TRIB
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10232/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 10232/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. TONIELLI ENRICO
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. PALOMBO LAURA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate il 09.06.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Roma, Via Cilicia, 55 di proprietà esclusiva della Sig.ra resta Parte_2 assegnata alla medesima che vi abiterà con entrambi i figli maggiorenni, sino al loro allontanamento, allorquando cesserà di costituire casa coniugale e sarà definitivamente nella piena ed esclusiva disponibilità della proprietaria;
Si dà atto che il Sig. Pt_1 ha già lasciato la predetta abitazione a far data dal 20 gennaio 2021,
[...] trasferendosi in altro alloggio, ove si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica nel più breve tempo possibile e comunque entro la data dell'udienza di comparizione e/o conclusione del presente procedimento;
I coniugi a tutti gli effetti si danno atto del riconoscimento della piena ed esclusiva proprietà in capo alla Sig.ra della casa coniugale, che potrà costituire oggetto di donazione in favore dei figli Pt_2 con riserva di usufrutto , con ciò ritenendosi la stessa sollevata da alcun obbligo verso l'altro coniuge;
3) Il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_1 figli, entrambi maggiorenni, ma non ancora indipendenti ed autonomi economicamente, corrisponderà loro l'importo complessivo di euro 600,00 seicento/00 (pari ad Euro
300,00 mensili per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con riferimento al mese del deposito del ricorso. Detto importo sarà corrisposto sin dal mese del deposito del ricorso mediante accredito su postepay intestata a ciascuno dei figli;
Per quanto riguarda le spese straordinarie, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Al riguardo, i coniugi dichiarano di voler aderire alle linee
Guida del CNF del 29.11.2017 che in sostanza hanno fatto proprio il Protocollo d'intesa siglato presso il Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014; 4) La vettura OPEL AGILA anno di immatricolazione dicembre 2002 TG.CE048LM di proprietà del Sig. Pt_1
già in uso alla famiglia, resta utilizzata dal figlio dotato di patente
[...] Per_1
Per_ automobilistica anche per esigenze familiari e per la sorella non ancora provvista di patente;
le spese di manutenzione straordinaria, inevitabili vista la datazione di oltre venti anni, graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) Il conto corrente FI cointestato tra i coniugi, rimarrà intestato esclusivamente al Sig.
che ne curerà e definirà la posizione debitoria nei confronti dell'Istituto Parte_1 di credito, e la sig.ra provvederà a compiere nel più breve tempo possibile - e Pt_2 comunque entro 20 gg. dal deposito del ricorso - ogni atto necessario affinchè quanto sopra possa trovare esecuzione;
6) I coniugi convengono altresì che, l'assegno unico per il nucleo familiare (assegni familiari) sarà richiesto e corrisposto dall CP_1
Per_ direttamente ai figli e , con decorrenza dall'udienza presidenziale, con Per_1 conseguente comunicazione all'ente e contestuale rinuncia del Sig. , ove Parte_1 attuale beneficiario;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da chiedere all'altro a titolo di mantenimento, in ragione dello svolgimento delle proprie attività lavorative e con l'adempimento delle condizioni sopra indicate di non avere alcuna altra questione e/o pretesa pendente l'uno nei confronti dell'altro” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di nato a [...] il Parte_1
15.10.1970, e nata a [...] il [...], alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 703, Parte
2, Serie A01, Anno 2001);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 10232/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. TONIELLI ENRICO
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. PALOMBO LAURA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate il 09.06.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Roma, Via Cilicia, 55 di proprietà esclusiva della Sig.ra resta Parte_2 assegnata alla medesima che vi abiterà con entrambi i figli maggiorenni, sino al loro allontanamento, allorquando cesserà di costituire casa coniugale e sarà definitivamente nella piena ed esclusiva disponibilità della proprietaria;
Si dà atto che il Sig. Pt_1 ha già lasciato la predetta abitazione a far data dal 20 gennaio 2021,
[...] trasferendosi in altro alloggio, ove si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica nel più breve tempo possibile e comunque entro la data dell'udienza di comparizione e/o conclusione del presente procedimento;
I coniugi a tutti gli effetti si danno atto del riconoscimento della piena ed esclusiva proprietà in capo alla Sig.ra della casa coniugale, che potrà costituire oggetto di donazione in favore dei figli Pt_2 con riserva di usufrutto , con ciò ritenendosi la stessa sollevata da alcun obbligo verso l'altro coniuge;
3) Il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_1 figli, entrambi maggiorenni, ma non ancora indipendenti ed autonomi economicamente, corrisponderà loro l'importo complessivo di euro 600,00 seicento/00 (pari ad Euro
300,00 mensili per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con riferimento al mese del deposito del ricorso. Detto importo sarà corrisposto sin dal mese del deposito del ricorso mediante accredito su postepay intestata a ciascuno dei figli;
Per quanto riguarda le spese straordinarie, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Al riguardo, i coniugi dichiarano di voler aderire alle linee
Guida del CNF del 29.11.2017 che in sostanza hanno fatto proprio il Protocollo d'intesa siglato presso il Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014; 4) La vettura OPEL AGILA anno di immatricolazione dicembre 2002 TG.CE048LM di proprietà del Sig. Pt_1
già in uso alla famiglia, resta utilizzata dal figlio dotato di patente
[...] Per_1
Per_ automobilistica anche per esigenze familiari e per la sorella non ancora provvista di patente;
le spese di manutenzione straordinaria, inevitabili vista la datazione di oltre venti anni, graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) Il conto corrente FI cointestato tra i coniugi, rimarrà intestato esclusivamente al Sig.
che ne curerà e definirà la posizione debitoria nei confronti dell'Istituto Parte_1 di credito, e la sig.ra provvederà a compiere nel più breve tempo possibile - e Pt_2 comunque entro 20 gg. dal deposito del ricorso - ogni atto necessario affinchè quanto sopra possa trovare esecuzione;
6) I coniugi convengono altresì che, l'assegno unico per il nucleo familiare (assegni familiari) sarà richiesto e corrisposto dall CP_1
Per_ direttamente ai figli e , con decorrenza dall'udienza presidenziale, con Per_1 conseguente comunicazione all'ente e contestuale rinuncia del Sig. , ove Parte_1 attuale beneficiario;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da chiedere all'altro a titolo di mantenimento, in ragione dello svolgimento delle proprie attività lavorative e con l'adempimento delle condizioni sopra indicate di non avere alcuna altra questione e/o pretesa pendente l'uno nei confronti dell'altro” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di nato a [...] il Parte_1
15.10.1970, e nata a [...] il [...], alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 703, Parte
2, Serie A01, Anno 2001);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi