TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3869/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3869/2021 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 22.11.2024, vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carratelli;
Parte_1 C.F._1
E
ATTRICE
Avv. (C.F. , rappresentato e difeso ex se, ai sensi Controparte_1 C.F._2 dell'art. 86 c.p.c.; CONVENUTO
E codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso Controparte_2
, partita I.V.A. , in persona dei rappresentanti legali pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Renato Magaldi;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale/risarcimento danni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra con atto di citazione notificato il 2.11.2021 ha convenuto il giudizio l'Avv. Parte_1
, del Foro di Cosenza, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv.
in ordine alla tardività della notifica del ricorso proposto, innanzi al TAR Controparte_1 Calabria –Catanzaro, nell'interesse della sig.ra e, per l'effetto, condannare il medesimo Parte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice, da quantificarsi in € 342.000,00, pari al contributo che sarebbe stato erogato nei confronti della medesima in caso di tempestività del ricorso;
ovvero delle diverse maggiori o minori somme ritenute eque, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo.- Il tutto con vittoria di spese, diritti e compensi professionali, compresi quelli della fase di mediazione.-”. Ha esposto di avere dato incarico all'Avv. affinché proponesse ricorso al TAR – Catanzaro CP_1
“per l'annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 9554 del
pagina 1 di 10 2.8.2019, pubblicato in pari data, “di approvazione della graduatoria definitiva finale MISURA 6
“pacchetto giovani” ..” con cui si riteneva “non ricevibile/ammissibile” la domanda proposta -in quella sede- dall'odierna attrice, nonché per l'annullamento degli allegati al predetto decreto dirigenziale e “di ogni atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento”.- …”. Va premesso che, come emerge alla disamina degli atti, la SI.ra , a seguito della Pt_1 pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/aiuto relative al "Pacchetto Giovani ", Misure 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR Calabria 2014- 2020, annualità 2016,di cui alla D.D.G. n. 7516 del 29 giugno 2016, presentava la domanda di sostegno n. 54250206742 rilasciata dal Dipartimento, con riguardo alla MISURA 6; che nella fase di approvazione della prima graduatoria la sua domanda era stata esclusa per “elaborati grafici carenti e poco esaustivi. documentazione progettuale carente e poco esaustiva” ; che la SI.ra aveva presentato istanza di riesame;
che tuttavia con la Pt_1 graduatoria definitiva finale, Decreto Dirigenziale n. 9554/2019, la sua istanza di riesame non era stata accolta e la sua domanda era stata esclusa per documentazione progettuale incongruente;
bpol incoerente. Avverso tale esclusione era stato proposto ricorso impugnando il detto decreto Dirigenziale in parte qua. Parte attrice ha spiegato che, proposto ricorso, in quella sede giurisdizionale si era costituita la Regione Calabria eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso proposto perché notificato senza il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla norma, dovendo computarsi, nel caso di specie, ai fini della decorrenza, il giorno I settembre 2019, ed essendo stato invece il ricorso notificato in data
31.10.2019, pertanto al 61^ giorno e che, infatti, il TAR con sentenza n. 00041/2020 Reg.Prov.Coll. – n. 01817/2019 REG.RIC. del 14 gennaio 2020 aveva dichiarato irricevibile il ricorso per essere avvenuta la notifica oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. L'attrice ha proseguito evidenziando di avere formulato con nota del 13.7.2020 una richiesta di risarcimento danni all'Avv. , essendo l'irricevibilità del ricorso unicamente imputabile a sua CP_1 negligenza, quantificando in euro 50.000,00 il danno per il mancato riconoscimento del “premio di primo insediamento e delle somme previste in progetto per l'avviamento dell'attività agricola”, ed in euro 292.000,00 (pari al 70% dell'intera somma) “quale contributo in conto capitale degli investimenti computati in progetto”, per complessivi euro 342.000,00. Ha dedotto che l'Avv. aveva risposto comunicando di aver denunciato il sinistro Controparte_1 presso l' di Rende -pratica n.16A/2020/51012- perché si procedesse agli incombenti Controparte_3 ai fini della liquidazione del danno, senza che tuttavia si avessero in merito ulteriori notizie.
Rimaste le richieste senza riscontro, con pec del 28.10.2020 era stata inviata alla ed Controparte_2 all'Avv. , ai sensi dell'art. 38 Cod. Deontologico Forense, richiesta di risarcimento danni, cui CP_1
rispondeva in data 18.11.2020 comunicando che si stava procedendo alla istruzione Controparte_2 della causa. Non essendo stato dato seguito a tale comunicazione, con mail del 5.1.2021 alla il Controparte_2 legale dell'attrice, evidenziando la fondatezza della richiesta di risarcimento, aveva esposto che a seguito di accoglimento da parte del TAR -come da pronunce che erano state allegate- di ricorsi di analogo tenore presentati tempestivamente, i ricorrenti avevano avuto accesso alla misura prevista;
aveva quindi rappresentato che in caso di mancato riscontro si sarebbe dato impulso ad iniziative a tutela.
pagina 2 di 10 In mancanza di risposta, era stata quindi avviata la procedura di mediazione nei confronti del legale e della assicurazione, con esito negativo come da verbale del 27.4.2021. Tanto premesso, l'attrice ha dedotto ricorrere grave responsabilità professionale da parte dell'Avv.
, al quale è imputabile la pronuncia di irricevibilità del ricorso al TAR – Catanzaro, Controparte_1 in quanto tardivamente notificato. Ha evidenziato ricorrere prognosi positiva circa l'esito favorevole della sua attività ove correttamente svolta, atteso che i ricorsi presentati da altri soggetti proponenti erano stati accolti con annullamento del decreto dirigenziale n. 9554/2019 di esclusione delle loro domande e che con Decreto dirigenziale n. 13548 del 15/12/2020, la Regione Calabria “…rettificava, “in esito alla istruttoria effettuata a seguito di pronunce varie del TAR Calabria, del Consiglio di Stato ed in autotutela, l'Allegato A – elenco delle domande ammesse e l'Allegato B elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili), di cui al DDS n. 9554 del 02/02/2019),….” ed i soggetti, che inizialmente erano stati esclusi e poi erano stati ammessi a seguito di ricorso giurisdizionale, avevano ricevuto l'erogazione del contributo. L'attrice ne ha tratto il suo diritto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi euro 342.000,00, pari all'importo del contributo, come sopra specificato.
