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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1182/2021 R.G.A.C., promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via A. Turco, n. 27/A, presso lo Studio dell'avv. Magda Mellea (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, come da procura allegata in C.F._2 atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
“con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli Controparte_1
n. 30, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario B.N.L. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società BNP Paribas S.A. - Parigi, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , capitale P.IVA_1 sociale € 2.076.940.000,00 interamente versato e per essa, quale mandataria con rappresentanza, giusta procura speciale a ministero Dott. Persona_1
di Roma del 5.2.2020 (rep. n. 3712, racc. n. 1951), " , con
[...] Parte_2 sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, 15, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma C.F. e P. Iva n. REA 1050629, capitale sociale € 781.250,00, P.IVA_2 in possesso della licenza della Questura di Roma ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 773/1931, in persona del Direttore dell' (C.F. Parte_3
), come individuato con procura speciale a rogito Notaio CodiceFiscale_3 di Roma del 28.4.2020 (rep. n. 2468, racc. n. 301), rappresentata e Persona_2 difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Franco (codice fiscale: ), con studio in CodiceFiscale_4
Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3”.
- CREDITRICE OPPOSTA –
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. citava dinanzi Parte_1 al Tribunale di Catanzaro, la e per essa, quale Controparte_1 mandataria con rappresentanza, " , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, affinché venisse dichiarato, previa sospensione dell'efficacia del titolo e del successivo atto di precetto, che la Banca convenuta non avesse alcun diritto ad ottenere la somma dedotta nell'atto opposto.
A fondamento della domanda esponeva, quale unica ragione di doglianza, di non aver potuto provvedere al pagamento delle rate del mutuo concessogli dall'epigrafato istituto di credito, “a causa della profonda provocata dal coronavirus”. A dire dello stesso debitore precettato, infatti, “il mancato pagamento traeva origine da una situazione gravissima (pandemia) che era oramai notoria a tutti e che non aveva permesso nemmeno di tenere aperte le attività e che aveva avuto un severo impatto sulle attività commerciali e di conseguenza sui lavoratori”. Evidenziava, che “nel caso di specie…ignaro della necessità di dover inoltrare formalmente una richiesta di sospensione delle rate del mutuo direttamente alla nonché di dover allegare documentazione che attestasse il rispetto dei CP_1 requisiti, provvedeva a sospendere i pagamenti, in quanto convinto che la sospensione causa coronavirus operasse automaticamente, senza necessità di attivare alcuna procedura”.
Ciò che avrebbe, sempre a dire dello stesso opponente, reso “non censurabile il suo comportamento che, senza colpa aveva ritenuto esistente una causa giustificativa automatica, non considerando di doversi attivare per la moratoria sul mutuo….”.
Alla luce di tali considerazioni, concludeva quindi come in epigrafe domandando, altresì, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la e Controparte_1 per essa, quale mandataria con rappresentanza, " , in persona del Parte_2 suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto inammissibile ed in ogni caso per assoluta carenza dei presupposti di legge, in quanto è mancata la allegazione dei gravi motivi previsti dagli artt. 615 e 624 c.p.c., comunque insussistenti, sia con riferimento al fumus boni iuris sia con riferimento al periculum in mora;
in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che la domanda proposta da deve ritenersi assolutamente infondata in fatto ed in diritto e Parte_1 carente dei necessari supporti probatori e, per l'effetto, respingere ogni richiesta ex adverso avanzata;
- quindi, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, costituito dal contratto di mutuo a rogito notar di Crotone del Persona_3
21.7.2017 (rep. n. 11441, racc. n. 8534), munito di formula esecutiva in data
4.8.2017, in quanto conforme alle disposizioni legislative in materia ed attestante
l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
- accertare e dichiarare la legittimità e liceità della condotta della banca opposta nonché la piena sussistenza del diritto di quest'ultima di procedere ad esecuzione forzata, in quanto munita di idoneo titolo esecutivo ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito maturato - pari, alla data del 4.5.2021, a complessivi € 61.826,13, di cui € 49.148,63 per capitale residuo e € 12.677,50, per rate scadute insolute ed interessi, oltre interessi calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo inadempiuto dal 5.5.2021 al dì dell'effettivo soddisfo, spese sostenute e successive occorrende - per effetto del denunciato inadempimento dei patti e delle condizioni contenute nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità, validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 19.1.2021 e, conseguentemente, la sussistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità, validità ed efficacia degli atti esecutivi già compiuti.
In via meramente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovessero essere rilevate e provate somme precettate non dovute, accertare e dichiarare che l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità di quest'ultimo e, per l'effetto, limitare la dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di esse e respingere la domanda per la somma dovuta a seguito di tale riduzione, dichiarando esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essa:
- ancora, nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovessero essere accertato un credito a favore dell'opponente nei confronti della banca opposta, compensare i rispettivi diritti nei limiti e nella misura dei reciproci crediti”.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, a seguito del rigetto della preliminare istanza di inibitoria ad opera del Tribunale, in diversa composizione fisica, all'udienza del 22.10.2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva, su richiesta delle parti, trattenuta in decisione dallo scrivente, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e pertanto non merita di essere accolta.
È pacifico e non contestato :
- che tra e e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
è stato sottoscritto contratto di mutuo del 21.7.2017, rogato dal notaio
[...]
di Crotone, che, quale atto ricevuto da notaio, costituisce, ai sensi Persona_3 dell'art. 474, comma 2, n. 3) c.p.c., titolo esecutivo, sulla base del quale può essere promossa esecuzione forzata;
-che a garanzia della restituzione del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto di mutuo e dall'allegato capitolato, , costituitasi anche quale datrice di ipoteca, Controparte_2 ha consentito che a proprio carico ed in favore di “ ” Controparte_1 venisse iscritta ipoteca, per la complessiva somma di € 126.042,98, sul bene immobile di sua proprietà di seguito descritto;
- che l'odierno opponente non ha richiesto alla Banca la sospensione delle rate del mutuo ed ha omesso l'integrale pagamento di quanto dovuto, per un ammontare pari a euro 61.380,69, adducendo, quale unica circostanza esimente, la “profonda crisi provocata dal coronavirus”, l'ignoranza della “necessità di dover inoltrare formalmente una richiesta di sospensione delle rate” dovute, nei confronti della
Banca che gli aveva erogato il mutuo, nonché la convinzione che “la sospensione dei pagamenti” delle rate de quibus “operasse automaticamente, senza necessità di attivare alcuna procedura”.
Ciò posto, nel caso di specie, trova applicazione la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento;
in particolare la disciplina di cui agli artt. 1453; 1454; 1455; 1456 c.c., con la conseguenza che l'istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo al verificarsi delle diverse fattispecie pattuite dalle parti nel contratto medesimo o, comunque, al verificarsi delle condizioni di cui all'art.1453 c.c.; nonché di cui agli artt. 11; 12; 13 del contratto di mutuo stipulato tra le parti.
Orbene, non avendo la parte mutuataria provveduto al pagamento delle rate di ammortamento scadute, rendendosi, così, inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con la stipula dell'intercorso contratto di mutuo, è incorsa nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi del 1186 c.c., con conseguente diritto del mutuante di chiedere l'immediata restituzione dell'intero prestito.
Nessuna valenza giustificatrice possono, infatti, assumere al riguardo le deduzioni mosse dal nell'atto introduttivo del giudizio, che, per come già anticipato Pt_1 al momento della decisione di rigetto dell'istanza di sospensione, si dimostrano assolutamente infondate e quindi inidonee a sostenere, anche nel merito,
l'avanzata opposizione.
