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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/07/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott. Marcello MAGGI -Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 03/07/2025, nel proc. n. 1269 del Ruolo Generale anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BARCARIOL Gabriella
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PASCAZIO Carlotta
CP_1 con l'intervento del P.M. in sede
-RESISTENTE-
-INTERVENUTO EX LEGE- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.03.2025 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Martina Franca (TA) il 25.05.2013 con la sig.ra che dalla loro unione nasceva CP_1 [...]
a Catania il 14.03.2014, che con decreto n. 9258/2023 del 02.05.2023, emesso Persona_1 nell'ambito del giudizio n. 6265/2022 rg, dal Tribunale di Taranto, veniva omologata la separazione consensuale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati e che era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con comparsa di costituzione, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo che fosse pronunciato alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Va rilevato che all'udienza del 17.06.2025 le parti, e presenti Parte_1 CP_1 personalmente, per mezzo dei loro procuratori, Avv. BARCARIOL Gabriella e Avv. PASCAZIO Carlotta, avendo raggiunto un accordo di massima chiedevano la fissazione di udienza per depositare un accordo definitivo sottoscritto dalle parti, al fine di trasformare il procedimento da contenzioso in congiunto. Il Giudice fissava per detti incombenti l'udienza del 03.07.2025, disponendo che l'udienza sarebbe stata tenuta con le modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 9.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato dai difensori, avvertendo le parti che alla data dell'udienza il giudice relatore delegato si sarebbe riservato di riferire al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che all'udienza del 03.07.2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'allegato accordo e note difensive depositate in data 02.07.2025 per l'udienza del 03.07.2025. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione n. 9258/2023 del 02.05.2023 emesso da questo Tribunale. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole nell'accordo depositato in data 02.07.2025 da intendersi qui integralmente riportato e trascritto. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Martina Franca (TA) il 25.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile CP_1 del Comune di Martina Franca (TA) dell'anno 2013 al n. 23, parte II, serie A;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e con la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo e alle note difensive depositate in data 02 luglio 2025 per l'udienza del 03.07.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
Spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 03.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott. Marcello MAGGI -Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 03/07/2025, nel proc. n. 1269 del Ruolo Generale anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BARCARIOL Gabriella
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PASCAZIO Carlotta
CP_1 con l'intervento del P.M. in sede
-RESISTENTE-
-INTERVENUTO EX LEGE- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.03.2025 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Martina Franca (TA) il 25.05.2013 con la sig.ra che dalla loro unione nasceva CP_1 [...]
a Catania il 14.03.2014, che con decreto n. 9258/2023 del 02.05.2023, emesso Persona_1 nell'ambito del giudizio n. 6265/2022 rg, dal Tribunale di Taranto, veniva omologata la separazione consensuale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati e che era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con comparsa di costituzione, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo che fosse pronunciato alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Va rilevato che all'udienza del 17.06.2025 le parti, e presenti Parte_1 CP_1 personalmente, per mezzo dei loro procuratori, Avv. BARCARIOL Gabriella e Avv. PASCAZIO Carlotta, avendo raggiunto un accordo di massima chiedevano la fissazione di udienza per depositare un accordo definitivo sottoscritto dalle parti, al fine di trasformare il procedimento da contenzioso in congiunto. Il Giudice fissava per detti incombenti l'udienza del 03.07.2025, disponendo che l'udienza sarebbe stata tenuta con le modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 9.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato dai difensori, avvertendo le parti che alla data dell'udienza il giudice relatore delegato si sarebbe riservato di riferire al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che all'udienza del 03.07.2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'allegato accordo e note difensive depositate in data 02.07.2025 per l'udienza del 03.07.2025. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione n. 9258/2023 del 02.05.2023 emesso da questo Tribunale. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole nell'accordo depositato in data 02.07.2025 da intendersi qui integralmente riportato e trascritto. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Martina Franca (TA) il 25.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile CP_1 del Comune di Martina Franca (TA) dell'anno 2013 al n. 23, parte II, serie A;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e con la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo e alle note difensive depositate in data 02 luglio 2025 per l'udienza del 03.07.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
Spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 03.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi