TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5250 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5250 /2023, promossa con ricorso depositato in data 10/07/2023
Da
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. TALIA VINCENZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato in [...] in data [...] (CF: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 27.05.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi , mediante omologazione sentenza Pt_2 CP_1 che faccia riferimento alle condizioni descritte in premessa, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, Comune di MONZA (MB), le annotazioni consequenziali.
- Disporre l'affido esclusivo della figlia nata il [...] a [...], alla madre Persona_1 sopra compiutamente generalizzata;
nonché l'obbligo del marito di corrispondere € Parte_3
250,00 per la figlia con scadenza entro il giorno 30 di ogni mese, oltre il 50% delle spese Persona_1 straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., delle spese ludiche e sportive e comunque il 50% delle spese concordate tra le parti ovvero documentate in mancanza di accordo;
- Ordinare, l'assegnazione della casa coniugale, di ultimo domicilio comune, alla Sig.ra e per gli Pt_2 effetti che venga ordinato al Sig. di non farvi ritorno a far data dall'udienza presidenziale di CP_1 comparizione dei coniugi, avendo già portato con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
- Dichiarare, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi e al passaggio in giudicato del capo relativo alla separazione, lo scioglimento del matrimonio,
***
Con ricorso depositato in data 10/07/2023, ricorreva nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale, dando atto che CP_1 dalla loro matrimonio, contratto a Monza in data 03.03.2006 era nata, il 03.03.2011 a Monza, la figlia
Persona_1
La ricorrente esponeva che la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa dell'abbandono del marito della casa coniugale;
riferiva infatti che aveva lasciato l'abitazione CP_1 da molto tempo senza riferire a moglie e figlia dove si trovava e, proprio a causa dell'irreperibilità del marito, la ricorrente richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia.
All'udienza del 21.05.2024 SCURTU non si costituiva e veniva dichiarato contumace;
nella medesima udienza, alla quale partecipava anche la figlia minore.
Il Giudice, ritenute sussistenti le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c., oltre che per accogliere la richiesta di affidamento cd. rafforzato avanzata dalla madre, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa in data 23.05.2024 (sent. n. 1643/24 – pubbl. in data 04.06.2024), il Tribunale così disponeva:
“pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi n. 25/06/1974UCRAINA Parte_3
e n. ROMANIA 19/07/1980, che hanno contratto matrimonio in data Controparte_1 concordatario in data 03.03.2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONZA dell'anno 2006 atto numero 37, parte I;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MONZA, per le annotazioni di legge;
3. Affida la figlia minore in via esclusiva a , con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 Parte_3 con facoltà per la madre di assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto collocamento, nonché scelte scolastiche, sanitarie, educative, di richiedere l'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
4. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo previ accordi con la madre;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Controparte_1 versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 250,00 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2023, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in parte motiva;
7. Dispone che l'assegno unico erogato dall' sia percepito integralmente e direttamente da CP_2 Parte_3
8. Spese di lite unitamente alla definizione del procedimento con la sentenza di scioglimento del matrimonio
9. Dispone come da separata ordinanza per la rimessione sul ruolo ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio”
Vista la richiesta formulata dalla ricorrente, con ordinanza del 23.05.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27.05.2025, ove anche in tale sede il convenuto non compariva personalmente e neppure si costituiva, il Giudice disponeva l'audizione di la quale insisteva per la pronuncia di Parte_1 divorzio chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, nel medesimo procedimento de quo, con sentenza emessa in data 23.05.2024 (sent. n. 1643/24 – pubbl. in data
04.06.2024).
Rileva che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Infatti, come emerso dalle allegazioni della ricorrente all'udienza del 27.05.2025, risulta perdurante la condizione di irreperibilità di . Controparte_1
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Non essendo state allegate e riscontrate variazioni nelle condizioni di fatto, può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente relativa alla conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto idonee alla tutela del preminente interesse della minore. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 10/07/2023, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
a MONZA (MB) in data 03.03.2006 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
[...]
Monza (MB) atto n. 37, parte I, anno 2006);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Affida la figlia minore in via esclusiva a , con collocamento prevalente Per_1 Parte_3 presso la madre, con facoltà per la madre di assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto collocamento, nonché scelte scolastiche, sanitarie, educative, di richiedere l'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
4. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo previ accordi con la madre;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 mediante versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 250,00 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2023, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in parte motiva;
7. Dispone che l'assegno unico erogato dall' sia percepito integralmente e direttamente da CP_2 [...]
Pt_3
8. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti costituite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5250 /2023, promossa con ricorso depositato in data 10/07/2023
Da
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. TALIA VINCENZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato in [...] in data [...] (CF: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 27.05.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi , mediante omologazione sentenza Pt_2 CP_1 che faccia riferimento alle condizioni descritte in premessa, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, Comune di MONZA (MB), le annotazioni consequenziali.
