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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19755/19755 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (CF: con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicoletta Orlandi
e nato a [...] il [...] (CF: , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Nicoletta Orlandi
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 17.03.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“Che il Tribunale Ill.mo, per i motivi esposti nel ricorso congiunto, venuti meno i presupposti di legge, voglia disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Milzano via Mameli 25/C in favore della signora , Parte_1 casa coniugale catastalmente identificata al catasto fabbricati sezione urbana NCT comune di Milzano foglio 6 particella
456 sub. 3 A/2 e sezione urbana NCT comune di Milzano foglio 6 particella 456 sub. 4 C/6, mantenendo ferme le altre condizioni concordate in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da ed in data Parte_1 Controparte_1
17.10.2024 con cui, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2457/2015 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Brescia in data 04.08.2015, chiedevano la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a non sussistendone più i presupposti ed Parte_1
avendo la stessa e il figlio già trasferito la loro residenza in altro immobile, mantenendo ferme le altre condizioni concordate in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge;
alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero; si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come da note congiunte per l'udienza cartolare del 27.03.2025 come sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19755/19755 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (CF: con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicoletta Orlandi
e nato a [...] il [...] (CF: , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Nicoletta Orlandi
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 17.03.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“Che il Tribunale Ill.mo, per i motivi esposti nel ricorso congiunto, venuti meno i presupposti di legge, voglia disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Milzano via Mameli 25/C in favore della signora , Parte_1 casa coniugale catastalmente identificata al catasto fabbricati sezione urbana NCT comune di Milzano foglio 6 particella
456 sub. 3 A/2 e sezione urbana NCT comune di Milzano foglio 6 particella 456 sub. 4 C/6, mantenendo ferme le altre condizioni concordate in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da ed in data Parte_1 Controparte_1
17.10.2024 con cui, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2457/2015 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Brescia in data 04.08.2015, chiedevano la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a non sussistendone più i presupposti ed Parte_1
avendo la stessa e il figlio già trasferito la loro residenza in altro immobile, mantenendo ferme le altre condizioni concordate in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge;
alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero; si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come da note congiunte per l'udienza cartolare del 27.03.2025 come sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti