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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritta al n. 6915 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA ora (C.F. ), in persona del Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Alfonso Tordo
Caprioli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, alla
Piazza IV Novembre 36
APPELLANTE
E
(C.F. .), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Amedeo Pomponio e Francesco Paolo Traisci, domiciliato presso quest'ultimo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9312/2021, pubblicata in data 27.05.2021 non notificata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma accogliere il presente appello e previa riforma della Sentenza n. 9312/2021 del Tribunale di Roma, non notificata, dichiarare la nullità del Decreto di ammissione al passivo nel
[...] avanzata con domanda tardiva dal Parte_3 Controparte_2
e dei soci e comunque non approvare il Rendiconto del
[...] Parte_4
Curatore del (fallimento n. 246/2007 del Parte_3
Tribunale di Roma). In via cautelare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza appellata. Con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese.”
1 Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare di rito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dall' (ora per Parte_1 Pt_2 violazione dell'art. 116, ultimo comma, L. Fall., letto in combinato disposto con gli artt.
23 e 26 L.Fall., oppure (in subordine) con gli artt. 737, 739 e 742 bis c.p.c., avendo controparte ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 327 c.p.c. in luogo di quella dettata per l'impugnazione dei provvedimenti pronunziati nei procedimenti in camera di consiglio sempre in via preliminare di rito, nella denegata ipotesi in cui la precedente eccezione pregiudiziale dovesse essere rigettata, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dall' (ora ai Parte_1 Pt_2 sensi dell'art. 342, primo comma, c.p.c., per essere l'atto di appello privo dei requisiti di specificità ivi previsti;
- in via principale, nel merito, il rigetto integrale dell'appello proposto nel presente giudizio dall' (ora , in quanto Parte_1 Pt_2 destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico, oltre che privo di qualsiasi giustificazione probatoria, con conseguente rigetto anche della inibitoria ex adverso proposta;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da determinarsi anche ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. - In via istruttoria, la esponente difesa reitera tutte le richieste di prova formulate in primo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 23 novembre 202, la ora ha Parte_1 Pt_2 impugnato la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale Fallimentare di Roma ha respinto la domanda della società di opposizione al Controparte_3 rendiconto presentato dal curatore in seno alla procedura di fallimento n. 246/07 e ha condannato la ricorrente società al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 10.000 oltre iva e rimborso spese generali.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado, respinta la eccezione preliminare, sollevata dal Curatore, di difetto di legittimazione attiva della Controparte_3 alla proposizione delle osservazioni e contestazioni avverso il conto della gestione, ha ritenuto, quanto al resto, infondate le eccezioni ulteriori rispetto a quelle non espressamente rinunciate da parte ricorrente nella memoria difensiva del 27.01.2020, sulla base delle argomentazioni riportate nella motivazione della sentenza cui, per brevità, si rinvia, limitando la disamina alle questioni fatte oggetto di specifico motivo di appello.
Con l'atto introduttivo è stata proposta istanza di sospensione della prima sentenza, tuttavia respinta con ordinanza del collegio.
Si è costituito il curatore eccependo, in via pregiudiziale e in rito, Controparte_1 la inammissibilità dell'appello proposto dall' per violazione Parte_1 dell'art. 116, ultimo comma, L. Fall., letto in combinato disposto con gli artt. 23 e 26
L.Fall., oppure gli artt. 737, 739 e 742 bis c.p.c., avendo controparte ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 327 c.p.c. in luogo di quella dettata per l'impugnazione dei
2 provvedimenti pronunziati nei procedimenti in camera di consiglio. Nel merito, si è opposto al gravame chiedendone il rigetto e concludendo come in epigrafe.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello nei termini formulati da parte appellata in quanto, anche a voler ammettere che il presente procedimento dovesse essere correttamente definito in forma di decreto camerale ex art. 739 cpc, come eccepito dall'appellato, andrebbe comunque applicato il principio per cui “Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c.”
(Cass. 25.09.2017 n. 22314 e, più di recente, Cass. 19/02/2024 n. 4326).
Nel caso di specie, il provvedimento decisorio risulta, dal fascicolo telematico, soltanto comunicato a mezzo biglietto di cancelleria con pec del 27 maggio 2021 e l'impugnazione notificata il 23 novembre 2021, entro dunque il termine lungo per la proposizione dell'appello.
