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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3397/2018 e 5090/2021 r.g. e vertenti
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Orazio Carbone, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Rosa Pino, che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: impugnazione verbale di conciliazione sindacale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 luglio 2018 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di lavorare alle dipendenze della con qualifica di Primo Ufficiale Controparte_1
di Coperta, Area Quadri, Q2/8 livello, in servizio presso la Produzione Navigazione Messina, e di essere stato utilizzato dal 16 maggio 2016 presso Navigazione Messina – U.O. Manovra (mezzi d'opera) di Villa
San Giovanni (RC), deduceva di aver sottoscritto con detta società in data 15 dicembre 2016 un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. - registrato presso questo ufficio in data 24 gennaio 2017 al n. 311/2017 - con il quale, a fronte del mero trasferimento definitivo presso la sede di Villa San Giovanni e della corresponsione dell'importo lordo di 500 euro, aveva rinunciato in via generale a ogni eventuale ragione di credito vantata in dipendenza del pregresso rapporto di lavoro. Lamentava l'illegittimità dell'accordo per erronea indicazione della data di sottoscrizione (27 ottobre 2016 in luogo di quella effettiva del 15 dicembre), per mancata partecipazione attiva del sindacato, per difetto di un mandato specifico di rappresentanza, nonché per assenza nel verbale di un'esatta indicazione dei diritti oggetto di rinuncia, e ne chiedeva la declaratoria di nullità/annullabilità/invalidità integrale ovvero, in subordine, quantomeno della parte relativa alla rinuncia ai propri crediti e diritti formulata al punto 4.
Con successivo ricorso dell'8 novembre 2021 lo proponeva avverso il medesimo accordo Parte_1
azione ordinaria di annullamento ex artt. 1418, 1426, 1439 e 1442 c.c., eccependone l'invalidità anche per vizio del consenso, determinato dalla condotta dolosa della società.
Costituitasi in entrambi i giudizi, la spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo, per il CP_2
caso di accoglimento delle domande attoree, la declaratoria di illegittimità del verbale di conciliazione in ogni sua parte, con conseguente revoca del trasferimento dello e condanna di quest'ultimo alla Parte_1
restituzione della somma di 500 euro a tale titolo ricevuta, oltre interessi e rivalutazione.
Quindi, riuniti i procedimenti per ragioni di connessione, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 7 gennaio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le cause vengono decise con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi sono invalide ai sensi dell'art. 2113, comma 1, c.c. e possono essere impugnate dal lavoratore, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, nel termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o da quella della rinuncia o transazione, se successive.
La ratio della disposizione va individuata nell'esigenza di garantire tutela al lavoratore che si trovi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del datore di lavoro, atteso il rischio che la sua volontà venga coartata e indirizzata a un risultato contrario ai suoi interessi;
per tali motivi, il legislatore ha introdotto una disciplina di particolare tutela, prevedendo la possibilità del lavoratore di impugnare rinunce e transazioni entro un termine perentorio, introducendo, così, un'ulteriore figura di annullabilità oltre a quelle generali di cui agli artt. 1425-ss c.c.
Tale esigenza di tutela non sussiste, invece, quando la conciliazione si realizza in una delle forme di cui all'art. 2113 c.c., ultimo comma, posto che in tali ipotesi l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa o associazione di categoria) si ritiene idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore.
Ne deriva che le rinunce o transazioni contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale non sono impugnabili ex art. 2113 c.c., a condizione, però, che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva – ritenendosi a tal fine sufficienti l'idoneità del rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge e la compresenza dello stesso e del lavoratore al momento della conciliazione, fatta salva la prova contraria di cui è onerato il dipendente (cfr. da ultimo
Cass. n. 18503/2023) – nonché, in caso di transazione, a condizione che dall'atto si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c..
Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare, cioè, gli elementi essenziali del negozio e, dunque, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o potenziale e la res dubia, intendendosi con essa la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum (v. Cass. n. 9006/2019). La natura transattiva dell'accordo va, pertanto, esclusa quando, oltre al dato formale della mancata esplicitazione dei presupposti del negozio transattivo, sia riscontrabile, sulla base di una complessiva valutazione del medesimo, nonché della condotta tenuta dalle parti, una carenza assoluta degli elementi tipici del negozio stesso, quali la res litigiosa, le reciproche concessioni, la volontà di porre fine a una lite (v. Cass. n. 20590/2017). In tali casi il negozio, non presentando i caratteri tipici della transazione, non è soggetto alla specifica disciplina di cui al richiamato art. 2113 c.c. e può, dunque, essere oggetto delle generali azioni di nullità e/o annullabilità ex artt. 1425 e seguenti c.c., esperibili anche oltre l'anzidetto termine decadenziale di 6 mesi.
Nel caso di specie il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del verbale di conciliazione del 15 dicembre
2016, poiché recante una data di sottoscrizione falsa (27 ottobre 2016) e, in ogni caso, perché concluso in assenza di effettiva rappresentanza sindacale e, quindi, senza piena consapevolezza da parte del lavoratore dei diritti e dei crediti oggetto di rinuncia;
ha dedotto, in particolare, di essere stato convocato telefonicamente dal Capo Ufficio il giorno stesso della conciliazione, intorno alle 13, con invito a recarsi in via urgente presso la sede sindacale Confindustria di Messina e che in quella stessa sede veniva sottoscritto il verbale di conciliazione, senza alcuna assistenza da parte dei rappresentanti sindacali presenti, peraltro privi di mandato espresso, che omettevano di renderlo edotto circa l'effettiva natura e portata dell'accordo.
Ha poi eccepito l'illegittimità del verbale anche laddove configurato in termini di transazione, atteso il totale difetto di una volontà transattiva delle parti, nonché l'assoluto squilibrio tra la somma oggetto di conciliazione, pari a 500 euro lordi e quella di 200.000 euro pretesa stragiudizialmente a vario titolo nei confronti della società e della quale non vi è menzione nell'impugnato verbale (cfr. lettera di messa in mora del 5 maggio 2014).
Cont Tali circostanze, contestate da risultano parzialmente smentite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, oltre che in parte contrastanti con quanto emerso dalla documentazione in atti.
In relazione alla data di sottoscrizione del verbale, la società ha prodotto copia della mail del 7 dicembre 2016 - con la quale lo già a conoscenza della riunione sindacale fissata per il Parte_1
successivo 13 dicembre ai fini della sottoscrizione del verbale di conciliazione, confermava la propria partecipazione all'incontro - nonché copia dell'attestazione rilasciata da Confindustria dalla quale risulta Cont che solo per mero errore materiale il verbale sottoscritto tra lo e la società iporta la data del Parte_1
27 ottobre 2016.
Ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese da all'epoca responsabile del reparto Testimone_1
mezzi di manovra di nonché responsabile del reparto sicurezza del lavoro di Messina, Parte_2
il quale ha riferito di aver lui stesso invitato lo a recarsi presso la sede sindacale per la Parte_1
sottoscrizione del verbale di conciliazione già prima del 13 dicembre;
che in quell'occasione il lavoratore non si era presentato all'incontro; che, pertanto, egli veniva contattato dall'ufficio Risorse Umane nella tarda mattinata, più o meno oltre le ore 12, al fine di rintracciare lo Parte_1
Quanto, poi, all'effettività dell'assistenza sindacale prestata, e Persona_1 Per_2
, indicati nel verbale di conciliazione opposto quali rappresentanti rispettivamente della società
[...]
e del lavoratore, hanno confermato che “il rappresentante sindacale ha rappresentato al lavoratore i termini della questione controversa con riferimento a singoli diritti per i quali è stata fatta la rinunzia”; che pertanto egli è stato reso edotto in merito ai contenuti della questione e, dunque, anche alla natura della tombale e ai diritti pregressi oggetto di rinuncia;
che entrambi hanno rappresentato al lavoratore la libertà di scelta di firma e che quest'ultimo non ha avanzato in quella sede alcuna rimostranza.
