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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/07/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 130 dell'anno 2021, proposta da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , elettivamente Parte_10 Parte_11 Parte_12
domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico, che li rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
presso i cui uffici è legalmente domiciliata
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE E CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Matilde Mura, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 5 marzo 2015, Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e avevano convenuto in giudizio l' Parte_11 Parte_12 Controparte_3
e avevano rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che l' Controparte_3
… è obbligata a costituire a regime i fondi del salario accessorio e della
[...]
produttività e quindi a corrisponderli a ciascun ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza,
finanziandoli con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n. 761/79 calcolata
sull'intera massa salariale, con le modalità di cui alle previsioni contrattuali relative al
personale del SSN, ed in ogni caso in misura non inferiore per ciascuna categoria a quella dei
corrispondenti profili del SSN;
in subordine 2. Accertare e dichiarare che l' Controparte_3
… è obbligata a costituire i fondi del salario accessorio e della produttività da
[...]
corrispondere alla data attuale a ciascun ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza,
finanziandoli con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n. 761/79 calcolata
sull'intera massa salariale, con le modalità di cui alle previsioni contrattuali relative al
personale del SSN, ed in ogni caso in misura non inferiore per ciascuna categoria a quella dei
corrispondenti profili del SSN, tenuto conto del fondo del plus orario individuale costituito per
l'anno 1994, e calcolato poi in prosecuzione dall'anno 2000 fino ad oggi, come da specifica
premessa (cfr. capo 1 – MOTIVI) e per tutte le causali ivi domandate;
conseguentemente 3.
Condannare l' … in favore dei ricorrenti al pagamento per Controparte_3
2 ciascuno di essi dell'importo lordo di euro 183.138,33 (centottantatremilacentotrentotto/33),
tenuto conto del fondo del plus orario individuale costituito per l'anno 1994, e calcolato poi in
prosecuzione dall'anno 2000 fino ad oggi, come da specifica premessa (cfr. capo 1 – MOTIVI),
ovvero ed in ogni caso di quella somma maggiore o minore che unitamente alle modalità di
computo risulterà accertata come dovuta in corso di causa, per tutte le causali sopra
domandate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto
fino al saldo, ed il risarcimento del danno per il contestato inadempimento, secondo
quell'importo che in via equitativa verrà ritenuto di giustizia dal Giudicante ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese e di onorari”.
In particolare, i ricorrenti, dopo avere premesso di essere ovvero di essere stati tutti dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell'ente convenuto, ex livello retributivo VIII/VIII bis, equiparati al Dirigente Amministrativo ex livello X – Area Professionale, Tecnica ed Amministrativa della
Dirigenza Sanitaria, e di prestare ovvero di avere prestato la propria attività presso l'
[...]
avevano lamentato che, a far data dal maggio 2007, Controparte_2
l' resistente aveva omesso di corrispondere in loro favore, anche solo in parte qua, il CP_3
salario accessorio dovuto, secondo le rispettive progressioni economiche, in relazione alle posizioni organizzative rivestite, alle funzioni di coordinamento svolte e alla produttività oggetto di valutazione, e, per quanto interessava nella fattispecie specificatamente in loro favore aveva omesso di costituire e distribuire il fondo di produttività, in uniformità a quanto spettante ed erogato al personale del CP_4
Peraltro, avevano aggiunto i ricorrenti, in data 29 settembre 2009, l' Controparte_3
aveva sottoscritto un “accordo sull'utilizzo dei residui” relativo ai fondi per il
[...]
trattamento accessorio per il periodo gennaio-maggio 2007, afferenti all'attività del
[...]
, e in quella sede, pur errando nel computo, aveva stabilito che il fondo produttività CP_5
e il fondo posizione al 31 dicembre 2007 della dirigenza medica e non medica dovessero essere distribuiti in parti uguali per tutti i dirigenti in servizio al primo gennaio 2007 e che i fondi
3 dell'accessorio del comparto e il fondo comune al 31 dicembre 2007, relativo agli anni 2007 e
2006, venissero utilizzati per attribuire una fascia economica sanitaria ai dipendenti universitari del comparto che avessero maturato i requisiti al primo gennaio 2007.
Per proprio conto, avevano aggiunto i ricorrenti, con deliberazione del 29 settembre 2009,
l' aveva poi recepito un accordo relativo al Controparte_2
personale del comparto SSN per le progressioni orizzontali per l'anno 2009 e per i criteri di ripartizione della produttività per l'anno 2008, demandando poi al Servizio Amministrazione del personale l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti nel rispetto degli accordi raggiunti e nei limiti dei fondi esistenti e dando comunicazione dell'accordo all'Università convenuta per l'eventuale applicazione dell'istituto in discussione al personale Comparto Università addetto all'assistenza sulla base delle risorse finanziarie risultanti dall'ammontare dei fondi di cui all'art. 87 CCNL Comparto Università in data 16 ottobre 2008, quadriennio normativo 2006/2009,
biennio economico 2006/2007, alla data del 13 maggio 2007, diminuito degli importi corrisposti nell'ambito della contrattazione decentrata;
accordo cui poi l'A.O.U. aveva dato seguito, con deliberazioni del 4 dicembre 2009 e del 4 marzo 2010, procedendo al pagamento di quanto dovuto, una volta reperita la disponibilità economica per attribuire la progressione economica,
Cont esclusivamente nei confronti dei dipendenti .
La pretesa fatta valere, avevano proseguito i ricorrenti, “ai sensi e per gli effetti
dell'equiparazione sussistente per tutti i ricorrenti ex art. 31 del DPR n. 761/79”, trovava,
quindi, il suo fondamento, innanzitutto, nell'art. 33 del Contratto Collettivo Integrativo dei
Dipendenti della preesistente il quale prevedeva Parte_13
che il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale fossero a carico dell' per l'importo relativo alla categoria di appartenenza e che, invece, la restante CP_3
parte del trattamento economico, compreso il salario accessorio, fosse finanziata con l'indennità
perequativa prevista dall'art. 31, D.P.R. n. 761/79 calcolata sull'intera massa salariale, con le modalità prevista dai CCNL e dai contratti integrativi del personale del SSN e comunque in
4 misura non inferiore per ciascuna categoria a quello dei corrispondenti profili del SSN.
La norma collettiva appena richiamata, avevano aggiunto i ricorrenti, prevedeva, altresì, che, per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione valutasse l'entità delle risorse da destinare all'incremento del fondo per il salario accessorio, prevedendo la relativa copertura negli strumenti di programmazione annuale e/o pluriennale, nell'ambito delle capacità di bilancio,
mediante risorse aggiuntive che, a decorrere dal gennaio 2004, sarebbero state determinate dalle parti in apposita seduta contrattuale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso CCI.
Pertanto, avevano osservato i ricorrenti, poiché essi avevano tutti rivestito gli ex livelli retributivi
VIII e VIII bis, già equiparati al X livello retributivo del Comparto Sanità per lo svolgimento delle assegnate mansioni in assistenza, nei loro confronti doveva operare il trattamento proprio dell'equiparazione stipendiale al Dirigente del Comparto Sanità e l'Amministrazione resistente doveva, perciò, garantire la costituzione dei fondi necessari ai fini di cui sopra ed erogare loro il relativo salario accessorio e quindi distribuire il fondo di produttività, dovuti in parte qua, negli stessi termini nei quali ciò era stato garantito al personale sanitario.
Infatti, avevano evidenziato i ricorrenti, l'art.61 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 della Dirigenza
del ruolo professionale, tecnico e amministrativo Sanitario (Comparto Sanità) aveva previsto che
“Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una
componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio
per il conseguimento di livelli di particolare qualità delle prestazioni dei Dirigenti. 2 Al
finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista
negli artt. 62, 63 e 64 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi: a) fondo per la retribuzione di
risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi: il fondo è costituito,
nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli
articoli 57 e seguenti del D.P.R. 364/1990 – ripartita secondo le quote storiche spettanti a
ciascun ruolo – determinata par l'anno 1993 e decurtata della percentuale prevista dall'art.8,
comma 3 della legge n.537/1993. Il fondo è incrementabile con le eventuali risorse aggiuntive di
5 cui all'art.5, comma 2. Dal 1° gennaio 1997, il fondo è decurtato degli importi utilizzati nei
fondi previsti dall'art.58, commi 2 e 4 e dalla medesima data, le aziende ed enti possono, altresì,
utilizzare un'ulteriore quota del fondo citato sino ad un massimo del 15% per incrementare,
proporzionalmente, i fondi di cui all'art.58, commi 2 e 4. In tal caso il fondo della presente
lettera è ridotto in misura corrispondente alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate
avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di produttività
ottenuti con l'applicazione del presente istituto delle incentivazioni.”
Ritualmente diffidata nel dicembre 2010, avevano riferito i ricorrenti, l' Controparte_3
aveva di fatto riconosciuto la propria inadempienza, però affermando di avere in corso, sin dalla fine del 2010, una difficile trattativa con la Regione Autonoma della Sardegna per la stesura di un atto di integrazione del Protocollo già stipulato il 11 ottobre 2004, teso a riconoscere al personale universitario la conservazione del trattamento economico in godimento al momento della costituzione dell' e ad integrare il Fondo del trattamento accessorio, qualora non CP_6
capiente per tutto il personale transitato nell' e, altresì, affermando, sia che l'attuazione CP_2
dell'accordo del 29 marzo 2009 non era stato possibile in quanto, per la parte in cui i fondi dell'accessorio del comparto e il fondo comune venivano utilizzati per attribuire una fascia economica sanitaria sarebbe stata necessaria un'apposita trattativa con l' con la Regione CP_6
Autonoma della Sardegna che doveva retribuire tale accessorio, mentre la aveva messo a Pt_14
disposizione dell' i fondi necessari per pagare il trattamento accessorio al personale del CP_6
SSN, sia di avere sempre, per parte sua, garantito al personale che operava presso l'A.O.U.,
come al personale che aveva in precedenza operato presso l' , il Parte_15
trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo, risultando, invece, quantomeno dubbio che, senza un recepimento formale da parte dell' il contratto decentrato del CP_6
avesse ancora valore. CP_5
Quindi, avevano osservato sul punto i ricorrenti, visto che l'Università aveva riconosciuto la fondatezza e la legittimità della censura da loro elevata circa la mancata distribuzione dei fondi
6 per la produttività e quindi la mancata erogazione del salario accessorio anche a decorrere dal maggio 2007, mentre aveva dimenticato che il trattamento accessorio doveva essere finanziato con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n. 761/1979 calcolata sull'intera massa salariale, non vi erano ragioni perché non si desse corso alle loro pretese, ossia alla costituzione a regime dei fondi nei termini precisati e conseguentemente al pagamento del salario accessorio e alla distribuzione del fondo di produttività negli stessi termini nei quali erano stati garantiti al personale sanitario.
Dall'anno 2000 all'anno 2014, avevano, pertanto, concluso sul punto i ricorrenti, secondo un'elaborazione eseguita in difetto rispetto a quanto effettivamente dovuto, a ciascuno di essi spettava un importo complessivo lordo pari ad almeno €. 183.138,33, calcolato tenendo conto dei dati utili resi disponibili dalla controparte, ossia il fondo del plus orario individuale dell'anno
1994, calcolato poi in prosecuzione dall'anno 2000 al 2014, come da relazione del dott. Per_1
in atti.
D'altra parte, avevano aggiunto i ricorrenti, l'A.O.U. aveva comunicato che, con deliberazione
C.S. n. 843 del 31 dicembre 2010, si era provveduto alla costituzione di un unico fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione, del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e della retribuzione di risultato del personale non docente equiparato alla dirigenza e
Co per il personale dipendente dell' che prestava attività per la stessa Azienda e che CP_3
con Deliberazione C.S. n. 789 del 16 dicembre 2010 si era provveduto alla costituzione di un unico fondo destinato alla remunerazione dei compensi di lavoro straordinario e di particolari condizioni di lavoro, della produttività collettiva ed individuale, al finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, cosicché era indiscutibile che il comportamento omissivo e inadempiente dell' non potesse che ritenersi ingiustificato. CP_3
Ciò premesso, i ricorrenti avevano contestato il comportamento omissivo e la condotta inadempiente dell'amministrazione resistente formulando tre specifici motivi.
7 Con il primo motivo avevano, in particolare, lamentato l'avvenuta violazione degli artt. 66, 83,
87, 88, 89, 90 e 91 del CCNL Comparto Università 2006-2009, osservando come le previsioni contrattuali che si assumevano violate prevedevano espressamente l'obbligo dell'ente resistente di assicurare a tutti i dipendenti universitari, pur se in servizio presso le lo Parte_16
stesso trattamento economico, composto, oltre che del trattamento fondamentale, del trattamento accessorio oggetto di causa, e quindi comprensivo dell'indennità di ateneo, dell'indennità
mensile, denominata indennità di mansioni integrate, dell'indennità di responsabilità, della
Co retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dell'indennità di coordinamento, dell'indennità relativa alla posizione organizzativa, dell'indennità di produttività
e dei compensi derivanti dalla valutazione, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario e delle altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.
Le disposizioni contrattuali che si assumevano violate, avevano proseguito i ricorrenti,
disciplinavano puntualmente ed espressamente l'obbligo dell' di costituire Controparte_3
appositi fondi per il finanziamento di ciascuna delle indicate voci retributive, oltre che le modalità costitutive/attuative dei medesimi, nel rispetto delle previsioni di ciascun esercizio finanziario. Obbligo di costituzione dei fondi destinati al salario accessorio e di produttività che l'Università convenuta non aveva in alcun modo rispettato.
Infatti, avevano osservato i ricorrenti, fin da principio il fondo per la retribuzione di risultato doveva essere costituito nel suo ammontare dalla somma complessiva dei precedenti fondi di produttività, ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo, come determinate nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 8 della legge 537/1993, decurtate delle percentuali di legge, ma da rapportarsi non allo stipendio universitario erogato ai ricorrenti, ma allo stipendio da corrispondersi al Dirigente , al quale essi erano stati equiparati e per CP_2
il quale avevano ricevuto, fino a quel momento, la differenza stipendiale.
Invece, avevano sostenuto i ricorrenti, l' non aveva considerato Controparte_3
che il fondo relativo alla produttività constava di una componente fissa storicizzata, la quale, se
8 non corrisposta, doveva essere immediatamente riversata sul bilancio dell'anno successivo,
errore che ben emergeva dalle deliberazioni assunte nel tempo dall'ente convenuto e dalla stessa relazione tecnica elaborata dalla società ISSOS Servizi Global Consulting s.r.l., che era stata incarica dall' ai fini di cui si discute, la quale aveva, quindi, potuto usare solo dati CP_3
erronei e parziali.
Infatti, avevano osservato i ricorrenti, per determinare le quote dei fondi del comparto (esclusi i
Dirigenti), l' , ovvero la società ISSOS dalla stessa incaricata, nel prospetto del CP_3
personale, aveva indicato un numero che era il numero totale dei dipendenti, esclusi i soli
Dirigenti Universitari (medici e non medici), e non anche gli appartenenti al comparto equiparati ai Dirigenti Sanitari. Inoltre, si dava atto che nel comparto universitario esiste un unico fondo,
senza fornire alcuna indicazione specifica delle quote stabilite per i vari settori (fondo produttività, fondo progressioni economiche, ecc.), mentre poteva agevolmente verificarsi che nei bilanci precedenti ogni fondo faceva riferimento ad un capitolo di spesa distinto, e quindi ben identificabile.
In realtà, avevano evidenziato i ricorrenti, le molteplici variabili che l'ente resistente avrebbe dovuto considerare ai fini per cui è causa, avrebbero dovuto consistere: negli aventi diritto di ciascun anno, in coloro che erano stati posti in quiescenza anno dopo anno, negli assunti anno per anno, nei pareri espressi dalle commissioni interne per l'attribuzione dei punti per la determinazione del risultato raggiunto dagli interessati.
Quindi, avevano osservato i ricorrenti, le omissioni e l'inadempimento dell'ente convenuto anche per tutto quanto concerneva le indicate variabili, la costituzione dei fondi di produttività,
la loro distribuzione e l'erogazione del trattamento accessorio erano pertanto ingiustificati, ma doveva escludersi che le violazioni perpetrate si potessero ripercuotere su di loro, che, quindi,
seppure con un'elaborazione in difetto rispetto al dovuto, avevano quantificato le somme loro spettanti per le causali già precisate prendendo l'unico dato utile, reso disponibile dalla stessa controparte, cioè il fondo del plus orario individuale dell'anno 1994, calcolato poi in
9 prosecuzione dall'anno 2000 al 2014, ottenendo così per ciascuno un ammontare complessivo lordo di €. 183.138,33.
Con il secondo motivo, i ricorrenti avevano lamentato che l' avesse Controparte_3
giustificato il proprio operato attraverso il riferimento al mancato reperimento della disponibilità
economica necessaria: in realtà, avevano osservato i medesimi, controparte non si era mai attenuta, per la costituzione dei fondi per cui è causa, a quanto espressamente previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche con riferimento agli obblighi sulla stessa gravanti circa gli elevati standards qualitativi ed economici che dovrebbero essere assicurati nei procedimenti connessi allo svolgimento dell'attività di ciascuna amministrazione pubblica, in relazione ai quali, peraltro, per ciò che concerne il funzionamento e gli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, è anche contemplato lo svolgimento di un efficace contraddittorio con le organizzazioni sindacali.
In definitiva, avevano argomentato i ricorrenti, ancora alla data di deposito del ricorso, anche in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, l' convenuta non aveva CP_3
provveduto a corrispondere in loro favore tutti gli importi ad essi contrattualmente dovuti, tenuto conto delle prestazioni accessorie, pur diversamente modulate, svolte dai medesimi oltre l'ordinaria attività, con ciò alterando il carattere sinallagmatico del rapporto contrattuale, in forza del quale essa sarebbe stata tenuta a corrispondere quella retribuzione proporzionale alla quantità
e qualità della prestazione lavorativa, sancita costituzionalmente, e ciò con specifico riferimento anche al salario accessorio e alla distribuzione del fondo di produttività.
Infine, con un terzo motivo, i ricorrenti avevano ribadito l'erroneità del procedimento seguito dalla parte convenuta nella costituzione dei fondi per cui è causa, precisando, in particolare,
Co come dai documenti prodotti con riferimento al personale (ex livello 8, equiparato all'ex 10
Comparto Sanità) si era potuto osservare che il fondo di produttività risultava calcolato facendo riferimento alla sola normativa universitaria e non anche, esclusivamente per i dipendenti che svolgono attività assistenziale, alle norme relative ai fondi del Comparto Sanità.
10 ***
L si era costituita in giudizio e aveva resistito. Controparte_3
In via pregiudiziale, il detto ente aveva eccepito la litispendenza o la continenza ovvero comunque l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento
Part dell'unica pretesa in relazione alla posizione delle ricorrenti e le quali, già in Parte_2
altro giudizio, aveva domandato il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Inoltre, l'ente convenuto, ritenendo la propria totale estraneità alla vicenda, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che, a norma dell'art. 64, comma 3, CCNL
comparto Università e secondo quanto analogamente previsto dal Protocollo d'Intesa stipulato con la Regione Sardegna il 11 ottobre 2004, mentre il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo restavano a carico dell' , la restante parte, ivi compreso il salario CP_3
accessorio, doveva essere finanziata con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 D.P.R.
761/1979.
Il citato protocollo, aveva aggiunto l' , stabiliva, altresì, che i provvedimenti di CP_3
applicazione ed il calcolo del trattamento economico aggiuntivo erano predisposti dall'azienda ospedaliera e da quest'ultima versati mensilmente, con le relative provviste, all' , che CP_3
ne prendeva atto e provvedeva al relativo pagamento.
Pertanto, aveva osservato l'ente resistente, dal 14 maggio 2007, data in cui era divenuta operativa, con propria personalità giuridica, l' , il personale che Controparte_2
prestava attività assistenziale era gestito dalla medesima per tutti gli aspetti riguardanti CP_2
l'assistenza sanitaria, ivi comprese tutte le indennità retributive spettanti a tale titolo e le progressioni figurative delle fasce economiche sanitarie.
Infatti, aveva precisato la parte convenuta, il finanziamento per l'indennità ex art. 31 D.P.R.
781/79, che era a carico della Regione Autonoma della Sardegna, veniva versato da quest'ultima all' che calcolava l'indennità per ciascun dipendente universitario in servizio, e poiché i CP_6
fondi del trattamento accessorio dovevano essere finanziati con l'indennità in questione,
11 l'obbligo di cui si era chiesto l'accertamento non poteva che ricadere sull' Controparte_2
indicata, come, d'altronde, risultava confermato dall'accordo stipulato il 17 dicembre 2009 tra e di categoria in relazione alle forme di utilizzo del trattamento accessorio del CP_6 Pt_17
personale universitario operante nell'azienda ospedaliera, con il quale il Direttore
Amministrativo di a riprova della esclusiva competenza dell'azienda a costituire i fondi CP_6
di cui si discute, aveva assunto l'impegno di ricostruire, attraverso l'incarico a ciò conferito ad una società terza di comprovata esperienza, i fondi del trattamento accessorio del personale universitario presso l' far data dalla costituzione dell' . CP_6 Parte_15
In ogni caso, aveva proseguito l'ente resistente, il ricorso doveva considerarsi, comunque,
inammissibile, sotto diversi profili, oltre che infondato nel merito.
In primo luogo, infatti, l' aveva eccepito la nullità del primo motivo di Controparte_3
ricorso formulato dai ricorrenti e della domanda di condanna formulata sulla base dello stesso,
considerata l'indeterminatezza dei presupposti fattuali e giuridici posti a sostegno della richiesta economica formulata e, in particolare, del difetto di specificazione, per ciascun ricorrente, dei presupposti di fatto dell'asserito credito, oltre che dei criteri di calcolo utilizzati e degli elementi presi a riferimento, i quali sarebbero stati particolarmente rilevanti nella fattispecie, avendo la medesima ad oggetto la materia della distribuzione del salario accessorio, nella quale era determinante l'apporto reso da ciascun dipendente alla struttura di appartenenza, oltre che la valutazione dei titoli e delle competenze posseduti da ciascuno.
Tra l'altro, aveva aggiunto sul punto l'ente resistente, mentre a pag. 3 del ricorso si faceva risalire l'inadempimento dell' al 2007, la domanda di condanna era formulata con CP_3
riferimento a somme dovute a decorrere dal 2000, con conseguente insanabile contrasto tra
petitum e causa petendi.
In secondo luogo, l' aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, visto CP_3
che i ricorrenti avevano contestato deliberazioni dell' risalenti al 1996 e che, Parte_15
in ogni caso, avevano denunciato, non già singoli atti di gestione del rapporto di lavoro, ma atti
12 di organizzazione, rispetto ai quali erano configurabili unicamente situazioni di interesse legittimo.
Inoltre, aveva osservato l'ente convenuto, nella fattispecie erano stati contestati regolamenti interni che, all'epoca in cui erano stati predisposti, erano soggetti alla giurisdizione di legittimità
del giudice amministrativo e che si sarebbero dovuti impugnare entro un termine perentorio,
trascorso il quale erano divenuti inoppugnabili, così come i silenzi e le omissioni denunciati dai ricorrenti.
In terzo luogo, l'ente convenuto aveva eccepito la prescrizione estintiva dei diritti vantati dai ricorrenti, compreso il diritto alla costituzione del fondo per il salario accessorio, maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica del ricorso.
Quanto, infine, al merito delle pretese azionate, l' aveva Controparte_3
osservato di avere sempre provveduto a corrispondere ai ricorrenti il salario accessorio in conformità al regolamento e ai Contratti Collettivi Integrativi vigenti, come dimostravano le delibere dell'Azienda ospedaliera e i prospetti stipendiali dei ricorrenti.
I criteri per la formazione del fondo per il salario accessorio e per la produttività, aveva proseguito l'ente, erano, infatti, oggetto di contrattazione decentrata tra l'Amministrazione e le
Organizzazioni sindacali, come previsto dall'art. 5, CCNL 21 maggio 1996, oltre che di apposito regolamento.
Essi, aveva allegato l' , avevano previsto, dapprima, la presentazione di programmi e CP_3
progetti di carattere generale e finalizzati, autorizzati dal e valutati da apposita CP_5
Commissione, nonché, successivamente, la valutazione della produttività, da effettuarsi da parte di apposito Nucleo di Valutazione, sulla base dell'apporto individuale di ciascun dipendente al risultato raggiunto dalla struttura di appartenenza.
La legittimità di tali criteri, aveva osservato l'ente convenuto, non era mai stata contestata, né
l'amministrazione era incorsa nella violazione di alcuna delle fonti normative e contrattuali menzionate nel ricorso.
13 In ogni caso, aveva aggiunto l'ente resistente, dalla disciplina richiamata non poteva derivare alcun diritto soggettivo dei dipendenti all'integrazione della retribuzione accessoria, senza contare che gli art. 87 ss. CCNL Comparto Università 2006-2009 richiamati da parte ricorrente contenevano una disciplina applicabile al personale che svolgeva le sue prestazioni a beneficio dell' e non, invece, al personale che prestava servizio presso le Aziende Universitarie. CP_3
L aveva, altresì, contestato la pertinenza del richiamo all'istituto del plus Controparte_3
orario, non dando esso luogo ad un generalizzato incremento stipendiale, oltre che le elaborazioni prodotte con il ricorso in uno alla relazione di parte redatta dal dott. e aveva, Per_1
in ogni caso, aggiunto di essersi comunque attivata, nell'ambito di una trattativa con la Regione
Sardegna, per una integrazione del Protocollo d'Intesa del 2004, anche al fine di addivenire all'integrazione del Fondo per il trattamento accessorio, per il caso di incapienza dello stesso per tutto il personale transitato all' . Controparte_2
L aveva, inoltre, evidenziato la natura inconferente del richiamo Controparte_3
all'accordo del 29 settembre 2009, essendo il medesimo relativo all'ultimo periodo di operatività
dell' ed essendo stato, comunque, superato dal successivo accordo del 17 Parte_15
dicembre 2009 concluso tra OO.SS. e A.O.U. riguardante il medesimo oggetto, cioè il riconoscimento di una fascia economica con decorrenza 1 gennaio 2009, previa verifica della capienza dei fondi, ed aveva, comunque, rimarcato l'esistenza nell'accordo invocato dai ricorrenti di alcuni profili di illegittimità per violazione dei limiti di natura finanziaria, che ne avevano determinato la conseguente impossibilità di attuazione.
L'ente resistente aveva, altresì, sostenuto, sia che l'art. 33 del contratto integrativo decentrato del cessato non poteva utilmente invocarsi, visto che non era stato recepito da sia CP_5 CP_6
che le censure fondate dai ricorrenti sulle norme del D.Lgs. 150/2009 erano, per un verso,
inconferenti, non trattandosi di disciplina che poteva essere considerata fonte di diritti soggettivi in capo ai dipendenti, e, per altro verso, comunque, infondate, avendo l'amministrazione conformato il proprio operato ai principi dettati dalla norma, senza mai violare l'art. 36 Cost. o
14 alterare il carattere sinallagmatico del rapporto contrattuale, come risultava dal fatto che aveva sempre riconosciuto il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo spettante al personale universitario tecnico e amministrativo.
L'ente resistente, dopo avere, infine, contestato la fondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti, visto che gli stessi non potevano lamentare alcun pregiudizio che fosse conseguenza di azioni od omissioni dell'ente medesimo, aveva concluso in coerenza con le argomentazioni svolte e le eccezioni formulate, domandando che il Tribunale, per il caso di ritenuta infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, previa chiamata in causa dell' condannasse quest'ultima a tenere indenne Controparte_2
l' medesima di ogni somma che, in ipotesi, fosse stata condannata a pagare in favore CP_3
dei ricorrenti.
***
Con ordinanza del 4 maggio 2016, il Tribunale aveva autorizzato la chiamata in causa dell' Controparte_2
***
L si era costituita in giudizio e aveva resistito. Controparte_2
Innanzitutto, l'ente ospedaliero aveva eccepito l'inammissibilità delle domande proposte, in quanto generiche e indeterminate, non avendo i ricorrenti dedotto la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere le somme richieste, di cui l'ente chiamato in causa aveva, comunque,
dedotto l'insussistenza.
Infatti, aveva osservato A.O.U., i ricorrenti, dopo aver affermato che l'Amministrazione
resistente avrebbe dovuto costituire i fondi necessari da cui attingere per erogare ad essi il salario accessorio ed il fondo di produttività, si erano limitati a lamentare che dette somme non erano state pagate, senza, tuttavia, illustrare il verificarsi dei presupposti necessari per il pagamento del salario accessorio asseritamente dovuto, che, anche secondo le loro stesse allegazioni, dipendeva dalle “posizioni organizzative rivestite, dalle funzioni di coordinamento svolte e dalla
15 produttività oggetto di valutazione”, cosicché sarebbe stato loro onere dedurre il verificarsi, per ciascuno, delle condizioni per ottenere le somme pretese.
D'altra parte, aveva aggiunto l'ente convenuto, in materia di distribuzione del salario accessorio,
deve sussistere la valutazione dell'apporto di ciascun dipendente alla struttura di appartenenza,
valutazione implicante, a sua volta, anche la considerazione dei titoli e delle competenze possedute, di cui non vi era traccia nel ricorso in esame, tra l'altro proposto collettivamente,
senza differenziare le posizioni dei singoli e senza indicare, per ciascuno dei richiedenti, i requisiti posseduti per ottenere l'equiparazione economica di cui si discuteva nel giudizio.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, aveva aggiunto l'azienda ospedaliera, in tema di indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità
deve essere riconosciuta soltanto se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo,
mentre non è sufficiente l'equiparazione al livello dirigenziale operata dalla contrattazione collettiva.
Il ricorso originario, aveva sostenuto l'ente chiamato in causa, doveva, quindi, considerarsi nullo per indeterminatezza, senza che l'eccepita nullità potesse essere sanata attraverso il richiamo alla consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , indicando la stessa unicamente le somme che Per_1
sarebbero spettate a ciascuno dei ricorrenti, senza giustificazione delle medesime.
Tanto meno, aveva aggiunto A.O.U., i ricorrenti avevano provato alcunché, laddove, invece,
l'equiparazione del personale universitario a quello sanitario non implica una equiparazione automatica delle retribuzioni, cosicché sarebbe stato onere dei ricorrenti provare gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, con conseguente infondatezza anche nel merito delle domande proposte.
L'azienda chiamata in causa aveva, altresì, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito per ragioni analoghe a quelle sostenute dall' e aveva, Controparte_3
altresì, contestato nel merito la fondatezza delle domande proposte, in considerazione del fatto
16 che nessuno dei ricorrenti era in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento del trattamento economico conseguente all'equiparazione al personale sanitario e, segnatamente,
della titolarità di un incarico dirigenziale.
D'altra parte, aveva aggiunto l'azienda ospedaliera, alcuni richiami operati dai ricorrenti a supporto delle proprie pretese dovevano considerarsi in ogni caso inconferenti, come l'accordo del 29 settembre 2009, che aveva esaurito i suoi effetti nel maggio del 2007, con la cessazione del Policlinico, e che era stato, comunque, superato da quello concluso il 17 dicembre 2009 tra
Contr l' ed i Sindacati, con la disciplina della fascia economica con decorrenza 01.01.2009, previa verifica della capienza dei fondi.
Del pari inconferente, aveva aggiunto la parte chiamata in causa, era il richiamo, operato dai ricorrenti, all'art. 33 del contratto integrativo decentrato del cessato Policlinico Universitario, in quanto non recepito dall'AOU.
Le pretese dei ricorrenti, aveva proseguito l'azienda ospedaliera, risultavano, comunque, del tutto infondate anche nel quantum, il quale avrebbe dovuto essere anch'esso oggetto di rigorosa prova, che, invece, non era stata fornita, nemmeno attraverso la relazione di parte del dott.
depositata in giudizio, anch'essa del pari generica. Per_1
Dopo avere, infine, sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' nonché della domanda di condanna da quest'ultimo ente Controparte_3
formulata nei propri confronti, in conformità con quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, che avevano chiarito che, rispetto alla domanda del dipendente universitario per ottenere l'equiparazione al personale del ruolo sanitario, sussiste la legittimazione passiva, sia dell' in virtù del rapporto di impiego con il dipendente medesimo, sia Controparte_3
dell' , in forza del rapporto di servizio che la lega al Controparte_2
dipendente medesimo, l' resistente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti CP_2
maturati nel quinquennio anteriore alla presentazione del ricorso e aveva concluso chiedendo che il Tribunale volesse dichiarare inammissibili o respingere tutte le domande proposte nei suoi
17 confronti, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese di giudizio.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 471/2021 del 28 aprile 2021, aveva rigettato le domande proposte dai ricorrenti, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà e condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna amministrazione, della parte residua.
Il primo giudice, in particolare, aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità del ricorso formulata dall' affermando come le ragioni di fatto e di diritto Controparte_3
poste dai ricorrenti a base dell'azione fossero state adeguatamente esposte e si identificassero, in sintesi, nella deduzione di inadempimento dell'obbligo di procedere mediante il corretto finanziamento del fondo per la retribuzione di risultato e di corresponsione della correlativa voce di trattamento retributivo accessorio, secondo la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Controparte_8
attraverso l'indennità c.d. di equiparazione, come si deduceva, sia da alcuni passaggi
[...]
argomentativi del ricorso, sia dalla relazione tecnica allegata all'atto introduttivo.
Il Tribunale aveva, inoltre, dichiarato inammissibili, in quanto tardive, le produzioni documentali effettuate dai ricorrenti in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 10 febbraio 2021
(doc. da 27 a 32), formate tra il 17 maggio 2017 e il 31 gennaio 2018, mentre aveva ritenuto tempestiva la produzione della copia delle delibere provenienti dall'A.O.U., allegate alle medesime note di trattazione (doc. da 33 a 36), in quanto di emanazione successiva all'udienza del 10 ottobre 2018, affermandone, comunque, la irrilevanza, in quanto tutte estranee al thema
decidendum, avente ad oggetto pretese i cui fatti costitutivi si collocavano in un periodo compreso sino all'anno 2014.
Il primo giudice aveva, altresì, ritenuto l'irrilevanza degli ulteriori documenti prodotti dai ricorrenti il 10 febbraio 2021 (doc. da 37 a 40), in quanto relativi a verbali d'udienza di
18 procedimenti riguardanti altri lavoratori, così come del doc. n. 41, il quale ricalcava la perizia di parte che i ricorrenti avevano già allegato al ricorso.
Il Tribunale di Cagliari aveva poi rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da entrambi gli enti convenuti, in considerazione del fatto che le pretese oggetto di causa erano relative a crediti asseritamente maturati tra l'anno 2000 e l'anno 2014 e i ricorrenti, lungi dal dedurre l'illegittimità di provvedimenti amministrativi adottati dai due enti, avevano inquadrato la pretesa sostanziale in termini di richiesta di pagamento di somme a loro dire ad essi spettanti sotto la voce dell'indennità di perequazione, per rapporto alla retribuzione di risultato.
Nel merito, il primo giudice aveva ritenuto la pretesa infondata.
“Costituisce principio elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte”, aveva osservato il
Tribunale, “ quello in forza del quale l'indennità di perequazione spettante al personale
universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'art. 1 della l. n.
200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non
medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o
gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra
l'originario VIII livello di cui alla l. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il
IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza
includere automaticamente nel criterio di computo né la retribuzione di posizione dei dirigenti
del comparto sanità (Cass. civ., S.U., 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. civ., Sez. L, 28 marzo 2018,
n. 7737), né la retribuzione di risultato (Cass. civ., Sez. L, 3 dicembre 2020, n. 27755), la quale
può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo”.
Assorbita ogni ulteriore questione, anche di carattere preliminare, aveva proseguito il primo giudice, nella presente fattispecie, quindi, nella quale nessuno dei ricorrenti aveva dedotto in causa di avere mai ricoperto un incarico direttivo presso l' CP_2 Controparte_9
e nella quale la circostanza in questione era stata esplicitamente contestata da entrambe
[...]
le convenute fin dalla rispettiva costituzione, doveva escludersi che alcuno dei medesimi avesse
19 diritto all'indennità di perequazione calcolata mediante inclusione nel criterio di computo della retribuzione di risultato dei dirigenti del comparto sanità.
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale ne aveva disposto la parziale compensazione in considerazione dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza nell'interpretazione della disciplina invocata dai ricorrenti a sostegno della propria pretesa, che era stato risolto solo con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9279/2016, mentre aveva calcolato le spese residue, da porsi a carico dei ricorrenti, “tenendo conto dei parametri
per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 2.000.000,01 e gli euro 4.000.000,00”,
visto che ciascuno dei dodici ricorrenti aveva richiesto per sé il pagamento della somma di euro
183.138,33.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e Parte_11 Parte_12
L ha resistito e ha proposto appello incidentale. Controparte_3
L ha resistito. Controparte_2
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Lavoro, confermata in parte motiva
l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le eccezioni pregiudiziali/preliminari formulate da
parte avversa, in riforma della Sentenza impugnata Voglia contrariis reiectis, in conformità alle
conclusioni rassegnate in primo grado:
1. Accertare e dichiarare che l' in persona del Controparte_1
CO TO, legale rappresentante in carica pro-tempore, è obbligata a costituire a
regime i fondi del salario accessorio e della produttività e quindi a corrisponderli a ciascun
20 ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza, finanziandoli con l'indennità perequativa
prevista dall'art.31 del DPR n.761/79 calcolata sull'intera massa salariale, con le modalità di
cui alle previsioni contrattuali relative al personale del SSN, ed in ogni caso in misura non
inferiore per ciascuna categoria a quella dei corrispondenti profili del SSN;
in subordine
2. Accertare e dichiarare che l' in persona del Controparte_1
CO TO, legale rappresentante in carica pro-tempore, è obbligata a costituire a
regime i fondi del salario accessorio e della produttività da corrispondere alla data attuale a
ciascun ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza, finanziandoli con l'indennità
perequativa prevista dall'art.31 del DPR n.761/79 calcolata sull'intera massa salariale, con le
modalità di cui alle previsioni contrattuali relative al personale del SSN, ed in ogni caso in
misura non inferiore per ciascuna categoria a quella dei corrispondenti profili del SSN, tenuto
conto del fondo del plus orario individuale costituito per l'anno 1994, e calcolato poi in
prosecuzione dall'anno 2000 fino ad oggi, come da specifica in premessa (cfr. capo 1-MOTIVI
ricorso primo grado) e per tutte le causali ivi domandate;
conseguentemente
3. Condannare l' in persona del CO TO, Controparte_1
legale rappresentante in carica pro-tempore, in favore dei ricorrenti al pagamento per ciascuno
di essi dell'importo lordo di euro 183.138,33 (centottantatremilacentotrentotto/33), tenuto conto
del fondo del plus orario individuale costituito per l'anno 1994, e calcolato poi in prosecuzione
dall'anno 2000 fino ad oggi, come da specifica in premessa (cfr. capo 1-MOTIVI-ricorso primo
grado), ovvero ed in ogni caso di quella somma maggiore o minore che unitamente alle modalità
di computo risulterà accertata come dovuta in corso di causa, per tutte le causali sopra
domandate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto
fino al saldo, ed il risarcimento del danno per il contestato inadempimento, secondo
quell'importo che in via equitativa verrà ritenuto di giustizia dal Giudicante ai sensi e per gli
effetti dell'art.1226 c.c..
Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio ovvero in subordine con
21 compensazione integrale delle spese legali.
Inoltre, in via istruttoria ed in ulteriore subordine, tenuto conto dell'omissione a tal proposito di
qualsivoglia pronunzia e/o valutazione del Tribunale a riguardo delle formulate deduzioni
istruttorie di parte ricorrente, si reitera deduzione di C.T.U., con riferimento al computo delle
somme dovute ai ricorrenti, interrogatorio formale e prova testimoniale, espunti giudizi e
valutazioni, sui seguenti capi che s'intendono preceduti da “vero che”:
1) Dopo aver adottato le deliberazioni n.0012340/04.12.2009 e n.155/04.03.2010 (cfr.all. nn.3 e
4), a far data dal maggio 2007 ai fini della progressione economica, l'
[...]
a tutti i propri dipendenti del SSN, di cui alla graduatoria allegata a Controparte_2
dette deliberazioni, ha corrisposto pro-quota i fondi del salario dell'accessorio e di produttività,
calcolandoli sull'intera massa salariale, con le modalità di cui alle previsioni contrattuali
relative al personale del SSN, nel rispetto dei corrispondenti profili del SSN?
2) Dopo aver adottato le deliberazioni n.0012340/04.12.2009 e n.155/04.03.2010 (cfr.all. nn.3 e
4), a far data dal maggio 2007 e fino all'anno 2014, con riferimento alla circostanza di cui al
capo 1) che precede, l' ha corrisposto a titolo Parte_18
di fondi del salario accessorio e di produttività a ciascun dipendente del SSN, ex 10° livello
retributivo del Comparto Sanità, l'importo lordo complessivo di circa euro 200.000,00
(duecentomila/00)?
Si indicano come testi i sigg.ri , dott. , il Direttore CP_10 Tes_1 Testimone_2
Amministrativo in carica pro-tempore dell' ed il Parte_18
Direttore Generale in carica pro-tempore dell' Parte_18
Ed ancora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213 c.p.c., si reitera l'istanza affinché
l'Ecc.mo Collegio Voglia ordinare all' Parte_18
l'esibizione in giudizio di quanto corrisposto a far data dal maggio 2007 a titolo di salario
accessorio e di fondo di produttività a tutti i propri dipendenti del SSN, inquadrati come
Dirigenti, ex livello X° retributivo Comparto Sanità…”
22 “Ancora, sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213 c.p.c., si reitera l'istanza affinché
l'Ecc.mo Collegio Voglia ordinare all' l'esibizione in giudizio Controparte_3
dell'accordo 17.12.2009, richiamato con prot.n.4145/2010 – 22.02.2010 – dott. Per_2
in relazione al quale specificatamente la stessa controparte universitaria motiva, senza
[...]
peraltro effettuare alcuna relativa produzione, tenuto conto della rilevanza ai fini per cui è
causa di quanto in detta sede disposto, come meglio anche argomentato nel prosieguo.
Poi, si reitera l'istanza affinché l'Ecc.mo Collegio Voglia disporre ordine di esibizione ai sensi e
per gli effetti dell'artt.210 e ss. c.p.c. a riguardo delle * Deliberazioni aventi ad oggetto i criteri
adottati anno per anno per la determinazione del monte salari per gli anni oggetto dell'odierno
contenzioso, * il Documento di conferimento di incarico dell'A.O.U. e dell' alla CP_11
Società ISSOS Servizi s.r.l., con riferimento ai computi elaborati da controparte * la Nota
1.10.2010 prot. n.21004/2010 a firma dott. con la quale l' Persona_2 Controparte_3
ha espressamente richiesto all' l'applicazione dell'art.64 comma 3 del
[...] CP_6
C.C.N.L. del Comparto Università e l'art. 31 del D.P.R. 761 n.1979.
Infine, si insiste perché l'Ecc.mo Collegio Voglia disporre l'ammissione di tutte le produzioni
allegate con le note 10.02.2021 per udienza a trattazione scritta 17.02.2021 (cfr. odierno
allegato n.8), ed anche in questa sede sopra richiamate, pur formulando specifico ordine di
esibizione a riguardo di tutti gli atti e accordi, anche di contrattazione decentrata A.O.U. ed
perché direttamente connessi all'oggetto del contendere e perché espressamente CP_11
citati in dette delibere, ed inoltre ammettere le ulteriori odierne produzioni/deduzioni di seguito
illustrate e calendate.
Ed in ogni caso, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Lavoro Voglia riformare la
pronunzia di primo grado per quanto concerne le spese di lite liquidate, come meglio precisato
in sede volitiva ed argomentativa”.
Nell'interesse dell' Controparte_3
“…Si conclude affinché la Corte adita voglia in via pregiudiziale e preliminare ed in
23 accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto:
- dichiarare l'improponibilità del ricorso introduttivo nei confronti dell' stante il CP_3
difetto di legittimazione passiva;
- dichiarare la nullità del ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare il ricorso inammissibile anche, per quanto evidenziato, sotto il profilo del difetto di
giurisdizione;
- dichiarare prescritto ogni diritto e ragione di credito.
Nel merito, si chiede il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza gravata e,
comunque si chiede che la Corte adita voglia: - respingere ogni avversa domanda nei confronti
dell' , siccome infondata;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell' CP_3
avversa domanda, condannare l' a tenere Controparte_2
indenne l' di ogni somma che, in ipotesi, l'esponente Controparte_3
Amministrazione dovesse essere condannata a pagare ai ricorrenti.
In ogni caso con vittoria di spese”.
Nell'interesse dell' Controparte_2
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia dichiarare inammissibili o respingere tutte le avverse
domande proposte nei suoi confronti, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge,
anche in ordine alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
Svolgimento del giudizio. Punto I.
Gli appellanti hanno dato atto del fatto che il Tribunale aveva, a loro dire, sia correttamente dichiarato non fondata l'eccezione formulata dall' riguardo alla Controparte_3
nullità del ricorso introduttivo, sia correttamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da entrambi gli enti convenuti.
Svolgimento del giudizio. Punto II
24 Gli appellanti hanno censurato l'operato del Tribunale per avere il medesimo omesso distintamente: di considerare ed effettuare ogni valutazione di merito in fatto e in diritto riguardo alle domande da loro formulate in via principale e in via subordinata al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo dell' di costituire a regime i Controparte_3
fondi del salario accessorio e della produttività finanziandoli con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR 761/79 calcolata sull'intera massa salariale;
di deliberare sull'attività
istruttoria da loro richiesta, sia riguardo all'invocata CTU, sia riguardo alle prove orali,
strettamente connesse alle domande sopra richiamate, dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio;
di deliberare sull'ulteriore attività istruttoria richiesta, ai sensi e per gli effetti degli artt.
210 e 213 c.p.c., nell'atto introduttivo e nelle note del 10 febbraio 2021, tenuto conto della totale omissione ad opera dell'Amministrazione Universitaria che in primo grado aveva, comunque,
prodotto cedolini, attestazioni di servizio e prospetti stipendiali dei ricorrenti, idonei a suffragare la domanda dagli stessi proposta;
di considerare ed effettuare ogni corretto, puntuale e conseguente esame di merito in fatto e in diritto in ordine a tutta la documentazione acquisita in giudizio, omettendo ogni necessaria e conseguente valutazione in ordine alla domanda come articolata e qui reiterata (l'accordo del 29 settembre 2009, i provvedimenti AOU del n. 425 del
29 settembre 2009, n. 0012340 del 4 dicembre 2009 e n. 155 del 4 marzo 2010, l'art. 33 del
Contratto Collettivo Integrativo dei dipendenti dell' , la relazione del dott. Parte_15
, tutti allegati al ricorso, nonché le produzioni ammesse successivamente al deposito del Per_1
ricorso, quali la deliberazione AOU n. 398 del 11 aprile 2019, la deliberazione AOU n. 399 del
11 aprile 2019, la Deliberazione AOU n. 1022 del 2 ottobre 2019, la Deliberazione AOU n. 268
del 24 febbraio 2010 queste ultime tutte idonee a confutare le apodittiche affermazioni formulate da AOU nel senso di non avere mai proceduto a corrispondere i fondi per cui è causa e di non avere mai corrisposto e di non dovere corrispondere ai ricorrenti, perché non aventi titolo, le provvidenze poi negate dal primo giudice).
Inoltre, gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale non avesse ammesso, in quanto tardive, le
25 produzioni allegate alle note di trattazione depositate il 10 febbraio 2021 formate tra il 17
maggio 2017 e il 31 gennaio 2018, malgrado le stesse fossero connesse e presupposte rispetto a quelle considerate ammesse, sia sotto il profilo temporale che di merito.
In particolare, gli appellanti hanno osservato come doveva, certamente, essere ammessa la produzione della Deliberazione AOU n. 79 del 31 gennaio 2018, in quanto citata espressamente dall'ammessa e già citata Deliberazione n. 399 del 11 aprile 2019, oltre che dalla successiva e ammessa Deliberazione n. 268 del 24 febbraio 2020, e in quanto solo a seguito del deposito del ricorso A.O.U. si era determinata a costituire i fondi dalla stessa riconosciuti come dovuti per contratto per gli anni dal 2007 al 2016, provvedendo alla loro liquidazione, proprio per le provvidenze contestate e negate dal primo giudice, anche in favore di tutti i ricorrenti in servizio.
D'altra parte, hanno aggiunto gli appellanti, ciò escludeva anche che fosse maturata l'eccepita prescrizione, visto che rendeva evidente come solo nell'anno 2018 AOU avesse dato corso alla determinazione dei fondi contrattuali per cui è causa, pur da computarsi dall'anno 2007.
Il primo giudice, inoltre, hanno lamentato gli appellanti, non aveva valutato neanche le produzioni effettuate dall' quali deliberazioni, cedolini, attestazioni di Controparte_3
servizio e prospetti stipendiali che dimostravano come essi avessero tutti percepito in servizio le indennità per cui è causa.
Doveva considerarsi, invece, irrilevante, avevano aggiunto gli appellanti, il fatto che essi avessero ricoperto incarichi dirigenziali, visto che, come già precisato in primo grado, la causa
petendi riguardava la mancata costituzione dei fondi, sia per salario accessorio che per produttività, e i detti fondi risultavano erogati in più occasioni nei loro confronti anche a seguito della successiva costituzione dei medesimi da parte di benché con modalità erronee. CP_6
Svolgimento del giudizio. Punto III.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che essi non avevano assolto il proprio onere probatorio.
Infatti, hanno osservato gli appellanti, essi avevano documentato puntualmente e ampiamente la
26 fondatezza della domanda avanzata, attraverso quanto argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio nel quale avevano dato atto, sia dell'obbligo dell'AOU, di adottare, entro il 5 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi della Regione e dell'organo di indirizzo, ed in particolare del finanziamento di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/2006, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e triennale ed al programma di investimenti, sia della relazione da predisporre annualmente sullo stato di attuazione dei programmi e della necessità che un piano annuale di fabbisogno del personale sia inserito come allegato nel bilancio annuale di previsione, sia dell'accordo sottoscritto il 29 settembre 2009, sia del fatto che la loro pretesa, “ai sensi e per gli effetti
dell'equiparazione sussistente per tutti i ricorrenti ex art. 31 del DPR n. 761/79”, trovava il suo fondamento, innanzitutto, nell'art. 33 del Contratto Collettivo Integrativo dei Dipendenti della preesistente sia del fatto che, poiché essi avevano Parte_13
tutti rivestito gli ex livelli retributivi VIII e VIII bis, già equiparati al corrispondente livello retributivo del Comparto Sanità per lo svolgimento delle assegnate mansioni in assistenza, nei loro confronti doveva operare il trattamento proprio dell'equiparazione stipendiale al Dirigente
del Comparto Sanità e l'Amministrazione resistente doveva, perciò, garantire la costituzione dei fondi necessari ai fini di cui sopra ed erogare loro il relativo salario accessorio e distribuire il fondo di produttività, dovuti in parte qua, negli stessi termini nei quali ciò era stato garantito al personale sanitario, sia, infine, di quanto previsto dall'art. 61, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996
della Dirigenza del ruolo professionale, tecnico e amministrativo Sanitario (Comparto Sanità),
tutti punti sui quali il Tribunale nulla aveva valutato, né motivato.
Svolgimento del giudizio. Punto IV.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, nel pretermettere la domanda sopra richiamata (punto II), non aveva tenuto in adeguato conto quanto argomentato dall' nella memoria di costituzione in primo grado in ordine Controparte_3
alla costituzione dei fondi e agli obblighi gravanti su AOU in ordine al calcolo delle indennità
27 retributive spettanti ai dipendenti universitari in servizio presso la medesima né del CP_2
fatto che in ordine ai detti aspetti l' pur dando atto dell'accordo concluso il Controparte_2
17 dicembre 2009 con le OO.SS., avesse omesso qualsivoglia controdeduzione, limitandosi ad argomentare su eccezioni pregiudiziali/preliminari che erano state poi integralmente respinte dal
Tribunale.
Svolgimento del giudizio. Punto V.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva, a loro dire, omesso di considerare e valutare la principale domanda da loro formulata, in ordine alla quale, in prima udienza, avevano anche puntualmente controdedotto, richiamando le argomentazioni di cui alle pagine 7, 10, 12 e 14 del ricorso introduttivo e ribadendo la natura presuntiva dei computi allegati al ricorso, “soprattutto in considerazione dell'effettiva causa
petendi azionata e cioè la mancata e/o erronea costituzione dei fondi, sia per salario accessorio,
sia per produttività, a termini di legge e nel rispetto del criterio della componente storicizzata
del fondo, che se non viene corrisposta dev'essere riversata nel bilancio dell'anno successivo”.
D'altro canto, hanno osservato gli appellanti, l'inquadramento ed il servizio svolto per parte ricorrente non era stato oggetto di contestazione da parte di nessuna delle parti in causa, anche perché è circostanza assodata in giudizio che l'erogazione della c.d. “indennità De Maria”
assolva ad una funzione perequativa del trattamento economico del personale delle università
che presta servizio presso policlinici, cliniche ed altri istituti universitari convenzionati con le regioni e/o con le unità sanitarie locali, assumendo a parametro di ragguaglio gli emolumenti del personale del di pari funzioni, mansioni ed anzianità, come, infatti, CP_8 Controparte_8
aveva anche argomentato il Tribunale nella sentenza impugnata.
Quindi, hanno proseguito gli appellanti, il loro rapporto di lavoro era normato in modo pregnante dalla relativa contrattazione nazionale che regolamenta e disciplina nascita, svolgimento ed estinzione della relazione con la parte datoriale, ossia di chiara Controparte_3
e non contestata applicazione ed interpretazione.
28 In ogni caso, hanno aggiunto gli appellanti, come compiutamente illustrato sin dal ricorso introduttivo e puntualmente articolato con la relazione tecnica redatta dal dott. Testimone_2
“…il fondo per la retribuzione di risultato doveva essere costituito nel suo ammontare dalla
somma complessiva dei precedenti fondi di produttività (sub 1 e 2 di cui agli artt. 57 e ss. del
DPR 384/1990), ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo determinate per
l'anno 1993 e decurtata della percentuale prevista dall'art. 8 comma 3 della legge 537/1993 il
tutto riferito, nel tempo, non allo stipendio universitario dei ricorrenti ma allo stipendio del
dirigente ospedaliere a cui gli stessi erano stati equiparati e per il quale hanno ricevuto, fino ad
oggi, la differenza stipendiale. Ed infatti anche il plus orario che gli interessati hanno svolto nel
tempo è stato liquidato da dirigente ospedaliere e non da tecnico universitario. Per la corretta
applicazione dell'art. 61, in data 12.07.2001 l aveva sottoscritto una interpretazione CP_12
autentica con la quale veniva precisato "...per "quote storiche spettanti" non si intendevano le
quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte ma quelle
originariamente determinate ai sensi dell'art 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati
immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la
decurtazione della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge 537/1993". Tale
interpretazione è avvalorata anche dalla sentenza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 1994, n.
806. L non si è mai attenuta, per la costituzione dei fondi, a Controparte_3
quanto sopra precisato ed infatti a riprova di quanto si afferma si allegano le deliberazioni: -
n.28 del 5 dicembre 1996 (allegato n. 4); n.44 del 27 dicembre 1996 (allegato n. 5); n.58 del 10
marzo 1998 (allegato n. 6); n.67 del 18 marzo 1998 (allegato n. 7); n.281 del 3 novembre 1998
(allegato 8); n.540 del 13 novembre 2000 (allegato n. 9); n.498 del 6 dicembre 2001 (allegato n.
10). Quindi, l' (da cui dipendeva il Policlinico di Monserrato) Controparte_3
negli anni, non ha corrisposto ai propri tecnici (equiparati ai tecnici dirigenti ospedalieri)
quanto loro spettante. Tale assurda situazione si è protratta fino ai giorni nostri ed infatti,
prendendo come riferimento la relazione tecnica elaborata dalla società ISSOS Servizi Global
29 su incarico dell si potrà notare che nel prospetto del personale per Parte_19
determinare le quote dei fondi in esame del comparto (esclusi i dirigenti) si indica un numero
che è il numero totale dei dipendenti esclusi i soli dirigenti universitari (medici e non medici) e
non anche gli appartenenti al comparto equiparati ai dirigenti sanitari (vedasi allegato 11).
Altra anomalia che si fa notare è che nello stesso documento si dichiara che nel comparto
universitario esiste un unico fondo per cui è difficile stabilire le quote dei vari settori (fondo
produttività, fondo progressioni economiche ecc.). L'anomalia sta nel fatto che nei bilanci
precedenti ogni fondo fa riferimento ad un capitolo di spesa e quindi ben identificabile. Come
esempio si allega (vedasi allegato 12) la deliberazione n.78 del 2 maggio 2006 (si ricorda che
l' ha sostituito il dal 1 giugno 2007) con allegati Controparte_2 CP_5
una scheda di alcuni capitoli di bilancio di spesa (a pagina 13), sia alcune perplessità sorte ad
alcuni componenti del consiglio di amministrazione, sul calcolo dei fondi proprio dei tecnici
equiparati ai dirigenti (pagina 15)...Per meglio comprendere come siano stati attribuiti tali fondi
basta leggere la delibera n.540 del 13 novembre 2000 riguardante il fondo per la produttività
generale dell'anno 1999. Chi scrive, a pagina 11 del predetto documento, ha evidenziato: con il
numero 1, due collaboratori tecnici (ex 7° livello equiparati all'ex 9° livello sanitario) ed
un'infermiera (ex 6° livello equiparata al 6° livello sanità) a cui viene data (a parità di punti di
valutazione) la stessa cifra di £.2.346.615; con il numero 2, un funzionario tecnico (ex 8° livello
equiparato all'ex 10° livello sanità) ed un operatore amministrativo (ex 5° livello equiparato
all'ex 6° livello sanità) a cui viene data (a parità di punti di valutazione) la stessa cifra di
£.
1.564.410. Si pensi che solo attribuendo il fondo individuale del plus orario appartenente ad
ogni tecnico universitario equiparato;
spetterebbe ad ognuno, all'origine, circa 14.996,79 euro
se ex 7° livello;
20.416,95 euro se ex 8° livello (vedasi allegato n.13). Da quanto sopra, si può
senz'altro dedurre che la costituzione dei fondi in esame non è stata fatta in base alle norme
vigenti e che la costituzione successiva, operata dall'ISSOS, è stata viziata, non per colpa della
predetta società, dai precedenti errori dei fondi già costituiti... Invero le molteplici variabili da
30 considerare per il computo per cui è causa consistono in: - gli aventi diritto di ciascun anno;
-
coloro i quali sono stati posti in quiescenza anno dopo anno (per i quali si sarebbe dovuto
operare una diminuzione della quota individuale del fondo stesso); - gli assunti anno per anno;
-
i pareri espressi dalle commissioni interne per l'attribuzione dei punti per la determinazione del
risultato raggiunto dagli interessati. Conseguentemente, seppur con un'elaborazione in difetto
rispetto al dovuto, per l'elaborato computo è stato considerato l'unico dato utile, reso
disponibile dalla stessa controparte e quindi de ritenersi accertato, ossia il fondo del plus orario
individuale dell'anno 94 e calcolando la prosecuzione dello stesso dal 2000 fino ad oggi (vedasi
allegato 15) ...”.
Pertanto, avevano concluso sul punto gli appellanti, il Tribunale non aveva colto nel segno quanto aveva rigettato la domanda in quanto nessuno di loro aveva dedotto in causa di aver mai ricoperto un incarico direttivo presso l' in quanto, Controparte_13
come affermato dall'Università e documentato in causa, i fondi di cui si discute erano stati erogati in più occasioni in loro favore proprio dalla controparte Universitaria anche in forza di successiva costituzione dei medesimi, benché si fosse trattato di costituzione erronea in quanto computata e liquidata in difetto.
Risultava, d'altra parte, incontestato in causa, hanno aggiunto gli appellanti, che essi, ciascuno per il proprio ruolo e nei termini del servizio prestato, avessero continuato a svolgere fin dalla prima costituzione del le medesime funzioni e turnazioni, avessero avuto “medesime CP_5
responsabilità e rischi aggiuntivi rispetto all'ordinaria prestazione del pubblico dipendente per
le quali sono stati retribuiti con le diverse voci componenti il trattamento accessorio, in ossequio
ad un fondamentale criterio di equa retribuzione, pur se in maniera erronea, non congrua e non
rispettosa della disciplina normativa e contrattuale vigente, già sopra richiamata”.
“In difformità”, avevano osservato gli appellanti, “la parte e la parte Pt_20 Pt_21
avrebbero dovuto rinunziare tempestivamente in tutto o in parte a quelle prestazioni accessorie
non più ritenute indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali secondo il buon andamento,
31 economicità, o perché incompatibili con l'equilibrio del bilancio. Invece, seppur contestata solo
in giudizio unicamente per evidenti fini dilatori ma apprezzata sotto il profilo sostanziale, la
prestazione resa dai ricorrenti è così risultata sempre invariata, e sempre utilizzata e pur
riconosciuta come tale perché assistenziale sia dalla controparte Aziendale sia dalla controparte
, come puntualmente documentato da tutte le produzioni acquisite in Parte_22
giudizio e già sopra richiamate, ma che il Giudicante ha trascurato di considerare”.
Gli appellanti hanno, inoltre, distintamente formulato alcuni motivi.
OMESSA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNZIATO, OMESSA ED
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA DOCUMENTAZIONE
ACQUISITA IN GIUDIZIO - ERRONEA APPLICAZIONE E FALSA
INTERPRETAZIONE DI NORMA AI SENSI E PER GLI EFFETTI degli ARTT. 112, 116
c.p.c. anche in rapporto agli artt. 420, 1° comma, 421, 91 e 92 c.p.c., con FALSITA' DI
PRESUPPOSTO, MOTIVAZIONE APODITTICA ED ILLOGICA, anche in aperta
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 101 c.p.c. -
I
Gli appellanti hanno premesso come il loro rapporto di lavoro fosse risalente a data antecedente al 13 maggio 2007, cioè alla data di cessazione dell' , Parte_15
osservando come da tutto quanto sopra argomentato e puntualmente documentato emergesse in modo inequivocabile la fondatezza delle ragioni e la legittimità della domanda da loro formulata,
in relazione alla quale l'attribuzione o meno di un incarico, come, invece, ritenuto dal Tribunale,
non rivestiva alcun rilievo, visto che, in considerazione di tutti i deliberati dell'A.O.U. con più
atti si era provveduto parzialmente seppur erroneamente a disporre lo stanziamento dei fondi per cui è causa, sia in data antecedente che successiva al deposito del ricorso, ciò che presupponeva il riconoscimento dei loro diritti, benché la liquidazione fosse avvenuta in modo erroneo e parziale, senza inclusione delle indennità di cui all'art. 31, DPR 761 del 1979 e della legge
32 200/1974 nella massa salariale utile per la quantificazione dei fondi e, a partire dal maggio 2007,
anche senza inclusione della RIA.
II
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado sostenendo che, se il Tribunale avesse esaminato le produzioni ammesse, non contestate da controparte, avrebbe accertato che parte ed avevano ripetutamente deliberato ed erogato retribuzione di risultato e/o Pt_20 Pt_21
di posizione a ciascun ricorrente in servizio.
A tal fine, hanno affermato gli appellanti, unitamente all'atto di appello essi provvedevano a depositare statini, ricostruzioni di carriera e valutazioni, domandandone l'ammissione “in
controdeduzione alla parte motiva e dispositiva della Sentenza impugnata, tenuto conto che oggi
si affronta il primo momento utile successivo all'acquisita formulazione volitiva e dispositiva del
Giudicante (cfr. documenti stipendiali - odierno allegato nn.11-19) e che ad ogni buon conto
trattasi di documenti tutti ben noti a controparte, perché dalla stessa elaborati”.
Part Pt_1 Dopo avere precisato che alcuni di loro, precisamente , Pt_9 Pt_3 Pt_4
e , erano ormai in quiescenza, gli appellanti hanno, quindi, Pt_5 Pt_10 Pt_11 Pt_6
osservato come non fosse legittimo far ricadere su di loro “l'inficiato e contestato “rapporto di
provvista”, relativo alla controversa materia di esecuzione di convenzione tra pubbliche
amministrazioni per la gestioni di pubblici servizi – rappresentati dal servizio ospedaliero di
competenza dell'azienda convenuta e dal servizio di istruzione superiore universitaria -
congiuntamente forniti da personale universitario”, aggiungendo che, benché fosse vero che l'Università poteva provvedere a tale riguardo solo ad un'anticipazione dal proprio bilancio delle somme spettanti ai dipendenti che prestano attività assistenziale, era anche certo che la medesima fosse tenuta a corrispondere gli importi così come determinati d'intesa con l'amministrazione ospedaliera e sulla base di criteri da definirsi con apposita convenzione.
In ogni caso, hanno riferito gli appellanti, in sede di ricorso introduttivo era stata puntualmente richiamata e prodotta la loro diffida del dicembre 2010 e la conseguente nota della parte
33 universitaria del 10 marzo 2011, relativa anche a tutte le questioni connesse Pt_20
all'attuazione del noto accordo del 29 marzo 2009.