///
Il convenuto Avv. si è costituito tempestivamente con comparsa depositata il Controparte_1
28.2.2022, chiedendo anzitutto autorizzarsi la chiamata del terzo assicurazione e Controparte_2 contestando nel merito la domanda, concludendo: “1) In preliminare, ed in rito, autorizzare la chiamata in causa del terzo per come evidenziato in narrativa;
2) Nel merito, Controparte_2 rigettare tutte le domande avanzate dalla controparte perché destituite di fondamento Parte_1 sia in fatto che in diritto per la totale assenza di nesso causale;
3) In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche solo parziale, dichiarare la in Controparte_2 persona del l.r.p.t., tenuta a garantire, per la polizza indicata in narrativa, l'avvocato CP_1
contro gli effetti della eventuale pronuncia di accoglimento delle domande attoree, e per
[...] l'effetto condannarle al pagamento di quelle somme accertate e /o liquidate, in corso di causa in favore della SI.ra ; 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze;
” . Parte_1
Il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda deducendo che il ritardo di un giorno per la notifica è stato dovuto “ad un mero errore del calcolo del termine ultimo della scadenza dei 60 gg”; che il decreto impugnato, infatti, era stato pubblicato il 2.8.2019, durante il periodo di sospensione dei termini processuali;
che la procedura di valutazione della domanda PSR prevede una prima valutazione di ricevibilità ed una successiva valutazione di ammissibilità e, all'esito positivo di tali due prime valutazioni, la valutazione di merito della domanda mediante l'attribuzione del punteggio;
che la domanda presentata dall'attrice alla Regione per l'accesso alla misura era stata esclusa per
“documentazione progettuale incongruente, bpol incoerente”; che il ricorso presentato dalla SI.ra tendeva a fare annullare il Decreto di esclusione della ricorrente disponendo procedersi a Pt_1 nuova valutazione della domanda inserita fra quelle ammissibili;
che ai fini della concessione del finanziamento, era comunque necessario che alla stessa fosse stato assegnato dalla commissione nominata dalla Regione Calabria il raggiungimento di un punteggio minimo di punti 36, non assumendo rilievo i punteggi assegnati dalla medesima in autovalutazione con la Pt_1 presentazione della domanda;
che non poteva ritenersi, di conseguenza, corretta la quantificazione del danno fatta da parte attrice sulla base di tale punteggio assegnato in autovalutazione;
che pertanto con la sentenza di accoglimento del ricorso la ricorrente non avrebbe comunque ottenuto l'ammissione al finanziamento, ma solo la possibilità di una nuova valutazione del progetto.
pagina 3 di 10 Il convenuto inoltre ha inteso evidenziare che, atteso il tenore dei rilievi tecnici formulati dalla
Regione, la domanda presentata dalla SI.ra sarebbe stata in ogni caso esclusa. Pt_1
Ha dedotto la assoluta mancanza di prova in ordine alla ricorrenza del danno e, altresì, la mancanza di prova che il ricorso sarebbe stato certamente accolto e che, ove accolto, in seguito la regione avrebbe poi rivalutato positivamente la domanda con un punteggio utile ai fini del finanziamento e secondo il punteggio dato in autovalutazione.
Ha quindi eccepito il difetto di nesso di causalità fra la condotta denunziata ed il mancato accesso al finanziamento.
///
Autorizzato il convenuto a citare il terzo , e perciò differita la prima udienza di Controparte_2 comparizione, l'assicurazione si è costituita tempestivamente evidenziando la Controparte_2 ricorrenza del rapporto contrattuale con l'Avv. con polizza n. 380552201 con Controparte_1 decorrenza dal 28.05.2018, con un massimale di € 350.000,00; precisando essere onere del convenuto fornire prova che il diritto azionato non sia prescritto ai sensi dell'art. 2952 cc.; ricordando le ipotesi di annullabilità del contratto di assicurazione ovvero, rispettivamente, di recesso dell'assicuratore per dichiarazioni inesatte e reticenze ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cc.; ricordando che la polizza assicurativa stipulata opera in regime “claims made” ai sensi dell'art. 11 CGA secondo cui
“L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provoca la richiesta di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione”; precisando inoltre che l'assicurazione è tenuta a tenere indenne l'assicurato, “oltre che nei limiti dei rischi garantiti, nei limiti del massimale per sinistro ed anno assicurativo pari ad euro 350.000,00 al netto dello scoperto previsto nel contratto del 5% per ogni sinistro (previsione dello scoperto che tuttavia non risulta documentata, ndr.), con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a euro 500,00”. L'assicurazione, fatte le citate premesse, ha eccepito la totale infondatezza nel merito della domanda attorea, difettando la prova della responsabilità del convenuto e difettando la prova che i danni dedotti siano conseguenza della condotta del convenuto e si è associata nel merito a tutte le difese formulate da parte convenuta ed ha chiesto “
1. rigettare la domanda principale per le ragioni esposte;
2. rigettare la domanda di manleva per le ragioni appena esposte;
3. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della contestuale domanda in garanzia, affinché la Controparte_4 venga tenuta a manlevare il chiamante entro i limiti della garanzia e del massimale previsto dalla polizza ed al netto dello scoperto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Concessi alle parti i termini previsti all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice, con la prima memoria, ha precisato che “ai fini della perdita di chance da parte del cliente, non è la possibilità di conseguire un esito positivo della controversia, bensì una posizione patrimoniale più favorevole in conseguenza di una diversa condotta del proprio avvocato”, insistendo nella richiesta di risarcimento del danno già formulata, essendo pacifico che, in caso di ricorso tempestivo, il TAR avrebbe accolto il ricorso e che la Regione Calabria avrebbe totalmente finanziato il progetto da lei presentato.
Disattesa la richiesta di parte attrice di espletamento della prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 9 luglio 2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni -insistendo parte attrice per l'accoglimento dell'istanza istruttoria e precisando, in subordine, come in atti e riportandosi i pagina 4 di 10 procuratori delle parti convenuta e terza chiamata ai rispettivi atti difensivi- e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Tutte e parti costituite hanno depositato comparsa conclusionale, le sole parti attrice e convenuta hanno depositato memoria di replica.
********************
Il thema decidendum è rappresentato dall'accertamento della responsabilità del professionista e della verifica in termini di probabilità in ordine all'esito positivo del ricorso proposto dinanzi al TAR ove tempestivamente notificato e dall'accertamento del danno lamentato da parte attrice;
tali accertamenti si muovono su due piani distinti.
§ 1. La responsabilità professionale e la valutazione prognostica circa l'esito del ricorso dinanzi al TAR. Occorre precisare che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato deve escludersi che si possa parlare di perdita di chance con riguardo all'esito della sua prestazione di opera professionale “essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente” (Cass. 21045/2024). In proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre «distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato» (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. 28903/2024). Incontestata, ed emergendo ex actis, la tardiva notifica del ricorso e chiara essendo la negligenza dell'Avv. nel calcolo dei termini previsti a pena di decadenza, occorre pertanto procedere a CP_1 verifica, sulla base di una valutazione prognostica, circa l'esito dell'attività di patrocinio, ove la stessa fosse stata svolta con la dovuta diligenza. Si rileva anzitutto che il conferimento dell'incarico professionale da parte dell'attrice all'Avv.
è rimasta circostanza non contestata dalle controparti ed anzi il medesimo convenuto ha CP_1
pagina 5 di 10 riconosciuto di avere ricevuto il mandato e di avere presentato il ricorso dinanzi al Tar nell'interesse della SI.ra . Pt_1
Il rapporto professionale inoltre è da ritenersi provato, avendo parte attrice allegato copia del ricorso proposto dall'Avv. nell'interesse della SI.ra dinanzi al TAR e la sentenza emessa CP_1 Pt_1 dal TAR a seguito della presentazione del ricorso per la SI.ra dall'Avv. ed avendo Pt_1 CP_1 il convenuto prodotto il ricorso al TAR asseverato.