Lo non ha, invece, assolto all'onere, su di sé gravante, di fornire la prova contraria. Parte_1
Con il capitolato di prova articolato in ricorso egli si è, infatti, limitato a chiedere la prova per testimoni della data effettiva della sottoscrizione (peraltro indicata nel 15 dicembre 2016, successiva a quella reale, 13 dicembre, indicata dalla società in memoria e risultante dalla documentazione in atti), senza nulla dedurre in ordine all'attività svolta dai sindacati in sede di conciliazione.
Solo con le note del 15 giugno 2022 il lavoratore ha chiesto di estendere la prova testimoniale anche all'ulteriore circostanza di una presunta telefonata intercorsa dapprima con il proprio legale di fiducia, il Cont quale lo avvisava che “con quelle diciture utilizzate avrebbe rinunciato alla vertenza contro per il risarcimento dei danni per qualche centinaia di migliaia di Euro” e, successivamente, con l'avv.
Clemente, legale della società, nell'ambito della quale, rappresentata la questione al dott. e Pt_3
riferitagli la volontà del lavoratore di rinunciare al trasferimento oggetto del verbale, quest'ultimo
“affermava che oramai aveva firmato e non avrebbero annullato nulla”; trattasi, però, di prova non ammissibile, essendo circostanze che il lavoratore ben avrebbe potuto e dovuto inserire, a pena di decadenza, nell'originario capitolato di prova.
Egli è, altresì, decaduto dalla prova del contrario in relazione alle circostanze articolate in memoria dalla resistente, avendo richiesto di esservi ammesso solo con l'istanza di modifica e/o revoca dell'ordinanza istruttoria del 13 settembre 2022, con la quale era stata già ammessa la prova testimoniale articolata dalla società nel procedimento n. 3397/2018 r.g. In definitiva, dall'istruttoria compiuta non sono emersi certi a sostegno dell'asserita inidoneità dell'assistenza sindacale prestata allo in sede di conciliazione. Parte_1
Ciò esclude, in radice, la rilevanza del lamentato squilibrio tra quanto preteso dal lavoratore anche a titolo risarcitorio e quanto, invece, ricevuto in sede transattiva (cfr. Cass. n. 9006/2019 cit.).
3.- Va poi precisato che contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente le pretese risarcitorie, a qualunque titolo avanzate, hanno costituito oggetto di precisa rinuncia da parte del lavoratore.
Dal verbale di conciliazione in atti emerge, in particolare, che a fronte del trasferimento definitivo,
a far data dal 1 gennaio 2017, presso l'Unità Operativa reparto mezzi d'opera di Villa San Giovanni e della corresponsione dell'importo di 500 euro lordi, lo ha rinunciato ad ogni ragione di credito verso Parte_1
Cont la società o altre società del gruppo, vantata in virtù del pregresso rapporto di lavoro, a titolo di
“diverso inquadramento, maggiori retribuzioni e contribuzioni previdenziali, aumenti periodici di anzianità, per trattamento di missione, di trasferimento o distacco, per ferie e festività non godute, lavoro straordinario e relative aliquote, festivo e notturno, per trattamento di malattia, eventuale incidenza dei predetti titoli sul TFR, risarcimento danni a qualunque titolo”.
La S.C. ha chiarito che ai fini della validità della transazione non è necessario che le singole pretese siano esteriorizzate, risultando piuttosto sufficiente l'indicazione della res dubia tra le parti (nella specie, il trasferimento definitivo richiesto dal lavoratore) e la volontà di comporre una lite, anche solo potenziale.
Ne consegue che non risulta nella specie configurabile una condotta dolosa della società la quale, sottacendo le singole pretese economiche oggetto di rinuncia da parte del lavoratore, lo avrebbe di fatto indotto in errore, spingendolo a sottoscrivere un accordo che, in assenza di tale condotta, egli non avrebbe accettato.
L'accertata effettività della rappresentanza sindacale prestata in sede di conciliazione e l'assenza di dolo (omissivo) della datrice di lavoro determinano, dunque, tanto l'inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c. quanto l'infondatezza delle domande proposte con il secondo ricorso per mancata allegazione e prova del dedotto vizio del consenso.
Ogni ulteriore eccezione resta assorbita.
3.- Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, in 9.257 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e condanna al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 9.257 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 8.1.2025
Il Giudice del Lavoro Valeria Totaro