Anche per tale ragione, hanno affermato gli appellanti, era stata contestata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalle controparti, considerato che, a prescindere dal valore costitutivo o meno delle delibere di determinazione del fondo, il diritto può essere fatto valere solo dopo l'adozione dei relativi atti, nella specie intervenuti in parte solo in anni per lo più
conseguenti al deposito del ricorso per cui è causa.
Il Tribunale, quindi, hanno lamentato gli appellanti, nel pieno e dovuto esercizio dei poteri istruttori demandati, ben avrebbe potuto invitare le parti ad “...attivare un'opportuna
interlocuzione al fine di procedere a ricalcolare la massa salariale di riferimento per ciascun
anno, segnatamente mediante inclusione nel conteggio delle voci relativa alla R.I.A. e
all'indennità di equiparazione…”, come era stato disposto da altro giudice in altra controversia analoga.
III
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata “anche sotto il profilo della c.d. minus
petizione”, tenuto conto dell'errore in cui era incorso il Tribunale rispetto alla domanda azionata.
Infatti, hanno sostenuto gli appellanti, il primo giudice aveva omesso di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risultava desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate da parte ricorrente, violando apertamente il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Il Tribunale, in particolare, hanno proseguito gli appellanti, aveva omesso di esaminare il punto controverso, relativo alla costituzione dei fondi di cui si discute, modificando quindi il fatto costitutivo della pretesa ovvero fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ed allegata in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione un fatto estraneo alla materia del contendere, né distinguendo tra le domande rassegnate in via principale e quelle formulate in via subordinata, “sotto il profilo dei criteri adottabili ai fini della costituzione dei fondi per cui è
34 causa e dei diritti vantati da parte ricorrente”.
IV
Gli appellanti hanno, altresì, censurato il fatto che il Tribunale avesse mancato qualsivoglia esercizio di poteri istruttori, anche ufficiosi, pur in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, tenuto conto che dalle risultanze di causa sopra richiamate egli ben avrebbe eventualmente potuto trarre significativi dati di indagine al fine di giungere ad un pieno accertamento dei reali fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte.
V
Gli appellanti hanno, infine, impugnato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla statuizione sulle spese, sia, in quanto, a loro dire, tutti i loro assunti avevano trovato ampia conferma, sia in quanto il Tribunale si era pronunciato espressamente in loro favore nel rigettare le avverse eccezioni di nullità del ricorso e di difetto di giurisdizione, sia in quanto lo stesso giudice aveva dato atto dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza nell'interpretazione della disciplina da loro invocata a sostegno della propria pretesa, risolto solo con la pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9279/2016, sia in quanto il valore della causa era certamente di natura indeterminata, essendo stato specificatamente domandato che il
Tribunale riconoscesse, in ogni caso, in loro favore, “ la somma maggiore o minore che
unitamente alle modalità di computo” sarebbe risultata accertata come dovuta in corso di causa.
Inoltre, hanno lamentato gli appellanti, il primo giudice “avrebbe dovuto imputare idealmente a
ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero
per aver avanzato pretese infondate, operando un'ideale compensazione tra essi, non
sussistendo, comunque, particolari motivi, tanto meno esplicitati in sede di motivazione, e quindi
disponendo per un'integrale compensazione del carico delle spese di lite”.
Risultava, inoltre, quanto mai ingiusto, hanno aggiunto gli appellanti, che il giudicante avesse utilizzato il valore compreso tra gli euro 2.000.000,01 e gli euro 4.000.000,00, come parametro
35 di valutazione, “avendo peraltro omesso ogni specifica valutazione, distinzione e quindi
motivazione pur a riguardo delle reali conclusioni formulate, evidentemente erroneamente intese
dal Giudicante, che ha totalmente trascurato che sono state articolate sia in via principale sia in
via subordinata”.
***
L'appello principale è infondato.
Come correttamente accertato dal Tribunale di Cagliari nella sentenza impugnata, deve, infatti,
escludersi che gli attuali appellanti abbiano ritualmente assolto gli oneri assertori sugli stessi gravanti.
1) Interpretazione della domanda.
Occorre, innanzitutto, precisare che il primo giudice, nel rigettare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, aveva accertato che le ragioni di fatto poste dai ricorrenti a base dell'azione dovevano identificarsi “nella deduzione di inadempimento dell'obbligo di procedere
mediante il corretto finanziamento del fondo per la retribuzione di risultato e di corresponsione
della relativa voce di trattamento retributivo accessorio, secondo la disciplina stabilita nella
contrattazione collettiva per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l'indennità c.d. di equiparazione
(prevista dal d.P.R. 20 dicembre 1979, art. 31)”.
Il Tribunale aveva, quindi, identificato nel fondo per la retribuzione di risultato il fondo la cui erronea costituzione gli attuali appellanti avevano lamentato nel giudizio e nella retribuzione di risultato la voce accessoria il cui pagamento i medesimi avevano rivendicato nel giudizio stesso.
Si tratta di qualificazione della domanda che gli appellanti non hanno censurato in questa fase di appello, espressamente anzi dichiarando di condividere (pag. 8 dell'atto di appello) la parte della sentenza nella quale il primo giudice, così motivando, aveva rigettato l'eccezione di nullità.
2) Retribuzione di risultato.
È ormai noto, peraltro, come correttamente evidenziato dal Tribunale in conformità con gli
36 orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che l'indennità di perequazione spettante al personale universitario in servizio presso strutture sanitarie, in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge 312 del 1980 e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale, non possa automaticamente includere, in virtù della mera equiparazione, la retribuzione di risultato, la quale può essere riconosciuta solo in caso di svolgimento di incarichi dirigenziali e per il periodo di effettivo svolgimento degli stessi (si veda, sul punto, in particolare, Cass. 27755/2020).
Inoltre, come previsto dall'art. 61 CCNL 5 dicembre 1996 per il personale dirigente del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del comparto Sanità, rubricato “Finanziamento della
retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti del
Servizio Sanitario Nazionale”, richiamato dagli attuali appellanti nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e nell'atto di appello a fondamento dei diritti vantati, la retribuzione di risultato è “una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti”.
Come precisa il successivo art. 62, “la retribuzione di risultato dei Dirigenti è strettamente
correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento
dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa
assegnata alle singole strutture…” (comma 1) e “il fondo di cui all'art.61 è pertanto destinato a
promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli
obiettivi generali dell'azienda o dell'ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di
efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali…” (comma 2).
La retribuzione di risultato è, quindi, come risulta dal testo contrattuale richiamato dagli appellanti, emolumento di natura squisitamente contrattuale, la cui erogazione e quantificazione
è strettamente condizionata dall'avvenuto compimento dei necessari passaggi negoziali consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi, nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento, nella positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
37 Come la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di affermare, quindi, dalla mera astratta previsione della retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo, in quanto, trattandosi di voce retributiva che trae titolo da un'espressa volontà negoziale, essa è erogata, in base ai parametri prestabiliti, una volta che sia giunta a compimento la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati preventivamente (si vedano, in materia, Cass. 11899/2017, Cass. 8084/2015, Cass. 10969/2015).
I ricorrenti, quindi, al fine di rivendicare la corresponsione dell'emolumento in discussione, non solo avrebbero dovuto allegare l'avvenuta effettiva attribuzione di un incarico dirigenziale, come affermato dal Tribunale, ma anche allegare, perlomeno, gli obiettivi loro assegnati e l'avvenuto conseguimento degli stessi.
Gli attuali appellanti non hanno, invece, in alcun modo adempiuto ai predetti oneri.
Occorre, precisare, sul punto, che nell'atto di appello gli stessi, che hanno continuato a non allegare in alcun modo, neanche, tardivamente, in questa fase, i presupposti del diritto in discussione, hanno erroneamente sovrapposto il piano assertorio con quello probatorio, cioè il piano delle allegazioni con quello delle prove, le quali, lungi dal poter integrare le allegazioni insufficienti od omesse, hanno il mero ruolo di comprovarne la veridicità.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, resta “escluso che le produzioni documentali
possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie
produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda,
senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (così Cass. 3022/2018).
Con la conseguenza che, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello, correttamente il primo giudice non ha cercato di recuperare le allegazioni di cui il ricorso introduttivo del giudizio era carente attraverso l'esame e la valorizzazione delle produzioni documentali presenti in atti, né di quelle effettuate dagli stessi ricorrenti in allegato al ricorso, né, tanto meno, di quelle effettuate dalle altre parti in allegato alle proprie memorie difensive ovvero, da qualunque delle
38 parti, in un momento successivo al deposito dell'atto introduttivo.
D'altra parte, a fronte delle omesse allegazioni in fatto di una parte, non sorge, a carico dell'altra parte, alcun onere di contestazione, né tanto meno, alla stregua di quanto appena sopra affermato in ordine al ruolo meramente probatorio e non assertorio delle produzioni documentali, può
sorgere a carico di una parte l'onere di contestare i documenti prodotti dall'altra e, meno ancora,
tutte le circostanze di fatto dagli stessi documenti astrattamente desumibili e astrattamente favorevoli alla controparte.
Tutte pretese che si tradurrebbero in un'inammissibile violazione del principio del contraddittorio e del principio dispositivo che regola, sul punto, il processo civile, il quale ultimo esclude, altresì, che la mancanza delle necessarie allegazioni in fatto possa essere colmata dal giudice, anche dal giudice del lavoro, il quale, come è noto, dispone, non di poteri ufficiosi assertori, ma solo di poteri ufficiosi istruttori, i quali, infatti, possono essere esercitati solo in presenza di fatti “puntualmente allegati” (si vedano, sul punto, tra le tante, Cass. 12856/2010,
Cass. 6753/2012 e Cass. 7694/2018).
Né in ordine ai fatti costitutivi di cui trattasi può ritenersi che le controparti avessero, nei loro atti difensivi, assunto posizioni incompatibili con la negazione dei medesimi.
Come risulta, infatti, dalle memorie difensive depositate dai due enti attuali appellati,
l' aveva, fin dall'inizio, dedotto il difetto della propria legittimazione Controparte_3
passiva e sostenuto di essere tenuta e avere sempre provveduto al pagamento del trattamento economico fondamentale e dell'indennità di ateneo, spettando, invece, a suo dire, il restante trattamento, all' mentre quest'ultima aveva espressamente osservato quanto Controparte_2
segue: “Le domande avanzate dai ricorrenti sono, anzitutto, inammissibili per genericità ed
indeterminatezza, non avendo essi dedotto ed indicato la sussistenza dei presupposti necessari
per ottenere le somme richieste nel presente giudizio, presupposti, questi, che l'AOU di Cagliari
contesta che sussistano. Ed infatti, i ricorrenti, dopo aver affermato che l'Amministrazione
resistente avrebbe dovuto costituire i fondi necessari da cui attingere per erogare ad essi il
39 salario accessorio ed il fondo di produttività, si sono limitati a lamentare che dette somme non
sono state pagate, senza, tuttavia, illustrare il verificarsi dei presupposti necessari per il
pagamento del salario accessorio asseritamente dovuto. Del resto, per espresso riconoscimento
dei ricorrenti, il salario accessorio dovuto dipende dalle "posizioni organizzative rivestite, dalle
funzioni di coordinamento svolte e dalla produttività oggetto di valutazione", di modo che era
onere dei ricorrenti dedurre il verificarsi, per ciascuno di essi, delle condizioni per ottenere le
somme pretese. Infatti, in materia di distribuzione di salario accessorio, deve sussistere la
valutazione dell'apporto di ciascun dipendente alla struttura di appartenenza, implicante la
valutazione dei titoli e delle competenze possedute da ciascuno di essi, di cui, tuttavia, non vi è
traccia nel ricorso in esame, che, per giunta, è stato proposto collettivamente, senza
differenziare le posizioni dei singoli, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei requisiti per
ottenere l'equiparazione economica per cui è causa”.
La mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto al trattamento accessorio fatto valere dagli attuali appellanti rende, quindi, del tutto irrilevanti, ai pretesi fini integrativi del ricorso, le produzioni documentali della cui omessa valutazione e/o ammissione da parte del giudice di primo grado gli appellanti medesimi si sono lamentati, così come rende irrilevanti, oltre che palesemente tardive, le produzioni degli statini, ricostruzioni di carriera e valutazioni che gli appellanti hanno chiesto a questa Corte di ammettere per la prima volta in appello ai medesimi fini (produzioni da 11 a 19, fase di appello).
Risultano, infine, irrilevanti, alla stregua delle ragioni esposte, anche le richieste istruttorie reiterate in questa fase di appello, laddove finalizzate ad ottenere l'accertamento dell'ammontare delle somme asseritamente dovute agli attuali appellanti.
3) Costituzione del fondo per la retribuzione di risultato.
Gli appellanti hanno sostenuto che il primo giudice, rigettando genericamente tutte le domande proposte, ma pronunciandosi di fatto esclusivamente sulla domanda avente ad oggetto la condanna dell' al pagamento del salario accessorio (capo 3 delle Controparte_3
40 conclusioni), avesse, in realtà, omesso di valutare e, quindi, di pronunciarsi sulle domande formulate, rispettivamente in via principale e subordinata, nei capi 1 e 2 delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, attraverso le quali, a loro dire, avevano inteso domandare l'accertamento della errata costituzione dei fondi per il trattamento accessorio e la conseguente corretta ricostituzione dei medesimi.
La censura è infondata.
Deve, infatti, escludersi che le conclusioni formulate nei capi 1 e 2 avessero un oggetto autonomo rispetto a quelle formulate nel capo 3.
Intanto, deve evidenziarsi che con le conclusioni formulate nei capi 1 e 2 gli appellanti avevano domandato che fosse accertato e dichiarato l'obbligo dell'Università degli Studi di “costituire a
regime i fondi del salario accessorio e della produttività e quindi a corrisponderli a ciascun
ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza”.
Le conclusioni asseritamente pretermesse contenevano, pertanto, una domanda di condanna generica e quelle di cui al capo 3, rigettate, la correlativa domanda di condanna specifica, il cui rigetto aveva, quindi, comportato, il conseguente rigetto della prima.
In ogni caso, nella fattispecie, come si desume dal tenore dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e delle conclusioni nello stesso rassegnate, l'accertamento dell'errata costituzione dei fondi e la richiesta di corretta ricostituzione dei medesimi erano stati prospettati dagli attuali appellanti come il mero presupposto del sorgere dei crediti pecuniari vantati e non, invece, come fattispecie autonome, che, non possono, quindi, costituire oggetto di un autonomo accertamento.
Da ciò consegue anche l'irrilevanza, ai fini della decisione, dello svolgimento delle attività
istruttorie oggetto delle richieste reiterate dagli appellanti in questa fase del giudizio, laddove finalizzato all'accertamento in questione.
4) Spese di lite.
È, altresì, infondata la censura formulata dagli appellanti avverso la liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale.
41 Per un verso, infatti, il contrasto di giurisprudenza è stato valutato dal Tribunale, il quale, in ragione del medesimo, ha compensato le spese di lite nella misura della metà, mentre, sotto altro profilo, il valore della presente causa, in primo grado come in questa fase di appello, è, pari, per ciascun ricorrente, a €. 183.138,33, visto che questa, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c., è la somma che è stata indicata come dovuta da ciascuno degli attori.
Effettivamente, il primo giudice non avrebbe dovuto sommare tutti gli importi per individuare lo scaglione di valore, ma, a quest'ultimo fine, avrebbe dovuto considerare un singolo importo (€.
183.138,33, con scaglione, quindi, da €. 52.000,01 a €. 260.000,00), calcolare il compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (€. 6.697,00 quali valori minimi, come utilizzati dal primo giudice, per ciascuna fase, dimezzati in considerazione della compensazione = €.
3.348,75), ridurlo del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, DM 55/2014 (€. 2.344,13), e poi aumentarlo del 310% ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM citato (€. 9.610,91).
Il risultato, peraltro, sarebbe stato superiore a quello raggiunto dal Tribunale, appunto €.
9.610,91 invece che €. 9.150,00, quindi il motivo di appello non può essere, comunque, accolto.
***
Per tutte le ragioni indicate, l'appello principale deve, dunque, essere interamente rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
L'appello incidentale proposto dall' e, altresì, le questioni non affrontate Controparte_3
dal primo giudice e riproposte dallo stesso ente e dall' Controparte_2
rimangono, quindi, assorbiti.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, nei confronti di ciascuna delle amministrazioni convenute, ai sensi del DM 55/14,
come modificato dal DM 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase, esclusa quella istruttoria non svoltasi, nello scaglione di valore da €. 52.000,01 a €. 260.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello, computati gli aumenti previsti dall'art. 4, comma
2, DM citato per ogni soggetto oltre il primo, previa riduzione del compenso spettante per un
42 solo soggetto ai sensi del successivo comma 4, devono essere poste in solido a carico degli appellanti principali.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
-
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dall' Controparte_3
condanna gli appellanti principali in solido al rimborso, in favore dell' e Controparte_3
dell' delle spese della presente fase del giudizio, Controparte_2
che liquida, per ciascuno degli enti indicati, in €. 28.674,17, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori dovuti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 15 luglio 2025.