Parte attrice assume anzitutto che, ove notificato tempestivamente, il ricorso dinanzi al Tar sarebbe stato accolto e richiama sul punto la circostanza che altri ricorsi proposti per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 9554/2019, per la parte di interesse del ricorrente, sono stati accolti, come da sentenze del TAR Catanzaro iscritti ai nn. Reg. Ric. 1702/2019 (per difetto di istruttoria e di motivazione) e 1707/2019 e 1728/2019 (per difetto di contradditorio per essere le ragioni dell'esclusione definitiva diverse rispetto a quelle dell'originaria esclusione) e del Consiglio di Stato n. 9051/2018 Reg. Ric. relativa, quest'ultima, a decreto di esclusione emesso in relazione ad altra misura. Invero, medesime ragioni di difetto del contraddittorio e di istruttoria e di motivazione che hanno portato all'accoglimento dei ricorsi con le decisioni indicate da parte attrice, sono state rappresentate nel ricorso proposto per la SI.ra dall'Avv. , essendo stato con esso evidenziato, oltre Pt_1 CP_1 alla completezza della documentazione allegata, che “c) Nella prima fase, vale a dire di approvazione della prima graduatoria, il ricorrente risultava escluso per i seguenti motivi: “elaborati grafici carenti e poco esaustivi. documentazione progettuale carente e poco esaustiva”; d) Viste le ragioni valide per l'ammissibilità della propria domanda tra quelle finanziabili/ammissibili, veniva presentata istanza di riesame;
In seguito, con la pubblicazione della graduatoria definitiva finale, si prendeva atto che l'istanza di riesame non era stata accolta e nella ridetta graduatoria definitiva finale, che si impugna con il presente ricorso, la ricorrente risulta inserita nella graduatoria cui all'allegato b) alla posizione n. 65 dichiarata esclusa per le presunte irregolarità: documentazione progettuale incongruente;
bpol incoerente;
…” ed essendo stato impugnato il provvedimento di esclusione per “difetto/insufficiente corredo motivazionale, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti….che hanno determinato l'esclusione/non ammissibilità del ricorrente dalla graduatoria utile delle domande ammesse al beneficio richiesto”, poiché la motivazione sarebbe “del tutto inidonea a veicolare le necessarie informazioni sulle specifiche ragioni che rendono la relazione carente sì da tradire la missione che, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990, assolve la previsione dell'obbligo di motivazione” ed essendo stata eccepita la violazione delle regole di gara, sia riguardo all'obbligo di corretta e concreta motivazione delle ragioni dell'esclusione definitiva sia con riguardo al rispetto del principio del contraddittorio, tutelato all'art. 10 bis della L. 241/1990. evidenziando altresì la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990, cosiddetto “soccorso istruttorio”. Deve concludersi, in base ad una valutazione prognostica, ove l'atto fosse stato diligentemente notificato nei termini decadenziali previsti per legge, il ricorso proposto dalla SI.ra , come già Pt_1 avvenuto per gli altri tre ricorsi avverso il Decreto Dirigenziale n. 9554/2019. Ed infatti, per quanto emerge dalla lettura delle sentenze allegate, con i ricorsi richiamati da parte attrice si evidenziavano medesime violazioni dell'obbligo di motivazione e di rispetto del contraddittorio, mentre i motivi esposti dalla Regione nell'atto di sua costituzione dinanzi al TAR, a sostegno della corretta ed esauriente motivazione del provvedimento di esclusione e circa l'inapplicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio, non risultano tali da superare il vizio procedurale che era stato denunziato dalla ricorrente.
pagina 6 di 10 Va premessa l'ammissibilità dell'impugnazione del decreto n. 9554/2019, infatti i giudici amministrativi in una delle sentenze allegate da parte attrice hanno affermato l'autonomia del decreto dirigenziale impugnato, con ciò disattendendo l'eccezione di inammissibilità proposta in quella causa dalla Regione per mancata impugnazione del primo provvedimento di esclusione.
Ciò posto, si rileva che il G.A. in due delle dette decisioni ha evidenziato che le ragioni del rigetto definitivo “sono diverse e più ampie di quelle originarie” in base alle quali erano state articolate le difese in sede di riesame, ed ha ritenuto la violazione del principio del contraddittorio e della lex specialis (art 3 del bando) che obbliga la PA ad un contraddittorio sulle ragioni della esclusione.
Sebbene nel ricorso proposto dalla SI.ra non si faccia riferimento alle norme procedurali Pt_1 previste nel bando bensì alle regole generali che presiedono lo svolgimento del procedimento ammnistrativo, sancite dalla normativa statale, le norme invocate nel ricorso proposto dall'Avv.
sono comunque espressione del medesimo principio che obbliga alla instaurazione di un CP_1 contraddittorio in ordine alle ragioni della esclusione differenti da quelle espresse con il primo provvedimento di rigetto, e sulle quali, in violazione del principio del contraddittorio, non era stata data alla SI.ra la possibilità di interloquire. Pt_1
§ 2. La ricorrenza del danno Rileva parte convenuta che anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, ciò avrebbe implicato unicamente l'inserimento della domanda della SI.ra fra quelle ammissibili, ferma restando la Pt_1 necessità di nuova valutazione ai fini della attribuzione al progetto del punteggio minimo, utile per la concessione del finanziamento.
Osserva questo giudice che la circostanza dedotta da parte ricorrente, secondo la quale coloro che hanno ottenuto dal TAR pronuncia di annullamento della loro esclusione avrebbero poi ottenuto punteggi idonei al riconoscimento in loro favore del finanziamento non risulta in alcun modo dirimente, in considerazione della autonomia delle singole domande. E d'altra parte, dalla lettura del Decreto Dirigenziale allegato da parte attrice n. 13548 dell'11.12.2020 (in cui si dà atto dell'annullamento del Decreto n. 9554/2019 intervenuto in favore di alcune ditte ivi menzionate - diverse da quelle interessate dalle sentenze allegate-) emerge che non tutte le dette ditte hanno ottenuto, a nuovo esame, posizione utile in graduatoria, risultando attribuito a due di esse un punteggio inferiore al minimo stabilito per ottenere il finanziamento e risultando, inoltre, una di dette ditte, esclusa.
Né la prova testimoniale richiesta da parte attrice -vertente sull'esito di due incontri avvenuti con i tecnici e dirigenti del settore competente presso gli uffici della Regione Calabria, che, riesaminati gli atti, avrebbero concluso per l'invalidità delle motivazioni poste a base dell'esclusione della sua domanda e le avrebbero consigliato di presentare ricorso;
vertente altresì sulla circostanza che in caso di accoglimento del ricorso la sua domanda sarebbe stata ammessa e finanziata;
vertente inoltre sulla circostanza che la domanda sarebbe stata finanziata per l'importo di euro 342.000,00- essendo generica la prima circostanza dedotta ed inammissibili, in quanto di natura valutativa, le altre due circostanze dedotte, sarebbe stata idonea a raggiungere la prova circa l'effettiva utile collocazione della domanda di sostegno presentata dalla SI.ra ai fini dell'ottenimento del finanziamento. Parte_1
E però, il profilo del danno, nel caso in esame, attiene, piuttosto, alla perdita della possibilità che la domanda della parte attrice venisse ammessa e, quindi, valutata mediante attribuzione di un punteggio nell'ambito della misura regionale “pacchetto giovani” ed alla perdita della possibilità di vedersi attribuito un finanziamento, inquadrandosi nella fattispecie il danno dedotto quale perdita di chance. Si rileva in proposito che benché l'attore abbia quantificato il danno da risarcire parametrandolo all'intero importo del finanziamento richiesto (ovvero alle minori o maggiori somme ritenute eque), ha pagina 7 di 10 comunque precisato, con la I memoria, la sua domanda in termini di perdita di chance, nel senso della perdita della possibilità di conseguire una posizione patrimoniale più favorevole. Ha infatti indicato, quale evento dannoso imputabile all'Avv, la definitiva mancata CP_1 ammissione della sua domanda ai fini della partecipazione alla misura “pacchetto giovani” mediante inserimento nella graduatoria definitiva e la conseguente mancata possibilità che la sua domanda venisse valutata mediante l'attribuzione di un punteggio, essendo da ascrivere alla sola responsabilità del detto legale la tardiva notifica del ricorso presentato al TAR ed il mancato annullamento del decreto dirigenziale n. 9554/2019 per la parte con cui era stata decretata l'esclusione della sua domanda. Il danno pertanto non è da individuarsi nella mancata collocazione positiva ai fini del riconoscimento del finanziamento -e per il complessivo importo richiesto- bensì nella mancata ammissione della domanda e, quindi, nella perdita della possibilità di ottenere un finanziamento.