Passando al merito del gravame, con il primo motivo la parte eccepisce la nullità del decreto di ammissione al passivo del Fallimento della società per Parte_1 dedotta “Violazione degli artt. 25 l. fall. e 51, 156, 157, 158, 161 e 162 c.p.c.; violazione dell'art. 24 Cost.; mancanza e/o contraddittorietà della motivazione.”
Secondo la parte, il decreto in questione sarebbe nullo, stante l'obbligo di astensione del
Giudice delegato, dott. La Malfa, per evidente conflitto di interessi e incompatibilità, dato che lo stesso aveva dapprima autorizzato il creditore Parte_5
e dei soci a presentare domanda tardiva di ammissione al passivo, e poi, con Pt_4 proprio decreto, aveva disposto l'ammissione in chirografo del credito quale Giudice delegato del Parte_3
Di tale incompatibilità il Tribunale non avrebbe tenuto conto, limitandosi ad osservare,
a fondamento del rigetto della relativa eccezione, che nel sistema fallimentare gli unici rimedi esperibili siano quelli di cui artt. 98 e 99 l. fall., senza esaminare la questione del conflitto di interessi del Giudice Delegato dott. La Malfa. Peraltro, il fallito non aveva titolo per ricusare il magistrato, in quanto privo di legittimazione attiva nell'accertamento del passivo, con conseguente sua facoltà di sollevare la questione di nullità del decreto in qualsiasi sede deputata allo svolgimento delle proprie difese.
Il motivo è inammissibile in quanto frutto di una lettura frettolosa della sentenza impugnata.
La motivazione posta dal Tribunale a fondamento del rigetto della eccezione di nullità è rinvenibile al punto pag. 3) della sentenza impugnata, stante il rilievo del Tribunale per cui la stessa era stata “…tardivamente formulata dalla ricorrente nella memoria da ultimo depositata del 27.01.2020”.
E infatti, con il terzo motivo, la parte si premura di impugnare l'effettivo approdo del primo giudice, sostenendo di aver avanzato la questione a pag. 4 delle proprie osservazioni e contestazioni.
3 Anche tale motivo si rivela, tuttavia, infondato alla luce del contenuto delle
“Osservazioni e contestazioni al Conto della Gestione del Fallimento” in data 31 ottobre 2017 (prodotte in appello dall'appellante con l'intero fascicolo di primo grado, dove non vi è alcuna traccia della eccezione, nei termini dedotti e la parte ha così testualmente concluso <P.T.M., sulla base delle menzionate osservazioni e contestazioni, si chiede che il Giudice non approvi il Conto della Gestione presentato dal Curatore e, previa eventuale espletanda istruttoria, voglia invitare e/o disporre che il Curatore assuma tutte le opportune iniziative revocatorie alla luce di quanto esposto nella presente memoria ovvero comunque disponga la fissazione di udienza innanzi al
Tribunale di Roma, in sede collegiale, per gli opportuni provvedimenti”, senza alcun riferimento ai motivi di ricusazione adombrati nell'atto di appello. Con ulteriore motivo (non numerato, svolto a pag. 7, rubricato “interesse ad agire”)
l'appellante contesta l'approdo del Tribunale nell'aver ritenuto generica la contestazione del rendiconto in quanto priva della allegazione del “pregiudizio prospettato dall'appellante”. Inoltre, la parte adduce di avere interesse a “far valere la nullità dedotta e a
…contestare il rendiconto… sia in relazione alla prescrizione del credito..” del
Controparte_2
Con riferimento alla prescrizione - il cui termine era stato dichiarato interrotto dal
Curatore per all'udienza del 2.12.2018 - la parte si duole del rigetto, in primo grado, della relativa eccezione, tentando di introdurre profili di merito ritenuti dal Tribunale superati alla luce di “ampia interlocuzione ed ampia valutazione da parte del Curatore
e del Giudice delegato” .
Il motivo è così formulato:
“Inoltre la prescrizione sarebbe stata interrotta per i seguenti motivi:
1. Dichiarazione datata 3 maggio 1999 “con la quale gli … Amministratori … arrivano espressamente a riconoscere la sussistenza del debito…” (doc. 12 c.p.)
2. Elenco dei creditori di consegnato al Curatore dall'allora Amm.re Unico del Dr.
. Persona_1
Per contro si rappresenta che nel documento 1 -per stessa dichiarazione dei sottoscrittori- essi si qualificano (ed erano) meri consiglieri di Amm.re privi del potere di rappresentanza;
il documento poi non ha data certa ed è inopponibile al fallimento.
Quanto alla scrittura (doc. 13 c.p.) si riferisce ad una dichiarazione datata 1997, non opponibile al e vieppiù sottoscritta da certo , senza alcuna Pt_6 Persona_1 spendita del nome della società opponente ed essendo comunque privo di poteri di rappresentanza della società fallita (mentre la domanda tardiva del Parte_7
è del 15.01.2018).
[...]
Tali scritture e dichiarazioni sono palesemente non veritiere e comunque tali da non rendere possibile l'ammissione di un credito di cui non è stata data prova, ed anche la rinunzia alla prescrizione e/o riconoscimento della interruzione del termine prescrizionale è un atto del Curatore contrario ai doveri di diligenza (art. 1176 c.c.)”
4 La censura, così come formulata, è inammissibile in quanto risente della mancata riproposizione dei termini fattuali della eccezione - con la indicazione, anche generica, degli elementi idonei a delineare i fatti costitutivi della causa estintiva - così precludendone la disamina alla luce degli elementi richiamati nel corpo del motivo.
Inoltre, l'impugnante ha omesso di indicare le parti della sentenza, ovvero gli atti del procedimento fallimentare, nei quali il Tribunale avrebbe espresso l'accertamento dell'utile interruzione del termine prescrizionale, con conseguente inammissibilità del motivo.
I rilievi sintetizzati bastano al rigetto del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del valore indeterminato medio del giudizio.
Va applicato l'art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2022 n. 115
P.Q.M
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9312/21 pubblicata il 27.05.2021, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 8.500 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1quater DM 115/2002
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì'
Il Presidente
Nicola Saracino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritta al n. 6915 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA ora (C.F. ), in persona del Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Alfonso Tordo
Caprioli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, alla
Piazza IV Novembre 36
APPELLANTE
E
(C.F. .), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Amedeo Pomponio e Francesco Paolo Traisci, domiciliato presso quest'ultimo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9312/2021, pubblicata in data 27.05.2021 non notificata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma accogliere il presente appello e previa riforma della Sentenza n. 9312/2021 del Tribunale di Roma, non notificata, dichiarare la nullità del Decreto di ammissione al passivo nel
[...] avanzata con domanda tardiva dal Parte_3 Controparte_2
e dei soci e comunque non approvare il Rendiconto del
[...] Parte_4
Curatore del (fallimento n. 246/2007 del Parte_3
Tribunale di Roma). In via cautelare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza appellata. Con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese.”
1 Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare di rito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dall' (ora per Parte_1 Pt_2 violazione dell'art. 116, ultimo comma, L. Fall., letto in combinato disposto con gli artt.
23 e 26 L.Fall., oppure (in subordine) con gli artt. 737, 739 e 742 bis c.p.c., avendo controparte ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 327 c.p.c. in luogo di quella dettata per l'impugnazione dei provvedimenti pronunziati nei procedimenti in camera di consiglio sempre in via preliminare di rito, nella denegata ipotesi in cui la precedente eccezione pregiudiziale dovesse essere rigettata, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dall' (ora ai Parte_1 Pt_2 sensi dell'art. 342, primo comma, c.p.c., per essere l'atto di appello privo dei requisiti di specificità ivi previsti;
- in via principale, nel merito, il rigetto integrale dell'appello proposto nel presente giudizio dall' (ora , in quanto Parte_1 Pt_2 destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico, oltre che privo di qualsiasi giustificazione probatoria, con conseguente rigetto anche della inibitoria ex adverso proposta;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da determinarsi anche ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. - In via istruttoria, la esponente difesa reitera tutte le richieste di prova formulate in primo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 23 novembre 202, la ora ha Parte_1 Pt_2 impugnato la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale Fallimentare di Roma ha respinto la domanda della società di opposizione al Controparte_3 rendiconto presentato dal curatore in seno alla procedura di fallimento n. 246/07 e ha condannato la ricorrente società al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 10.000 oltre iva e rimborso spese generali.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado, respinta la eccezione preliminare, sollevata dal Curatore, di difetto di legittimazione attiva della Controparte_3 alla proposizione delle osservazioni e contestazioni avverso il conto della gestione, ha ritenuto, quanto al resto, infondate le eccezioni ulteriori rispetto a quelle non espressamente rinunciate da parte ricorrente nella memoria difensiva del 27.01.2020, sulla base delle argomentazioni riportate nella motivazione della sentenza cui, per brevità, si rinvia, limitando la disamina alle questioni fatte oggetto di specifico motivo di appello.