L'estensore… …………… ………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 130 dell'anno 2021, proposta da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , elettivamente Parte_10 Parte_11 Parte_12
domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico, che li rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
presso i cui uffici è legalmente domiciliata
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE E CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Matilde Mura, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 5 marzo 2015, Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e avevano convenuto in giudizio l' Parte_11 Parte_12 Controparte_3
e avevano rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che l' Controparte_3
… è obbligata a costituire a regime i fondi del salario accessorio e della
[...]
produttività e quindi a corrisponderli a ciascun ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza,
finanziandoli con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n. 761/79 calcolata
sull'intera massa salariale, con le modalità di cui alle previsioni contrattuali relative al
personale del SSN, ed in ogni caso in misura non inferiore per ciascuna categoria a quella dei
corrispondenti profili del SSN;
in subordine 2. Accertare e dichiarare che l' Controparte_3
… è obbligata a costituire i fondi del salario accessorio e della produttività da
[...]
corrispondere alla data attuale a ciascun ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza,
finanziandoli con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n. 761/79 calcolata
sull'intera massa salariale, con le modalità di cui alle previsioni contrattuali relative al
personale del SSN, ed in ogni caso in misura non inferiore per ciascuna categoria a quella dei
corrispondenti profili del SSN, tenuto conto del fondo del plus orario individuale costituito per
l'anno 1994, e calcolato poi in prosecuzione dall'anno 2000 fino ad oggi, come da specifica
premessa (cfr. capo 1 – MOTIVI) e per tutte le causali ivi domandate;
conseguentemente 3.
Condannare l' … in favore dei ricorrenti al pagamento per Controparte_3
2 ciascuno di essi dell'importo lordo di euro 183.138,33 (centottantatremilacentotrentotto/33),
tenuto conto del fondo del plus orario individuale costituito per l'anno 1994, e calcolato poi in
prosecuzione dall'anno 2000 fino ad oggi, come da specifica premessa (cfr. capo 1 – MOTIVI),
ovvero ed in ogni caso di quella somma maggiore o minore che unitamente alle modalità di
computo risulterà accertata come dovuta in corso di causa, per tutte le causali sopra
domandate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto
fino al saldo, ed il risarcimento del danno per il contestato inadempimento, secondo
quell'importo che in via equitativa verrà ritenuto di giustizia dal Giudicante ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese e di onorari”.
In particolare, i ricorrenti, dopo avere premesso di essere ovvero di essere stati tutti dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell'ente convenuto, ex livello retributivo VIII/VIII bis, equiparati al Dirigente Amministrativo ex livello X – Area Professionale, Tecnica ed Amministrativa della
Dirigenza Sanitaria, e di prestare ovvero di avere prestato la propria attività presso l'
[...]
avevano lamentato che, a far data dal maggio 2007, Controparte_2
l' resistente aveva omesso di corrispondere in loro favore, anche solo in parte qua, il CP_3
salario accessorio dovuto, secondo le rispettive progressioni economiche, in relazione alle posizioni organizzative rivestite, alle funzioni di coordinamento svolte e alla produttività oggetto di valutazione, e, per quanto interessava nella fattispecie specificatamente in loro favore aveva omesso di costituire e distribuire il fondo di produttività, in uniformità a quanto spettante ed erogato al personale del CP_4
Peraltro, avevano aggiunto i ricorrenti, in data 29 settembre 2009, l' Controparte_3
aveva sottoscritto un “accordo sull'utilizzo dei residui” relativo ai fondi per il
[...]
trattamento accessorio per il periodo gennaio-maggio 2007, afferenti all'attività del
[...]
, e in quella sede, pur errando nel computo, aveva stabilito che il fondo produttività CP_5
e il fondo posizione al 31 dicembre 2007 della dirigenza medica e non medica dovessero essere distribuiti in parti uguali per tutti i dirigenti in servizio al primo gennaio 2007 e che i fondi
3 dell'accessorio del comparto e il fondo comune al 31 dicembre 2007, relativo agli anni 2007 e
2006, venissero utilizzati per attribuire una fascia economica sanitaria ai dipendenti universitari del comparto che avessero maturato i requisiti al primo gennaio 2007.
Per proprio conto, avevano aggiunto i ricorrenti, con deliberazione del 29 settembre 2009,
l' aveva poi recepito un accordo relativo al Controparte_2
personale del comparto SSN per le progressioni orizzontali per l'anno 2009 e per i criteri di ripartizione della produttività per l'anno 2008, demandando poi al Servizio Amministrazione del personale l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti nel rispetto degli accordi raggiunti e nei limiti dei fondi esistenti e dando comunicazione dell'accordo all'Università convenuta per l'eventuale applicazione dell'istituto in discussione al personale Comparto Università addetto all'assistenza sulla base delle risorse finanziarie risultanti dall'ammontare dei fondi di cui all'art. 87 CCNL Comparto Università in data 16 ottobre 2008, quadriennio normativo 2006/2009,
biennio economico 2006/2007, alla data del 13 maggio 2007, diminuito degli importi corrisposti nell'ambito della contrattazione decentrata;
accordo cui poi l'A.O.U. aveva dato seguito, con deliberazioni del 4 dicembre 2009 e del 4 marzo 2010, procedendo al pagamento di quanto dovuto, una volta reperita la disponibilità economica per attribuire la progressione economica,
Cont esclusivamente nei confronti dei dipendenti .
La pretesa fatta valere, avevano proseguito i ricorrenti, “ai sensi e per gli effetti
dell'equiparazione sussistente per tutti i ricorrenti ex art. 31 del DPR n. 761/79”, trovava,
quindi, il suo fondamento, innanzitutto, nell'art. 33 del Contratto Collettivo Integrativo dei
Dipendenti della preesistente il quale prevedeva Parte_13
che il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale fossero a carico dell' per l'importo relativo alla categoria di appartenenza e che, invece, la restante CP_3
parte del trattamento economico, compreso il salario accessorio, fosse finanziata con l'indennità
perequativa prevista dall'art. 31, D.P.R. n. 761/79 calcolata sull'intera massa salariale, con le modalità prevista dai CCNL e dai contratti integrativi del personale del SSN e comunque in
4 misura non inferiore per ciascuna categoria a quello dei corrispondenti profili del SSN.
La norma collettiva appena richiamata, avevano aggiunto i ricorrenti, prevedeva, altresì, che, per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione valutasse l'entità delle risorse da destinare all'incremento del fondo per il salario accessorio, prevedendo la relativa copertura negli strumenti di programmazione annuale e/o pluriennale, nell'ambito delle capacità di bilancio,
mediante risorse aggiuntive che, a decorrere dal gennaio 2004, sarebbero state determinate dalle parti in apposita seduta contrattuale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso CCI.
Pertanto, avevano osservato i ricorrenti, poiché essi avevano tutti rivestito gli ex livelli retributivi
VIII e VIII bis, già equiparati al X livello retributivo del Comparto Sanità per lo svolgimento delle assegnate mansioni in assistenza, nei loro confronti doveva operare il trattamento proprio dell'equiparazione stipendiale al Dirigente del Comparto Sanità e l'Amministrazione resistente doveva, perciò, garantire la costituzione dei fondi necessari ai fini di cui sopra ed erogare loro il relativo salario accessorio e quindi distribuire il fondo di produttività, dovuti in parte qua, negli stessi termini nei quali ciò era stato garantito al personale sanitario.
Infatti, avevano evidenziato i ricorrenti, l'art.61 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 della Dirigenza
del ruolo professionale, tecnico e amministrativo Sanitario (Comparto Sanità) aveva previsto che
“Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una
componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio
per il conseguimento di livelli di particolare qualità delle prestazioni dei Dirigenti. 2 Al
finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista
negli artt. 62, 63 e 64 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi: a) fondo per la retribuzione di
risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi: il fondo è costituito,
nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli
articoli 57 e seguenti del D.P.R. 364/1990 – ripartita secondo le quote storiche spettanti a
ciascun ruolo – determinata par l'anno 1993 e decurtata della percentuale prevista dall'art.8,
comma 3 della legge n.537/1993. Il fondo è incrementabile con le eventuali risorse aggiuntive di
5 cui all'art.5, comma 2. Dal 1° gennaio 1997, il fondo è decurtato degli importi utilizzati nei
fondi previsti dall'art.58, commi 2 e 4 e dalla medesima data, le aziende ed enti possono, altresì,
utilizzare un'ulteriore quota del fondo citato sino ad un massimo del 15% per incrementare,
proporzionalmente, i fondi di cui all'art.58, commi 2 e 4. In tal caso il fondo della presente
lettera è ridotto in misura corrispondente alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate
avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di produttività
ottenuti con l'applicazione del presente istituto delle incentivazioni.”
Ritualmente diffidata nel dicembre 2010, avevano riferito i ricorrenti, l' Controparte_3
aveva di fatto riconosciuto la propria inadempienza, però affermando di avere in corso, sin dalla fine del 2010, una difficile trattativa con la Regione Autonoma della Sardegna per la stesura di un atto di integrazione del Protocollo già stipulato il 11 ottobre 2004, teso a riconoscere al personale universitario la conservazione del trattamento economico in godimento al momento della costituzione dell' e ad integrare il Fondo del trattamento accessorio, qualora non CP_6
capiente per tutto il personale transitato nell' e, altresì, affermando, sia che l'attuazione CP_2
dell'accordo del 29 marzo 2009 non era stato possibile in quanto, per la parte in cui i fondi dell'accessorio del comparto e il fondo comune venivano utilizzati per attribuire una fascia economica sanitaria sarebbe stata necessaria un'apposita trattativa con l' con la Regione CP_6
Autonoma della Sardegna che doveva retribuire tale accessorio, mentre la aveva messo a Pt_14
disposizione dell' i fondi necessari per pagare il trattamento accessorio al personale del CP_6
SSN, sia di avere sempre, per parte sua, garantito al personale che operava presso l'A.O.U.,
come al personale che aveva in precedenza operato presso l' , il Parte_15
trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo, risultando, invece, quantomeno dubbio che, senza un recepimento formale da parte dell' il contratto decentrato del CP_6
avesse ancora valore. CP_5
Quindi, avevano osservato sul punto i ricorrenti, visto che l'Università aveva riconosciuto la fondatezza e la legittimità della censura da loro elevata circa la mancata distribuzione dei fondi
6 per la produttività e quindi la mancata erogazione del salario accessorio anche a decorrere dal maggio 2007, mentre aveva dimenticato che il trattamento accessorio doveva essere finanziato con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n. 761/1979 calcolata sull'intera massa salariale, non vi erano ragioni perché non si desse corso alle loro pretese, ossia alla costituzione a regime dei fondi nei termini precisati e conseguentemente al pagamento del salario accessorio e alla distribuzione del fondo di produttività negli stessi termini nei quali erano stati garantiti al personale sanitario.
Dall'anno 2000 all'anno 2014, avevano, pertanto, concluso sul punto i ricorrenti, secondo un'elaborazione eseguita in difetto rispetto a quanto effettivamente dovuto, a ciascuno di essi spettava un importo complessivo lordo pari ad almeno €. 183.138,33, calcolato tenendo conto dei dati utili resi disponibili dalla controparte, ossia il fondo del plus orario individuale dell'anno
1994, calcolato poi in prosecuzione dall'anno 2000 al 2014, come da relazione del dott. Per_1
in atti.
D'altra parte, avevano aggiunto i ricorrenti, l'A.O.U. aveva comunicato che, con deliberazione
C.S. n. 843 del 31 dicembre 2010, si era provveduto alla costituzione di un unico fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione, del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e della retribuzione di risultato del personale non docente equiparato alla dirigenza e
Co per il personale dipendente dell' che prestava attività per la stessa Azienda e che CP_3
con Deliberazione C.S. n. 789 del 16 dicembre 2010 si era provveduto alla costituzione di un unico fondo destinato alla remunerazione dei compensi di lavoro straordinario e di particolari condizioni di lavoro, della produttività collettiva ed individuale, al finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, cosicché era indiscutibile che il comportamento omissivo e inadempiente dell' non potesse che ritenersi ingiustificato. CP_3
Ciò premesso, i ricorrenti avevano contestato il comportamento omissivo e la condotta inadempiente dell'amministrazione resistente formulando tre specifici motivi.
7 Con il primo motivo avevano, in particolare, lamentato l'avvenuta violazione degli artt. 66, 83,
87, 88, 89, 90 e 91 del CCNL Comparto Università 2006-2009, osservando come le previsioni contrattuali che si assumevano violate prevedevano espressamente l'obbligo dell'ente resistente di assicurare a tutti i dipendenti universitari, pur se in servizio presso le lo Parte_16
stesso trattamento economico, composto, oltre che del trattamento fondamentale, del trattamento accessorio oggetto di causa, e quindi comprensivo dell'indennità di ateneo, dell'indennità
mensile, denominata indennità di mansioni integrate, dell'indennità di responsabilità, della
Co retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dell'indennità di coordinamento, dell'indennità relativa alla posizione organizzativa, dell'indennità di produttività
e dei compensi derivanti dalla valutazione, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario e delle altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.
Le disposizioni contrattuali che si assumevano violate, avevano proseguito i ricorrenti,
disciplinavano puntualmente ed espressamente l'obbligo dell' di costituire Controparte_3
appositi fondi per il finanziamento di ciascuna delle indicate voci retributive, oltre che le modalità costitutive/attuative dei medesimi, nel rispetto delle previsioni di ciascun esercizio finanziario. Obbligo di costituzione dei fondi destinati al salario accessorio e di produttività che l'Università convenuta non aveva in alcun modo rispettato.
Infatti, avevano osservato i ricorrenti, fin da principio il fondo per la retribuzione di risultato doveva essere costituito nel suo ammontare dalla somma complessiva dei precedenti fondi di produttività, ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo, come determinate nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 8 della legge 537/1993, decurtate delle percentuali di legge, ma da rapportarsi non allo stipendio universitario erogato ai ricorrenti, ma allo stipendio da corrispondersi al Dirigente , al quale essi erano stati equiparati e per CP_2
il quale avevano ricevuto, fino a quel momento, la differenza stipendiale.
Invece, avevano sostenuto i ricorrenti, l' non aveva considerato Controparte_3
che il fondo relativo alla produttività constava di una componente fissa storicizzata, la quale, se
8 non corrisposta, doveva essere immediatamente riversata sul bilancio dell'anno successivo,
errore che ben emergeva dalle deliberazioni assunte nel tempo dall'ente convenuto e dalla stessa relazione tecnica elaborata dalla società ISSOS Servizi Global Consulting s.r.l., che era stata incarica dall' ai fini di cui si discute, la quale aveva, quindi, potuto usare solo dati CP_3
erronei e parziali.
Infatti, avevano osservato i ricorrenti, per determinare le quote dei fondi del comparto (esclusi i
Dirigenti), l' , ovvero la società ISSOS dalla stessa incaricata, nel prospetto del CP_3
personale, aveva indicato un numero che era il numero totale dei dipendenti, esclusi i soli
Dirigenti Universitari (medici e non medici), e non anche gli appartenenti al comparto equiparati ai Dirigenti Sanitari. Inoltre, si dava atto che nel comparto universitario esiste un unico fondo,
senza fornire alcuna indicazione specifica delle quote stabilite per i vari settori (fondo produttività, fondo progressioni economiche, ecc.), mentre poteva agevolmente verificarsi che nei bilanci precedenti ogni fondo faceva riferimento ad un capitolo di spesa distinto, e quindi ben identificabile.
In realtà, avevano evidenziato i ricorrenti, le molteplici variabili che l'ente resistente avrebbe dovuto considerare ai fini per cui è causa, avrebbero dovuto consistere: negli aventi diritto di ciascun anno, in coloro che erano stati posti in quiescenza anno dopo anno, negli assunti anno per anno, nei pareri espressi dalle commissioni interne per l'attribuzione dei punti per la determinazione del risultato raggiunto dagli interessati.
Quindi, avevano osservato i ricorrenti, le omissioni e l'inadempimento dell'ente convenuto anche per tutto quanto concerneva le indicate variabili, la costituzione dei fondi di produttività,
la loro distribuzione e l'erogazione del trattamento accessorio erano pertanto ingiustificati, ma doveva escludersi che le violazioni perpetrate si potessero ripercuotere su di loro, che, quindi,
seppure con un'elaborazione in difetto rispetto al dovuto, avevano quantificato le somme loro spettanti per le causali già precisate prendendo l'unico dato utile, reso disponibile dalla stessa controparte, cioè il fondo del plus orario individuale dell'anno 1994, calcolato poi in
9 prosecuzione dall'anno 2000 al 2014, ottenendo così per ciascuno un ammontare complessivo lordo di €. 183.138,33.
Con il secondo motivo, i ricorrenti avevano lamentato che l' avesse Controparte_3
giustificato il proprio operato attraverso il riferimento al mancato reperimento della disponibilità
economica necessaria: in realtà, avevano osservato i medesimi, controparte non si era mai attenuta, per la costituzione dei fondi per cui è causa, a quanto espressamente previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche con riferimento agli obblighi sulla stessa gravanti circa gli elevati standards qualitativi ed economici che dovrebbero essere assicurati nei procedimenti connessi allo svolgimento dell'attività di ciascuna amministrazione pubblica, in relazione ai quali, peraltro, per ciò che concerne il funzionamento e gli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, è anche contemplato lo svolgimento di un efficace contraddittorio con le organizzazioni sindacali.
In definitiva, avevano argomentato i ricorrenti, ancora alla data di deposito del ricorso, anche in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, l' convenuta non aveva CP_3
provveduto a corrispondere in loro favore tutti gli importi ad essi contrattualmente dovuti, tenuto conto delle prestazioni accessorie, pur diversamente modulate, svolte dai medesimi oltre l'ordinaria attività, con ciò alterando il carattere sinallagmatico del rapporto contrattuale, in forza del quale essa sarebbe stata tenuta a corrispondere quella retribuzione proporzionale alla quantità
e qualità della prestazione lavorativa, sancita costituzionalmente, e ciò con specifico riferimento anche al salario accessorio e alla distribuzione del fondo di produttività.
Infine, con un terzo motivo, i ricorrenti avevano ribadito l'erroneità del procedimento seguito dalla parte convenuta nella costituzione dei fondi per cui è causa, precisando, in particolare,
Co come dai documenti prodotti con riferimento al personale (ex livello 8, equiparato all'ex 10
Comparto Sanità) si era potuto osservare che il fondo di produttività risultava calcolato facendo riferimento alla sola normativa universitaria e non anche, esclusivamente per i dipendenti che svolgono attività assistenziale, alle norme relative ai fondi del Comparto Sanità.
10 ***
L si era costituita in giudizio e aveva resistito. Controparte_3
In via pregiudiziale, il detto ente aveva eccepito la litispendenza o la continenza ovvero comunque l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento
Part dell'unica pretesa in relazione alla posizione delle ricorrenti e le quali, già in Parte_2
altro giudizio, aveva domandato il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Inoltre, l'ente convenuto, ritenendo la propria totale estraneità alla vicenda, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che, a norma dell'art. 64, comma 3, CCNL
comparto Università e secondo quanto analogamente previsto dal Protocollo d'Intesa stipulato con la Regione Sardegna il 11 ottobre 2004, mentre il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo restavano a carico dell' , la restante parte, ivi compreso il salario CP_3
accessorio, doveva essere finanziata con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 D.P.R.
761/1979.
Il citato protocollo, aveva aggiunto l' , stabiliva, altresì, che i provvedimenti di CP_3
applicazione ed il calcolo del trattamento economico aggiuntivo erano predisposti dall'azienda ospedaliera e da quest'ultima versati mensilmente, con le relative provviste, all' , che CP_3
ne prendeva atto e provvedeva al relativo pagamento.
Pertanto, aveva osservato l'ente resistente, dal 14 maggio 2007, data in cui era divenuta operativa, con propria personalità giuridica, l' , il personale che Controparte_2
prestava attività assistenziale era gestito dalla medesima per tutti gli aspetti riguardanti CP_2
l'assistenza sanitaria, ivi comprese tutte le indennità retributive spettanti a tale titolo e le progressioni figurative delle fasce economiche sanitarie.
Infatti, aveva precisato la parte convenuta, il finanziamento per l'indennità ex art. 31 D.P.R.
781/79, che era a carico della Regione Autonoma della Sardegna, veniva versato da quest'ultima all' che calcolava l'indennità per ciascun dipendente universitario in servizio, e poiché i CP_6
fondi del trattamento accessorio dovevano essere finanziati con l'indennità in questione,
11 l'obbligo di cui si era chiesto l'accertamento non poteva che ricadere sull' Controparte_2
indicata, come, d'altronde, risultava confermato dall'accordo stipulato il 17 dicembre 2009 tra e di categoria in relazione alle forme di utilizzo del trattamento accessorio del CP_6 Pt_17
personale universitario operante nell'azienda ospedaliera, con il quale il Direttore
Amministrativo di a riprova della esclusiva competenza dell'azienda a costituire i fondi CP_6
di cui si discute, aveva assunto l'impegno di ricostruire, attraverso l'incarico a ciò conferito ad una società terza di comprovata esperienza, i fondi del trattamento accessorio del personale universitario presso l' far data dalla costituzione dell' . CP_6 Parte_15
In ogni caso, aveva proseguito l'ente resistente, il ricorso doveva considerarsi, comunque,
inammissibile, sotto diversi profili, oltre che infondato nel merito.
In primo luogo, infatti, l' aveva eccepito la nullità del primo motivo di Controparte_3
ricorso formulato dai ricorrenti e della domanda di condanna formulata sulla base dello stesso,
considerata l'indeterminatezza dei presupposti fattuali e giuridici posti a sostegno della richiesta economica formulata e, in particolare, del difetto di specificazione, per ciascun ricorrente, dei presupposti di fatto dell'asserito credito, oltre che dei criteri di calcolo utilizzati e degli elementi presi a riferimento, i quali sarebbero stati particolarmente rilevanti nella fattispecie, avendo la medesima ad oggetto la materia della distribuzione del salario accessorio, nella quale era determinante l'apporto reso da ciascun dipendente alla struttura di appartenenza, oltre che la valutazione dei titoli e delle competenze posseduti da ciascuno.
Tra l'altro, aveva aggiunto sul punto l'ente resistente, mentre a pag. 3 del ricorso si faceva risalire l'inadempimento dell' al 2007, la domanda di condanna era formulata con CP_3
riferimento a somme dovute a decorrere dal 2000, con conseguente insanabile contrasto tra
petitum e causa petendi.
In secondo luogo, l' aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, visto CP_3
che i ricorrenti avevano contestato deliberazioni dell' risalenti al 1996 e che, Parte_15
in ogni caso, avevano denunciato, non già singoli atti di gestione del rapporto di lavoro, ma atti
12 di organizzazione, rispetto ai quali erano configurabili unicamente situazioni di interesse legittimo.
Inoltre, aveva osservato l'ente convenuto, nella fattispecie erano stati contestati regolamenti interni che, all'epoca in cui erano stati predisposti, erano soggetti alla giurisdizione di legittimità
del giudice amministrativo e che si sarebbero dovuti impugnare entro un termine perentorio,
trascorso il quale erano divenuti inoppugnabili, così come i silenzi e le omissioni denunciati dai ricorrenti.
In terzo luogo, l'ente convenuto aveva eccepito la prescrizione estintiva dei diritti vantati dai ricorrenti, compreso il diritto alla costituzione del fondo per il salario accessorio, maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica del ricorso.
Quanto, infine, al merito delle pretese azionate, l' aveva Controparte_3
osservato di avere sempre provveduto a corrispondere ai ricorrenti il salario accessorio in conformità al regolamento e ai Contratti Collettivi Integrativi vigenti, come dimostravano le delibere dell'Azienda ospedaliera e i prospetti stipendiali dei ricorrenti.
I criteri per la formazione del fondo per il salario accessorio e per la produttività, aveva proseguito l'ente, erano, infatti, oggetto di contrattazione decentrata tra l'Amministrazione e le
Organizzazioni sindacali, come previsto dall'art. 5, CCNL 21 maggio 1996, oltre che di apposito regolamento.
Essi, aveva allegato l' , avevano previsto, dapprima, la presentazione di programmi e CP_3
progetti di carattere generale e finalizzati, autorizzati dal e valutati da apposita CP_5
Commissione, nonché, successivamente, la valutazione della produttività, da effettuarsi da parte di apposito Nucleo di Valutazione, sulla base dell'apporto individuale di ciascun dipendente al risultato raggiunto dalla struttura di appartenenza.
La legittimità di tali criteri, aveva osservato l'ente convenuto, non era mai stata contestata, né
l'amministrazione era incorsa nella violazione di alcuna delle fonti normative e contrattuali menzionate nel ricorso.
13 In ogni caso, aveva aggiunto l'ente resistente, dalla disciplina richiamata non poteva derivare alcun diritto soggettivo dei dipendenti all'integrazione della retribuzione accessoria, senza contare che gli art. 87 ss. CCNL Comparto Università 2006-2009 richiamati da parte ricorrente contenevano una disciplina applicabile al personale che svolgeva le sue prestazioni a beneficio dell' e non, invece, al personale che prestava servizio presso le Aziende Universitarie. CP_3
L aveva, altresì, contestato la pertinenza del richiamo all'istituto del plus Controparte_3
orario, non dando esso luogo ad un generalizzato incremento stipendiale, oltre che le elaborazioni prodotte con il ricorso in uno alla relazione di parte redatta dal dott. e aveva, Per_1
in ogni caso, aggiunto di essersi comunque attivata, nell'ambito di una trattativa con la Regione
Sardegna, per una integrazione del Protocollo d'Intesa del 2004, anche al fine di addivenire all'integrazione del Fondo per il trattamento accessorio, per il caso di incapienza dello stesso per tutto il personale transitato all' . Controparte_2
L aveva, inoltre, evidenziato la natura inconferente del richiamo Controparte_3
all'accordo del 29 settembre 2009, essendo il medesimo relativo all'ultimo periodo di operatività
dell' ed essendo stato, comunque, superato dal successivo accordo del 17 Parte_15
dicembre 2009 concluso tra OO.SS. e A.O.U. riguardante il medesimo oggetto, cioè il riconoscimento di una fascia economica con decorrenza 1 gennaio 2009, previa verifica della capienza dei fondi, ed aveva, comunque, rimarcato l'esistenza nell'accordo invocato dai ricorrenti di alcuni profili di illegittimità per violazione dei limiti di natura finanziaria, che ne avevano determinato la conseguente impossibilità di attuazione.
L'ente resistente aveva, altresì, sostenuto, sia che l'art. 33 del contratto integrativo decentrato del cessato non poteva utilmente invocarsi, visto che non era stato recepito da sia CP_5 CP_6
che le censure fondate dai ricorrenti sulle norme del D.Lgs. 150/2009 erano, per un verso,
inconferenti, non trattandosi di disciplina che poteva essere considerata fonte di diritti soggettivi in capo ai dipendenti, e, per altro verso, comunque, infondate, avendo l'amministrazione conformato il proprio operato ai principi dettati dalla norma, senza mai violare l'art. 36 Cost. o
14 alterare il carattere sinallagmatico del rapporto contrattuale, come risultava dal fatto che aveva sempre riconosciuto il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo spettante al personale universitario tecnico e amministrativo.
L'ente resistente, dopo avere, infine, contestato la fondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti, visto che gli stessi non potevano lamentare alcun pregiudizio che fosse conseguenza di azioni od omissioni dell'ente medesimo, aveva concluso in coerenza con le argomentazioni svolte e le eccezioni formulate, domandando che il Tribunale, per il caso di ritenuta infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, previa chiamata in causa dell' condannasse quest'ultima a tenere indenne Controparte_2
l' medesima di ogni somma che, in ipotesi, fosse stata condannata a pagare in favore CP_3
dei ricorrenti.
***
Con ordinanza del 4 maggio 2016, il Tribunale aveva autorizzato la chiamata in causa dell' Controparte_2
***
L si era costituita in giudizio e aveva resistito. Controparte_2
Innanzitutto, l'ente ospedaliero aveva eccepito l'inammissibilità delle domande proposte, in quanto generiche e indeterminate, non avendo i ricorrenti dedotto la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere le somme richieste, di cui l'ente chiamato in causa aveva, comunque,
dedotto l'insussistenza.
Infatti, aveva osservato A.O.U., i ricorrenti, dopo aver affermato che l'Amministrazione
resistente avrebbe dovuto costituire i fondi necessari da cui attingere per erogare ad essi il salario accessorio ed il fondo di produttività, si erano limitati a lamentare che dette somme non erano state pagate, senza, tuttavia, illustrare il verificarsi dei presupposti necessari per il pagamento del salario accessorio asseritamente dovuto, che, anche secondo le loro stesse allegazioni, dipendeva dalle “posizioni organizzative rivestite, dalle funzioni di coordinamento svolte e dalla
15 produttività oggetto di valutazione”, cosicché sarebbe stato loro onere dedurre il verificarsi, per ciascuno, delle condizioni per ottenere le somme pretese.
D'altra parte, aveva aggiunto l'ente convenuto, in materia di distribuzione del salario accessorio,
deve sussistere la valutazione dell'apporto di ciascun dipendente alla struttura di appartenenza,
valutazione implicante, a sua volta, anche la considerazione dei titoli e delle competenze possedute, di cui non vi era traccia nel ricorso in esame, tra l'altro proposto collettivamente,
senza differenziare le posizioni dei singoli e senza indicare, per ciascuno dei richiedenti, i requisiti posseduti per ottenere l'equiparazione economica di cui si discuteva nel giudizio.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, aveva aggiunto l'azienda ospedaliera, in tema di indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità
deve essere riconosciuta soltanto se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo,
mentre non è sufficiente l'equiparazione al livello dirigenziale operata dalla contrattazione collettiva.
Il ricorso originario, aveva sostenuto l'ente chiamato in causa, doveva, quindi, considerarsi nullo per indeterminatezza, senza che l'eccepita nullità potesse essere sanata attraverso il richiamo alla consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , indicando la stessa unicamente le somme che Per_1
sarebbero spettate a ciascuno dei ricorrenti, senza giustificazione delle medesime.
Tanto meno, aveva aggiunto A.O.U., i ricorrenti avevano provato alcunché, laddove, invece,
l'equiparazione del personale universitario a quello sanitario non implica una equiparazione automatica delle retribuzioni, cosicché sarebbe stato onere dei ricorrenti provare gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, con conseguente infondatezza anche nel merito delle domande proposte.
L'azienda chiamata in causa aveva, altresì, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito per ragioni analoghe a quelle sostenute dall' e aveva, Controparte_3
altresì, contestato nel merito la fondatezza delle domande proposte, in considerazione del fatto
16 che nessuno dei ricorrenti era in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento del trattamento economico conseguente all'equiparazione al personale sanitario e, segnatamente,
della titolarità di un incarico dirigenziale.
D'altra parte, aveva aggiunto l'azienda ospedaliera, alcuni richiami operati dai ricorrenti a supporto delle proprie pretese dovevano considerarsi in ogni caso inconferenti, come l'accordo del 29 settembre 2009, che aveva esaurito i suoi effetti nel maggio del 2007, con la cessazione del Policlinico, e che era stato, comunque, superato da quello concluso il 17 dicembre 2009 tra
Contr l' ed i Sindacati, con la disciplina della fascia economica con decorrenza 01.01.2009, previa verifica della capienza dei fondi.
Del pari inconferente, aveva aggiunto la parte chiamata in causa, era il richiamo, operato dai ricorrenti, all'art. 33 del contratto integrativo decentrato del cessato Policlinico Universitario, in quanto non recepito dall'AOU.
Le pretese dei ricorrenti, aveva proseguito l'azienda ospedaliera, risultavano, comunque, del tutto infondate anche nel quantum, il quale avrebbe dovuto essere anch'esso oggetto di rigorosa prova, che, invece, non era stata fornita, nemmeno attraverso la relazione di parte del dott.
depositata in giudizio, anch'essa del pari generica. Per_1
Dopo avere, infine, sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' nonché della domanda di condanna da quest'ultimo ente Controparte_3
formulata nei propri confronti, in conformità con quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, che avevano chiarito che, rispetto alla domanda del dipendente universitario per ottenere l'equiparazione al personale del ruolo sanitario, sussiste la legittimazione passiva, sia dell' in virtù del rapporto di impiego con il dipendente medesimo, sia Controparte_3
dell' , in forza del rapporto di servizio che la lega al Controparte_2
dipendente medesimo, l' resistente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti CP_2
maturati nel quinquennio anteriore alla presentazione del ricorso e aveva concluso chiedendo che il Tribunale volesse dichiarare inammissibili o respingere tutte le domande proposte nei suoi
17 confronti, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese di giudizio.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 471/2021 del 28 aprile 2021, aveva rigettato le domande proposte dai ricorrenti, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà e condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna amministrazione, della parte residua.