La giurisprudenza di legittimità in proposito ha evidenziato come tale danno debba essere risarcito mediante liquidazione equitativa e che è a carico di chi ha cagionato il danno l'onere, non assolto da parte convenuta e dalla terza chiamata, di fornire la prova della assoluta mancanza di concreta possibilità di un esito positivo (Cass. N. 3824/2024) e, quindi, nel caso in esame, della prova della impossibilità per la SI.ra di ottenere in graduatoria un punteggio tale da conseguire il Pt_1 finanziamento, anche in misura inferiore a quella richiesta. La giurisprudenza di legittimità distingue infatti la perdita di chance dalla mera aspettativa di fatto, e definisce la “chance”, quale “situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n. 7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489)…” risarcibile “….quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo” laddove il ricorso alla liquidazione equitativa, che incontra il limite della necessaria enunciazione del processo logico sulla base del quale sono stati ritenuti “i fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria” (Cass. 24050/2023). Nel caso in esame, precisato che, per quanto ritenuto al precedente paragrafo, ricorrono i requisiti costitutivi della fattispecie risarcitoria, atteso che la tempestiva notifica del ricorso avrebbe comportato, sulla base della valutazione prognostica svolta, il suo accoglimento e l'inserimento della domanda presentata dalla SI.ra fra quelle ammissibili, non si tratta di liquidare il danno in Pt_1 base al risultato finale atteso in ragione della domanda di sostegno presentata dalla SI.ra Pt_1 bensì in base alla possibilità andata per lei perduta di conseguire il detto risultato.
§ 3. La liquidazione equitativa del danno.
Nella determinazione del quantum da liquidare a titolo di risarcimento del danno si ritiene idoneo quale riferimento iniziale l'importo di cui la SI.ra ha chiesto il risarcimento:“…€50.000,00 per il Pt_1
“non riconoscimento del premio di primo insediamento e delle somme previste in progetto per l'avviamento dell'attività agricola”, ed in €292.000,00 “(70% dell'intera somma) quale contributo in conto capitale degli investimenti computati in progetto”, per un totale complessivo di €342.000,00”, tenuto conto del finanziamento che era stato richiesto sulla base di un punteggio di autovalutazione pari a 51 punti (cfr. la domanda presentata). Ridotto l'importo calcolato a titolo di contributo in conto capitale in ragione del punteggio minimo richiesto (risultando finanziate le domande che avessero raggiunto il punteggio pari o superiore a 36 punti, cfr. il Decreto Dirigenziale n. 13548 dell'11.12.2020) per l'utile inserimento in graduatoria, si pagina 8 di 10 perviene ad un importo di euro 206.117,64 (euro 292.000,00 : 51 x 36) a titolo di contributo in conto capitale + euro 50.000,00 quale premio per primo insediamento, per complessivi euro 256.117,64. L'importo così ottenuto deve ritenersi corretto parametro sulla base sulla quale calcolare il ristoro per la perdita della possibilità del conseguimento del risultato finale, che può ragionevolmente quantificarsi nella misura percentuale del 10% del detto importo minimo al quale avrebbe potuto eventualmente essere ammessa la domanda di sostegno presentata dalla SI.ra , quantificandosi pertanto in Pt_1 complessivi euro 25.611,76 la misura del risarcimento del danno subito dall'attrice. Trattandosi di credito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca dell'evento dannoso (30.10.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
La domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti del convenuto, per i motivi esposti, deve ritenersi fondata e va accolta per l'importo qui quantificato.
§ 4. La chiamata in garanzia dell'assicurazione. Occorre rilevare che la terza chiamata nel costituirsi non ha formulato specifiche eccezioni, limitandosi a ricordare le disposizioni previste per legge e in contratto ai fini della prescrizione e della operatività della polizza. E deve ritenersi la piena operatività della polizza assicurativa n. 380552201 decorrente, per come precisato da , dal 28.05.2018 e di cui all'art. 4 delle CGA è previsto il rinnovo tacito Controparte_2 della garanzia di anno in anno, avente massimale di € 350.000,00. Quanto alla clausola “claims made”, si rileva che la richiesta di risarcimento è pervenuta, vedasi nota del 13.7.2020 e pec del 28.10.2020, all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per come previsto all'art. 11 CGA. Quanto alla prescrizione, non formalmente eccepita, emerge dagli atti che la compagnia di assicurazione è stata tempestivamente compulsata (vedasi la comunicazione di istruzione della pratica del 18.11.2020).
Deve pertanto ritenersi valida ed efficace la chiamata in causa della da parte del Controparte_2 convenuto Avv. . CP_1
Ne consegue che la terza chiamata compagnia assicuratrice è tenuta a tenere indenne (nel limite del massimale di euro 350.000,00) il convenuto dall'obbligo risarcitorio oltre che dall'obbligo di pagamento delle spese di lite.
§ 5. Le spese di lite. Nei rapporti fra parte attrice e parte convenuta, in considerazione della sua soccombenza, il convenuto
è tenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa in base al decisum (Scaglio 26.001,00-52.000,00); nei rapporti fra parte convenuta e la terza chiamata le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno invece compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie per quanto e nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto Avv. al pagamento in favore della parte attrice SI.ra Controparte_1
, della somma di euro 25.611,76, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. Parte_1 decorrenti dal 30.10.2019 e calcolati sulla somma devalutata all'epoca del fatto (30.10.2019) e pagina 9 di 10 annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) condanna altresì il convenuto Avv. alla refusione in favore di parte attrice Controparte_1
SI.ra delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario al 15%, C.P.A. I.V.A. come per legge e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, essendo la parte attrice ammessa al gratuito patrocinio;
3) condanna la terza chiamata , in forza della polizza 380552201, a tenere Controparte_2 indenne e manlevare (nel limite del massimale di euro 350.000,00) il convenuto Avv. CP_1
di tutto quanto questi dovrà pagare alla parte attrice SI.ra in forza della
[...] Parte_1 presente sentenza;
4) compensa le spese di lite tra parte convenuta e la terza chiamata.
Cosenza, 7 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3869/2021 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 22.11.2024, vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carratelli;
Parte_1 C.F._1
E
ATTRICE
Avv. (C.F. , rappresentato e difeso ex se, ai sensi Controparte_1 C.F._2 dell'art. 86 c.p.c.; CONVENUTO
E codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso Controparte_2
, partita I.V.A. , in persona dei rappresentanti legali pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Renato Magaldi;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale/risarcimento danni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra con atto di citazione notificato il 2.11.2021 ha convenuto il giudizio l'Avv. Parte_1
, del Foro di Cosenza, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv.
in ordine alla tardività della notifica del ricorso proposto, innanzi al TAR Controparte_1 Calabria –Catanzaro, nell'interesse della sig.ra e, per l'effetto, condannare il medesimo Parte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice, da quantificarsi in € 342.000,00, pari al contributo che sarebbe stato erogato nei confronti della medesima in caso di tempestività del ricorso;
ovvero delle diverse maggiori o minori somme ritenute eque, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo.- Il tutto con vittoria di spese, diritti e compensi professionali, compresi quelli della fase di mediazione.-”. Ha esposto di avere dato incarico all'Avv. affinché proponesse ricorso al TAR – Catanzaro CP_1
“per l'annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 9554 del
pagina 1 di 10 2.8.2019, pubblicato in pari data, “di approvazione della graduatoria definitiva finale MISURA 6
“pacchetto giovani” ..” con cui si riteneva “non ricevibile/ammissibile” la domanda proposta -in quella sede- dall'odierna attrice, nonché per l'annullamento degli allegati al predetto decreto dirigenziale e “di ogni atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento”.- …”. Va premesso che, come emerge alla disamina degli atti, la SI.ra , a seguito della Pt_1 pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/aiuto relative al "Pacchetto Giovani ", Misure 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR Calabria 2014- 2020, annualità 2016,di cui alla D.D.G. n. 7516 del 29 giugno 2016, presentava la domanda di sostegno n. 54250206742 rilasciata dal Dipartimento, con riguardo alla MISURA 6; che nella fase di approvazione della prima graduatoria la sua domanda era stata esclusa per “elaborati grafici carenti e poco esaustivi. documentazione progettuale carente e poco esaustiva” ; che la SI.ra aveva presentato istanza di riesame;
che tuttavia con la Pt_1 graduatoria definitiva finale, Decreto Dirigenziale n. 9554/2019, la sua istanza di riesame non era stata accolta e la sua domanda era stata esclusa per documentazione progettuale incongruente;
bpol incoerente. Avverso tale esclusione era stato proposto ricorso impugnando il detto decreto Dirigenziale in parte qua. Parte attrice ha spiegato che, proposto ricorso, in quella sede giurisdizionale si era costituita la Regione Calabria eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso proposto perché notificato senza il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla norma, dovendo computarsi, nel caso di specie, ai fini della decorrenza, il giorno I settembre 2019, ed essendo stato invece il ricorso notificato in data
31.10.2019, pertanto al 61^ giorno e che, infatti, il TAR con sentenza n. 00041/2020 Reg.Prov.Coll. – n. 01817/2019 REG.RIC. del 14 gennaio 2020 aveva dichiarato irricevibile il ricorso per essere avvenuta la notifica oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. L'attrice ha proseguito evidenziando di avere formulato con nota del 13.7.2020 una richiesta di risarcimento danni all'Avv. , essendo l'irricevibilità del ricorso unicamente imputabile a sua CP_1 negligenza, quantificando in euro 50.000,00 il danno per il mancato riconoscimento del “premio di primo insediamento e delle somme previste in progetto per l'avviamento dell'attività agricola”, ed in euro 292.000,00 (pari al 70% dell'intera somma) “quale contributo in conto capitale degli investimenti computati in progetto”, per complessivi euro 342.000,00. Ha dedotto che l'Avv. aveva risposto comunicando di aver denunciato il sinistro Controparte_1 presso l' di Rende -pratica n.16A/2020/51012- perché si procedesse agli incombenti Controparte_3 ai fini della liquidazione del danno, senza che tuttavia si avessero in merito ulteriori notizie.
Rimaste le richieste senza riscontro, con pec del 28.10.2020 era stata inviata alla ed Controparte_2 all'Avv. , ai sensi dell'art. 38 Cod. Deontologico Forense, richiesta di risarcimento danni, cui CP_1
rispondeva in data 18.11.2020 comunicando che si stava procedendo alla istruzione Controparte_2 della causa. Non essendo stato dato seguito a tale comunicazione, con mail del 5.1.2021 alla il Controparte_2 legale dell'attrice, evidenziando la fondatezza della richiesta di risarcimento, aveva esposto che a seguito di accoglimento da parte del TAR -come da pronunce che erano state allegate- di ricorsi di analogo tenore presentati tempestivamente, i ricorrenti avevano avuto accesso alla misura prevista;
aveva quindi rappresentato che in caso di mancato riscontro si sarebbe dato impulso ad iniziative a tutela.
pagina 2 di 10 In mancanza di risposta, era stata quindi avviata la procedura di mediazione nei confronti del legale e della assicurazione, con esito negativo come da verbale del 27.4.2021. Tanto premesso, l'attrice ha dedotto ricorrere grave responsabilità professionale da parte dell'Avv.
, al quale è imputabile la pronuncia di irricevibilità del ricorso al TAR – Catanzaro, Controparte_1 in quanto tardivamente notificato. Ha evidenziato ricorrere prognosi positiva circa l'esito favorevole della sua attività ove correttamente svolta, atteso che i ricorsi presentati da altri soggetti proponenti erano stati accolti con annullamento del decreto dirigenziale n. 9554/2019 di esclusione delle loro domande e che con Decreto dirigenziale n. 13548 del 15/12/2020, la Regione Calabria “…rettificava, “in esito alla istruttoria effettuata a seguito di pronunce varie del TAR Calabria, del Consiglio di Stato ed in autotutela, l'Allegato A – elenco delle domande ammesse e l'Allegato B elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili), di cui al DDS n. 9554 del 02/02/2019),….” ed i soggetti, che inizialmente erano stati esclusi e poi erano stati ammessi a seguito di ricorso giurisdizionale, avevano ricevuto l'erogazione del contributo. L'attrice ne ha tratto il suo diritto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi euro 342.000,00, pari all'importo del contributo, come sopra specificato.
///
Il convenuto Avv. si è costituito tempestivamente con comparsa depositata il Controparte_1
28.2.2022, chiedendo anzitutto autorizzarsi la chiamata del terzo assicurazione e Controparte_2 contestando nel merito la domanda, concludendo: “1) In preliminare, ed in rito, autorizzare la chiamata in causa del terzo per come evidenziato in narrativa;
2) Nel merito, Controparte_2 rigettare tutte le domande avanzate dalla controparte perché destituite di fondamento Parte_1 sia in fatto che in diritto per la totale assenza di nesso causale;
3) In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche solo parziale, dichiarare la in Controparte_2 persona del l.r.p.t., tenuta a garantire, per la polizza indicata in narrativa, l'avvocato CP_1
contro gli effetti della eventuale pronuncia di accoglimento delle domande attoree, e per
[...] l'effetto condannarle al pagamento di quelle somme accertate e /o liquidate, in corso di causa in favore della SI.ra ; 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze;
” . Parte_1
Il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda deducendo che il ritardo di un giorno per la notifica è stato dovuto “ad un mero errore del calcolo del termine ultimo della scadenza dei 60 gg”; che il decreto impugnato, infatti, era stato pubblicato il 2.8.2019, durante il periodo di sospensione dei termini processuali;
che la procedura di valutazione della domanda PSR prevede una prima valutazione di ricevibilità ed una successiva valutazione di ammissibilità e, all'esito positivo di tali due prime valutazioni, la valutazione di merito della domanda mediante l'attribuzione del punteggio;
che la domanda presentata dall'attrice alla Regione per l'accesso alla misura era stata esclusa per
“documentazione progettuale incongruente, bpol incoerente”; che il ricorso presentato dalla SI.ra tendeva a fare annullare il Decreto di esclusione della ricorrente disponendo procedersi a Pt_1 nuova valutazione della domanda inserita fra quelle ammissibili;
che ai fini della concessione del finanziamento, era comunque necessario che alla stessa fosse stato assegnato dalla commissione nominata dalla Regione Calabria il raggiungimento di un punteggio minimo di punti 36, non assumendo rilievo i punteggi assegnati dalla medesima in autovalutazione con la Pt_1 presentazione della domanda;
che non poteva ritenersi, di conseguenza, corretta la quantificazione del danno fatta da parte attrice sulla base di tale punteggio assegnato in autovalutazione;
che pertanto con la sentenza di accoglimento del ricorso la ricorrente non avrebbe comunque ottenuto l'ammissione al finanziamento, ma solo la possibilità di una nuova valutazione del progetto.
pagina 3 di 10 Il convenuto inoltre ha inteso evidenziare che, atteso il tenore dei rilievi tecnici formulati dalla
Regione, la domanda presentata dalla SI.ra sarebbe stata in ogni caso esclusa. Pt_1
Ha dedotto la assoluta mancanza di prova in ordine alla ricorrenza del danno e, altresì, la mancanza di prova che il ricorso sarebbe stato certamente accolto e che, ove accolto, in seguito la regione avrebbe poi rivalutato positivamente la domanda con un punteggio utile ai fini del finanziamento e secondo il punteggio dato in autovalutazione.
Ha quindi eccepito il difetto di nesso di causalità fra la condotta denunziata ed il mancato accesso al finanziamento.
///
Autorizzato il convenuto a citare il terzo , e perciò differita la prima udienza di Controparte_2 comparizione, l'assicurazione si è costituita tempestivamente evidenziando la Controparte_2 ricorrenza del rapporto contrattuale con l'Avv. con polizza n. 380552201 con Controparte_1 decorrenza dal 28.05.2018, con un massimale di € 350.000,00; precisando essere onere del convenuto fornire prova che il diritto azionato non sia prescritto ai sensi dell'art. 2952 cc.; ricordando le ipotesi di annullabilità del contratto di assicurazione ovvero, rispettivamente, di recesso dell'assicuratore per dichiarazioni inesatte e reticenze ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cc.; ricordando che la polizza assicurativa stipulata opera in regime “claims made” ai sensi dell'art. 11 CGA secondo cui
“L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provoca la richiesta di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione”; precisando inoltre che l'assicurazione è tenuta a tenere indenne l'assicurato, “oltre che nei limiti dei rischi garantiti, nei limiti del massimale per sinistro ed anno assicurativo pari ad euro 350.000,00 al netto dello scoperto previsto nel contratto del 5% per ogni sinistro (previsione dello scoperto che tuttavia non risulta documentata, ndr.), con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a euro 500,00”. L'assicurazione, fatte le citate premesse, ha eccepito la totale infondatezza nel merito della domanda attorea, difettando la prova della responsabilità del convenuto e difettando la prova che i danni dedotti siano conseguenza della condotta del convenuto e si è associata nel merito a tutte le difese formulate da parte convenuta ed ha chiesto “
1. rigettare la domanda principale per le ragioni esposte;
2. rigettare la domanda di manleva per le ragioni appena esposte;
3. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della contestuale domanda in garanzia, affinché la Controparte_4 venga tenuta a manlevare il chiamante entro i limiti della garanzia e del massimale previsto dalla polizza ed al netto dello scoperto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Concessi alle parti i termini previsti all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice, con la prima memoria, ha precisato che “ai fini della perdita di chance da parte del cliente, non è la possibilità di conseguire un esito positivo della controversia, bensì una posizione patrimoniale più favorevole in conseguenza di una diversa condotta del proprio avvocato”, insistendo nella richiesta di risarcimento del danno già formulata, essendo pacifico che, in caso di ricorso tempestivo, il TAR avrebbe accolto il ricorso e che la Regione Calabria avrebbe totalmente finanziato il progetto da lei presentato.
Disattesa la richiesta di parte attrice di espletamento della prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 9 luglio 2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni -insistendo parte attrice per l'accoglimento dell'istanza istruttoria e precisando, in subordine, come in atti e riportandosi i pagina 4 di 10 procuratori delle parti convenuta e terza chiamata ai rispettivi atti difensivi- e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Tutte e parti costituite hanno depositato comparsa conclusionale, le sole parti attrice e convenuta hanno depositato memoria di replica.
********************
Il thema decidendum è rappresentato dall'accertamento della responsabilità del professionista e della verifica in termini di probabilità in ordine all'esito positivo del ricorso proposto dinanzi al TAR ove tempestivamente notificato e dall'accertamento del danno lamentato da parte attrice;
tali accertamenti si muovono su due piani distinti.
§ 1. La responsabilità professionale e la valutazione prognostica circa l'esito del ricorso dinanzi al TAR. Occorre precisare che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato deve escludersi che si possa parlare di perdita di chance con riguardo all'esito della sua prestazione di opera professionale “essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente” (Cass. 21045/2024). In proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre «distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato» (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. 28903/2024). Incontestata, ed emergendo ex actis, la tardiva notifica del ricorso e chiara essendo la negligenza dell'Avv. nel calcolo dei termini previsti a pena di decadenza, occorre pertanto procedere a CP_1 verifica, sulla base di una valutazione prognostica, circa l'esito dell'attività di patrocinio, ove la stessa fosse stata svolta con la dovuta diligenza. Si rileva anzitutto che il conferimento dell'incarico professionale da parte dell'attrice all'Avv.
è rimasta circostanza non contestata dalle controparti ed anzi il medesimo convenuto ha CP_1
pagina 5 di 10 riconosciuto di avere ricevuto il mandato e di avere presentato il ricorso dinanzi al Tar nell'interesse della SI.ra . Pt_1
Il rapporto professionale inoltre è da ritenersi provato, avendo parte attrice allegato copia del ricorso proposto dall'Avv. nell'interesse della SI.ra dinanzi al TAR e la sentenza emessa CP_1 Pt_1 dal TAR a seguito della presentazione del ricorso per la SI.ra dall'Avv. ed avendo Pt_1 CP_1 il convenuto prodotto il ricorso al TAR asseverato.
Parte attrice assume anzitutto che, ove notificato tempestivamente, il ricorso dinanzi al Tar sarebbe stato accolto e richiama sul punto la circostanza che altri ricorsi proposti per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 9554/2019, per la parte di interesse del ricorrente, sono stati accolti, come da sentenze del TAR Catanzaro iscritti ai nn. Reg. Ric. 1702/2019 (per difetto di istruttoria e di motivazione) e 1707/2019 e 1728/2019 (per difetto di contradditorio per essere le ragioni dell'esclusione definitiva diverse rispetto a quelle dell'originaria esclusione) e del Consiglio di Stato n. 9051/2018 Reg. Ric. relativa, quest'ultima, a decreto di esclusione emesso in relazione ad altra misura. Invero, medesime ragioni di difetto del contraddittorio e di istruttoria e di motivazione che hanno portato all'accoglimento dei ricorsi con le decisioni indicate da parte attrice, sono state rappresentate nel ricorso proposto per la SI.ra dall'Avv. , essendo stato con esso evidenziato, oltre Pt_1 CP_1 alla completezza della documentazione allegata, che “c) Nella prima fase, vale a dire di approvazione della prima graduatoria, il ricorrente risultava escluso per i seguenti motivi: “elaborati grafici carenti e poco esaustivi. documentazione progettuale carente e poco esaustiva”; d) Viste le ragioni valide per l'ammissibilità della propria domanda tra quelle finanziabili/ammissibili, veniva presentata istanza di riesame;
In seguito, con la pubblicazione della graduatoria definitiva finale, si prendeva atto che l'istanza di riesame non era stata accolta e nella ridetta graduatoria definitiva finale, che si impugna con il presente ricorso, la ricorrente risulta inserita nella graduatoria cui all'allegato b) alla posizione n. 65 dichiarata esclusa per le presunte irregolarità: documentazione progettuale incongruente;
bpol incoerente;
…” ed essendo stato impugnato il provvedimento di esclusione per “difetto/insufficiente corredo motivazionale, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti….che hanno determinato l'esclusione/non ammissibilità del ricorrente dalla graduatoria utile delle domande ammesse al beneficio richiesto”, poiché la motivazione sarebbe “del tutto inidonea a veicolare le necessarie informazioni sulle specifiche ragioni che rendono la relazione carente sì da tradire la missione che, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990, assolve la previsione dell'obbligo di motivazione” ed essendo stata eccepita la violazione delle regole di gara, sia riguardo all'obbligo di corretta e concreta motivazione delle ragioni dell'esclusione definitiva sia con riguardo al rispetto del principio del contraddittorio, tutelato all'art. 10 bis della L. 241/1990. evidenziando altresì la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990, cosiddetto “soccorso istruttorio”. Deve concludersi, in base ad una valutazione prognostica, ove l'atto fosse stato diligentemente notificato nei termini decadenziali previsti per legge, il ricorso proposto dalla SI.ra , come già Pt_1 avvenuto per gli altri tre ricorsi avverso il Decreto Dirigenziale n. 9554/2019. Ed infatti, per quanto emerge dalla lettura delle sentenze allegate, con i ricorsi richiamati da parte attrice si evidenziavano medesime violazioni dell'obbligo di motivazione e di rispetto del contraddittorio, mentre i motivi esposti dalla Regione nell'atto di sua costituzione dinanzi al TAR, a sostegno della corretta ed esauriente motivazione del provvedimento di esclusione e circa l'inapplicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio, non risultano tali da superare il vizio procedurale che era stato denunziato dalla ricorrente.
pagina 6 di 10 Va premessa l'ammissibilità dell'impugnazione del decreto n. 9554/2019, infatti i giudici amministrativi in una delle sentenze allegate da parte attrice hanno affermato l'autonomia del decreto dirigenziale impugnato, con ciò disattendendo l'eccezione di inammissibilità proposta in quella causa dalla Regione per mancata impugnazione del primo provvedimento di esclusione.
Ciò posto, si rileva che il G.A. in due delle dette decisioni ha evidenziato che le ragioni del rigetto definitivo “sono diverse e più ampie di quelle originarie” in base alle quali erano state articolate le difese in sede di riesame, ed ha ritenuto la violazione del principio del contraddittorio e della lex specialis (art 3 del bando) che obbliga la PA ad un contraddittorio sulle ragioni della esclusione.
Sebbene nel ricorso proposto dalla SI.ra non si faccia riferimento alle norme procedurali Pt_1 previste nel bando bensì alle regole generali che presiedono lo svolgimento del procedimento ammnistrativo, sancite dalla normativa statale, le norme invocate nel ricorso proposto dall'Avv.
sono comunque espressione del medesimo principio che obbliga alla instaurazione di un CP_1 contraddittorio in ordine alle ragioni della esclusione differenti da quelle espresse con il primo provvedimento di rigetto, e sulle quali, in violazione del principio del contraddittorio, non era stata data alla SI.ra la possibilità di interloquire. Pt_1
§ 2. La ricorrenza del danno Rileva parte convenuta che anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, ciò avrebbe implicato unicamente l'inserimento della domanda della SI.ra fra quelle ammissibili, ferma restando la Pt_1 necessità di nuova valutazione ai fini della attribuzione al progetto del punteggio minimo, utile per la concessione del finanziamento.
Osserva questo giudice che la circostanza dedotta da parte ricorrente, secondo la quale coloro che hanno ottenuto dal TAR pronuncia di annullamento della loro esclusione avrebbero poi ottenuto punteggi idonei al riconoscimento in loro favore del finanziamento non risulta in alcun modo dirimente, in considerazione della autonomia delle singole domande. E d'altra parte, dalla lettura del Decreto Dirigenziale allegato da parte attrice n. 13548 dell'11.12.2020 (in cui si dà atto dell'annullamento del Decreto n. 9554/2019 intervenuto in favore di alcune ditte ivi menzionate - diverse da quelle interessate dalle sentenze allegate-) emerge che non tutte le dette ditte hanno ottenuto, a nuovo esame, posizione utile in graduatoria, risultando attribuito a due di esse un punteggio inferiore al minimo stabilito per ottenere il finanziamento e risultando, inoltre, una di dette ditte, esclusa.
Né la prova testimoniale richiesta da parte attrice -vertente sull'esito di due incontri avvenuti con i tecnici e dirigenti del settore competente presso gli uffici della Regione Calabria, che, riesaminati gli atti, avrebbero concluso per l'invalidità delle motivazioni poste a base dell'esclusione della sua domanda e le avrebbero consigliato di presentare ricorso;
vertente altresì sulla circostanza che in caso di accoglimento del ricorso la sua domanda sarebbe stata ammessa e finanziata;
vertente inoltre sulla circostanza che la domanda sarebbe stata finanziata per l'importo di euro 342.000,00- essendo generica la prima circostanza dedotta ed inammissibili, in quanto di natura valutativa, le altre due circostanze dedotte, sarebbe stata idonea a raggiungere la prova circa l'effettiva utile collocazione della domanda di sostegno presentata dalla SI.ra ai fini dell'ottenimento del finanziamento. Parte_1
E però, il profilo del danno, nel caso in esame, attiene, piuttosto, alla perdita della possibilità che la domanda della parte attrice venisse ammessa e, quindi, valutata mediante attribuzione di un punteggio nell'ambito della misura regionale “pacchetto giovani” ed alla perdita della possibilità di vedersi attribuito un finanziamento, inquadrandosi nella fattispecie il danno dedotto quale perdita di chance. Si rileva in proposito che benché l'attore abbia quantificato il danno da risarcire parametrandolo all'intero importo del finanziamento richiesto (ovvero alle minori o maggiori somme ritenute eque), ha pagina 7 di 10 comunque precisato, con la I memoria, la sua domanda in termini di perdita di chance, nel senso della perdita della possibilità di conseguire una posizione patrimoniale più favorevole. Ha infatti indicato, quale evento dannoso imputabile all'Avv, la definitiva mancata CP_1 ammissione della sua domanda ai fini della partecipazione alla misura “pacchetto giovani” mediante inserimento nella graduatoria definitiva e la conseguente mancata possibilità che la sua domanda venisse valutata mediante l'attribuzione di un punteggio, essendo da ascrivere alla sola responsabilità del detto legale la tardiva notifica del ricorso presentato al TAR ed il mancato annullamento del decreto dirigenziale n. 9554/2019 per la parte con cui era stata decretata l'esclusione della sua domanda. Il danno pertanto non è da individuarsi nella mancata collocazione positiva ai fini del riconoscimento del finanziamento -e per il complessivo importo richiesto- bensì nella mancata ammissione della domanda e, quindi, nella perdita della possibilità di ottenere un finanziamento.