- Disporre l'affido esclusivo della figlia nata il [...] a [...], alla madre Persona_1 sopra compiutamente generalizzata;
nonché l'obbligo del marito di corrispondere € Parte_3
250,00 per la figlia con scadenza entro il giorno 30 di ogni mese, oltre il 50% delle spese Persona_1 straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., delle spese ludiche e sportive e comunque il 50% delle spese concordate tra le parti ovvero documentate in mancanza di accordo;
- Ordinare, l'assegnazione della casa coniugale, di ultimo domicilio comune, alla Sig.ra e per gli Pt_2 effetti che venga ordinato al Sig. di non farvi ritorno a far data dall'udienza presidenziale di CP_1 comparizione dei coniugi, avendo già portato con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
- Dichiarare, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi e al passaggio in giudicato del capo relativo alla separazione, lo scioglimento del matrimonio,
***
Con ricorso depositato in data 10/07/2023, ricorreva nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale, dando atto che CP_1 dalla loro matrimonio, contratto a Monza in data 03.03.2006 era nata, il 03.03.2011 a Monza, la figlia
Persona_1
La ricorrente esponeva che la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa dell'abbandono del marito della casa coniugale;
riferiva infatti che aveva lasciato l'abitazione CP_1 da molto tempo senza riferire a moglie e figlia dove si trovava e, proprio a causa dell'irreperibilità del marito, la ricorrente richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia.
All'udienza del 21.05.2024 SCURTU non si costituiva e veniva dichiarato contumace;
nella medesima udienza, alla quale partecipava anche la figlia minore.
Il Giudice, ritenute sussistenti le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c., oltre che per accogliere la richiesta di affidamento cd. rafforzato avanzata dalla madre, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa in data 23.05.2024 (sent. n. 1643/24 – pubbl. in data 04.06.2024), il Tribunale così disponeva:
“pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi n. 25/06/1974UCRAINA Parte_3
e n. ROMANIA 19/07/1980, che hanno contratto matrimonio in data Controparte_1 concordatario in data 03.03.2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONZA dell'anno 2006 atto numero 37, parte I;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MONZA, per le annotazioni di legge;
3. Affida la figlia minore in via esclusiva a , con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 Parte_3 con facoltà per la madre di assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto collocamento, nonché scelte scolastiche, sanitarie, educative, di richiedere l'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
4. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo previ accordi con la madre;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Controparte_1 versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 250,00 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2023, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in parte motiva;
7. Dispone che l'assegno unico erogato dall' sia percepito integralmente e direttamente da CP_2 Parte_3
8. Spese di lite unitamente alla definizione del procedimento con la sentenza di scioglimento del matrimonio
9. Dispone come da separata ordinanza per la rimessione sul ruolo ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio”
Vista la richiesta formulata dalla ricorrente, con ordinanza del 23.05.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27.05.2025, ove anche in tale sede il convenuto non compariva personalmente e neppure si costituiva, il Giudice disponeva l'audizione di la quale insisteva per la pronuncia di Parte_1 divorzio chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, nel medesimo procedimento de quo, con sentenza emessa in data 23.05.2024 (sent. n. 1643/24 – pubbl. in data
04.06.2024).
Rileva che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Infatti, come emerso dalle allegazioni della ricorrente all'udienza del 27.05.2025, risulta perdurante la condizione di irreperibilità di . Controparte_1
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Non essendo state allegate e riscontrate variazioni nelle condizioni di fatto, può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente relativa alla conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto idonee alla tutela del preminente interesse della minore. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 10/07/2023, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
a MONZA (MB) in data 03.03.2006 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
[...]
Monza (MB) atto n. 37, parte I, anno 2006);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Affida la figlia minore in via esclusiva a , con collocamento prevalente Per_1 Parte_3 presso la madre, con facoltà per la madre di assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto collocamento, nonché scelte scolastiche, sanitarie, educative, di richiedere l'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
4. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo previ accordi con la madre;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 mediante versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 250,00 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2023, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in parte motiva;
7. Dispone che l'assegno unico erogato dall' sia percepito integralmente e direttamente da CP_2 [...]
Pt_3
8. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti costituite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona