Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]17, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli
Avv.ti Giuseppe Maria Muscolo e Antonella Castagnola, che la rappresentano e la difendono come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
08/06/1993, ed ivi residente in [...]12, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Mauro Barosso e Pietro Leopizzi, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per l'attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
9175/2018), dichiarare tenuto e condannare il signor a versare, in forma Controparte_1 anticipata mensile, entro i primi 5 giorni, a favore dell'esponente ed a titolo di contributo al mantenimento della minore , assegno mensile non inferiore ad Euro 500,00 gravato, su Per_1
base annua di adeguamento ISTAT, con decorrenza deposito del presente ricorso, ferma la contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie della stessa ivi inclusi i costi della mensa e con elusione del riconoscimento a favore dello stesso della riduzione del contributo al mantenimento della figlia minore dell'importo Euro 62,50/settimana nelle settimane in cui collocata con il padre. Assegno unico a favore dell'esponente;
2) Sempre in via principale, rigettare, per i motivi tutti indicati in narrativa, la domanda avanzata da parte del resistente e volta ad ottenere la collocazione paritetica presso entrambi
i genitori della figlia minore nonché la contestuale domanda di esonero dal versamento Per_1 dell'assegno statuito in euro 250,00 e, in oggi, rivalutato ad €. 290,86, avanzata dal resistente per essere la stessa infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
3) In via istruttoria, ordinare al sig. e/o all' in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, anche ai sensi dell'art. 210 cpc, il deposito della documentazione completa afferente la domanda e l'erogazione dell'indennità di disoccupazione dallo stesso percepita (Naspi);
4) sempre in via istruttoria, ordinare al sig. di esibire e, quindi, depositare anche CP_1 ai sensi dell'art. 210 cpc, copia degli estratti conto del rapporto bancario e finanziario relativi alle mensilità da luglio ad ottobre 2024 incluso nonché copia della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e dei mobili registrati;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Conclusioni per il convenuto: “1) in via principale, rigettare la richiesta di modifica delle condizioni di cui al decreto 24-28.1.2019 n. 550 (RG 9175/2018) del Tribunale di Genova e/o comunque tutte le richieste ex adverso formulate nel ricorso, con particolare riferimento alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a favore della minore Persona_2
per tutti i motivi indicati in atti;
2) sempre in via principale, accertati i reali tempi di permanenza della minore presso i genitori, stabilire l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con permanenza della stessa presso ciascuno con tempi paritari e conseguentemente stabilire che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei tempi di spettanza di ciascuno, con Per_1
suddivisione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per la minore;
3) sempre in via principale modificare le condizioni di cui al decreto 24-28.1.2019 n. 550
(RG 9175/2018) del Tribunale di Genova ed in particolare esonerare il Sig.
[...]
dall'onere di versamento dell'assegno di euro 250,00, rivalutato pari ad oggi ad CP_1
euro 290,86, per tutti i motivi indicati in atti;
4) stabilire che la minore rimanga collocata presso la madre e mantenga ivi la residenza;
5) relativamente ai tempi di permanenza di presso ciascun genitore stabilire che la Per_1
minore stia una settimana con il padre ed una con la madre, a settimane alternate, fermo il resto;
6) in subordine, nella denegata e non voluta ipotesi di rigetto delle domande principali, ridurre in punto quantum le pretese di parte ricorrente per tutti i motivi indicati in atti;
7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 06/06/2024, la Sig.ra ha chiesto Parte_1
che, a modifica del decreto n. 550/2019 del Tribunale di Genova emesso su domanda congiunta delle parti in data 24/01/2019, venisse aumentato da € 250,00 ad € 500,00 mensili l'importo del contributo economico per il mantenimento della figlia minore (nata a Per_1
Genova il 05/08/2016) ivi stabilito a carico del padre Sig. e che venisse Controparte_1
altresì revocata la previsione secondo cui nelle settimane di competenza paterna tale contributo venisse ridotto di € 62,50 a settimana.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto, da un lato, l'esiguità dell'importo in allora stabilito - che peraltro il padre si è sempre limitato a versare omettendo di applicare la rivalutazione Istat prevista per legge -, in quanto insufficiente a far fronte alle aumentate esigenze di vita della minore tenuto conto che la Sig.ra a seguito del rilascio della casa Pt_1
ex familiare di proprietà della famiglia del convenuto ha dovuto acquistare altro immobile per cui paga una rata di mutuo pari ad € 394,26, e dall'altro lato ha allegato il miglioramento delle condizioni economiche e reddituali del Sig. , appartenente ad una facoltosa CP_1 famiglia genovese, rispetto all'epoca in cui fu adottato il precedente provvedimento allorquando percepiva un reddito annuo di appena € 3.962,00, potendosi invece in oggi permettere frequenti vacanze costose all'estero.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27/09/2024, si è costituito in giudizio il Sig.
opponendosi alla domanda avversaria, contestando anzitutto il miglioramento CP_1
delle proprie condizioni economiche dal momento che si trovava privo di occupazione essendo stato licenziato dall'azienda di famiglia e dovendo lasciare l'abitazione in cui viveva di proprietà del padre.
Oltre a ciò, il convenuto ha rappresentato la sussistenza di fatto di un regime di collocazione paritetica della figlia minore eh ha quindi chiesto a sua volta di essere esonerato dal pagamento del contributo al mantenimento della stessa.
All'esito dell'udienza del 29/10/2024, sentite le parti personalmente e fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria,
è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2024, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa discussione finale.
Ciò premesso, preme anzitutto ricordare che, secondo il costante indirizzo di questo Tribunale avvallato anche dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della revisione delle condizioni inerenti l'affidamento, la collocazione, il regime di visita e il mantenimento del figlio minore
è necessario allegare la sopravvenienza di fatti nuovi modificativi della propria situazione di fatto tali da giustificare una revisione dell'assetto; ciò in virtù della natura rebus sic stantibus dei provvedimenti adottati in materia di famiglia.
Orbene, nel caso di specie, entrambe le domande formulate dalle parti risultano prive di alcun fondamento probatorio.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti è emerso che il Sig. ha percepito CP_1
nell'ultimo triennio un reddito medio annuo netto pari ad € 12.942.661, corrispondente ad una disponibilità mensile pari a circa € 1.072,55, che tuttavia non si discosta di molto da quanto dallo stesso percepito nel periodo in cui è stato emesso il precedente provvedimento. 1 730 (2022): Redd. imp. € 18.684,00 – IRPEF netta € 2.455,00 – Add. Reg. € 251,00 – Add. Com. € 45,00 = € 15.933,00
730 (2023): Redd. imp. € 14.083,00 – IRPEF netta € 1.319,00 – Add. Reg. € 173,00 – Add. Com. € 42,00 = € 15.933,00
730 (2024): Redd. imp. € 11.440,00 – IRPEF netta € 911,00 – Add. Reg. € 141,00 – Add. Com. € 42,00 = € 15.933,00 Si veda in particolare l'estratto contributivo prodotto dalla stessa Sig.ra da cui si evince Pt_1
che il Sig. nel secondo semestre del 2018 ha percepito redditi lordi per CP_1 complessivi € 7.922,00, nell'anno 2019 ha percepito redditi per € 18.366,00 e nell'anno 2020 per € 20.301,00, corrispondente ad una media mensile (calcolata su 30 mesi del periodo in esame) pari ad € 1.552,96 lordi.
Del pari risultano pressoché invariate, se non addirittura migliorate, le condizioni economiche della Sig.ra la quale nell'anno 2019 ha percepito un reddito lordo pari ad € 17.851,00 Pt_1 da cui detratte le imposte (IRPEF netta € 1.935,00 – Add. Reg. € 236,00 – Add. Com. €
143,00) residuava una disponibilità mensile netta pari ad € 1.294,75 su dodici mesi, mentre oggi può contare su reddito medio dell'ultimo triennio pari ad € 18.072.662, corrispondente ad una disponibilità mensile pari ad € 1.506,06 con cui ella deve però far fronte ad una rata di mutuo per l'abitazione ove vive con la figlia pari ad € 394,26, residuando quindi € 1.111,80 al mese.
È indubbio poi che entrambe le parti godano dell'aiuto economico delle famiglie di origine come avvenuto in occasione dell'acquisto della casa nuova da parte della Sig.ra mentre Pt_1
il Sig. vive nella casa messa a disposizione del padre senza alcun onere ed CP_1
apparendo inverosimile, se non addirittura strumentale, la lettera di rilascio ricevuta proprio nelle more del presente giudizio.
In questo quadro, non sussistono a parere del Collegio sufficienti elementi di novità rispetto all'epoca in cui fu adottato il precedente provvedimento tali da giustificare una revisione dell'assetto economico fra le parti, con la conseguenza che tutte le domande sul punto vanno rigettate e l'assegno di mantenimento in allora stabilito va confermato nell'importo come in oggi rivalutato.
Quanto invece al regime di frequentazione della figlia, come è noto i calendari di visita stabiliti in caso di disgregazione del nucleo familiare costituiscono delle regole di massima predisposte nel principale interesse superiore dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, garantendo al tempo stesso una miglior distribuzione dei compiti di accudimento, educazione e gestione dei figli da parte di entrambi i genitori. 2 730 (2021): Redd. imp. € 16.831,00 – IRPEF netta € 1.094,00 – Add. Reg. € 218,00 – Add. Com. € 135,00 = € 15.384,00
730 (2022): Redd. imp. € 19.182,00 – IRPEF netta € 2.060,00 – Add. Reg. € 253,00 – Add. Com. € 153,00 = € 16.716,00
730 (2023): Redd. imp. € 20.491,00 + IRPEF a credito € 2.104,00 – Add. Reg. € 276,00 – Add. Com. € 201,00 = € 22.118,00 Ciò non toglie tuttavia che i genitori, nell'ambito di un regime di affidamento condiviso, possano apportare al calendario stabilito tutte le modifiche, anche estemporanee, che di volta in volta si rendano necessarie a fronte delle vicissitudini quotidiane di vita, dei loro impegni lavorativi e personale e delle necessità dei figli minori, come peraltro è pacificamente (e legittimamente) avvenuto nel caso in esame in cui le parti hanno operato dei cambi e dei recuperi dei giorni di assenza del padre, consentendo alla minore di stare maggiormente con quest'ultimo soprattutto nel periodo estivo ove egli può disporre della casa al mare di famiglia e quindi di un contesto certamente più stimolante per la figlia in assenza della scuola mentre i genitori lavorano.
Non sono però emerse peculiari esigenze inerenti alla gestione della minore e al suo benessere tali da dover rivedere l'assetto stabilito dai genitori né appare tutt'altro che consolidato il regime paritetico proposto dal padre, la cui domanda non supportata da concreti elementi probatori parrebbe tesa più che altro a paralizzare la richiesta avversaria, con la conseguenza che andrà rigettata.
A fronte della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA tutte le domande formulate dalle parti e per l'effetto
CONFERMA integralmente il decreto n. 550/2019 emesso dal Tribunale di Genova in data
24/01/2019;
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/02/2025
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni