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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2024, n. 20775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20775 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2860/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (c.f.: 06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f.: 80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia (pec.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); – ricorrente – contro AR EN (cf: [...]), con domicilio eletto in Roma, Largo della Fontanella di Borghese n. 19, presso l’avvocato Andrea Aliberti (c.f. [...]; pec:andreaaliberti@ordineavvocatiroma.org), studio Falsitta & Associati di Roma, che lo rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato VI AN Falsitta (c.f. [...]; pec: vittorioemanuele.falsitta@cert.ordineavvocatimilano.it); Ipotecaria e catastale Civile Sent. Sez. 5 Num. 20775 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 25/07/2024 2 – controricorrente – avverso la sentenza n. 1759/20, depositata il 19 giugno 2020, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 17 maggio 2024, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi l’avvocato dello Stato Mattia Cherubini, per l’Agenzia delle Entrate, e l’avvocato Andrea Aliberti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1759/20, depositata il 19 giugno 2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione del giudice di prime cure che, riuniti i giudizi, aveva accolto le impugnazioni proposte dai contribuenti (Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a., AR EN, Società Agricola Colli di Santo Stefano a r.l., Agenzia delle Entrate-Riscossione) avverso un avviso di liquidazione (n. 15059) delle imposte e tasse ipotecarie dovute in relazione alla iscrizione di ipoteca che – costituita, con atto pubblico del 6 dicembre 2016, dal terzo datore Società Agricola Colli di Santo Stefano a r.l., in favore dell’agente della riscossione, – accedeva ad un accordo di ristrutturazione del debito dell’Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a. con conseguente transazione fiscale (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 182-bis e 182-ter). 1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che: - posto che anche la riscossione dei tributi doveva ascriversi alle funzioni dell’Amministrazione finanziaria «che la esercita tramite l’agente della riscossione», nella fattispecie trovavano applicazione le 3 disposizioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, ed al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, art. 12, in quanto l’iscrizione di ipoteca volontaria doveva considerarsi eseguita nell'interesse dello Stato;
- difatti, l’accordo di ristrutturazione del debito e la conseguente transazione fiscale erano stati conclusi dall’Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a. con l’Agenzia delle Entrate, e quest’ultima doveva considerarsi parte interessata all’ottenimento della garanzia;
- non potevano, poi, desumersi argomenti contrari dalle disposizioni che, evocate dall’appellante, riguardavano peculiari fattispecie di prenotazione a debito del tributo ovvero (d.lgs. n. 347/1990, art. 16) l’individuazione del soggetto passivo nei «debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca» (d.lgs. cit., art. 11, comma 2). 2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Il notaio EN AR resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, ed al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, art. 12, assumendo che la costituzione di ipoteca volontaria – nell’accedere ad una transazione fiscale che contemplava il pagamento rateizzato di quanto dovuto (per € 24.713.362,00) – finiva col rispondere all’interesse del debitore che, così, conseguiva la rinegoziazione di debiti tributari posti in esecuzione;
l’ipoteca, pertanto, doveva ritenersi concessa dal terzo datore in favore del debitore e non anche dello Stato;
4 - soggiunge l’Agenzia che la stessa disposizione generale posta dall’art. 1, comma 2, cit., in punto di esclusione del tributo per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, trovava deroga nelle disposizioni di disciplina della prenotazione a debito del tributo – per l’ipotesi di ipoteca iscritta quale misura cautelare [art. 16, comma 1, lett. b)] – e dei soggettivi passivi del tributo – con riferimento ai «debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca» (art. 11), - disposizioni, queste, dalle quali poteva desumersi un principio di ordine generale quanto alla debenza del tributo anche per atti (iscrizione di ipoteca su provvedimento giudiziale;
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 22) d’iniziativa della stessa amministrazione finanziaria, quale attività volta a soddisfare l’interesse generale alla riscossione del tributo, quello alla formalità ipotecaria atteggiandosi quale interesse (solo) mediato. Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma, 2, deducendo, in sintesi, che – venendo in considerazione l’attività di riscossione demandata ad una società per azioni (sia pur partecipata da essa esponente e dall’Inps) – illegittimamente il giudice del gravame aveva assunto la nozione di Stato come suscettibile di integrare qualsiasi articolazione estranea allo Stato-persona, così sottoponendo la disposizione di cui all’art. 1, comma 2, ad un’interpretazione estensiva che non poteva ritenersi consentita a fronte della natura eccezionale, e di stretta interpretazione, delle disposizioni tributarie di favore. 2. – In via pregiudiziale deve rilevarsi che - come deduce, e documenta, parte controricorrente – è stata presentata istanza di definizione agevolata con versamento dell’intero importo dovuto (pari ad € 24.721,00 su di un valore della lite indicato in € 494.419,00); e, 5 per vero, l’accesso alla definizione agevolata risulta documentato dalla stessa Agenzia che, ai sensi del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41, ha rimesso alla Corte il previsto «elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1». 2.1 – Nel disciplinare la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 190); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; - «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con 6 ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198); - «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; - «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201). 2.2 - Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. 3. - Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, ult. prop., cit.). Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata 7 all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 maggio 2024.
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 17 maggio 2024, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi l’avvocato dello Stato Mattia Cherubini, per l’Agenzia delle Entrate, e l’avvocato Andrea Aliberti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1759/20, depositata il 19 giugno 2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione del giudice di prime cure che, riuniti i giudizi, aveva accolto le impugnazioni proposte dai contribuenti (Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a., AR EN, Società Agricola Colli di Santo Stefano a r.l., Agenzia delle Entrate-Riscossione) avverso un avviso di liquidazione (n. 15059) delle imposte e tasse ipotecarie dovute in relazione alla iscrizione di ipoteca che – costituita, con atto pubblico del 6 dicembre 2016, dal terzo datore Società Agricola Colli di Santo Stefano a r.l., in favore dell’agente della riscossione, – accedeva ad un accordo di ristrutturazione del debito dell’Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a. con conseguente transazione fiscale (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 182-bis e 182-ter). 1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che: - posto che anche la riscossione dei tributi doveva ascriversi alle funzioni dell’Amministrazione finanziaria «che la esercita tramite l’agente della riscossione», nella fattispecie trovavano applicazione le 3 disposizioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, ed al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, art. 12, in quanto l’iscrizione di ipoteca volontaria doveva considerarsi eseguita nell'interesse dello Stato;
- difatti, l’accordo di ristrutturazione del debito e la conseguente transazione fiscale erano stati conclusi dall’Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a. con l’Agenzia delle Entrate, e quest’ultima doveva considerarsi parte interessata all’ottenimento della garanzia;
- non potevano, poi, desumersi argomenti contrari dalle disposizioni che, evocate dall’appellante, riguardavano peculiari fattispecie di prenotazione a debito del tributo ovvero (d.lgs. n. 347/1990, art. 16) l’individuazione del soggetto passivo nei «debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca» (d.lgs. cit., art. 11, comma 2). 2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Il notaio EN AR resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, ed al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, art. 12, assumendo che la costituzione di ipoteca volontaria – nell’accedere ad una transazione fiscale che contemplava il pagamento rateizzato di quanto dovuto (per € 24.713.362,00) – finiva col rispondere all’interesse del debitore che, così, conseguiva la rinegoziazione di debiti tributari posti in esecuzione;
l’ipoteca, pertanto, doveva ritenersi concessa dal terzo datore in favore del debitore e non anche dello Stato;
4 - soggiunge l’Agenzia che la stessa disposizione generale posta dall’art. 1, comma 2, cit., in punto di esclusione del tributo per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, trovava deroga nelle disposizioni di disciplina della prenotazione a debito del tributo – per l’ipotesi di ipoteca iscritta quale misura cautelare [art. 16, comma 1, lett. b)] – e dei soggettivi passivi del tributo – con riferimento ai «debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca» (art. 11), - disposizioni, queste, dalle quali poteva desumersi un principio di ordine generale quanto alla debenza del tributo anche per atti (iscrizione di ipoteca su provvedimento giudiziale;
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 22) d’iniziativa della stessa amministrazione finanziaria, quale attività volta a soddisfare l’interesse generale alla riscossione del tributo, quello alla formalità ipotecaria atteggiandosi quale interesse (solo) mediato. Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma, 2, deducendo, in sintesi, che – venendo in considerazione l’attività di riscossione demandata ad una società per azioni (sia pur partecipata da essa esponente e dall’Inps) – illegittimamente il giudice del gravame aveva assunto la nozione di Stato come suscettibile di integrare qualsiasi articolazione estranea allo Stato-persona, così sottoponendo la disposizione di cui all’art. 1, comma 2, ad un’interpretazione estensiva che non poteva ritenersi consentita a fronte della natura eccezionale, e di stretta interpretazione, delle disposizioni tributarie di favore. 2. – In via pregiudiziale deve rilevarsi che - come deduce, e documenta, parte controricorrente – è stata presentata istanza di definizione agevolata con versamento dell’intero importo dovuto (pari ad € 24.721,00 su di un valore della lite indicato in € 494.419,00); e, 5 per vero, l’accesso alla definizione agevolata risulta documentato dalla stessa Agenzia che, ai sensi del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41, ha rimesso alla Corte il previsto «elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1». 2.1 – Nel disciplinare la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 190); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; - «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con 6 ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198); - «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; - «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201). 2.2 - Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. 3. - Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, ult. prop., cit.). Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata 7 all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 maggio 2024.