CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RE P LICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Maura Stassano Presidente
Consigliere Rocco Pavese
Consigliere rel. Francesca Tritto
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note del 7.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 360/2023
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv.to SANTESE ROSARIO e presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA D'AIUTOLO, 1 - MACCHIA 84096
MONTECORVINO ROVELLA
- appellante
E
LEO N. 12 (AVVOCATURA DISTRETT. CP 1 84127 SALERNO
- appellato -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 2157/22 pubblicata in data
16.12.2022.
E
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2021 dinanzi al Tribunale di Salerno, il sig.
premesso di aver lavorato dal 01/09/1969 al 31/12/2007, in Parte 1
qualità di operaio con mansioni di bracciante agricolo potatore e che, a causa della movimentazione manuale di carichi e del prolungato svolgimento di tali mansioni particolarmente usuranti, avrebbe contratto una malattia professionale, conveniva
CP_1 per sentirla condannare al pagamento in suo favore dei benefici commisurati ad un danno biologico pari al 8%.
In particolare il sig. Pt 1 evidenziava di aver sviluppato numerose patologie invalidanti: "Ernia discale L4-L5 sede mediana e paramediana bilaterale, ernia discale L5-S1 a sede mediana e paramediana bilaterale, protrusioni dicali L2-
L3 ed L3-L4, segni degenerazione disco-somatico, osteofitosi margino-
somatica, sclerosi ipertrofica interapofisaria, ridotta ampiezza del canale spinale" e per tali patologie, contratte a causa delle mansioni espletate per lungo periodo, in data 14/11/2018 aveva inoltrato domanda per il riconoscimento della malattia professionale. L'CP_1 in risposta accoglieva la domanda riconoscendo una invalidità in misura del
3% con accertamento della menomazione: sfumato impegno funzionale.
Tali conclusioni venivano impugnate dal Pt 1 il quale, a seguito di visita collegiale medico-legale, si vedeva riconoscere un grado di invalidità nella misura del 4%.
A quel punto l'odierno appellante decideva di adire il Tribunale al fine ottenere il riconoscimento della malattia professionale nella percentuale dell'8%, ritenendo la sussistenza del nesso causale stante la malattia tabellata e la valutazione del 4%
non adeguata. Si costituiva CP 1 con comparsa con la quale resisteva al ricorso e concludeva per il rigetto.
Disposta CTU medico-legale, in accoglimento di richiesta in tal senso del ricorrente,
il giudice di prime cure faceva proprie le conclusioni del CTU che confermava la valutazione del 4%, già riconosciuta in sede di visita collegiale e rigettava il ricorso.
Ricorre ora in appello il ricorrente ritenendo la sentenza non corretta in conseguenza di una “errata valutazione medica del C.T.U.". A dire dell'appellante il consulente medico non avrebbe adeguatamente valutato “tutte le tecnopatie a carico del ricorrente né l'entità clinica e l'origine lavorativa delle predette patologie.
Il Ctu diagnosticando al ricorrente la patologia di “sfumato impegno funzionale” con 4% di
D.B., non ha tenuto conto, o, almeno non ha fatto alcun riferimento alla patologia: “segni di deformazione artrofica disco-simatica" riportati nel referto della RMN del 15/10/2018,
non ha tenuto conto del fatto che, nella fattispecie non si tratta soltanto di "protrusione lombare" che da sola da luogo ad un D.B. del 4%, bensì, del fatto che trattasi di multiple ernie discali da L2 ad S1, come riportato dalla medesima risonanza magnetica, con severo disturbo-trofico sensitivo, come anche evidenziato dell'EMG. Pertanto, il CTU, al riconoscimento del 4% doveva aggiungere il D.B. derivante dal disturbo disco-artrofico il quale, secondo le tabelle D.M. 38/2000 pag. 192, prevede il riconoscimento di un D.B. fino al 35%!" Evidenzia inoltre che la patologia da cui sarebbe affetto è tabellata,
pertanto opera la presunzione legale di origine professionale di cui al DPR
1124/1965
Per tali motivi, conclude per la riconferma della sentenza di primo grado e il riconoscimento della malattia professionale in misura del 8% o nella percentuale minore o maggiore che risulti da CTU che chiede di rinnovare.
Si è costituito CP_1 che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso,
Parte l'esistenza non di ernie ma dievidenziando come il CTU avesse rilevato dalla protrusioni, ridimensionando così la gravità della malattia.
Il collegio, ritenuto di non accogliere l'istanza di rinnovazione della CTU, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. ha deciso con dispositivo.
Il primo punto di gravame riguarda l'errata valutazione della patologia da cui è
affetto il ricorrente consistente in plurime ernie che, a suo dire comporterebbero
,
un disturbo disco-artrofico con un danno biologico “fino al 35%”. Ebbene, tale contestazione non può considerarsi fondata. Il CTU evidenzia che dalla risonanza magnetica prodotta dal ricorrente non si evince l'esistenza di ernie, piuttosto di protrusioni. Si legge nella impugnata sentenza:" Ciò detto, il c.t.u. medico-legale ha affermato che il sig. Pt 1 risulta affetto da protrusioni al rachide lombare riconducibili al DM del 12.7.2000 "ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico-
sensitivi persistenti” (213). Si legge nella perizia che avendo il ricorrente svolto l'attività di bracciante, potatore ad addetto alla movimentazione dei carichi, le condizioni di rischio da prendere in considerazione per il riconoscimento della malattia dell'ernia discale lombare sono le vibrazioni trasmesse al corpo intero, le
WBV, e che il tratto maggiormente sottoposto a tali vibrazioni è proprio il tratto lombare con le relative cerniere, dorso-lombare e lombo-sacrale. Dalla documentazione prodotta, un RMN del tratto lombo sacrale del 15.10.2018, ad avviso del ctu, emerge un quadro di protrusioni discali del tratto in esame e non di chiare ernie;
specifica che la protrusione discale è una condizione caratterizzata da lieve fuoriuscita del disco intervertebrale causata dall'azione compressiva delle vertebre,
mentre l'ernia è una condizione patologica in cui si assiste alla fuoriuscita abbondante dell'anulus fibroso del disco vertebrale con possibile e conseguente compressione delle radici nervose che, nella pratica clinica, si manifesta con lombalgia persistente, parestesie, deficit di forza e alterazione dei riflessi osteotendinei (ROT) a carico degli arti inferiori (dolore neuropatico). Ebbene, secondo il parere dell'ausiliario, la documentazione medica esibita è limitata alla sola RMN
del 15/10/2018 (presenza di modeste protrusioni) e all'EMG del 19/12/2019 da cui emergono modesti aspetti di sofferenza muscolare neurogena a carico del pedidio dx da patia assonale verosimilmente radicolare, ma a tali mezzi strumentali non hanno fatto seguito né valutazioni specialistiche né trattamenti riabilitativi significativi e identificativi di una sofferenza lombare continuativa con dolore neuropatico.
Pertanto, alla luce delle risultanze peritali, della documentazione medica prodotta e delle considerazioni medico-legali, il ctu afferma che per la patologia vertebrale da cui risulta affetto il periziato va riconosciuto un tasso di invalidità quantificabile nel
4% secondo le tabelle di legge di cui al D.L. 38/2000”.
Il CTU, dalla documentazione sottoposta alla sua attenzione, ha rilevato l'esistenza non di ernie ma di protrusioni. L'appellante non si sofferma su tale diversa lettura
Parte dell'esito della ma continua a sostenere tutta la tesi difensiva su ernie senza contestare la diversa valutazione del CTU e senza offrire alcuna valida argomentazione che consenta di dubitare sulla correttezza delle conclusioni del
CTU. Le motivazioni poste a base del gravame sono pertanto del tutto generiche e limitate ad una mera riproposizione delle argomentazioni articolate in primo grado senza
Parte alcun ulteriore argomento volto a confutare la diversa lettura della proposta dal CTU ciò che ha reso non utile il ricorso ad una nuova CTU.
Quanto al secondo motivo di gravame “Domanda ampiamente provata malattia
-
tabellata", va fatta una breve premessa. Le malattie tabellate, ovvero incluse nelle tabelle allegate al DPR 1124/1965 sono quelle provocate da specifiche lavorazioni che si manifestano entro un certo periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa,
oltre, come già detto, ad essere incluse nelle tabelle.
Orbene, allorquando si è in presenza di malattia tabellata si ha una presunzione legale di origine professionale per effetto della quale si inverte l'onere della prova e tocca poi all' CP_1 dover dimostrare che la malattia non è stata causata dalle
mansioni espletate. Va però puntualizzato che per aversi malattia tabellata occorre che il lavoratore dimostri non solo la malattia, ma anche di aver svolto le mansioni che l'hanno esposto al rischio di contrarla.
Ebbene, il lavoratore non ha fornito alcuna prova delle mansioni espletate. Non ha articolato richieste istruttorie, al di fuori della CTU, finalizzate a dimostrare le specifiche mansioni disimpegnate. Queste sono rimaste a livello di mere affermazioni, indimostrate. La mancata prova dell'espletamento dell'attività
lavorativa con modalità che avrebbero esposto a rischio il lavoratore, comporta che anche la malattia non può ritenersi “tabellata” mancando a monte la certezza dell'effettuazione di quelle particolari lavorazioni pericolose e, quindi,
dell'esposizione al rischio correlato.
Non potendo ritenere la malattia tabellata, non opera la presunzione di cui si è
detto che vorrebbe a carico dell' CP_1 l'onere della prova. Anche tale punto di gravame va pertanto rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 15/06/2023 e vertente tra Parte 1 (parte appellante) e CP_1 (parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Salerno
n. 2157/2022 del 16/12/2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta,
così provvede:
rigetta l'appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR
115/2002;
nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Salerno, 07/04/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano