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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10983/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO GENNARO, Parte_1 C.F._1
Piazza Michelangelo Buonarroti 95126 Catania;
, elettivamente domiciliato in Piazza Michelangelo
Buonarroti 95126 Catania , presso il difensore avv. ESPOSITO GENNARO,
ATTORE
contro
:
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ),, con il patrocinio dell'avv. PAVONE SIMONA e Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. PAVONE SIMONA
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 28 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2023 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data CP_1
18.09.2023, con il quale ad istanza del creditore opposto gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 114.811,50, di cui Euro 68.745,49 a titolo di quote di capitale residuo;
Euro 27.070,12 a titolo di quota di interessi rate insolute;
Euro 17.661,09 a titolo di mora maturata;
Euro 182,00 a titolo di spese incasso rate insolute, oltre ulteriori interessi nella misura convenzionalmente pattuita dal 18/01/2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese, in forza del contratto di mutuo fondiario del 9.11.2006 Notaio , rep. al n. 22890 e racc. al n. Persona_1
10606, stipulato con AN OV S.p.A.
L'opponente chiedeva al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - attesi i gravi e fondati motivi e non avendo ad oggetto il titolo posto a fondamento dell'azione un credito certo, liquido ed esigibile, sospendere l'esecutività del contratto di mutuo fondiario del
09/11/2006, azionato col precetto opposto;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte di e per essa dalla per Controparte_3 Controparte_2 tutti i motivi di cui in atto;
- dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto l'atto di precetto del 18/09/2023 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve ad Parte_1
e per essa alla - accertare e Controparte_3 Controparte_2 dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato da Controparte_3
e per essa dalla per tutti i motivi di cui in atto e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2 nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto l'atto di precetto del 18/09/2023; Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per carenza di valido titolo esecutivo e per mancanza dei requisiti essenziali e per indeterminabilità del tasso contrattuale applicato in violazione degli articoli 1284,1325, 1346 e 1418 c.c. e per indeterminatezza del precetto per mancata specificazione dei criteri di determinazione del credito;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle rate di mutuo dalla data di stipula del contratto (09/11/2006) o, in subordine, dalla data di pagamento dell'ultima rata (laddove dimostrato da controparte), per omessa notifica infradecennale del titolo esecutivo, non avendo ricevuto il sig. alcuna richiesta di pagamento o atto interruttivo prima Pt_1 della notificazione dell'atto di precetto e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dall'azione del relativo diritto;
- accertare e dichiarare la prescrizione degli interessi maturati sul detto mutuo e azionati col precetto opposto, in quanto attinenti alla medesima obbligazione principale e soggetti, pertanto, anch'essi alla prescrizione ordinaria decennale;
- accertare la nullità delle clausole negoziali che prevedono il calcolo degli interessi moratori sulle rate scadute, nonché la capitalizzazione trimestrale pagina 2 di 8 degli interessi applicati e dichiarare la nullità (e quindi la non debenza) degli interessi moratori calcolati sulla quota di interessi corrispettivi ricompresa nelle singole rate del mutuo fino alla notificazione dell'atto di precetto;
in subordine, rettificare gli interessi di competenza, con
l'applicazione del tasso di interesse legale e stornare le somme indebitamente commisurate per tassi di interessi passivi ultralegali o, laddove ritenuto dal giudice, compensarle con l'eventuale credito riconosciuto in favore della . Controparte_3
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 4.12.2023 e per essa la CP_1 procuratrice si costituiva in giudizio, contestava in fatto e in diritto il Controparte_2 fondamento dell'opposizione proposta e ne chiedeva il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 5.12.2023 il G.I. confermava l'udienza indicata in citazione e contestualmente assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c..
Con ordinanza del 24.4.2024 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo nonché la richiesta di CTU contabile e rinviava la causa all'udienza del 28.04.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
Indi all'udienza del 28 aprile 2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, la causa veniva rimessa in decisione.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione avanzata dalla difesa di parte opposta.
Invero, seppur l'oggetto della controversia si relativo a contratti bancari e, pertanto, rientrante tra le materie assoggettate alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.lgs. n. 28 del
2010, la medesima disposizione esclude espressamente dalla obbligatorietà della mediazione, tra l'altro, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Ciò posto giova ricordare che con l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. fondato su un titolo esecutivo stragiudiziale ( come nella specie), l'intimato potrà far valere, quanto al credito vantato dal creditore opposto, tutte le contestazioni, difese ed eccezioni che sarebbero ammissibili in sede di ordinario giudizio di cognizione.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
e per essa , l'opposta ha dato prova, Controparte_4 Controparte_2 mediante produzione in giudizio, della documentazione attestante l'iter di avvenuta cessione, della titolarità del credito oggetto del contendere ( vedasi contratto di cessione di rapporti creditizi individuati in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico ANrio e degli artt. 1 e 4 della Legge 130 del 30.04.1999 c.d. Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 6 Gennaio 2017, con cui
[...] ha acquistato pro soluto da AN OV S.p.A. una serie di crediti pecuniari con effetti CP_5
pagina 3 di 8 dall'01.01.2017 tra cui quello di cui si discute;
avviso pubblicato in G.U. n. 6 del 14/01/2017, dal quale risulta, altresì che unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla cessionaria CP_5 come previsto dall'art. 58, 3° co. TUB e dall'art. 2 del Contratto di Cessione, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto di cessione, ivi incluse, inter alia, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i pegni, i privilegi, le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti e tutti gli altri accessori ad essi relativi e, più in generale, ogni altro diritto, azione, ragione, facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa anche di natura processuale inerente i suddetti crediti o comunque accessoria agli stessi ed al loro esercizio;
- contratto di cessione sottoscritto in data 31 marzo 2021, con cui ha ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in blocco ad Controparte_5
-la procura speciale conferita in data 17.01.2023 da Controparte_4 er la gestione dei crediti deteriorati a , come da avviso di CP_3 Controparte_2 cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II;
dichiarazione di cessione rilasciata e sottoscritta da Intesa San Paolo spa, relativa alla cessione da
AN OV (ora Intesa San Paolo spa) ad e la dichiarazione di cessione rilasciata e CP_5 sottoscritta da , relativa alla cessione da ad . Controparte_6 CP_5 CP_3
Peraltro, come affermato da Cass n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessario laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione (“ vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n. 17944 del
22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
pagina 4 di 8 Quanto poi alla eccepita mancanza del titolo esecutivo, va rilevato che il contratto di mutuo fondiario, su cui l'atto di precetto si fonda, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Peraltro nella specie trova applicazione l'art. 41 comma 1 del D.lgs. n. 385/1993 T.U.B. che prevede che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”, essendo, in tal senso, sufficiente per il creditore indicare nell'atto di precetto gli estremi del titolo da cui il credito è assistito con la data in cui è stata apposta la formula esecutiva (indicazioni entrambe specificate dalla deducente in seno al precetto opposto).
Peraltro risulta infondato l'ulteriore motivo di opposizione, con il quale l'opponente eccepisce la mancanza dei requisiti ex art 474 c.p.c., in quanto non si evincerebbe con esattezza il tasso di interesse applicato, atteso che il contratto di mutuo fondiario in contestazione reca espressamente le pattuizioni relative al tasso di interesse. Invero, l'art. 3, pag.3, rubricato “Modalità di rimborso ed interessi”, prevede che “il tasso di interesse annuo posticipato viene determinato dalla somma dei seguenti addendi: a) uno spread nominale annuo fisso pari a 1,50 punti percentuali;
b) una quota variabile pari al tasso percentuale di interesse, -denominato Euribor che sarà sottoposto a revisione trimestrale con decorrenza 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno sulla base della quotazione aumentata di 0,10 punti e moltiplicata per il coefficiente 356/360, dell'”EURIBOR” nominale annuo sull'”Euro tre mesi lettera” rilevata sul circuito Reuters (oppure pubblicata su “il Sole – 24 Ore” in caso non fosse disponibile o rilevabile la quotazione del circuito Reuters) rispettivamente per valuta 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno e 15 settembre. Qualora la data valuta cada in un giorno festivo, si prenderà come riferimento quella del primo giorno lavorativo successivo. Attualmente il suddetto tasso
Euribor, arrotondato ai cinque centesimi superiori, è pari al 3,50% annuo”. E l'art. 6, rubricato
“Interessi di mora”, pag. 7, prevede espressamente che “ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza,
l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della parte mutuante maggiorando il tasso di interesse contrattualmente dovuto, di 4 punti percentuali”. “Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero di giorni trascorsi divisore giorni effettivi. La parte mutuataria approva specificamente, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000 emanata in attuazione dell'articolo 25 del D.L. 342/99 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., il contratto del presente articolo”.
Del pari infondata è poi l'eccezione di prescrizione, atteso che il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non pagina 5 di 8 dalla data di stipula del contratto. (Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III,
10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ., Sez. III, 30.08.2011, n. 17798).
Con riferimento alla dedotta “capitalizzazione anatocistica” degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. in tema di contratto di mutuo fondiario deve escludersi che nel piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto in tale tipo di piano gli interessi di ciascun periodo vengono calcolati su una base formata solo dal capitale residuo laddove, invece, per la realizzazione dell'effetto anatocistico sarebbe necessario che gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi, del periodo successivo e così via.
Infine nel caso di specie appare sussistente il presupposto della traditio, necessario ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo e la circostanza che la somma concessa a mutuo sia stata successivamente soggetta a deposito cauzionale non mina la validità del contratto, anzi deve essere considerata libera disposizione di somme già nella disponibilità di parte.
Com'è noto la questione ha registrato, nel tempo, opposti orientamenti giurisprudenziali.
L'orientamento prevalente riteneva che il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata potesse reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di predeterminate condizioni. (“ Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” -Cass. civ., Ordinanza n. 9229 del 22.03.2022-).
In senso contrario si era espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12007 /
2024, secondo cui la traditio della somma mutuata non determinava automaticamente l'insorgenza dell'obbligazione restitutoria consacrata nell'atto pubblico: all'immediata restituzione dell'importo alla banca per la costituzione del deposito non poteva riconoscersi il significato di atto di disposizione della somma mutuata;
anzi, per il complesso delle pattuizioni negoziali risultanti dall'atto pubblico, la traditio della somma oggetto del finanziamento risultava soltanto apparente e, invero, subordinata ad un vero e proprio successivo atto di erogazione da parte della banca, previo avveramento di alcune condizioni.
pagina 6 di 8 Di conseguenza, si escludeva che un siffatto contratto costituiva, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attestava l'effettivo svincolo della somma già mutuata in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa,
l'obbligazione di restituzione di quella somma.
In altri termini, il contratto di mutuo condizionato per avere valore di titolo esecutivo doveva poi essere integrato da una quietanza in forma pubblica o almeno in forma di scrittura privata autenticata ex art. 474 cpc, attestante l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato.
Dirimente sul punto è stata la recente sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario riconsiderare le conclusioni a cui si era giunti in precedenza con la sentenza sopra citata (Cassazione n. 12007 / 2024), escludendo in primis che la fattispecie in esame poteva sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato.
Secondo la Corte occorre stabilire la sussistenza – al momento della stipula – di una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione tale da configurare un diritto di credito certo, liquido ed esigibile che costituisce il proprium del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Secondo le Sezioni Unite, dunque, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di deposito irregolare, non solo deve considerarsi perfezionato il mutuo, ma rimane integrato anche un titolo esecutivo laddove non risulti esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario. D'altronde tali patti accessori costituiscono modalità di manifestazione della facoltà del mutuatario di disporre della somma mutuata ma non possono incidere direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile.
In altre parole, in questi casi, il mutuo si arricchisce di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Alla luce di quanto sopra, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in pagina 7 di 8 deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Alla luce di quanto detto l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10983/2023 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione ex art. 615, 1° co cpc proposta da;
Parte_1 condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 10.500,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Catania, l'11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10983/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO GENNARO, Parte_1 C.F._1
Piazza Michelangelo Buonarroti 95126 Catania;
, elettivamente domiciliato in Piazza Michelangelo
Buonarroti 95126 Catania , presso il difensore avv. ESPOSITO GENNARO,
ATTORE
contro
:
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ),, con il patrocinio dell'avv. PAVONE SIMONA e Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. PAVONE SIMONA
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 28 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2023 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data CP_1
18.09.2023, con il quale ad istanza del creditore opposto gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 114.811,50, di cui Euro 68.745,49 a titolo di quote di capitale residuo;
Euro 27.070,12 a titolo di quota di interessi rate insolute;
Euro 17.661,09 a titolo di mora maturata;
Euro 182,00 a titolo di spese incasso rate insolute, oltre ulteriori interessi nella misura convenzionalmente pattuita dal 18/01/2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese, in forza del contratto di mutuo fondiario del 9.11.2006 Notaio , rep. al n. 22890 e racc. al n. Persona_1
10606, stipulato con AN OV S.p.A.
L'opponente chiedeva al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - attesi i gravi e fondati motivi e non avendo ad oggetto il titolo posto a fondamento dell'azione un credito certo, liquido ed esigibile, sospendere l'esecutività del contratto di mutuo fondiario del
09/11/2006, azionato col precetto opposto;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte di e per essa dalla per Controparte_3 Controparte_2 tutti i motivi di cui in atto;
- dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto l'atto di precetto del 18/09/2023 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve ad Parte_1
e per essa alla - accertare e Controparte_3 Controparte_2 dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato da Controparte_3
e per essa dalla per tutti i motivi di cui in atto e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2 nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto l'atto di precetto del 18/09/2023; Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per carenza di valido titolo esecutivo e per mancanza dei requisiti essenziali e per indeterminabilità del tasso contrattuale applicato in violazione degli articoli 1284,1325, 1346 e 1418 c.c. e per indeterminatezza del precetto per mancata specificazione dei criteri di determinazione del credito;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle rate di mutuo dalla data di stipula del contratto (09/11/2006) o, in subordine, dalla data di pagamento dell'ultima rata (laddove dimostrato da controparte), per omessa notifica infradecennale del titolo esecutivo, non avendo ricevuto il sig. alcuna richiesta di pagamento o atto interruttivo prima Pt_1 della notificazione dell'atto di precetto e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dall'azione del relativo diritto;
- accertare e dichiarare la prescrizione degli interessi maturati sul detto mutuo e azionati col precetto opposto, in quanto attinenti alla medesima obbligazione principale e soggetti, pertanto, anch'essi alla prescrizione ordinaria decennale;
- accertare la nullità delle clausole negoziali che prevedono il calcolo degli interessi moratori sulle rate scadute, nonché la capitalizzazione trimestrale pagina 2 di 8 degli interessi applicati e dichiarare la nullità (e quindi la non debenza) degli interessi moratori calcolati sulla quota di interessi corrispettivi ricompresa nelle singole rate del mutuo fino alla notificazione dell'atto di precetto;
in subordine, rettificare gli interessi di competenza, con
l'applicazione del tasso di interesse legale e stornare le somme indebitamente commisurate per tassi di interessi passivi ultralegali o, laddove ritenuto dal giudice, compensarle con l'eventuale credito riconosciuto in favore della . Controparte_3
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 4.12.2023 e per essa la CP_1 procuratrice si costituiva in giudizio, contestava in fatto e in diritto il Controparte_2 fondamento dell'opposizione proposta e ne chiedeva il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 5.12.2023 il G.I. confermava l'udienza indicata in citazione e contestualmente assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c..
Con ordinanza del 24.4.2024 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo nonché la richiesta di CTU contabile e rinviava la causa all'udienza del 28.04.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
Indi all'udienza del 28 aprile 2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, la causa veniva rimessa in decisione.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione avanzata dalla difesa di parte opposta.
Invero, seppur l'oggetto della controversia si relativo a contratti bancari e, pertanto, rientrante tra le materie assoggettate alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.lgs. n. 28 del
2010, la medesima disposizione esclude espressamente dalla obbligatorietà della mediazione, tra l'altro, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Ciò posto giova ricordare che con l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. fondato su un titolo esecutivo stragiudiziale ( come nella specie), l'intimato potrà far valere, quanto al credito vantato dal creditore opposto, tutte le contestazioni, difese ed eccezioni che sarebbero ammissibili in sede di ordinario giudizio di cognizione.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
e per essa , l'opposta ha dato prova, Controparte_4 Controparte_2 mediante produzione in giudizio, della documentazione attestante l'iter di avvenuta cessione, della titolarità del credito oggetto del contendere ( vedasi contratto di cessione di rapporti creditizi individuati in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico ANrio e degli artt. 1 e 4 della Legge 130 del 30.04.1999 c.d. Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 6 Gennaio 2017, con cui
[...] ha acquistato pro soluto da AN OV S.p.A. una serie di crediti pecuniari con effetti CP_5
pagina 3 di 8 dall'01.01.2017 tra cui quello di cui si discute;
avviso pubblicato in G.U. n. 6 del 14/01/2017, dal quale risulta, altresì che unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla cessionaria CP_5 come previsto dall'art. 58, 3° co. TUB e dall'art. 2 del Contratto di Cessione, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto di cessione, ivi incluse, inter alia, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i pegni, i privilegi, le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti e tutti gli altri accessori ad essi relativi e, più in generale, ogni altro diritto, azione, ragione, facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa anche di natura processuale inerente i suddetti crediti o comunque accessoria agli stessi ed al loro esercizio;
- contratto di cessione sottoscritto in data 31 marzo 2021, con cui ha ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in blocco ad Controparte_5
-la procura speciale conferita in data 17.01.2023 da Controparte_4 er la gestione dei crediti deteriorati a , come da avviso di CP_3 Controparte_2 cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II;
dichiarazione di cessione rilasciata e sottoscritta da Intesa San Paolo spa, relativa alla cessione da
AN OV (ora Intesa San Paolo spa) ad e la dichiarazione di cessione rilasciata e CP_5 sottoscritta da , relativa alla cessione da ad . Controparte_6 CP_5 CP_3
Peraltro, come affermato da Cass n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessario laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione (“ vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n. 17944 del
22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
pagina 4 di 8 Quanto poi alla eccepita mancanza del titolo esecutivo, va rilevato che il contratto di mutuo fondiario, su cui l'atto di precetto si fonda, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Peraltro nella specie trova applicazione l'art. 41 comma 1 del D.lgs. n. 385/1993 T.U.B. che prevede che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”, essendo, in tal senso, sufficiente per il creditore indicare nell'atto di precetto gli estremi del titolo da cui il credito è assistito con la data in cui è stata apposta la formula esecutiva (indicazioni entrambe specificate dalla deducente in seno al precetto opposto).
Peraltro risulta infondato l'ulteriore motivo di opposizione, con il quale l'opponente eccepisce la mancanza dei requisiti ex art 474 c.p.c., in quanto non si evincerebbe con esattezza il tasso di interesse applicato, atteso che il contratto di mutuo fondiario in contestazione reca espressamente le pattuizioni relative al tasso di interesse. Invero, l'art. 3, pag.3, rubricato “Modalità di rimborso ed interessi”, prevede che “il tasso di interesse annuo posticipato viene determinato dalla somma dei seguenti addendi: a) uno spread nominale annuo fisso pari a 1,50 punti percentuali;
b) una quota variabile pari al tasso percentuale di interesse, -denominato Euribor che sarà sottoposto a revisione trimestrale con decorrenza 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno sulla base della quotazione aumentata di 0,10 punti e moltiplicata per il coefficiente 356/360, dell'”EURIBOR” nominale annuo sull'”Euro tre mesi lettera” rilevata sul circuito Reuters (oppure pubblicata su “il Sole – 24 Ore” in caso non fosse disponibile o rilevabile la quotazione del circuito Reuters) rispettivamente per valuta 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno e 15 settembre. Qualora la data valuta cada in un giorno festivo, si prenderà come riferimento quella del primo giorno lavorativo successivo. Attualmente il suddetto tasso
Euribor, arrotondato ai cinque centesimi superiori, è pari al 3,50% annuo”. E l'art. 6, rubricato
“Interessi di mora”, pag. 7, prevede espressamente che “ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza,
l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della parte mutuante maggiorando il tasso di interesse contrattualmente dovuto, di 4 punti percentuali”. “Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero di giorni trascorsi divisore giorni effettivi. La parte mutuataria approva specificamente, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000 emanata in attuazione dell'articolo 25 del D.L. 342/99 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., il contratto del presente articolo”.
Del pari infondata è poi l'eccezione di prescrizione, atteso che il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non pagina 5 di 8 dalla data di stipula del contratto. (Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III,
10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ., Sez. III, 30.08.2011, n. 17798).
Con riferimento alla dedotta “capitalizzazione anatocistica” degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. in tema di contratto di mutuo fondiario deve escludersi che nel piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto in tale tipo di piano gli interessi di ciascun periodo vengono calcolati su una base formata solo dal capitale residuo laddove, invece, per la realizzazione dell'effetto anatocistico sarebbe necessario che gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi, del periodo successivo e così via.
Infine nel caso di specie appare sussistente il presupposto della traditio, necessario ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo e la circostanza che la somma concessa a mutuo sia stata successivamente soggetta a deposito cauzionale non mina la validità del contratto, anzi deve essere considerata libera disposizione di somme già nella disponibilità di parte.
Com'è noto la questione ha registrato, nel tempo, opposti orientamenti giurisprudenziali.
L'orientamento prevalente riteneva che il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata potesse reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di predeterminate condizioni. (“ Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” -Cass. civ., Ordinanza n. 9229 del 22.03.2022-).
In senso contrario si era espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12007 /
2024, secondo cui la traditio della somma mutuata non determinava automaticamente l'insorgenza dell'obbligazione restitutoria consacrata nell'atto pubblico: all'immediata restituzione dell'importo alla banca per la costituzione del deposito non poteva riconoscersi il significato di atto di disposizione della somma mutuata;
anzi, per il complesso delle pattuizioni negoziali risultanti dall'atto pubblico, la traditio della somma oggetto del finanziamento risultava soltanto apparente e, invero, subordinata ad un vero e proprio successivo atto di erogazione da parte della banca, previo avveramento di alcune condizioni.
pagina 6 di 8 Di conseguenza, si escludeva che un siffatto contratto costituiva, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attestava l'effettivo svincolo della somma già mutuata in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa,
l'obbligazione di restituzione di quella somma.
In altri termini, il contratto di mutuo condizionato per avere valore di titolo esecutivo doveva poi essere integrato da una quietanza in forma pubblica o almeno in forma di scrittura privata autenticata ex art. 474 cpc, attestante l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato.
Dirimente sul punto è stata la recente sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario riconsiderare le conclusioni a cui si era giunti in precedenza con la sentenza sopra citata (Cassazione n. 12007 / 2024), escludendo in primis che la fattispecie in esame poteva sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato.
Secondo la Corte occorre stabilire la sussistenza – al momento della stipula – di una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione tale da configurare un diritto di credito certo, liquido ed esigibile che costituisce il proprium del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Secondo le Sezioni Unite, dunque, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di deposito irregolare, non solo deve considerarsi perfezionato il mutuo, ma rimane integrato anche un titolo esecutivo laddove non risulti esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario. D'altronde tali patti accessori costituiscono modalità di manifestazione della facoltà del mutuatario di disporre della somma mutuata ma non possono incidere direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile.
In altre parole, in questi casi, il mutuo si arricchisce di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Alla luce di quanto sopra, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in pagina 7 di 8 deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Alla luce di quanto detto l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10983/2023 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione ex art. 615, 1° co cpc proposta da;
Parte_1 condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 10.500,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Catania, l'11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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