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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 856/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 856/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata Bianco Parte_1 C.F._1
(Rc), alla via Grazia n. 11, presso e nello studio dell'avv. Caterina Oliva che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 22.3.2024 in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, deduceva: - di aver presentato ricorso Parte_1 per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc innanzi l'intestato Tribunale, al fine di vedere accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'invalidità civile e pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L. 118/71 nonché disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92; - che il CTU, Dott. Per_1
, accertava che: “Emerge dalle considerazioni medico-legali cui è pervenuto il C.T.U. che, la
[...] signora è soggetto Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa Parte_1 con percentuale pari al 82% fin dalla data del 28.09.2021 dalla data della visita da parte della
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità perché all'epoca le patologie erano già esistenti. La perizianda è soggetto che non ha i requisiti tali da ritenersi Parte_1 persona portatrice di Handicap secondo l'art. 3 comma 3 della legge 104/92”; - che nonostante le osservazioni inviate il CTU confermava la valutazione effettuata;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto viziate da contraddizioni diagnostiche valutative, depositando documentazione sanitaria di formazione successiva attestante un aggravamento delle condizioni di salute.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «- Accertare e dichiarare, previa nuova CTU, il riconoscimento del diritto dell'istante dell'invalidità civile e pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L. 118/71 e/o ed Handicap grave art. 3 comma 3 L. 104/92, con conseguente corresponsione;
Conseguentemente, condannare l' al pagamento dell'invalidità Controparte_3 civile e pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L. 118/71 sin dalla data della presentazione della domanda
o da quella accertata nell'espletanda CTU e/o meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
Il tutto con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre IVA e CAP e Controparte_3 spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza della CP_3 domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 22.03.2025 veniva chiamato a chiarimenti il CTU, dott. al Persona_1 fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia nonché della documentazione medica di formazione successiva e delle deduzioni riportate in ricorso, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Il CTU provvedeva al deposito della nota a chiarimento in data 27.03.2025,
Veniva altresì disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente occorre precisare che oggetto del giudizio è solo l'accertamento in ordine alla sussistenza del requisito sanitario previsto per le prestazioni ed i benefici domandati.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L. 118/71 nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ex art 3, comma 3, L. 104/92 a seguito dei mancati riconoscimenti degli stessi nella fase sommaria del giudizio.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott. lo stesso veniva Per_1 chiamato a chiarimenti, anche in considerazione della produzione documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Esaminato quanto prodotto in atti e valutate le risultanze dell'approfondimento peritale, il dedotto aggravamento e la sussistenza del requisito sanitario per cui è causa, non hanno trovato riscontro.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza, anche alla luce del dedotto aggravamento e della documentazione di formazione successiva prodotta.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Sentito a chiarimenti, il dott. ha precisato: “...DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI Per_1
CLINICHE MEDICO-LEGALI Paziente di anni 66, di professione bracciante agricola;
in data
28.09.2021 la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile la riconosceva come
Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale pari al 75%. Ho valutato la documentazione presente agli atti e ho formulato le seguenti diagnosi: 9309 DIABETE
MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO MACROANGIOPATICHE CON
MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) 41 50 6445 CORONAROPATIA
LIEVE (I CLASSE NYHA) 11 20 6462 NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO / / 25
7010 NC DE LO 31 40 Mi è stato chiesto di rivalutare le patologie e, di conseguenza anche la percentuale di invalidità, analizzando la documentazione medica esibita successivamente. Questi nuovi referti medici sono parzialmente utili alla rivalutazione del caso clinico;
infatti i due referti delle visite specialistiche neurochirurgiche del 10.02.2024 e del
10.11.2023 sono praticamente illeggibili. Nella parte finale della certificazione si evince che sia il
10.02.2024 e il 10.11.2023 viene prescritto busto ortopedico (busto C 35C AMT da indossare 3 ore al mattino 2 ore nel pomeriggio). Al momento della mia visita medico-legale la perizianda non portava busto ortopedico. Il resto della nuova certificazione consiste in una TC dorso-lombare del
21.08.2023, una scintigrafia ossea del 27.09.2023 e Rx torace del 17.01.2024. Le patologie erano state già ampiamente descritte nell'elaborato peritale del 09.12.2023. Il diabete mellito è stato tabellato con il codice ministeriale 9309 perché, il codice 9310 (invocato dal difensore di parte) comprende anche iperlipemia e crisi ipoglicemiche frequenti, ma queste due manifestazioni non sono in alcun modo certificate. L'aggravamento della patologia artrosica è manifestata dalla prescrizione del busto ortopedico (parte finale della certificazione del 10.02.2024 e 10.11.2023); con molte difficoltà si può leggere che la specialista neurochirurgica ha consigliato di usare il busto per almeno
5 ore al giorno suddivise mattina e pomeriggio. La perizianda in oggetto svolge attività di bracciante agricola, se è portatrice di busto ortopedico non può espletare le normali attività che questo lavoro prevede. Quindi è impossibilitata a svolgere il lavoro nei campi (seminare, arare, raccogliere, potare, tagliare erba ecc.ecc.). A causa della prescrizione del busto ortopedico la rivalutazione della patologie è la seguente: 7001 NC DI DE TOTALE / / 75 Per quanto riguarda l'isterectomia totale e l'annessiectomia ricordo (al difensore di parte) che hanno una percentuale pari al 25% solo se sono state effettuate in età fertile, il soggetto in esame ha 66 anni. Le patologie artrosiche complicate dall'obesità vanno ricalcolate secondo il codice ministeriale 7105 OBESITÀ
– (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE
ARTROSICHE 31 40 Secondo la formula riduzionistica il calcolo delle invalidità può essere valutato come segue: Calcolo riduzionistico invalidità permanente IP1: 50 IP2: 20 IP3: 25 IP4: 70 IP5: 40
Invalidità complessiva: 95% Le patologie determinano una invalidità complessiva pari all'95 % Le patologie sono invalidanti, ma allo stato attuale, non hanno assunto connotazione di gravità secondo la legge 104/92. CONCLUSIONI La perizianda è soggetto Invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale pari al 95 % fin dalla data del
28.09.2021 dalla data della visita da parte della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità perché all'epoca le patologie erano già esistenti. La perizianda Parte_1
è soggetto che non ha i requisiti tali da ritenersi persona portatrice di Handicap secondo l'art. 3 comma 3 della legge 104/92”.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Deve peraltro evidenziarsi che seppure il CTU abbia qualificato i documenti sanitari di formazione successiva come non chiaramente leggibili, ha concretamente valutato gli stessi, prendendo posizione in merito a tale allegazione documentale.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c.
e nelle note scritte successivamente depositate, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Considerato quanto sopra esposto non sussistono i presupposti per discostarsi dalle conclusioni tratte dal CTU nei richiesti chiarimenti.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese della CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto in CP_3 favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. N.R.G. 856/2024, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese delle CP_3
C.T.U. liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 12.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 856/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 856/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata Bianco Parte_1 C.F._1
(Rc), alla via Grazia n. 11, presso e nello studio dell'avv. Caterina Oliva che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 22.3.2024 in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, deduceva: - di aver presentato ricorso Parte_1 per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc innanzi l'intestato Tribunale, al fine di vedere accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'invalidità civile e pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L. 118/71 nonché disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92; - che il CTU, Dott. Per_1
, accertava che: “Emerge dalle considerazioni medico-legali cui è pervenuto il C.T.U. che, la
[...] signora è soggetto Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa Parte_1 con percentuale pari al 82% fin dalla data del 28.09.2021 dalla data della visita da parte della
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità perché all'epoca le patologie erano già esistenti. La perizianda è soggetto che non ha i requisiti tali da ritenersi Parte_1 persona portatrice di Handicap secondo l'art. 3 comma 3 della legge 104/92”; - che nonostante le osservazioni inviate il CTU confermava la valutazione effettuata;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto viziate da contraddizioni diagnostiche valutative, depositando documentazione sanitaria di formazione successiva attestante un aggravamento delle condizioni di salute.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «- Accertare e dichiarare, previa nuova CTU, il riconoscimento del diritto dell'istante dell'invalidità civile e pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L. 118/71 e/o ed Handicap grave art. 3 comma 3 L. 104/92, con conseguente corresponsione;
Conseguentemente, condannare l' al pagamento dell'invalidità Controparte_3 civile e pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L. 118/71 sin dalla data della presentazione della domanda
o da quella accertata nell'espletanda CTU e/o meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
Il tutto con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre IVA e CAP e Controparte_3 spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza della CP_3 domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 22.03.2025 veniva chiamato a chiarimenti il CTU, dott. al Persona_1 fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia nonché della documentazione medica di formazione successiva e delle deduzioni riportate in ricorso, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Il CTU provvedeva al deposito della nota a chiarimento in data 27.03.2025,
Veniva altresì disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente occorre precisare che oggetto del giudizio è solo l'accertamento in ordine alla sussistenza del requisito sanitario previsto per le prestazioni ed i benefici domandati.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L. 118/71 nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ex art 3, comma 3, L. 104/92 a seguito dei mancati riconoscimenti degli stessi nella fase sommaria del giudizio.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott. lo stesso veniva Per_1 chiamato a chiarimenti, anche in considerazione della produzione documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Esaminato quanto prodotto in atti e valutate le risultanze dell'approfondimento peritale, il dedotto aggravamento e la sussistenza del requisito sanitario per cui è causa, non hanno trovato riscontro.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza, anche alla luce del dedotto aggravamento e della documentazione di formazione successiva prodotta.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Sentito a chiarimenti, il dott. ha precisato: “...DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI Per_1
CLINICHE MEDICO-LEGALI Paziente di anni 66, di professione bracciante agricola;
in data
28.09.2021 la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile la riconosceva come
Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale pari al 75%. Ho valutato la documentazione presente agli atti e ho formulato le seguenti diagnosi: 9309 DIABETE
MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO MACROANGIOPATICHE CON
MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) 41 50 6445 CORONAROPATIA
LIEVE (I CLASSE NYHA) 11 20 6462 NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO / / 25
7010 NC DE LO 31 40 Mi è stato chiesto di rivalutare le patologie e, di conseguenza anche la percentuale di invalidità, analizzando la documentazione medica esibita successivamente. Questi nuovi referti medici sono parzialmente utili alla rivalutazione del caso clinico;
infatti i due referti delle visite specialistiche neurochirurgiche del 10.02.2024 e del
10.11.2023 sono praticamente illeggibili. Nella parte finale della certificazione si evince che sia il
10.02.2024 e il 10.11.2023 viene prescritto busto ortopedico (busto C 35C AMT da indossare 3 ore al mattino 2 ore nel pomeriggio). Al momento della mia visita medico-legale la perizianda non portava busto ortopedico. Il resto della nuova certificazione consiste in una TC dorso-lombare del
21.08.2023, una scintigrafia ossea del 27.09.2023 e Rx torace del 17.01.2024. Le patologie erano state già ampiamente descritte nell'elaborato peritale del 09.12.2023. Il diabete mellito è stato tabellato con il codice ministeriale 9309 perché, il codice 9310 (invocato dal difensore di parte) comprende anche iperlipemia e crisi ipoglicemiche frequenti, ma queste due manifestazioni non sono in alcun modo certificate. L'aggravamento della patologia artrosica è manifestata dalla prescrizione del busto ortopedico (parte finale della certificazione del 10.02.2024 e 10.11.2023); con molte difficoltà si può leggere che la specialista neurochirurgica ha consigliato di usare il busto per almeno
5 ore al giorno suddivise mattina e pomeriggio. La perizianda in oggetto svolge attività di bracciante agricola, se è portatrice di busto ortopedico non può espletare le normali attività che questo lavoro prevede. Quindi è impossibilitata a svolgere il lavoro nei campi (seminare, arare, raccogliere, potare, tagliare erba ecc.ecc.). A causa della prescrizione del busto ortopedico la rivalutazione della patologie è la seguente: 7001 NC DI DE TOTALE / / 75 Per quanto riguarda l'isterectomia totale e l'annessiectomia ricordo (al difensore di parte) che hanno una percentuale pari al 25% solo se sono state effettuate in età fertile, il soggetto in esame ha 66 anni. Le patologie artrosiche complicate dall'obesità vanno ricalcolate secondo il codice ministeriale 7105 OBESITÀ
– (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE
ARTROSICHE 31 40 Secondo la formula riduzionistica il calcolo delle invalidità può essere valutato come segue: Calcolo riduzionistico invalidità permanente IP1: 50 IP2: 20 IP3: 25 IP4: 70 IP5: 40
Invalidità complessiva: 95% Le patologie determinano una invalidità complessiva pari all'95 % Le patologie sono invalidanti, ma allo stato attuale, non hanno assunto connotazione di gravità secondo la legge 104/92. CONCLUSIONI La perizianda è soggetto Invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale pari al 95 % fin dalla data del
28.09.2021 dalla data della visita da parte della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità perché all'epoca le patologie erano già esistenti. La perizianda Parte_1
è soggetto che non ha i requisiti tali da ritenersi persona portatrice di Handicap secondo l'art. 3 comma 3 della legge 104/92”.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Deve peraltro evidenziarsi che seppure il CTU abbia qualificato i documenti sanitari di formazione successiva come non chiaramente leggibili, ha concretamente valutato gli stessi, prendendo posizione in merito a tale allegazione documentale.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c.
e nelle note scritte successivamente depositate, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Considerato quanto sopra esposto non sussistono i presupposti per discostarsi dalle conclusioni tratte dal CTU nei richiesti chiarimenti.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese della CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto in CP_3 favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. N.R.G. 856/2024, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese delle CP_3
C.T.U. liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 12.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli