Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2710 /2024, introdotta con ricorso congiunto da: (c.f. ), nt. a MILANO il 22/10/1977 e da Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nt. a LODI il 24/08/1978, entrambi con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. GRUGNI LAURA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle
[...] condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in IZ
DA (MI) in data 01.06.2009, atto trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del
Comune di IZ DA al N.
3 - P. II - S. A - Uff.
1 - Anno 2009 e che dall'unione coniugale, sono nati i figli: (13.11.2010 a Lodi) e (a Lodi Persona_1 Persona_2 il 7.12.2016).
Con sentenza n. 276/24, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
Pag. 1
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 2710 /2024, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in IZ DA (MI) in data 01.06.2009, atto trascritto Parte_2 nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di IZ DA al N.
3 - P. II - S.
A - Uff.
1 - Anno 2009;
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3
1. Sull'affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento dei figli minori (quindi, anche in relazione alla casa già coniugale e ai relativi arredi e corredi)
1.1. I figli minori, (13 anni) e (7 anni), saranno affidati Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori in fisica condivisione con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento prevalente presso la madre nella casa già coniugale in 20070 IZ DA (Mi), Cascina Legorina n. 1 (Catasto
Fabbricati del Comune di IZ DA (Mi), foglio 5, particella 329, subalterno 1, categoria A7 e foglio 5, particella 329, subalterno 2, categoria C6) ove entrambi risiedono e di cui è comproprietaria per la quota di 1/4 col proprio Pt_2 padre, Signor invece titolare della quota di 3/4, che l'hanno Persona_3
Pag. 2 concessa in comodato d'uso familiare a titolo gratuito (dalla casa già coniugale ha da tempo esportato le proprie cose e i propri effetti personali e li ha condotti Pt_1 nella propria nuova dimora;
in ogni caso, delle spese sostenute da e Pt_1 Pt_2 con denaro di ciascuno per la ristrutturazione della casa già coniugale e per l'acquisto dei relativi arredi e corredi si dirà oltre al punto 2. sugli ulteriori accordi tra e ); Pt_1 Pt_2
1.2. e saranno regolarmente e insieme presso il padre Per_1 Per_2 nella sua nuova dimora – in 20077 Melegnano (Mi), Via Otto Giugno 1859 n. 86
– a fine settimana alternati (con la madre), dal venerdì tardo pomeriggio alla domenica sera (dopo la cena) o dal sabato mattina al lunedì mattina (prima della scuola), in entrambi i casi con “prelievo” e accompagnamento in orario e luogo da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso, nonché in altre occasioni settimanali, anche notti incluse, sempre secondo l'accordo tra i genitori, sia nella settimana il cui weekend sono già presso il padre sia nella settimana il cui weekend sono presso la madre, ciò a consentire e assicurare anche una convivenza del padre con i propri figli e dei figli con il proprio padre (si precisa che il padre è sovente costretto a viaggi di lavoro, perfino transoceanici e per periodo prolungato, e che, durante questi periodi di assenza del padre, e saranno Per_1 Per_2 comunque presso la madre, quand'anche ricorresse il “fine settimana del padre”, con l'impegno di quest'ultimo a concertare con la madre il “recupero” della propria convivenza fine settimanale e/o infra settimanale con entrambi i figli); 1.3. durante le festività natalizie e pasquali il periodo di permanenza di e presso la madre e il padre comprenderà la metà del periodo Per_1 Per_2 di vacanza a rotazione annuale, facendo comunque in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e di Santo Stefano nonché quello di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, l'uno da trascorrere con la madre (ad esempio il giorno di Santo Stefano e il giorno di Pasqua) e l'altro da trascorrere con il padre (ad esempio il giorno di Natale e il Lunedì dell'Angelo) (tenuto conto che - dal trasferimento del padre nella propria nuova dimora - e hanno Per_1 Per_2 trascorso con la madre sia il giorno di Natale sia il giorno di Pasqua, per il corrente anno e concordano che e trascorreranno con il Pt_1 Pt_2 Per_1 Per_2 padre sia il giorno di Natale sia il giorno di Pasqua, cosicché e Per_1 Per_2 saranno con la madre il giorno di Santo Stefano e il Lunedì dell'Angelo; per quanto occorra, si precisa quindi che la rotazione concordata avrà decorrenza a partire dal
Natale 2025 in cui e saranno presso la madre, essendo presso Per_1 Per_2 il padre il giorno di Pasqua 2026, e così via); 1.4. nel corso delle vacanze scolastiche estive e saranno Per_1 Per_2 rispettivamente presso la madre e presso il padre per il periodo di 7/14 giorni consecutivi per consentire ed agevolare eventuali soggiorni di vacanza dei figli con i genitori che dovranno reciprocamente comunicarsi le località di soggiorno con i figli e comunque i rispettivi programmi di vacanza entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno (in ogni caso, e saranno 14 giorni, anche Per_1 Per_2 continui, con la madre e 14 giorni, anche continui, con il padre nel mese di giugno o nel mese di luglio o nel mese di agosto, restando “disciplinata” come ai punti 1.1. e 1.2. sopra la permanenza di e presso il padre e la madre Per_1 Per_2 durante tutti gli altri periodi di vacanza scolastica estiva); 1.5. durante qualsiasi altra vacanza scolastica o eventuale assenza scolastica per qualsiasi ragione la permanenza di e presso i Per_1 Per_2 genitori sarà concordata tra gli stessi, assicurando un'equa permanenza presso
Pag. 3 ciascuno di loro (preferibilmente, per la metà del periodo di vacanza o assenza saranno presso la madre e per l'altra metà saranno presso il padre), e ciò sia nell'interesse dei genitori, sia nell'interesse dei figli minori;
1.6. in ogni caso:
a) sui punti 1.2., 1.3., 1.4. e 1.5. sopra è ovviamente fatto salvo qualsiasi eventuale diverso accordo tra i genitori che si impegnano comunque ad assicurare che e possano serenamente continuare le proprie Per_1 Per_2 abitudini di vita e frequentare equilibratamente sia la madre sia il padre;
b) nei periodi di permanenza di e presso uno dei genitori, Per_1 Per_2 all'altro genitore sarà garantito qualsivoglia contatto telefonico con entrambi i figli;
1.7. quale genitore non prevalentemente collocatario, il padre contribuirà indirettamente al mantenimento ordinario dei figli e , Per_1 Per_2 versando alla madre, genitore collocatario prevalente, l'importo mensile di Euro 200,00 per ciascun figlio, e quindi l'importo mensile complessivo di Euro 400,00 (senza riduzioni per qualsiasi permanenza dei figli presso il padre durante qualsiasi periodo dell'anno, anche di vacanza, anche infrasettimanale, pernottamenti inclusi, come già concordato al punto 1.2. sopra, e senza decurtazioni per il caso che il padre provveda per libera scelta a sostenere spese ricomprese nel c.d. mantenimento ordinario oppure spese straordinarie) entro e non oltre l'ottavo (VIII) giorno di ciascun mese, a partire dal prossimo mese di ottobre 2024, mediante accredito nell'ambito di rapporto di conto corrente che la stessa avrà cura di comunicargli, oltre l'aumento ISTAT annuale con prima rivalutazione a ottobre
2025 (indice di riferimento: ottobre, non appena sarà reso disponibile) e così nel seguito: per l'individuazione delle c.d. “spese comprese nell'assegno di mantenimento” si fa espresso riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense che e stanno già formalmente applicando dallo scorso mese Pt_1 Pt_2 di luglio 2024 (si dà espressamente atto che, atteso il suo trasferimento in altra dimora come concordato in data 12 gennaio 2022, il padre ha già da tempo iniziato a provvedere al relativo versamento di cui al presente punto 1.7. e al rimborso di cui al punto 1.8. qui appena sotto: per quanto occorra, atteso che sino al corrente mese di settembre 2024 ha versato a il minore importo mensile Pt_1 Pt_2 complessivo di Euro 350,00, provvedendovi a partire dal momento in cui la separazione di fatto si è constatata come definitiva tra le parti, e atteso che sino allo scorso mese di luglio 2024 ha richiesto a che vi ha provveduto, Pt_2 Pt_1 anche il rimborso pro quota di alcune spese straordinarie che potevano dirsi eventualmente già ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario secondo le citate linee guida, e rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa Pt_1 Pt_2
a tali titoli, ritenendo qualsivoglia eventuale credito comunque tra loro integralmente compensato); 1.8. i genitori contribuiranno in misura equa (cioè nella misura del 50% ciascuno) alle spese straordinarie di e , previo eventuale Per_1 Per_2 accordo tra loro nei casi e con le modalità anche di rendicontazione mensile e di rimborso prescritte dalle citate linee guida che e stanno come detto Pt_1 Pt_2 già applicando dallo scorso mese di luglio 2024, e continueranno a farlo, pure per l'individuazione delle c.d. “spese extra assegno” con le seguenti precisazioni: i) quale che sia il genitore tendenzialmente anticipatario, per le eventuali spese straordinarie di e superiori all'importo di Euro 500,00 ciascuno Per_1 Per_2 dei genitori dovrà versare prima dell'erogazione i relativi costi per la quota di sua spettanza, e ciò anche per spese straordinarie di minore importo qualora il totale
Pag. 4 delle spese straordinarie sino ad allora maturate nel corso del mese assommi già complessivamente all'importo di Euro 500,00; ii) in ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2025 i relativi giustificativi di spesa dovranno recare intestazione tale da consentire la detrazione/deduzione al 50% per ciascun genitore tenuto conto che e saranno indicati per il 50% Per_1 Per_2 a carico della madre e per il 50% a carico del padre, quale che sarà la data di emissione della sentenza di separazione, a partire dal periodo di imposta anno 2025, essendo ora integralmente a carico della madre); 1.9. l'assegno unico e universale per entrambi i figli a carico di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 2021 n. 230, attualmente pari all'importo complessivo di Euro 174,00 e accreditato per l'intero nell'ambito di rapporto di conto corrente intestato a che ne trattiene soltanto la metà (detraendo l'altra metà dai Pt_2 rimborsi dovuti dal padre ai sensi del punto 1.8. sopra), continuerà ad essere percepito al 50% da e al 50% da quale che sia l'importo, anche Pt_2 Pt_1 eventualmente maggiore o minore dell'attuale, secondo il meccanismo attuale (accredito integrale a e compensazione sui rimborsi dovuti dal padre ai Pt_2 sensi del punto 1.8. dell'importo pari alla metà dell'assegno unico effettivamente percepito quindi ex post) o secondo il meccanismo conseguente alla modifica della domanda e quindi all'accredito diretto da parte dell' per il 50% a e CP_1 Pt_2 per il 50% a Pt_1
1.10. per quanto occorra, e si danno reciprocamente atto del fatto che Pt_1 Pt_2 allo stato risultano accesi presso Credit Agricole Italia S.p.A., filiale di Melegnano- Mi, i seguenti rapporti aventi come intestatari o beneficiari i figli minori, impegnandosi a non recedere da alcuno/riscattarne alcuno, neppure parzialmente, fatto salvo il consenso di entrambi i genitori: i) libretto di deposito n. 00226/726992371 del 13.11.2010 con saldo finale al 31 dicembre 2023 dell'importo di Euro 3.819,24, intestato ad;
Per_1
ii) libretto di deposito n. 00226/744313541 del 7.12.2016 con saldo finale al 31 dicembre 2023 dell'importo di Euro 1.849,68, intestato a Per_2
iii) polizza vita (assicurazione di capitale differito a vita intera a premio unico e premi integrativi) del 16 gennaio 2015, avente quale contraente e quale Pt_2 assicurato (atteso che il danaro con cui è stato versato il premio unico, pari a Euro
12.600,00, è pervenuto dalla prozia di ) e quale beneficiario in Pt_2 Per_1 caso di morte (capitale assicurato: Euro 12.348,00; valore di riscatto al 31 dicembre
2023: Euro 12.467,31).
2. Sugli ulteriori accordi tra e Pt_1 Pt_2
2.1. Atteso che:
- in vista del matrimonio e durante il matrimonio, e hanno impiegato Pt_1 Pt_2 proprio danaro personale per eseguire interventi vari di ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza, ecc. della casa già coniugale di cui Pt_2 è comproprietaria col padre nonché per l'acquisto dei relativi arredi e corredi tuttora in uso a ed altresì delle rispettive autovetture a ciascuno in uso, per diverso Pt_2 tempo anche dopo la separazione di fatto (i.e. OP ST e AG OL che e hanno rispettivamente alienato a terzi o restituito alla società di Pt_1 Pt_2 leasing con i conseguenti “ricavi”, da ciascuno integralmente trattenuti);
- ha chiesto a di ricevere il rimborso dei propri versamenti a tutti i Pt_1 Pt_2 predetti titoli e ha rivolto a la stessa richiesta in relazione ai propri Pt_2 Pt_1 versamenti per l'acquisto della autovettura allora in uso a Pt_1 tenuto comunque conto che:
Pag.
5 - sia sia hanno goduto per oltre un decennio (rectius dodici anni e sette Pt_1 Pt_2 mesi) sia di tali interventi sulla casa già coniugale (per lo più effettuati appena prima del matrimonio) sia dei relativi e corredi (per lo più acquistati appena prima del matrimonio), dovendo anche considerarsi il relativo deperimento d'uso e il fatto che taluni arredi e corredi sono tuttora in uso diretto ai figli minori ivi prevalentemente collocati, potendo anche essere assegnati alla madre collocataria sino alla loro autosufficienza economica;
- e il padre hanno concesso la casa già coniugale (quadrilocale con giardino Pt_2 in unità edificata autonoma) a ( e) in comodato d'uso famigliare a Pt_2 Pt_1 titolo gratuito e ivi la convivenza coniugale di e si è protratta per Pt_1 Pt_2 oltre un decennio (rectius dodici anni e sette mesi);
a definitiva tacitazione di ogni reciproca pretesa ai titoli di cui sopra, e comunque a qualsiasi altro titolo, e concordano che, Pt_1 Pt_2 all'emissione della sentenza di separazione, versi a l'importo Pt_2 Pt_1 complessivo e omnicomprensivo di Euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00), come in effetti ha provveduto, mediante accredito nell'ambito del rapporto di conto corrente comunicando da accettando entrambi che con il predetto versamento Pt_1 tutti i lavori eseguiti sulla casa già coniugale in vista del matrimonio e durante il matrimonio, nonché tutti i relativi arredi e corredi, inclusi quelli tuttora in uso diretto dei figli minori ivi prevalentemente collocati, siano definitivamente acquisiti da , che ne diverrà da subito esclusiva proprietaria;
Pt_2
2.2. e provvederanno al proprio mantenimento da sé con mezzi Pt_1 Pt_2 propri, come sinora dalla loro separazione di fatto, rinunciando reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento per il coniuge, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri e quindi economicamente autosufficienti anche in quanto impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni e alle capacità di ciascuno come da visure catastali degli immobili intestati a e a e dalle rispettive dichiarazioni reddituali dell'ultimo Pt_1 Pt_2 triennio con le ultime buste paga di entrambi, allegati al ricorso per separazione e divorzio.
2.3. Le spese per l'assistenza legale nel presente procedimento saranno equamente suddivise tra e . Pt_1 Pt_2
2.4. Con la sottoscrizione del presente ricorso, e si danno atto e si Pt_1 Pt_2 dichiarano sin d'ora di avere regolamentato ogni reciproca pretesa, anche economica, e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia ragione e titolo e, comunque, di rinunciarvi, intendendosi superato ogni eventuale precedente accordo tra loro, verbale o scritto.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 10/06/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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