Con l'atto introduttivo è stata proposta istanza di sospensione della prima sentenza, tuttavia respinta con ordinanza del collegio.
Si è costituito il curatore eccependo, in via pregiudiziale e in rito, Controparte_1 la inammissibilità dell'appello proposto dall' per violazione Parte_1 dell'art. 116, ultimo comma, L. Fall., letto in combinato disposto con gli artt. 23 e 26
L.Fall., oppure gli artt. 737, 739 e 742 bis c.p.c., avendo controparte ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 327 c.p.c. in luogo di quella dettata per l'impugnazione dei
2 provvedimenti pronunziati nei procedimenti in camera di consiglio. Nel merito, si è opposto al gravame chiedendone il rigetto e concludendo come in epigrafe.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello nei termini formulati da parte appellata in quanto, anche a voler ammettere che il presente procedimento dovesse essere correttamente definito in forma di decreto camerale ex art. 739 cpc, come eccepito dall'appellato, andrebbe comunque applicato il principio per cui “Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c.”
(Cass. 25.09.2017 n. 22314 e, più di recente, Cass. 19/02/2024 n. 4326).
Nel caso di specie, il provvedimento decisorio risulta, dal fascicolo telematico, soltanto comunicato a mezzo biglietto di cancelleria con pec del 27 maggio 2021 e l'impugnazione notificata il 23 novembre 2021, entro dunque il termine lungo per la proposizione dell'appello.
Passando al merito del gravame, con il primo motivo la parte eccepisce la nullità del decreto di ammissione al passivo del Fallimento della società per Parte_1 dedotta “Violazione degli artt. 25 l. fall. e 51, 156, 157, 158, 161 e 162 c.p.c.; violazione dell'art. 24 Cost.; mancanza e/o contraddittorietà della motivazione.”
Secondo la parte, il decreto in questione sarebbe nullo, stante l'obbligo di astensione del
Giudice delegato, dott. La Malfa, per evidente conflitto di interessi e incompatibilità, dato che lo stesso aveva dapprima autorizzato il creditore Parte_5
e dei soci a presentare domanda tardiva di ammissione al passivo, e poi, con Pt_4 proprio decreto, aveva disposto l'ammissione in chirografo del credito quale Giudice delegato del Parte_3
Di tale incompatibilità il Tribunale non avrebbe tenuto conto, limitandosi ad osservare,
a fondamento del rigetto della relativa eccezione, che nel sistema fallimentare gli unici rimedi esperibili siano quelli di cui artt. 98 e 99 l. fall., senza esaminare la questione del conflitto di interessi del Giudice Delegato dott. La Malfa. Peraltro, il fallito non aveva titolo per ricusare il magistrato, in quanto privo di legittimazione attiva nell'accertamento del passivo, con conseguente sua facoltà di sollevare la questione di nullità del decreto in qualsiasi sede deputata allo svolgimento delle proprie difese.
Il motivo è inammissibile in quanto frutto di una lettura frettolosa della sentenza impugnata.
La motivazione posta dal Tribunale a fondamento del rigetto della eccezione di nullità è rinvenibile al punto pag. 3) della sentenza impugnata, stante il rilievo del Tribunale per cui la stessa era stata “…tardivamente formulata dalla ricorrente nella memoria da ultimo depositata del 27.01.2020”.
E infatti, con il terzo motivo, la parte si premura di impugnare l'effettivo approdo del primo giudice, sostenendo di aver avanzato la questione a pag. 4 delle proprie osservazioni e contestazioni.
3 Anche tale motivo si rivela, tuttavia, infondato alla luce del contenuto delle
“Osservazioni e contestazioni al Conto della Gestione del Fallimento” in data 31 ottobre 2017 (prodotte in appello dall'appellante con l'intero fascicolo di primo grado, dove non vi è alcuna traccia della eccezione, nei termini dedotti e la parte ha così testualmente concluso <P.T.M., sulla base delle menzionate osservazioni e contestazioni, si chiede che il Giudice non approvi il Conto della Gestione presentato dal Curatore e, previa eventuale espletanda istruttoria, voglia invitare e/o disporre che il Curatore assuma tutte le opportune iniziative revocatorie alla luce di quanto esposto nella presente memoria ovvero comunque disponga la fissazione di udienza innanzi al
Tribunale di Roma, in sede collegiale, per gli opportuni provvedimenti”, senza alcun riferimento ai motivi di ricusazione adombrati nell'atto di appello. Con ulteriore motivo (non numerato, svolto a pag. 7, rubricato “interesse ad agire”)
l'appellante contesta l'approdo del Tribunale nell'aver ritenuto generica la contestazione del rendiconto in quanto priva della allegazione del “pregiudizio prospettato dall'appellante”. Inoltre, la parte adduce di avere interesse a “far valere la nullità dedotta e a
…contestare il rendiconto… sia in relazione alla prescrizione del credito..” del
Controparte_2
Con riferimento alla prescrizione - il cui termine era stato dichiarato interrotto dal
Curatore per all'udienza del 2.12.2018 - la parte si duole del rigetto, in primo grado, della relativa eccezione, tentando di introdurre profili di merito ritenuti dal Tribunale superati alla luce di “ampia interlocuzione ed ampia valutazione da parte del Curatore
e del Giudice delegato” .
Il motivo è così formulato:
“Inoltre la prescrizione sarebbe stata interrotta per i seguenti motivi:
1. Dichiarazione datata 3 maggio 1999 “con la quale gli … Amministratori … arrivano espressamente a riconoscere la sussistenza del debito…” (doc. 12 c.p.)
2. Elenco dei creditori di consegnato al Curatore dall'allora Amm.re Unico del Dr.
. Persona_1
Per contro si rappresenta che nel documento 1 -per stessa dichiarazione dei sottoscrittori- essi si qualificano (ed erano) meri consiglieri di Amm.re privi del potere di rappresentanza;
il documento poi non ha data certa ed è inopponibile al fallimento.
Quanto alla scrittura (doc. 13 c.p.) si riferisce ad una dichiarazione datata 1997, non opponibile al e vieppiù sottoscritta da certo , senza alcuna Pt_6 Persona_1 spendita del nome della società opponente ed essendo comunque privo di poteri di rappresentanza della società fallita (mentre la domanda tardiva del Parte_7
è del 15.01.2018).
[...]
Tali scritture e dichiarazioni sono palesemente non veritiere e comunque tali da non rendere possibile l'ammissione di un credito di cui non è stata data prova, ed anche la rinunzia alla prescrizione e/o riconoscimento della interruzione del termine prescrizionale è un atto del Curatore contrario ai doveri di diligenza (art. 1176 c.c.)”
4 La censura, così come formulata, è inammissibile in quanto risente della mancata riproposizione dei termini fattuali della eccezione - con la indicazione, anche generica, degli elementi idonei a delineare i fatti costitutivi della causa estintiva - così precludendone la disamina alla luce degli elementi richiamati nel corpo del motivo.
Inoltre, l'impugnante ha omesso di indicare le parti della sentenza, ovvero gli atti del procedimento fallimentare, nei quali il Tribunale avrebbe espresso l'accertamento dell'utile interruzione del termine prescrizionale, con conseguente inammissibilità del motivo.
I rilievi sintetizzati bastano al rigetto del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del valore indeterminato medio del giudizio.
Va applicato l'art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2022 n. 115
P.Q.M
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9312/21 pubblicata il 27.05.2021, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 8.500 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1quater DM 115/2002
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì'
Il Presidente
Nicola Saracino
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