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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14055/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 473 bis 29 c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. SANTOIANNI
INGEGNO PATRIZIO , giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. SANTOIANNI LUCIANO e con questi elett.te dom.ta presso il suo studio
RESISTENTE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 3.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 27/06/2024 il sign. sponeva: Parte_1
di aver contratto matrimonio in Napoli il 23.06.1968 con la sig.ra ; che dalla Controparte_1
loro unione nascevano due figli entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
di essersi separato in virtù di accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pozzuoli alle seguenti condizioni: a) La casa coniugale di proprietà della sig.ra , unità immobiliare costituita CP_1
da tre livelli veniva divisa tra i coniugi essendo il frutto di un acquisto congiunto seppur intestata esclusivamente alla generalizzata b) i coniugi rinunciavano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco essendo all'epoca della separazione economicamente autosufficienti”; di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa di problemi di salute.
Su tali premesse chiedeva modificarsi le condizioni di separazione con previsione di un assegno di mantenimento in suo favore ed a carico della OL pari ad € 300,00 mensili.
In data 26.09.2024 si costituiva la sig.ra la quale deduceva che nelle Controparte_1
more era stato raggiunto un accordo con il ricorrente dichiarandosi disponibile a versare un assegno di mantenimento in favore del marito pari ad € 200,00.
All'udienza del 3.12.2024 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto degli accordi raggiunti dalle parti a totale definizione della controversia. Sulle conclusioni delle parti la causa era rimessa al Collegio.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dalle parti: la sig.ra si dichiara disponibile a versare in favore del marito un assegno di CP_1
mantenimento mensile pari ad euro 200,00 mensili con decorrenza dal ricorso. Chiediamo pertanto che vengano modificate le condizioni di separazione essendo sopravvenuto un nuovo elemento meritevole di tutela con la previsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili che la sig.ra dovrà versare in favore del sig. . Controparte_1 Parte_1
Orbene, il Collegio, esaminata la documentazione agli atti allegata, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative ne prende atto e li recepisce.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda:
in accoglimento degli accordi raggiunti da e da Parte_1 CP_1
in parziale modifica delle condizioni di separazione sottoscritte innanzi all'Ufficiale
[...] di Stato civile del Comune di Pozzuoli pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere la somma mensile di € 200,00 in favore di a titolo di mantenimento, Parte_1 con rivalutazione annuale dal gennaio 2026 come da accordi sottoscritti dalle parti riportati in parte motiva;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 06/12/2024
Il G. rel. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14055/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 473 bis 29 c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. SANTOIANNI
INGEGNO PATRIZIO , giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. SANTOIANNI LUCIANO e con questi elett.te dom.ta presso il suo studio
RESISTENTE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 3.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 27/06/2024 il sign. sponeva: Parte_1
di aver contratto matrimonio in Napoli il 23.06.1968 con la sig.ra ; che dalla Controparte_1
loro unione nascevano due figli entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
di essersi separato in virtù di accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pozzuoli alle seguenti condizioni: a) La casa coniugale di proprietà della sig.ra , unità immobiliare costituita CP_1
da tre livelli veniva divisa tra i coniugi essendo il frutto di un acquisto congiunto seppur intestata esclusivamente alla generalizzata b) i coniugi rinunciavano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco essendo all'epoca della separazione economicamente autosufficienti”; di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa di problemi di salute.
Su tali premesse chiedeva modificarsi le condizioni di separazione con previsione di un assegno di mantenimento in suo favore ed a carico della OL pari ad € 300,00 mensili.
In data 26.09.2024 si costituiva la sig.ra la quale deduceva che nelle Controparte_1
more era stato raggiunto un accordo con il ricorrente dichiarandosi disponibile a versare un assegno di mantenimento in favore del marito pari ad € 200,00.
All'udienza del 3.12.2024 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto degli accordi raggiunti dalle parti a totale definizione della controversia. Sulle conclusioni delle parti la causa era rimessa al Collegio.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dalle parti: la sig.ra si dichiara disponibile a versare in favore del marito un assegno di CP_1
mantenimento mensile pari ad euro 200,00 mensili con decorrenza dal ricorso. Chiediamo pertanto che vengano modificate le condizioni di separazione essendo sopravvenuto un nuovo elemento meritevole di tutela con la previsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili che la sig.ra dovrà versare in favore del sig. . Controparte_1 Parte_1
Orbene, il Collegio, esaminata la documentazione agli atti allegata, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative ne prende atto e li recepisce.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda:
in accoglimento degli accordi raggiunti da e da Parte_1 CP_1
in parziale modifica delle condizioni di separazione sottoscritte innanzi all'Ufficiale
[...] di Stato civile del Comune di Pozzuoli pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere la somma mensile di € 200,00 in favore di a titolo di mantenimento, Parte_1 con rivalutazione annuale dal gennaio 2026 come da accordi sottoscritti dalle parti riportati in parte motiva;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 06/12/2024
Il G. rel. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino