TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1948/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1948/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CP_2
CONVENUTI
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. ROMANI ROBERTO il quale si riporta alle memorie Parte_1
conclusionali, depositate in atti, contestando le deduzioni avversaria e produce sentenza della SC n.
30486/2023 che affronta problematiche relative all'onere della prova in ordine al patrimonio facente capo al debitore nonché in tema di partecipatio fraudis del terzo e quindi della conoscibilità del debito in virtù del rapporto parentale tra debitore e terzo e conclude per l'accoglimento della domanda.
Per l'avv. GRIFONI MAURIZIO anche in sostituzione dell'avv. GRIFONI CP_1
TOMMASO ( ) Via Giuseppe Petroni 05100 TERNI;
, il quale chiede che venga C.F._1
precisato il petitum in quanto la revocatoria riguarda soltanto e la sua quota, per il resto CP_1 si riporta alle note conclusionali evidenziando che parte attrice non ha dimostrato l'eventus dammi mentre parte convenuta ha dimostrato che le motivazioni che hanno portato alla compravendita non hanno natura distrattiva vieppiù in considerazione del fatto che anche estraneo alla Parte_2
pagina 1 di 9 posizione debitoria, ha venduto ugualmente la propria quota alla madre, ed inoltre risulta documentalmente provato l'avvenuto pagamento dei € 15.000,00 mediante bonifici bancari. Infine, contesta le deduzioni avversarie in ordine alla sentenza oggi prodotta e contesta sia la presenza del consluim fraudis sia la partecipatio fraudis. Per i motivi esposti nelle note, chiede il rigetto della domanda attrice.
L'Avv. Romani in ordine alla questione sollevata da parte convenute avente ad oggetto il petitum della causa, come si evince dall'atto di citazione il debitore della parte attrice risulta essere esclusivamente e pertanto l'azione revocatoria riguarda solo la sua quota. CP_1
Per nessuno è comparso. Controparte_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 13,00 per il deposito della sentenza anche nell'eventuale assenza delle parti. .
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Il Giudice alle ore 13,00 viene riaperto il verbale, nessuno è presente per le parti
Il Giudice
Provvede come da separata sentenza che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1948/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANI ROBERTO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROMANI ROBERTO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIFONI MAURIZIO CP_1 C.F._2
e dell'avv. GRIFONI TOMMASO ( ) Via Giuseppe Petroni 05100 TERNI;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA PETRONI 15 05100 TERNI presso il difensore avv. GRIFONI
MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.09.2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e esponendo:
[...] CP_2
di agire quale mandataria di società cessionaria dei crediti di Intesa San Paolo, Controparte_3
giusta cessione di crediti del 20 Aprile 2018, avente efficacia economica dal 11 Gennaio 2018 ed pagina 3 di 9 efficacia giuridica dal 23 Aprile 2018, stipulata ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge n°130 del 30
Aprile 1999, e pubblicata in GU del 05/05/2018 n°52 Parte Seconda,
che in forza della suddetta cessione, è creditrice di , in qualità di Controparte_3 CP_1
fideiussore di Euroappalti Srl, della somma di euro 345.000,00 oltre interessi convenzionali e competenze a decorrere dal 10/11/2014, nonché le spese ed onorari come da atto di precetto del
10.05.2023 e del decreto ingiuntivo n. 56/2015, emesso dal Tribunale di Terni in data 13.01.2015;
- che con atto di compravendita del 06.07.2022, notaio Dott. , repertorio n°69962, Persona_1
raccolta n°34656. il convenuto e il fratello hanno trasferito alla madre CP_1 Parte_2
ciascuno per la quota indivisa di 1/6, l'unico bene immobile di loro proprietà, ed in CP_2 particolare l'immobile sito in Terni, via Isonzo n.3, in catasto al foglio 126, part. 218, sub 2,
- che il predetto immobile è stato ceduto a fronte del corrispettivo di euro 15.000,00;
Ritenendo che l'atto di compravendita fosse stato posto in essere al solo scopo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale, , nella sua qualità di mandataria di Parte_1 Controparte_3 chiedeva di dichiararne l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2023 si costituiva in giudizio , il quale CP_1
chiedeva di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il convenuto, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice, deduceva che-
- la posizione di , andava distinta da quella del fratello , nel senso che CP_1 Parte_2
ognuno di loro ha autonomamente trasferito alla madre , la rispettiva quota di proprietà CP_2 dell'immobile suddetto nella misura di 1/6 ciascuno ed al prezzo di € 7.500,00 per ognuna delle quote anzidette;
che non si era spogliato di tutti i suoi beni, ed era onere dell'attrice dimostrare il contrario, così come era onere dell'attrice che era a conoscenza della sua esposizione debitoria;
CP_2
che aveva venduto alla madre la quota pari a 1/6 dell'immobile che costituiva l'abitazione familiare e che aveva ricevuto in eredità dal padre, deceduto in epoca successiva all'esistenza del debito, in quanto la madre temeva di essere ricoverata in una casa di riposo;
che si trattava di una quota di modico valore pari ad € 7.5000,00 rispetto all'ingente esposizione debitoria che aveva nei confronti della creditrice.
All'udienza del 30.01.2024 non si costituiva in giudizio la convenuta e pertanto veniva CP_2
dichiarata contumace.
pagina 4 di 9 La causa veniva istruita mediante la prova per testi e rinviata per la discussione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 25.02.2025.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza.
In via pregiudiziale va precisato, al fine di circoscrivere il thema decidendum della controversia, come fondatamente eccepito dal convenuto, l'impugnazione per revocatoria oggetto del presente procedimento concerne esclusivamente la vendita effettuata da della sua quota di CP_1 proprietà - pari ai 1/6 dell'immobile oggetto di causa in favore di ed al prezzo di € CP_2
7.500,00 per ognuna delle quote anzidette e non quella effettuata da .In tal senso è chiaro Parte_2 il riferimento contenuto nell'atto di citazione:
Ciò posto, appare opportuno ricordare che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. che possono essere sintetizzati nel modo che segue: 1) esistenza di un rapporto di credito tra l'attore e il disponente;
2) atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore;
3) pregiudizio delle ragioni creditorie (cd. eventus damni); 4) elemento soggettivo (cd. scientia damni): in particolare, nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza - sia da parte del debitore che da parte del terzo acquirente se si tratta di atto a titolo oneroso - di pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
Quanto al requisito sub 1) e sub 2) nel caso in esame, sussiste un credito sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede di dichiarare l'inefficacia.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la ragione di credito vantata da nei Controparte_3
confronti di risale al 16/01/2008, data in cui è stata rilasciata la fideiussione, fatta propria CP_1 dall'attrice, dal medesimo in favore della Euroappalti Srl fino alla concorrenza della somma di €
195.0000,00 (cfr allegato sub 2 al fascicolo di parte attrice) ed è pertanto precedente all'atto di disposizione impugnato, posto in essere il 06.07.2022 . Va aggiunto che il suddetto credito è stato poi riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 56/2015, emesso dal Tribunale di Terni in data 13.01.2015, con il quale è stato ordinato al convenuto, unitamente agli atri fideiussori, di pagare la somma di € 345.000,00
(cfr. decreto ingiuntivo allegato sub 2 al fascicolo di parte attrice), che risulta passato in giudicato in quanto non opposto.
Con riferimento al c.d. eventus damni, e cioè il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto dispositivo, si osserva che, questo requisito ricorre non solo quando l'atto di pagina 5 di 9 disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando lo stesso comporta una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. Civ., n.
12144/1999; Cass. Civ., n. 6777/1995) e che peraltro può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass.Civ.n. 4728/2018, Cass.Civ.n. 9461/2016).
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisca in revocatoria deve provare il compimento di un atto di disposizione che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, mentre grava sul debitore, dimostrare la capienza del proprio patrimonio;
non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto dispositivo che abbia le caratteristiche appena citate, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca (Cass.
Civ.n.21808//2015). Nel caso di specie, il convenuto ha trasferito, con atto di compravendita del
06.10.2022 l'unico immobile facente parte del suo patrimonio. Il pregiudizio per il creditore risulta evidente in quanto l'attrice difficilmente potrà procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti del debitore.
Ciò vale anche a prescindere dal fatto che il corrispettivo pattuito sia stato o meno corrisposto o del fatto che lo stesso fosse o meno congruo rispetto al valore di mercato dell'immobile.
Del resto, il convenuto non ha dimostrato né di essere titolare di altri beni, né che il suo Parte_3
patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie
Quanto alla ricorrenza dell'elemento soggettivo e cioè la consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, del pregiudizio recato al creditore dall'atto dispositivo. Per giurisprudenza costante in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass.Civ.n. 3375/2020, Cass.Civ.n.
16221/2019 e 1286/2019); - in tali casi, dunque, non è necessaria la specifica conoscenza della singola ragione di credito a tutela della quale l'azione revocatoria viene esperita, essendo invece sufficiente la conoscenza della riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale pagina 6 di 9 considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti degli altri creditori (cfr., fra tante, Cass. 23326/2018,
22365/2007 e 2303/1996); - in altre parole, “è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(cfr. Cass. 28423/2021, che richiama Cass. 16825/2013).
Nel caso di specie, non è dubbio che fosse consapevole del credito vantato dalla CP_1 [...]
(considerata anche la notifica del decreto ingiuntivo come detto passato in giudicato) e del Parte_1 fatto che l'atto di compravendita comportava la sottrazione alla garanzia del creditore dell'immobile di cui lo stesso disponeva, con conseguente pregiudizio arrecato alla società attrice (non essendovi prova di un residuo patrimonio utilmente pignorabile).
Quanto all'acquirente, è sufficiente evidenziare che lo stretto rapporto di parentela che CP_2
lega i convenuti - si tratta di madre e figlio -, rende estremamente plausibile la presunzione che la madre fosse a conoscenza del debito che il figlio aveva nei confronti dell'Istituto Bancario e, conseguentemente, del pregiudizio che, con tale contratto, si veniva ad arrecare alle ragioni della creditrice.
Va aggiunto che, comunque, non occorre che il terzo abbia specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita ( Cass.Civ.n.. 2303/ 1996).
Occorre infine precisare che la sussistenza dell'elemento psicologico non appare inficiato dalle risultanze della espletata prova per testi ( e ) atteso che la circostanza Parte_2 Testimone_1
che la convenuta abitasse la casa familiare, pervenuta al convenuto tramite successione CP_2
ereditaria a seguito del decesso del padre, non esclude che la stessa fosse a conoscenza del debito del figlio e, pertanto, che fosse consapevole che, con il suo acquisto, potesse ledere le garanzie del creditore del medesimo.
Peraltro, la circostanza relativa alla conoscenza della situazione debitoria del figlio da parte della madre
è stata oggetto di specifici capitoli di prova dell'interrogatorio formale.
Non essendo , comparsa all'udienza del 09.05.2024 a rendere l'interrogatorio formale CP_2 deferitole, deve essere dato della mancata risposta della convenuta e in applicazione dell'art. 232 cpc devono essere ritenuti ammessi i fatti menzionati.
In conclusione, la domanda attrice deve essere accolta e per l'effetto deve essere dichiarata pagina 7 di 9 l'inefficacia, nei confronti di in qualità di mandataria di Parte_1 Controparte_3 dell'atto di compravendita del 06.07.2022 con il quale ha venduto a il CP_1 CP_2 diritto di proprietà pari a 1/6, dell'immobile sito in Terni, Via Isonzo n.3 censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 126, particella 218.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo;
tuttavia, attesa la mancata opposizione da parte della convenuta appare equo compensarle tra la CP_2
parte attrice e la parte convenuta contumace . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attrice e dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'attrice in Parte_1 qualità di mandataria di dell'atto di compravendita del 06.07.2022, a rogito del Controparte_3
notaio Dott. compravendita del 06.07.2022, notaio Dott. , repertorio Persona_1 Persona_1
n°69962, raccolta n°34656, con il quale ha venduto a il diritto di CP_1 CP_2 proprietà pari a 1/6, dell'immobile sito in Terni, Via Isonzo n.3 censito al Catasto Fabbricati del detto
Comune al foglio 126, particella 218, sub. 2, z.c. 1, cat. A/3, classe 4, della consistenza catastale di vani
5 (cinque), superficie catastale totale m² 93 (novantatré), totale escluse aree scoperte m² 93, R.C. Euro
451,90.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte attrice dell'attrice in CP_1 Parte_1 qualità di mandataria di le spese di lite, che si liquidano in € 245,26 per spese, € Controparte_3
460,00 la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Compensa le spese tra parte attrice in qualità di mandataria di e Parte_1 CP_3
parte convenuta . CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in udienza ed allegazione al verbale.
Terni, li 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1948/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CP_2
CONVENUTI
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. ROMANI ROBERTO il quale si riporta alle memorie Parte_1
conclusionali, depositate in atti, contestando le deduzioni avversaria e produce sentenza della SC n.
30486/2023 che affronta problematiche relative all'onere della prova in ordine al patrimonio facente capo al debitore nonché in tema di partecipatio fraudis del terzo e quindi della conoscibilità del debito in virtù del rapporto parentale tra debitore e terzo e conclude per l'accoglimento della domanda.
Per l'avv. GRIFONI MAURIZIO anche in sostituzione dell'avv. GRIFONI CP_1
TOMMASO ( ) Via Giuseppe Petroni 05100 TERNI;
, il quale chiede che venga C.F._1
precisato il petitum in quanto la revocatoria riguarda soltanto e la sua quota, per il resto CP_1 si riporta alle note conclusionali evidenziando che parte attrice non ha dimostrato l'eventus dammi mentre parte convenuta ha dimostrato che le motivazioni che hanno portato alla compravendita non hanno natura distrattiva vieppiù in considerazione del fatto che anche estraneo alla Parte_2
pagina 1 di 9 posizione debitoria, ha venduto ugualmente la propria quota alla madre, ed inoltre risulta documentalmente provato l'avvenuto pagamento dei € 15.000,00 mediante bonifici bancari. Infine, contesta le deduzioni avversarie in ordine alla sentenza oggi prodotta e contesta sia la presenza del consluim fraudis sia la partecipatio fraudis. Per i motivi esposti nelle note, chiede il rigetto della domanda attrice.
L'Avv. Romani in ordine alla questione sollevata da parte convenute avente ad oggetto il petitum della causa, come si evince dall'atto di citazione il debitore della parte attrice risulta essere esclusivamente e pertanto l'azione revocatoria riguarda solo la sua quota. CP_1
Per nessuno è comparso. Controparte_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 13,00 per il deposito della sentenza anche nell'eventuale assenza delle parti. .
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Il Giudice alle ore 13,00 viene riaperto il verbale, nessuno è presente per le parti
Il Giudice
Provvede come da separata sentenza che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1948/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANI ROBERTO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROMANI ROBERTO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIFONI MAURIZIO CP_1 C.F._2
e dell'avv. GRIFONI TOMMASO ( ) Via Giuseppe Petroni 05100 TERNI;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA PETRONI 15 05100 TERNI presso il difensore avv. GRIFONI
MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.09.2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e esponendo:
[...] CP_2
di agire quale mandataria di società cessionaria dei crediti di Intesa San Paolo, Controparte_3
giusta cessione di crediti del 20 Aprile 2018, avente efficacia economica dal 11 Gennaio 2018 ed pagina 3 di 9 efficacia giuridica dal 23 Aprile 2018, stipulata ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge n°130 del 30
Aprile 1999, e pubblicata in GU del 05/05/2018 n°52 Parte Seconda,
che in forza della suddetta cessione, è creditrice di , in qualità di Controparte_3 CP_1
fideiussore di Euroappalti Srl, della somma di euro 345.000,00 oltre interessi convenzionali e competenze a decorrere dal 10/11/2014, nonché le spese ed onorari come da atto di precetto del
10.05.2023 e del decreto ingiuntivo n. 56/2015, emesso dal Tribunale di Terni in data 13.01.2015;
- che con atto di compravendita del 06.07.2022, notaio Dott. , repertorio n°69962, Persona_1
raccolta n°34656. il convenuto e il fratello hanno trasferito alla madre CP_1 Parte_2
ciascuno per la quota indivisa di 1/6, l'unico bene immobile di loro proprietà, ed in CP_2 particolare l'immobile sito in Terni, via Isonzo n.3, in catasto al foglio 126, part. 218, sub 2,
- che il predetto immobile è stato ceduto a fronte del corrispettivo di euro 15.000,00;
Ritenendo che l'atto di compravendita fosse stato posto in essere al solo scopo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale, , nella sua qualità di mandataria di Parte_1 Controparte_3 chiedeva di dichiararne l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2023 si costituiva in giudizio , il quale CP_1
chiedeva di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il convenuto, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice, deduceva che-
- la posizione di , andava distinta da quella del fratello , nel senso che CP_1 Parte_2
ognuno di loro ha autonomamente trasferito alla madre , la rispettiva quota di proprietà CP_2 dell'immobile suddetto nella misura di 1/6 ciascuno ed al prezzo di € 7.500,00 per ognuna delle quote anzidette;
che non si era spogliato di tutti i suoi beni, ed era onere dell'attrice dimostrare il contrario, così come era onere dell'attrice che era a conoscenza della sua esposizione debitoria;
CP_2
che aveva venduto alla madre la quota pari a 1/6 dell'immobile che costituiva l'abitazione familiare e che aveva ricevuto in eredità dal padre, deceduto in epoca successiva all'esistenza del debito, in quanto la madre temeva di essere ricoverata in una casa di riposo;
che si trattava di una quota di modico valore pari ad € 7.5000,00 rispetto all'ingente esposizione debitoria che aveva nei confronti della creditrice.
All'udienza del 30.01.2024 non si costituiva in giudizio la convenuta e pertanto veniva CP_2
dichiarata contumace.
pagina 4 di 9 La causa veniva istruita mediante la prova per testi e rinviata per la discussione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 25.02.2025.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza.
In via pregiudiziale va precisato, al fine di circoscrivere il thema decidendum della controversia, come fondatamente eccepito dal convenuto, l'impugnazione per revocatoria oggetto del presente procedimento concerne esclusivamente la vendita effettuata da della sua quota di CP_1 proprietà - pari ai 1/6 dell'immobile oggetto di causa in favore di ed al prezzo di € CP_2
7.500,00 per ognuna delle quote anzidette e non quella effettuata da .In tal senso è chiaro Parte_2 il riferimento contenuto nell'atto di citazione:
Ciò posto, appare opportuno ricordare che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. che possono essere sintetizzati nel modo che segue: 1) esistenza di un rapporto di credito tra l'attore e il disponente;
2) atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore;
3) pregiudizio delle ragioni creditorie (cd. eventus damni); 4) elemento soggettivo (cd. scientia damni): in particolare, nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza - sia da parte del debitore che da parte del terzo acquirente se si tratta di atto a titolo oneroso - di pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
Quanto al requisito sub 1) e sub 2) nel caso in esame, sussiste un credito sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede di dichiarare l'inefficacia.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la ragione di credito vantata da nei Controparte_3
confronti di risale al 16/01/2008, data in cui è stata rilasciata la fideiussione, fatta propria CP_1 dall'attrice, dal medesimo in favore della Euroappalti Srl fino alla concorrenza della somma di €
195.0000,00 (cfr allegato sub 2 al fascicolo di parte attrice) ed è pertanto precedente all'atto di disposizione impugnato, posto in essere il 06.07.2022 . Va aggiunto che il suddetto credito è stato poi riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 56/2015, emesso dal Tribunale di Terni in data 13.01.2015, con il quale è stato ordinato al convenuto, unitamente agli atri fideiussori, di pagare la somma di € 345.000,00
(cfr. decreto ingiuntivo allegato sub 2 al fascicolo di parte attrice), che risulta passato in giudicato in quanto non opposto.
Con riferimento al c.d. eventus damni, e cioè il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto dispositivo, si osserva che, questo requisito ricorre non solo quando l'atto di pagina 5 di 9 disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando lo stesso comporta una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. Civ., n.
12144/1999; Cass. Civ., n. 6777/1995) e che peraltro può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass.Civ.n. 4728/2018, Cass.Civ.n. 9461/2016).
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisca in revocatoria deve provare il compimento di un atto di disposizione che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, mentre grava sul debitore, dimostrare la capienza del proprio patrimonio;
non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto dispositivo che abbia le caratteristiche appena citate, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca (Cass.
Civ.n.21808//2015). Nel caso di specie, il convenuto ha trasferito, con atto di compravendita del
06.10.2022 l'unico immobile facente parte del suo patrimonio. Il pregiudizio per il creditore risulta evidente in quanto l'attrice difficilmente potrà procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti del debitore.
Ciò vale anche a prescindere dal fatto che il corrispettivo pattuito sia stato o meno corrisposto o del fatto che lo stesso fosse o meno congruo rispetto al valore di mercato dell'immobile.
Del resto, il convenuto non ha dimostrato né di essere titolare di altri beni, né che il suo Parte_3
patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie
Quanto alla ricorrenza dell'elemento soggettivo e cioè la consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, del pregiudizio recato al creditore dall'atto dispositivo. Per giurisprudenza costante in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass.Civ.n. 3375/2020, Cass.Civ.n.
16221/2019 e 1286/2019); - in tali casi, dunque, non è necessaria la specifica conoscenza della singola ragione di credito a tutela della quale l'azione revocatoria viene esperita, essendo invece sufficiente la conoscenza della riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale pagina 6 di 9 considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti degli altri creditori (cfr., fra tante, Cass. 23326/2018,
22365/2007 e 2303/1996); - in altre parole, “è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(cfr. Cass. 28423/2021, che richiama Cass. 16825/2013).
Nel caso di specie, non è dubbio che fosse consapevole del credito vantato dalla CP_1 [...]
(considerata anche la notifica del decreto ingiuntivo come detto passato in giudicato) e del Parte_1 fatto che l'atto di compravendita comportava la sottrazione alla garanzia del creditore dell'immobile di cui lo stesso disponeva, con conseguente pregiudizio arrecato alla società attrice (non essendovi prova di un residuo patrimonio utilmente pignorabile).
Quanto all'acquirente, è sufficiente evidenziare che lo stretto rapporto di parentela che CP_2
lega i convenuti - si tratta di madre e figlio -, rende estremamente plausibile la presunzione che la madre fosse a conoscenza del debito che il figlio aveva nei confronti dell'Istituto Bancario e, conseguentemente, del pregiudizio che, con tale contratto, si veniva ad arrecare alle ragioni della creditrice.
Va aggiunto che, comunque, non occorre che il terzo abbia specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita ( Cass.Civ.n.. 2303/ 1996).
Occorre infine precisare che la sussistenza dell'elemento psicologico non appare inficiato dalle risultanze della espletata prova per testi ( e ) atteso che la circostanza Parte_2 Testimone_1
che la convenuta abitasse la casa familiare, pervenuta al convenuto tramite successione CP_2
ereditaria a seguito del decesso del padre, non esclude che la stessa fosse a conoscenza del debito del figlio e, pertanto, che fosse consapevole che, con il suo acquisto, potesse ledere le garanzie del creditore del medesimo.
Peraltro, la circostanza relativa alla conoscenza della situazione debitoria del figlio da parte della madre
è stata oggetto di specifici capitoli di prova dell'interrogatorio formale.
Non essendo , comparsa all'udienza del 09.05.2024 a rendere l'interrogatorio formale CP_2 deferitole, deve essere dato della mancata risposta della convenuta e in applicazione dell'art. 232 cpc devono essere ritenuti ammessi i fatti menzionati.
In conclusione, la domanda attrice deve essere accolta e per l'effetto deve essere dichiarata pagina 7 di 9 l'inefficacia, nei confronti di in qualità di mandataria di Parte_1 Controparte_3 dell'atto di compravendita del 06.07.2022 con il quale ha venduto a il CP_1 CP_2 diritto di proprietà pari a 1/6, dell'immobile sito in Terni, Via Isonzo n.3 censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 126, particella 218.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo;
tuttavia, attesa la mancata opposizione da parte della convenuta appare equo compensarle tra la CP_2
parte attrice e la parte convenuta contumace . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attrice e dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'attrice in Parte_1 qualità di mandataria di dell'atto di compravendita del 06.07.2022, a rogito del Controparte_3
notaio Dott. compravendita del 06.07.2022, notaio Dott. , repertorio Persona_1 Persona_1
n°69962, raccolta n°34656, con il quale ha venduto a il diritto di CP_1 CP_2 proprietà pari a 1/6, dell'immobile sito in Terni, Via Isonzo n.3 censito al Catasto Fabbricati del detto
Comune al foglio 126, particella 218, sub. 2, z.c. 1, cat. A/3, classe 4, della consistenza catastale di vani
5 (cinque), superficie catastale totale m² 93 (novantatré), totale escluse aree scoperte m² 93, R.C. Euro
451,90.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte attrice dell'attrice in CP_1 Parte_1 qualità di mandataria di le spese di lite, che si liquidano in € 245,26 per spese, € Controparte_3
460,00 la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Compensa le spese tra parte attrice in qualità di mandataria di e Parte_1 CP_3
parte convenuta . CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in udienza ed allegazione al verbale.
Terni, li 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9