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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3118/2014 R.G.
TRA
(già , già .) in Parte_1 Parte_2 Parte_1
persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli Avv. ti
Fernando M. Gabetta e Raffaele Cioffi
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. R. Controparte_1
Michela Arcieri
APPELLATO
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la deducendo Controparte_1 Parte_1
che aveva stipulato un contratto di finanziamento con la società convenuta;
che aveva proceduto all'estinzione anticipata del predetto finanziamento;
che per tale operazione aveva versato in eccesso la somma di € 1.608,00 di cui chiedeva la restituzione.
Il gdp con sentenza n. 553/2014 all'esito della ctu accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta a corrispondere in favore Parte_1
della controparte la somma di € 1.084,65 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite e della ctu.
pagina 1 di 8 ha proposto appello avverso la decisione di primo grado Parte_1
censurando il metodo di calcolo utilizzato dal ctu per determinare l'importo dovuto dal per l'estinzione anticipata del finanziamento. CP_1
Secondo il ctu nominato dal Giudice di Pace l'attore aveva corrisposto alla società finanziaria una somma in eccesso pari ad euro 1.084,65.
L'appellante ha invece sostenuto che detta conclusione del perito sia errata perché, tra l'altro, l'importo dovuto dal per l'estinzione anticipata è CP_1
stato erroneamente calcolato dal ctu con riferimento al mese di aprile 2011 mentre avrebbe dovuto essere determinato con riferimento al mese di maggio
2011 in conformità a quanto da essa comunicato alla controparte con lettera del 26/04/2011. In particolare a seguito della richiesta del con la CP_1
predetta missiva essa appellante aveva comunicato a quest'ultimo il conteggio della somma dovuta per l'estinzione anticipata del contratto con riferimento alla data della prima rata in scadenza, quella di maggio 2011, conteggio valido sino al 15/05/2011.
Il ctu, invece, non ha tenuto di ciò.
Alla luce di predetti motivi di gravame la società appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'attore nel giudizio di primo grado e la condanna di quest'ultimo a restituire in suo favore quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
Parte appellata con articolate argomentazioni ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc;
ha chiesto il rigetto nel merito dell'appello e ha proposto appello incidentale in ordine alla quantificazione delle spese di lite come liquidate dal gdp
Preliminarmente occorre rilevare che l'appello è tempestivo ed è anche fondato nel merito.
Quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art 342 cpc., la stessa si ritiene infondata.
pagina 2 di 8 Come chiarito anche dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (v. Cass
S.U. n. 27199/17) gli artt. 342 e 434 c.p.c., , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
Passando all'esame del merito della controversia occorre in primo luogo rilevare che risulta pacifica e non contestata l'avvenuta stipulazione di un contratto di finanziamento tra le parti in causa.
Dall'esame degli atti è emerso che aveva Controparte_1
stipulato in data 5/04/2007 un contratto di finanziamento con Parte_1
(oggi ) per l'importo finanziato di euro 27.715,80 da Parte_1
restituire mediante 84 rate mensili da euro 329,95 ciascuna, con prima scadenza al 15/05/2007 e ultima scadenza al 15/04/2014, secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento.
Nel corso del rapporto contrattuale il aveva chiesto alla società CP_1
finanziaria di posticipare alcune rate rispetto alle scadenze originariamente previste dal piano di ammortamento nel modo seguente:
a) in data 8/08/2008, il aveva chiesto di posticipare la rata in CP_1
scadenza al 15/08/2008 in coda al finanziamento come ultima rata, accettando una maggiorazione, sulla rata in questione, di euro 112,84;
pagina 3 di 8 b) in data 11/05/2010 il aveva chiesto di posticipare la rata n. 37 in CP_1
scadenza al 15/05/2010 alla fine del finanziamento, accettando per tale variazione una spesa di euro 97,24;
c) in data 13/12/2010 il aveva chiesto l'accodamento della rata in CP_1
scadenza al 15/12/2010 al 15/07/2014 accettando per tale variazione una maggiorazione di euro 91,00;.
La società finanziaria aveva di volta in volta acconsentito alle richieste del cliente, confermando le nuove scadenze del 15/05/2014, 15/06/2014 e
15/07/2014 rispetto al piano di ammortamento originario che prevedeva come ultima rata quella in scadenza ad aprile 2014.
Nel mese di maggio del 2011 il aveva chiesto l'estinzione anticipata del CP_1
finanziamento e aveva eseguito, a mezzo bonifico, il pagamento dell'importo di euro 11.607,00 quantificato dalla società finanziaria.
Successivamente, tuttavia, il aveva contestato l'importo sostenendo che CP_1
in data 31 maggio aveva ricevuto un rendiconto che indicava la somma di euro 9.999,36 e, quindi, inferiore di euro 1.608,00 rispetto a quanto versato alla società per l'estinzione anticipata.
La invece aveva confermato di aver effettuato correttamente i Pt_1
conteggi del dovuto e di aver già rimborsato una somma di euro 34,07 in eccedenza, nonché la diversa somma di euro 524,81 quale quota del premio assicurativo non goduta per l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.
A seguito di ciò il aveva agito in giudizio al fine di ottenere la CP_1
restituzione della somma indebitamente versata.
La società finanziaria con il gravame ha continuato a ribadire, invece, di non avere percepito indebitamente alcuna somma e che il debito residuo del CP_1
fosse pari ad euro 11.607,00 e che nessuna somma è stata da essa indebitamente percepita.
L'appellante ha rappresentato che l'importo dovuto dal pari ad euro CP_1
11.607,00 è stato determinato tenendo conto che, una volta pagata la rata di pagina 4 di 8 aprile il giorno 26/04/2011 (relativa alla rata scaduta il 15/04/2011), risultavano da pagare, ai fini dell'estinzione anticipata, i seguenti importi:
1) la rata in scadenza al mese di maggio 2011 pari ad euro 329,95;
2) le ulteriori rate residue comprensive delle tre rate accodate in accordo con il cliente, per complessive 38 rate, da giugno 2011 al saldo, da
329,95 ciascuna per complessivi euro (38*329,95=) 12.538,10;
3) la somma concordata a titolo di penali per le tre rate insolute e accodate al finanziamento, pari ad euro 301,08 (112,84+97,24+91=);
4) l'importo di euro 2,37 come spesa di comunicazione periodica;
5) la commissione di estinzione dell'1% pari a 111,33 euro;
6) l'importo di euro 2,37 come spesa anticipata e da rimborsare al cliente;
7) gli interessi sulle rate a scadere pari ad euro 1.707,56 ;
8) l'eccedenza già rimborsata al cliente di 34,07 euro;
A fronte delle puntuali contestazioni rivolte dall'appellante alla perizia espletata nel giudizio di primo grado è stata nuovamente disposta la ctu diretta ad accertare la somma complessiva dovuta dall'attuale appellato per effetto della estinzione anticipata del finanziamento al momento del pagamento
(maggio del 2011), tenendo conto del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento e della corrispondenza intercorsa fra le parti relativa al posticipo del pagamento di alcune rate di finanziamento.
Il C.T.U., d.ssa , è pervenuto alla conclusione che il debito Persona_1
residuo del finanziamento n. 6000106, erogato dalla in Parte_1
favore di alla data di estinzione del finanziamento è Controparte_1
pari ad € 11.606,97. L'importo così quantificato corrisponde a quello ( di euro11.607,00) richiesto dalla società finanziaria e versato dal CP_1
Il ctu a seguito delle osservazioni di parte e dei chiarimenti forniti al giudice, ha evidenziato che nella perizia elaborata nel giudizio di primo grado sono rilevabili due dati erronei nell'individuazione del debito residuo.
In primo luogo occorre considerare che essendo state accodate tre rate, alla data di estinzione del mutuo, al debito residuo (residuo capitale) dell'originario pagina 5 di 8 piano di ammortamento andavano sommate le quote capitale delle 3 rate accodate (16-37-44 pari ad € 615,70) e non solo gli interessi. Inoltre alla data di estinzione, maggio 2011, la 49° rata deve essere considera per intero cioè comprensiva di capitale ed interessi per un totale di € 329,95.
Conseguentemente il calcolo degli interessi risulta viziato dall'errore sul debito residuo in linea capitale. Il ctu nominato dal giudice di pace ha erroneamente ricostruito il piano di ammortamento del mutuo a seguito dell'accodamento delle tre rate (16-37-44), ed ha utilizzato il debito residuo alla 49° rata + la rata
49° (10.456,39+329,95= 10.786,34) in quanto non pagata. Lo stesso risultato si sarebbe ottenuto partendo dal debito residuo alla 48° rata + gli interessi maturati sulla 49° rata (10.693,96+92,38= 10.786,34)). Inoltre, il predetto ctu nelle sue conclusioni ha omesso di considerare le penali per l'accodamento delle tre rate.
Appare evidente dunque che l'errore metodologico effettuato dal primo ctu è stato quello di considerare, quale dato di partenza per il calcolo del conteggio, il capitale residuo risultante dal piano di ammortamento originario.
Come correttamente rilevato dall'appellante ciò è errato perché il piano di ammortamento originario presuppone come pagate, infatti, tutte le precedenti rate del finanziamento, cosa che non era avvenuta nel caso di specie avendo il chiesto e ottenuto di poter porre in coda tre rate del finanziamento le CP_1
quali, pertanto, non risultavano versate con la conseguenza che il capitale residuo andava maggiorato dell'importo relativo alle tre rate in questione, pari ad euro (329,95*3=) 989,85, somma del tutto omessa nella perizia espletata dinanzi al gdp.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve pertanto ritenersi che il ctu nominato nel presente giudizio di appello, seguendo in maniera rigorosa i quesiti e le direttive dettate dal giudice anche a seguito dei chiarimenti resi, nonché rispondendo in maniera puntuale alle osservazioni delle parti, è pervenuto alle predette conclusioni che sono congruamente motivate, puntuali e immuni da censure di natura logico-giuridica, oltre che complete ed pagina 6 di 8 esaustive.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto con assorbimento dell'appello incidentale formulato dall'appellato, e, per l'effetto, deve essere respinta la domanda proposta da e quest'ultimo deve essere Controparte_1
condannato a restituire all'appellante la somma eventualmente percepita in esecuzione della sentenza impugnata
Le spese processuali relative al giudizio di primo grado e quelle del grado di appello seguono la soccombenza e, quindi, devono essere poste a carico dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri previsti dal DM n. 55/ 2014 tenuto conto del valore della causa ( euro 1084,65).
Le spese delle ctu espletate nel giudizio di primo grado e nel grado di appello sono poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria, pronunciando definitivamente sull'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da , con assorbimento dell'appello incidentale Controparte_1
proposto da quest'ultimo;
- Condanna a restituire in favore dell'appellante la Controparte_1
somma eventualmente da quest'ultima percepita in esecuzione della sentenza impugnata;
-Condanna l'appellato al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in euro 346,00 e per il grado di appello in euro 91,50 per esborsi ed euro 662,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge.
Pone le spese di entrambe le ctu come separatamente liquidate a carico dell'appellato.
Potenza, 23 febbraio 2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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