Ne deriva, pertanto, accertato che la domanda attorea è risultata sfornita di prova e che l'inadempimento dello stesso opponente è stato senz'altro grave, il rigetto della promossa opposizione e, per l'effetto, la condanna del sig. Parte_1 alla refusione delle spese di lite, nei confronti della controparte, che, determinate nei valori minimi (in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate) di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta corrispondenza con il valore della causa e con la concreta attività processuale espletata, trovano ristoro come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto, dichiara Parte_1 legittimo l'atto di precetto opposto;
- condanna lo stesso odierno opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte;
spese che si liquidano in complessivi € 6.500,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 20.11.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1182/2021 R.G.A.C., promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via A. Turco, n. 27/A, presso lo Studio dell'avv. Magda Mellea (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, come da procura allegata in C.F._2 atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
“con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli Controparte_1
n. 30, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario B.N.L. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società BNP Paribas S.A. - Parigi, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , capitale P.IVA_1 sociale € 2.076.940.000,00 interamente versato e per essa, quale mandataria con rappresentanza, giusta procura speciale a ministero Dott. Persona_1
di Roma del 5.2.2020 (rep. n. 3712, racc. n. 1951), " , con
[...] Parte_2 sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, 15, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma C.F. e P. Iva n. REA 1050629, capitale sociale € 781.250,00, P.IVA_2 in possesso della licenza della Questura di Roma ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 773/1931, in persona del Direttore dell' (C.F. Parte_3
), come individuato con procura speciale a rogito Notaio CodiceFiscale_3 di Roma del 28.4.2020 (rep. n. 2468, racc. n. 301), rappresentata e Persona_2 difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Franco (codice fiscale: ), con studio in CodiceFiscale_4
Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3”.
- CREDITRICE OPPOSTA –
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. citava dinanzi Parte_1 al Tribunale di Catanzaro, la e per essa, quale Controparte_1 mandataria con rappresentanza, " , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, affinché venisse dichiarato, previa sospensione dell'efficacia del titolo e del successivo atto di precetto, che la Banca convenuta non avesse alcun diritto ad ottenere la somma dedotta nell'atto opposto.
A fondamento della domanda esponeva, quale unica ragione di doglianza, di non aver potuto provvedere al pagamento delle rate del mutuo concessogli dall'epigrafato istituto di credito, “a causa della profonda provocata dal coronavirus”. A dire dello stesso debitore precettato, infatti, “il mancato pagamento traeva origine da una situazione gravissima (pandemia) che era oramai notoria a tutti e che non aveva permesso nemmeno di tenere aperte le attività e che aveva avuto un severo impatto sulle attività commerciali e di conseguenza sui lavoratori”. Evidenziava, che “nel caso di specie…ignaro della necessità di dover inoltrare formalmente una richiesta di sospensione delle rate del mutuo direttamente alla nonché di dover allegare documentazione che attestasse il rispetto dei CP_1 requisiti, provvedeva a sospendere i pagamenti, in quanto convinto che la sospensione causa coronavirus operasse automaticamente, senza necessità di attivare alcuna procedura”.
Ciò che avrebbe, sempre a dire dello stesso opponente, reso “non censurabile il suo comportamento che, senza colpa aveva ritenuto esistente una causa giustificativa automatica, non considerando di doversi attivare per la moratoria sul mutuo….”.
Alla luce di tali considerazioni, concludeva quindi come in epigrafe domandando, altresì, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la e Controparte_1 per essa, quale mandataria con rappresentanza, " , in persona del Parte_2 suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto inammissibile ed in ogni caso per assoluta carenza dei presupposti di legge, in quanto è mancata la allegazione dei gravi motivi previsti dagli artt. 615 e 624 c.p.c., comunque insussistenti, sia con riferimento al fumus boni iuris sia con riferimento al periculum in mora;
in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che la domanda proposta da deve ritenersi assolutamente infondata in fatto ed in diritto e Parte_1 carente dei necessari supporti probatori e, per l'effetto, respingere ogni richiesta ex adverso avanzata;
- quindi, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, costituito dal contratto di mutuo a rogito notar di Crotone del Persona_3
21.7.2017 (rep. n. 11441, racc. n. 8534), munito di formula esecutiva in data
4.8.2017, in quanto conforme alle disposizioni legislative in materia ed attestante
l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
- accertare e dichiarare la legittimità e liceità della condotta della banca opposta nonché la piena sussistenza del diritto di quest'ultima di procedere ad esecuzione forzata, in quanto munita di idoneo titolo esecutivo ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito maturato - pari, alla data del 4.5.2021, a complessivi € 61.826,13, di cui € 49.148,63 per capitale residuo e € 12.677,50, per rate scadute insolute ed interessi, oltre interessi calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo inadempiuto dal 5.5.2021 al dì dell'effettivo soddisfo, spese sostenute e successive occorrende - per effetto del denunciato inadempimento dei patti e delle condizioni contenute nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità, validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 19.1.2021 e, conseguentemente, la sussistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità, validità ed efficacia degli atti esecutivi già compiuti.
In via meramente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovessero essere rilevate e provate somme precettate non dovute, accertare e dichiarare che l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità di quest'ultimo e, per l'effetto, limitare la dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di esse e respingere la domanda per la somma dovuta a seguito di tale riduzione, dichiarando esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essa:
- ancora, nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovessero essere accertato un credito a favore dell'opponente nei confronti della banca opposta, compensare i rispettivi diritti nei limiti e nella misura dei reciproci crediti”.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, a seguito del rigetto della preliminare istanza di inibitoria ad opera del Tribunale, in diversa composizione fisica, all'udienza del 22.10.2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva, su richiesta delle parti, trattenuta in decisione dallo scrivente, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e pertanto non merita di essere accolta.
È pacifico e non contestato :
- che tra e e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
è stato sottoscritto contratto di mutuo del 21.7.2017, rogato dal notaio
[...]
di Crotone, che, quale atto ricevuto da notaio, costituisce, ai sensi Persona_3 dell'art. 474, comma 2, n. 3) c.p.c., titolo esecutivo, sulla base del quale può essere promossa esecuzione forzata;
-che a garanzia della restituzione del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto di mutuo e dall'allegato capitolato, , costituitasi anche quale datrice di ipoteca, Controparte_2 ha consentito che a proprio carico ed in favore di “ ” Controparte_1 venisse iscritta ipoteca, per la complessiva somma di € 126.042,98, sul bene immobile di sua proprietà di seguito descritto;
- che l'odierno opponente non ha richiesto alla Banca la sospensione delle rate del mutuo ed ha omesso l'integrale pagamento di quanto dovuto, per un ammontare pari a euro 61.380,69, adducendo, quale unica circostanza esimente, la “profonda crisi provocata dal coronavirus”, l'ignoranza della “necessità di dover inoltrare formalmente una richiesta di sospensione delle rate” dovute, nei confronti della
Banca che gli aveva erogato il mutuo, nonché la convinzione che “la sospensione dei pagamenti” delle rate de quibus “operasse automaticamente, senza necessità di attivare alcuna procedura”.
Ciò posto, nel caso di specie, trova applicazione la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento;
in particolare la disciplina di cui agli artt. 1453; 1454; 1455; 1456 c.c., con la conseguenza che l'istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo al verificarsi delle diverse fattispecie pattuite dalle parti nel contratto medesimo o, comunque, al verificarsi delle condizioni di cui all'art.1453 c.c.; nonché di cui agli artt. 11; 12; 13 del contratto di mutuo stipulato tra le parti.
Orbene, non avendo la parte mutuataria provveduto al pagamento delle rate di ammortamento scadute, rendendosi, così, inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con la stipula dell'intercorso contratto di mutuo, è incorsa nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi del 1186 c.c., con conseguente diritto del mutuante di chiedere l'immediata restituzione dell'intero prestito.
Nessuna valenza giustificatrice possono, infatti, assumere al riguardo le deduzioni mosse dal nell'atto introduttivo del giudizio, che, per come già anticipato Pt_1 al momento della decisione di rigetto dell'istanza di sospensione, si dimostrano assolutamente infondate e quindi inidonee a sostenere, anche nel merito,
l'avanzata opposizione.
Ne deriva, pertanto, accertato che la domanda attorea è risultata sfornita di prova e che l'inadempimento dello stesso opponente è stato senz'altro grave, il rigetto della promossa opposizione e, per l'effetto, la condanna del sig. Parte_1 alla refusione delle spese di lite, nei confronti della controparte, che, determinate nei valori minimi (in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate) di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta corrispondenza con il valore della causa e con la concreta attività processuale espletata, trovano ristoro come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto, dichiara Parte_1 legittimo l'atto di precetto opposto;
- condanna lo stesso odierno opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte;
spese che si liquidano in complessivi € 6.500,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 20.11.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)