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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2654/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2654/2008
Promossa da
e , in proprio e in qualità di garante, Parte_1 Parte_2 rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Bruno Bisogno e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Salerno, alla via Roma, 7,
-opponenti-
Contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, rapp.ta e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti, prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, come da procure in atti ed elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Benedetto Accarino sito in Vallo Della Lucania, alla via A. Rubino 137,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 19/02/2008 gli istanti proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4327/07 - r.g. n. 10350/07 reso dal
Tribunale di Salerno con il quale venivano ingiunti, in solido fra loro, al pagamento pagina 1 di 5 della somma di € 28.182,47 oltre interessi di mora e spese di procedimento, in favore della , quale preteso Controparte_3 Controparte_2
riconoscimento di debito in virtù di scrittura privata del 10/06/2005 quale esposizione debitoria nei confronti della opposta CP_2
A sostegno dell'opposizione deducevano di non aver mai avuto formale conoscenza, nei modi e nelle forme di legge, della natura del finanziamento ricevuto nonché delle relative condizioni praticate dalla ed unilateralmente predisposte, eccepivano, CP_2
pertanto, la nullità dei tassi e delle altre condizioni applicate al conto in esame, la illegittima capitalizzazione trimestrale delle competenze, in contrasto con l'art. 1283
c.c. conseguendone il diritto alla ripetizione di quanto illegittimamente versato.
Quanto alla posizione del fideiussore invocavano la norma di cui all'art. 1956 c.c., tanto esposto convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
, per ivi sentir revocare l'opposto Controparte_4
decreto ingiuntivo emesso in carenza di prova, sia sull'an che sul quantum;
dichiarare non dovute tutte le somme percepite dalla per effetto della capitalizzazione CP_2
trimestrale degli interessi e, di conseguenza, condannarla alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite con imputazione sul predetto conto a titolo di interessi calcolati in eccesso per effetto della capitalizzazione trimestrale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'indebita percezione al soddisfo;
accertare i tassi di interessi applicati e dichiarare non dovuta l'eventuale eccedenza rispetto al tasso legale e per l'effetto condannare la alla restituzione di tutte le somme CP_2
percepite dal sorgere del rapporto al soddisfo con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 22 maggio 2008 si costituiva la Controparte_4
che, in via preliminare, eccepiva la omessa
[...] sottoscrizione dell'atto di citazione sia delle parti che del difensore, nel merito deduceva che il credito azionato risulta provato dalla documentazione in atti, sottoscritta dalle parti, nonché le condizioni contrattuali e dei tassi applicati.
Quanto alla fideiussione rilevava che anche la stessa emerge dagli atti, stante la validità della assunzione della stessa mediante sottoscrizione dell'atto di fideiussione, contestava le altre eccezioni sollevate concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le eccezioni formulate, quindi per il rigetto dell'opposizione e conseguente conferma del
Decreto Ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 5 Con comparsa del 01/07/2021, atteso che con atto di fusione del 2008
[...]
Banca veniva fusa per incorporazione in Controparte_5
si costituiva la riportandosi a tutte le eccezioni, Controparte_1 Controparte_1
istanze e difese di cui ai precedenti scritti difensivi.
La causa veniva istruita con CTU contabile quindi, dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni e sostituzione giudici assegnata al sottoscritto GOP è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla Banca opposta circa la omessa sottoscrizione, del difensore e delle parti dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale eccezione deve ritenersi infondata in quanto, agli atti, sia l'originale dell'atto di citazione che la copia risultano regolarmente firmata dagli opponenti ed autenticata dal difensore, per cui tale mancanza sulla copia notificata non incide sulla validità dell'atto.
Nel merito si rileva che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto. In tale giudizio l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e, dunque, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Civ. 2421/06).
Tale principio deve essere coordinato con quanto affermato dalle Sezioni Unite in ordine all'onere della prova in materia contrattuale: spetta al creditore, odierno opposto, la prova del titolo da cui risulta il credito fatto valere e l'allegazione dell'inadempimento, mentre è onere del debitore dare prova dell'avvenuto adempimento o di fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Sez. Unite 13533/01).
Ebbene, nel caso di specie, nel corso della fase monitoria, la ricorrente CP_2
fondava la propria domanda allegando: lettera – contratto cessione linee di credito, originale contratto di fideiussione, originale variazione in aumento di fideiussione, estratto saldaconto, documentazione idonea a dimostrare il proprio credito, documentazione idonea a fondare la domanda anche nel giudizio di merito per cui,
pagina 3 di 5 anche l'eccezione di mancanza di prova idonea a fondare la pretesa creditoria dell'istituto bancario va rigettata.
A fronte di tali allegazioni della creditrice opposta gli odierni opponenti si limitavano ad effettuare generiche contestazioni non ancorate a specifici dati concreti.
Comunque, al fine di ricostruire l'esatto rapporto dare-avere veniva disposta ctu contabile.
Il nominato consulente, dott. in risposta ai quesiti formulati dal giudicante e Per_1
sulla scorta della documentazione versata in atti procedeva alla ricostruzione del rapporto bancario.
Dalla espletata consulenza risulta che la ha percepito, per effetto della CP_2
capitalizzazione trimestrale, quali interessi e CMS, la somma di € 26.060,58 rideterminando, così, un saldo debitore da parte opponente pari ad € 4.780,45.
Pertanto, sulle risultanze della CTU, le cui conclusioni, in quanto motivate in modo logico e coerente, vengono recepite da questo giudicante, gli opponenti risultano debitore della somma di € 4.780,45 a differenza di quanto ingiunto con il monitorio.
Quanto alla posizione del fideiussore, la stessa lamenta che l'istituto di Credito ha continuato a fare credito pur conoscendo le sue condizioni patrimoniali erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
In merito a tale contestazione va rilevato che all'art. 5 di cui al contratto di fideiussione è espressamente riportato che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare ... “
Per cui sulla scorta di tale condizioni, accettata dal fideiussore in quanto sottoscritta, era suo onere informarsi presso il debitore dello svolgimento del rapporto con l'Azienda di Credito e non il contrario.
In conclusione, quindi, per quanto di ragione, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti, in solido, al pagamento in favore della banca opposta della somma di € 4.780,45 oltre interessi di mora dalla data di estinzione del rapporto al soddisfo.
Le spese di ctu, stante il parziale accoglimento della domanda vengono poste a carico di tutte le parti, in solido.
Le spese di lite vengono integralmente compensate
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2654/2008 r.g. tra e Parte_1 [...]
, in proprio e in qualità di garante –opponenti- e (già Parte_2 Controparte_1
)- opposta- ogni altra istanza, CP_2 Controparte_2
eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4327/07 r.g. n. 10350/07 reso dal Tribunale di Salerno in data
29/11/2007;
2) Condanna gli opponenti di pagare, in solido, alla (già Controparte_1 [...]
) la somma di € 4.780,45 oltre interessi di mora Controparte_2
dalla data di estinzione del rapporto al soddisfo;
3) le spese di ctu, per come liquidate, vengono poste a carico di tutte le parti in solido;
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Salerno, 05/05/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2654/2008
Promossa da
e , in proprio e in qualità di garante, Parte_1 Parte_2 rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Bruno Bisogno e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Salerno, alla via Roma, 7,
-opponenti-
Contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, rapp.ta e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti, prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, come da procure in atti ed elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Benedetto Accarino sito in Vallo Della Lucania, alla via A. Rubino 137,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 19/02/2008 gli istanti proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4327/07 - r.g. n. 10350/07 reso dal
Tribunale di Salerno con il quale venivano ingiunti, in solido fra loro, al pagamento pagina 1 di 5 della somma di € 28.182,47 oltre interessi di mora e spese di procedimento, in favore della , quale preteso Controparte_3 Controparte_2
riconoscimento di debito in virtù di scrittura privata del 10/06/2005 quale esposizione debitoria nei confronti della opposta CP_2
A sostegno dell'opposizione deducevano di non aver mai avuto formale conoscenza, nei modi e nelle forme di legge, della natura del finanziamento ricevuto nonché delle relative condizioni praticate dalla ed unilateralmente predisposte, eccepivano, CP_2
pertanto, la nullità dei tassi e delle altre condizioni applicate al conto in esame, la illegittima capitalizzazione trimestrale delle competenze, in contrasto con l'art. 1283
c.c. conseguendone il diritto alla ripetizione di quanto illegittimamente versato.
Quanto alla posizione del fideiussore invocavano la norma di cui all'art. 1956 c.c., tanto esposto convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
, per ivi sentir revocare l'opposto Controparte_4
decreto ingiuntivo emesso in carenza di prova, sia sull'an che sul quantum;
dichiarare non dovute tutte le somme percepite dalla per effetto della capitalizzazione CP_2
trimestrale degli interessi e, di conseguenza, condannarla alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite con imputazione sul predetto conto a titolo di interessi calcolati in eccesso per effetto della capitalizzazione trimestrale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'indebita percezione al soddisfo;
accertare i tassi di interessi applicati e dichiarare non dovuta l'eventuale eccedenza rispetto al tasso legale e per l'effetto condannare la alla restituzione di tutte le somme CP_2
percepite dal sorgere del rapporto al soddisfo con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 22 maggio 2008 si costituiva la Controparte_4
che, in via preliminare, eccepiva la omessa
[...] sottoscrizione dell'atto di citazione sia delle parti che del difensore, nel merito deduceva che il credito azionato risulta provato dalla documentazione in atti, sottoscritta dalle parti, nonché le condizioni contrattuali e dei tassi applicati.
Quanto alla fideiussione rilevava che anche la stessa emerge dagli atti, stante la validità della assunzione della stessa mediante sottoscrizione dell'atto di fideiussione, contestava le altre eccezioni sollevate concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le eccezioni formulate, quindi per il rigetto dell'opposizione e conseguente conferma del
Decreto Ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 5 Con comparsa del 01/07/2021, atteso che con atto di fusione del 2008
[...]
Banca veniva fusa per incorporazione in Controparte_5
si costituiva la riportandosi a tutte le eccezioni, Controparte_1 Controparte_1
istanze e difese di cui ai precedenti scritti difensivi.
La causa veniva istruita con CTU contabile quindi, dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni e sostituzione giudici assegnata al sottoscritto GOP è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla Banca opposta circa la omessa sottoscrizione, del difensore e delle parti dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale eccezione deve ritenersi infondata in quanto, agli atti, sia l'originale dell'atto di citazione che la copia risultano regolarmente firmata dagli opponenti ed autenticata dal difensore, per cui tale mancanza sulla copia notificata non incide sulla validità dell'atto.
Nel merito si rileva che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto. In tale giudizio l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e, dunque, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Civ. 2421/06).
Tale principio deve essere coordinato con quanto affermato dalle Sezioni Unite in ordine all'onere della prova in materia contrattuale: spetta al creditore, odierno opposto, la prova del titolo da cui risulta il credito fatto valere e l'allegazione dell'inadempimento, mentre è onere del debitore dare prova dell'avvenuto adempimento o di fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Sez. Unite 13533/01).
Ebbene, nel caso di specie, nel corso della fase monitoria, la ricorrente CP_2
fondava la propria domanda allegando: lettera – contratto cessione linee di credito, originale contratto di fideiussione, originale variazione in aumento di fideiussione, estratto saldaconto, documentazione idonea a dimostrare il proprio credito, documentazione idonea a fondare la domanda anche nel giudizio di merito per cui,
pagina 3 di 5 anche l'eccezione di mancanza di prova idonea a fondare la pretesa creditoria dell'istituto bancario va rigettata.
A fronte di tali allegazioni della creditrice opposta gli odierni opponenti si limitavano ad effettuare generiche contestazioni non ancorate a specifici dati concreti.
Comunque, al fine di ricostruire l'esatto rapporto dare-avere veniva disposta ctu contabile.
Il nominato consulente, dott. in risposta ai quesiti formulati dal giudicante e Per_1
sulla scorta della documentazione versata in atti procedeva alla ricostruzione del rapporto bancario.
Dalla espletata consulenza risulta che la ha percepito, per effetto della CP_2
capitalizzazione trimestrale, quali interessi e CMS, la somma di € 26.060,58 rideterminando, così, un saldo debitore da parte opponente pari ad € 4.780,45.
Pertanto, sulle risultanze della CTU, le cui conclusioni, in quanto motivate in modo logico e coerente, vengono recepite da questo giudicante, gli opponenti risultano debitore della somma di € 4.780,45 a differenza di quanto ingiunto con il monitorio.
Quanto alla posizione del fideiussore, la stessa lamenta che l'istituto di Credito ha continuato a fare credito pur conoscendo le sue condizioni patrimoniali erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
In merito a tale contestazione va rilevato che all'art. 5 di cui al contratto di fideiussione è espressamente riportato che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare ... “
Per cui sulla scorta di tale condizioni, accettata dal fideiussore in quanto sottoscritta, era suo onere informarsi presso il debitore dello svolgimento del rapporto con l'Azienda di Credito e non il contrario.
In conclusione, quindi, per quanto di ragione, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti, in solido, al pagamento in favore della banca opposta della somma di € 4.780,45 oltre interessi di mora dalla data di estinzione del rapporto al soddisfo.
Le spese di ctu, stante il parziale accoglimento della domanda vengono poste a carico di tutte le parti, in solido.
Le spese di lite vengono integralmente compensate
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2654/2008 r.g. tra e Parte_1 [...]
, in proprio e in qualità di garante –opponenti- e (già Parte_2 Controparte_1
)- opposta- ogni altra istanza, CP_2 Controparte_2
eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4327/07 r.g. n. 10350/07 reso dal Tribunale di Salerno in data
29/11/2007;
2) Condanna gli opponenti di pagare, in solido, alla (già Controparte_1 [...]
) la somma di € 4.780,45 oltre interessi di mora Controparte_2
dalla data di estinzione del rapporto al soddisfo;
3) le spese di ctu, per come liquidate, vengono poste a carico di tutte le parti in solido;
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Salerno, 05/05/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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