La giurisprudenza di legittimità in proposito ha evidenziato come tale danno debba essere risarcito mediante liquidazione equitativa e che è a carico di chi ha cagionato il danno l'onere, non assolto da parte convenuta e dalla terza chiamata, di fornire la prova della assoluta mancanza di concreta possibilità di un esito positivo (Cass. N. 3824/2024) e, quindi, nel caso in esame, della prova della impossibilità per la SI.ra di ottenere in graduatoria un punteggio tale da conseguire il Pt_1 finanziamento, anche in misura inferiore a quella richiesta. La giurisprudenza di legittimità distingue infatti la perdita di chance dalla mera aspettativa di fatto, e definisce la “chance”, quale “situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n. 7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489)…” risarcibile “….quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo” laddove il ricorso alla liquidazione equitativa, che incontra il limite della necessaria enunciazione del processo logico sulla base del quale sono stati ritenuti “i fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria” (Cass. 24050/2023). Nel caso in esame, precisato che, per quanto ritenuto al precedente paragrafo, ricorrono i requisiti costitutivi della fattispecie risarcitoria, atteso che la tempestiva notifica del ricorso avrebbe comportato, sulla base della valutazione prognostica svolta, il suo accoglimento e l'inserimento della domanda presentata dalla SI.ra fra quelle ammissibili, non si tratta di liquidare il danno in Pt_1 base al risultato finale atteso in ragione della domanda di sostegno presentata dalla SI.ra Pt_1 bensì in base alla possibilità andata per lei perduta di conseguire il detto risultato.
§ 3. La liquidazione equitativa del danno.
Nella determinazione del quantum da liquidare a titolo di risarcimento del danno si ritiene idoneo quale riferimento iniziale l'importo di cui la SI.ra ha chiesto il risarcimento:“…€50.000,00 per il Pt_1
“non riconoscimento del premio di primo insediamento e delle somme previste in progetto per l'avviamento dell'attività agricola”, ed in €292.000,00 “(70% dell'intera somma) quale contributo in conto capitale degli investimenti computati in progetto”, per un totale complessivo di €342.000,00”, tenuto conto del finanziamento che era stato richiesto sulla base di un punteggio di autovalutazione pari a 51 punti (cfr. la domanda presentata). Ridotto l'importo calcolato a titolo di contributo in conto capitale in ragione del punteggio minimo richiesto (risultando finanziate le domande che avessero raggiunto il punteggio pari o superiore a 36 punti, cfr. il Decreto Dirigenziale n. 13548 dell'11.12.2020) per l'utile inserimento in graduatoria, si pagina 8 di 10 perviene ad un importo di euro 206.117,64 (euro 292.000,00 : 51 x 36) a titolo di contributo in conto capitale + euro 50.000,00 quale premio per primo insediamento, per complessivi euro 256.117,64. L'importo così ottenuto deve ritenersi corretto parametro sulla base sulla quale calcolare il ristoro per la perdita della possibilità del conseguimento del risultato finale, che può ragionevolmente quantificarsi nella misura percentuale del 10% del detto importo minimo al quale avrebbe potuto eventualmente essere ammessa la domanda di sostegno presentata dalla SI.ra , quantificandosi pertanto in Pt_1 complessivi euro 25.611,76 la misura del risarcimento del danno subito dall'attrice. Trattandosi di credito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca dell'evento dannoso (30.10.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
La domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti del convenuto, per i motivi esposti, deve ritenersi fondata e va accolta per l'importo qui quantificato.
§ 4. La chiamata in garanzia dell'assicurazione. Occorre rilevare che la terza chiamata nel costituirsi non ha formulato specifiche eccezioni, limitandosi a ricordare le disposizioni previste per legge e in contratto ai fini della prescrizione e della operatività della polizza. E deve ritenersi la piena operatività della polizza assicurativa n. 380552201 decorrente, per come precisato da , dal 28.05.2018 e di cui all'art. 4 delle CGA è previsto il rinnovo tacito Controparte_2 della garanzia di anno in anno, avente massimale di € 350.000,00. Quanto alla clausola “claims made”, si rileva che la richiesta di risarcimento è pervenuta, vedasi nota del 13.7.2020 e pec del 28.10.2020, all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per come previsto all'art. 11 CGA. Quanto alla prescrizione, non formalmente eccepita, emerge dagli atti che la compagnia di assicurazione è stata tempestivamente compulsata (vedasi la comunicazione di istruzione della pratica del 18.11.2020).
Deve pertanto ritenersi valida ed efficace la chiamata in causa della da parte del Controparte_2 convenuto Avv. . CP_1
Ne consegue che la terza chiamata compagnia assicuratrice è tenuta a tenere indenne (nel limite del massimale di euro 350.000,00) il convenuto dall'obbligo risarcitorio oltre che dall'obbligo di pagamento delle spese di lite.
§ 5. Le spese di lite. Nei rapporti fra parte attrice e parte convenuta, in considerazione della sua soccombenza, il convenuto
è tenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa in base al decisum (Scaglio 26.001,00-52.000,00); nei rapporti fra parte convenuta e la terza chiamata le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno invece compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie per quanto e nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto Avv. al pagamento in favore della parte attrice SI.ra Controparte_1
, della somma di euro 25.611,76, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. Parte_1 decorrenti dal 30.10.2019 e calcolati sulla somma devalutata all'epoca del fatto (30.10.2019) e pagina 9 di 10 annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) condanna altresì il convenuto Avv. alla refusione in favore di parte attrice Controparte_1
SI.ra delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario al 15%, C.P.A. I.V.A. come per legge e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, essendo la parte attrice ammessa al gratuito patrocinio;
3) condanna la terza chiamata , in forza della polizza 380552201, a tenere Controparte_2 indenne e manlevare (nel limite del massimale di euro 350.000,00) il convenuto Avv. CP_1
di tutto quanto questi dovrà pagare alla parte attrice SI.ra in forza della
[...] Parte_1 presente sentenza;
4) compensa le spese di lite tra parte convenuta e la terza chiamata.
Cosenza, 7 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 10 di 10