è il finanziato come si deprende chiaramente dall'esame della proposta di assicurazione.
Da ciò discende che il contratto a favore di terzo è nullo poiché non consente all'assicurato di trasferire il rischio alla società di assicurazione.
Ne consegue che le somme versate quale corrispettivo in favore di devono Pt_1
essere restituite ai sensi dell'art 2033 cc.
8 ***
L'appello è fondato con riferimento alla richiesta di rideterminazione del quantum dovuto poiché il giudice di Pace non ha tenuto conto della restituzione della somma complessiva di euro 567,37 (di cui euro 446,19 a titolo di commissioni ed euro
121,18 per la polizza assicurativa).
***
Tutto ciò premesso accoglie parzialmente l'appello e, accertata la nullità parziale del contratto di finanziamento, con particolare riferimento alle commissioni di intermediazione e alla polizza assicurativa, condanna alla restituzione ex art Pt_1
2033 cc, della somma di euro 3045,63 (3613-567,37).
Stante il parziale accoglimento dell'appello, dispone la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in misura di 1/5 ponendo la restante quota a carico del soccombente Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accoglie parzialmente l'appello e, accertata la nullità parziale del contratto di finanziamento, con particolare riferimento alle commissioni di intermediazione e alla polizza assicurativa, condanna alla restituzione ex art 2033 cc, della somma Pt_1
di euro 3045,63 (3613-567,37).
Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare € 1.276,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
9 Stante il parziale accoglimento dell'appello dispone la compensazione delle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado in ragione di 1/5 ponendo la restante quota a carico della soccombente Parte_1
Sassari li, 10/10/2024.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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