Il primo giudice, in particolare, aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità del ricorso formulata dall' affermando come le ragioni di fatto e di diritto Controparte_3
poste dai ricorrenti a base dell'azione fossero state adeguatamente esposte e si identificassero, in sintesi, nella deduzione di inadempimento dell'obbligo di procedere mediante il corretto finanziamento del fondo per la retribuzione di risultato e di corresponsione della correlativa voce di trattamento retributivo accessorio, secondo la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Controparte_8
attraverso l'indennità c.d. di equiparazione, come si deduceva, sia da alcuni passaggi
[...]
argomentativi del ricorso, sia dalla relazione tecnica allegata all'atto introduttivo.
Il Tribunale aveva, inoltre, dichiarato inammissibili, in quanto tardive, le produzioni documentali effettuate dai ricorrenti in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 10 febbraio 2021
(doc. da 27 a 32), formate tra il 17 maggio 2017 e il 31 gennaio 2018, mentre aveva ritenuto tempestiva la produzione della copia delle delibere provenienti dall'A.O.U., allegate alle medesime note di trattazione (doc. da 33 a 36), in quanto di emanazione successiva all'udienza del 10 ottobre 2018, affermandone, comunque, la irrilevanza, in quanto tutte estranee al thema
decidendum, avente ad oggetto pretese i cui fatti costitutivi si collocavano in un periodo compreso sino all'anno 2014.
Il primo giudice aveva, altresì, ritenuto l'irrilevanza degli ulteriori documenti prodotti dai ricorrenti il 10 febbraio 2021 (doc. da 37 a 40), in quanto relativi a verbali d'udienza di
18 procedimenti riguardanti altri lavoratori, così come del doc. n. 41, il quale ricalcava la perizia di parte che i ricorrenti avevano già allegato al ricorso.
Il Tribunale di Cagliari aveva poi rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da entrambi gli enti convenuti, in considerazione del fatto che le pretese oggetto di causa erano relative a crediti asseritamente maturati tra l'anno 2000 e l'anno 2014 e i ricorrenti, lungi dal dedurre l'illegittimità di provvedimenti amministrativi adottati dai due enti, avevano inquadrato la pretesa sostanziale in termini di richiesta di pagamento di somme a loro dire ad essi spettanti sotto la voce dell'indennità di perequazione, per rapporto alla retribuzione di risultato.
Nel merito, il primo giudice aveva ritenuto la pretesa infondata.
“Costituisce principio elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte”, aveva osservato il
Tribunale, “ quello in forza del quale l'indennità di perequazione spettante al personale
universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'art. 1 della l. n.
200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non
medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o
gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra
l'originario VIII livello di cui alla l. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il
IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza
includere automaticamente nel criterio di computo né la retribuzione di posizione dei dirigenti
del comparto sanità (Cass. civ., S.U., 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. civ., Sez. L, 28 marzo 2018,
n. 7737), né la retribuzione di risultato (Cass. civ., Sez. L, 3 dicembre 2020, n. 27755), la quale
può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo”.
Assorbita ogni ulteriore questione, anche di carattere preliminare, aveva proseguito il primo giudice, nella presente fattispecie, quindi, nella quale nessuno dei ricorrenti aveva dedotto in causa di avere mai ricoperto un incarico direttivo presso l' CP_2 Controparte_9
e nella quale la circostanza in questione era stata esplicitamente contestata da entrambe
[...]
le convenute fin dalla rispettiva costituzione, doveva escludersi che alcuno dei medesimi avesse
19 diritto all'indennità di perequazione calcolata mediante inclusione nel criterio di computo della retribuzione di risultato dei dirigenti del comparto sanità.
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale ne aveva disposto la parziale compensazione in considerazione dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza nell'interpretazione della disciplina invocata dai ricorrenti a sostegno della propria pretesa, che era stato risolto solo con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9279/2016, mentre aveva calcolato le spese residue, da porsi a carico dei ricorrenti, “tenendo conto dei parametri
per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 2.000.000,01 e gli euro 4.000.000,00”,
visto che ciascuno dei dodici ricorrenti aveva richiesto per sé il pagamento della somma di euro
183.138,33.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e Parte_11 Parte_12
L ha resistito e ha proposto appello incidentale. Controparte_3
L ha resistito. Controparte_2
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Lavoro, confermata in parte motiva
l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le eccezioni pregiudiziali/preliminari formulate da
parte avversa, in riforma della Sentenza impugnata Voglia contrariis reiectis, in conformità alle
conclusioni rassegnate in primo grado:
1. Accertare e dichiarare che l' in persona del Controparte_1
CO TO, legale rappresentante in carica pro-tempore, è obbligata a costituire a
regime i fondi del salario accessorio e della produttività e quindi a corrisponderli a ciascun
20 ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza, finanziandoli con l'indennità perequativa
prevista dall'art.31 del DPR n.761/79 calcolata sull'intera massa salariale, con le modalità di
cui alle previsioni contrattuali relative al personale del SSN, ed in ogni caso in misura non
inferiore per ciascuna categoria a quella dei corrispondenti profili del SSN;
in subordine
2. Accertare e dichiarare che l' in persona del Controparte_1
CO TO, legale rappresentante in carica pro-tempore, è obbligata a costituire a
regime i fondi del salario accessorio e della produttività da corrispondere alla data attuale a
ciascun ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza, finanziandoli con l'indennità
perequativa prevista dall'art.31 del DPR n.761/79 calcolata sull'intera massa salariale, con le
modalità di cui alle previsioni contrattuali relative al personale del SSN, ed in ogni caso in
misura non inferiore per ciascuna categoria a quella dei corrispondenti profili del SSN, tenuto
conto del fondo del plus orario individuale costituito per l'anno 1994, e calcolato poi in
prosecuzione dall'anno 2000 fino ad oggi, come da specifica in premessa (cfr. capo 1-MOTIVI
ricorso primo grado) e per tutte le causali ivi domandate;
conseguentemente
3. Condannare l' in persona del CO TO, Controparte_1
legale rappresentante in carica pro-tempore, in favore dei ricorrenti al pagamento per ciascuno
di essi dell'importo lordo di euro 183.138,33 (centottantatremilacentotrentotto/33), tenuto conto
del fondo del plus orario individuale costituito per l'anno 1994, e calcolato poi in prosecuzione
dall'anno 2000 fino ad oggi, come da specifica in premessa (cfr. capo 1-MOTIVI-ricorso primo
grado), ovvero ed in ogni caso di quella somma maggiore o minore che unitamente alle modalità
di computo risulterà accertata come dovuta in corso di causa, per tutte le causali sopra
domandate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto
fino al saldo, ed il risarcimento del danno per il contestato inadempimento, secondo
quell'importo che in via equitativa verrà ritenuto di giustizia dal Giudicante ai sensi e per gli
effetti dell'art.1226 c.c..
Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio ovvero in subordine con
21 compensazione integrale delle spese legali.
Inoltre, in via istruttoria ed in ulteriore subordine, tenuto conto dell'omissione a tal proposito di
qualsivoglia pronunzia e/o valutazione del Tribunale a riguardo delle formulate deduzioni
istruttorie di parte ricorrente, si reitera deduzione di C.T.U., con riferimento al computo delle
somme dovute ai ricorrenti, interrogatorio formale e prova testimoniale, espunti giudizi e
valutazioni, sui seguenti capi che s'intendono preceduti da “vero che”:
1) Dopo aver adottato le deliberazioni n.0012340/04.12.2009 e n.155/04.03.2010 (cfr.all. nn.3 e
4), a far data dal maggio 2007 ai fini della progressione economica, l'
[...]
a tutti i propri dipendenti del SSN, di cui alla graduatoria allegata a Controparte_2
dette deliberazioni, ha corrisposto pro-quota i fondi del salario dell'accessorio e di produttività,
calcolandoli sull'intera massa salariale, con le modalità di cui alle previsioni contrattuali
relative al personale del SSN, nel rispetto dei corrispondenti profili del SSN?
2) Dopo aver adottato le deliberazioni n.0012340/04.12.2009 e n.155/04.03.2010 (cfr.all. nn.3 e
4), a far data dal maggio 2007 e fino all'anno 2014, con riferimento alla circostanza di cui al
capo 1) che precede, l' ha corrisposto a titolo Parte_18
di fondi del salario accessorio e di produttività a ciascun dipendente del SSN, ex 10° livello
retributivo del Comparto Sanità, l'importo lordo complessivo di circa euro 200.000,00
(duecentomila/00)?
Si indicano come testi i sigg.ri , dott. , il Direttore CP_10 Tes_1 Testimone_2
Amministrativo in carica pro-tempore dell' ed il Parte_18
Direttore Generale in carica pro-tempore dell' Parte_18
Ed ancora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213 c.p.c., si reitera l'istanza affinché
l'Ecc.mo Collegio Voglia ordinare all' Parte_18
l'esibizione in giudizio di quanto corrisposto a far data dal maggio 2007 a titolo di salario
accessorio e di fondo di produttività a tutti i propri dipendenti del SSN, inquadrati come
Dirigenti, ex livello X° retributivo Comparto Sanità…”
22 “Ancora, sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213 c.p.c., si reitera l'istanza affinché
l'Ecc.mo Collegio Voglia ordinare all' l'esibizione in giudizio Controparte_3
dell'accordo 17.12.2009, richiamato con prot.n.4145/2010 – 22.02.2010 – dott. Per_2
in relazione al quale specificatamente la stessa controparte universitaria motiva, senza
[...]
peraltro effettuare alcuna relativa produzione, tenuto conto della rilevanza ai fini per cui è
causa di quanto in detta sede disposto, come meglio anche argomentato nel prosieguo.
Poi, si reitera l'istanza affinché l'Ecc.mo Collegio Voglia disporre ordine di esibizione ai sensi e
per gli effetti dell'artt.210 e ss. c.p.c. a riguardo delle * Deliberazioni aventi ad oggetto i criteri
adottati anno per anno per la determinazione del monte salari per gli anni oggetto dell'odierno
contenzioso, * il Documento di conferimento di incarico dell'A.O.U. e dell' alla CP_11
Società ISSOS Servizi s.r.l., con riferimento ai computi elaborati da controparte * la Nota
1.10.2010 prot. n.21004/2010 a firma dott. con la quale l' Persona_2 Controparte_3
ha espressamente richiesto all' l'applicazione dell'art.64 comma 3 del
[...] CP_6
C.C.N.L. del Comparto Università e l'art. 31 del D.P.R. 761 n.1979.
Infine, si insiste perché l'Ecc.mo Collegio Voglia disporre l'ammissione di tutte le produzioni
allegate con le note 10.02.2021 per udienza a trattazione scritta 17.02.2021 (cfr. odierno
allegato n.8), ed anche in questa sede sopra richiamate, pur formulando specifico ordine di
esibizione a riguardo di tutti gli atti e accordi, anche di contrattazione decentrata A.O.U. ed
perché direttamente connessi all'oggetto del contendere e perché espressamente CP_11
citati in dette delibere, ed inoltre ammettere le ulteriori odierne produzioni/deduzioni di seguito
illustrate e calendate.
Ed in ogni caso, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Lavoro Voglia riformare la
pronunzia di primo grado per quanto concerne le spese di lite liquidate, come meglio precisato
in sede volitiva ed argomentativa”.
Nell'interesse dell' Controparte_3
“…Si conclude affinché la Corte adita voglia in via pregiudiziale e preliminare ed in
23 accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto:
- dichiarare l'improponibilità del ricorso introduttivo nei confronti dell' stante il CP_3
difetto di legittimazione passiva;
- dichiarare la nullità del ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare il ricorso inammissibile anche, per quanto evidenziato, sotto il profilo del difetto di
giurisdizione;
- dichiarare prescritto ogni diritto e ragione di credito.
Nel merito, si chiede il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza gravata e,
comunque si chiede che la Corte adita voglia: - respingere ogni avversa domanda nei confronti
dell' , siccome infondata;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell' CP_3
avversa domanda, condannare l' a tenere Controparte_2
indenne l' di ogni somma che, in ipotesi, l'esponente Controparte_3
Amministrazione dovesse essere condannata a pagare ai ricorrenti.
In ogni caso con vittoria di spese”.
Nell'interesse dell' Controparte_2
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia dichiarare inammissibili o respingere tutte le avverse
domande proposte nei suoi confronti, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge,
anche in ordine alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
Svolgimento del giudizio. Punto I.
Gli appellanti hanno dato atto del fatto che il Tribunale aveva, a loro dire, sia correttamente dichiarato non fondata l'eccezione formulata dall' riguardo alla Controparte_3
nullità del ricorso introduttivo, sia correttamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da entrambi gli enti convenuti.
Svolgimento del giudizio. Punto II
24 Gli appellanti hanno censurato l'operato del Tribunale per avere il medesimo omesso distintamente: di considerare ed effettuare ogni valutazione di merito in fatto e in diritto riguardo alle domande da loro formulate in via principale e in via subordinata al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo dell' di costituire a regime i Controparte_3
fondi del salario accessorio e della produttività finanziandoli con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR 761/79 calcolata sull'intera massa salariale;
di deliberare sull'attività
istruttoria da loro richiesta, sia riguardo all'invocata CTU, sia riguardo alle prove orali,
strettamente connesse alle domande sopra richiamate, dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio;
di deliberare sull'ulteriore attività istruttoria richiesta, ai sensi e per gli effetti degli artt.
210 e 213 c.p.c., nell'atto introduttivo e nelle note del 10 febbraio 2021, tenuto conto della totale omissione ad opera dell'Amministrazione Universitaria che in primo grado aveva, comunque,
prodotto cedolini, attestazioni di servizio e prospetti stipendiali dei ricorrenti, idonei a suffragare la domanda dagli stessi proposta;
di considerare ed effettuare ogni corretto, puntuale e conseguente esame di merito in fatto e in diritto in ordine a tutta la documentazione acquisita in giudizio, omettendo ogni necessaria e conseguente valutazione in ordine alla domanda come articolata e qui reiterata (l'accordo del 29 settembre 2009, i provvedimenti AOU del n. 425 del
29 settembre 2009, n. 0012340 del 4 dicembre 2009 e n. 155 del 4 marzo 2010, l'art. 33 del
Contratto Collettivo Integrativo dei dipendenti dell' , la relazione del dott. Parte_15
, tutti allegati al ricorso, nonché le produzioni ammesse successivamente al deposito del Per_1
ricorso, quali la deliberazione AOU n. 398 del 11 aprile 2019, la deliberazione AOU n. 399 del
11 aprile 2019, la Deliberazione AOU n. 1022 del 2 ottobre 2019, la Deliberazione AOU n. 268
del 24 febbraio 2010 queste ultime tutte idonee a confutare le apodittiche affermazioni formulate da AOU nel senso di non avere mai proceduto a corrispondere i fondi per cui è causa e di non avere mai corrisposto e di non dovere corrispondere ai ricorrenti, perché non aventi titolo, le provvidenze poi negate dal primo giudice).
Inoltre, gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale non avesse ammesso, in quanto tardive, le
25 produzioni allegate alle note di trattazione depositate il 10 febbraio 2021 formate tra il 17
maggio 2017 e il 31 gennaio 2018, malgrado le stesse fossero connesse e presupposte rispetto a quelle considerate ammesse, sia sotto il profilo temporale che di merito.
In particolare, gli appellanti hanno osservato come doveva, certamente, essere ammessa la produzione della Deliberazione AOU n. 79 del 31 gennaio 2018, in quanto citata espressamente dall'ammessa e già citata Deliberazione n. 399 del 11 aprile 2019, oltre che dalla successiva e ammessa Deliberazione n. 268 del 24 febbraio 2020, e in quanto solo a seguito del deposito del ricorso A.O.U. si era determinata a costituire i fondi dalla stessa riconosciuti come dovuti per contratto per gli anni dal 2007 al 2016, provvedendo alla loro liquidazione, proprio per le provvidenze contestate e negate dal primo giudice, anche in favore di tutti i ricorrenti in servizio.
D'altra parte, hanno aggiunto gli appellanti, ciò escludeva anche che fosse maturata l'eccepita prescrizione, visto che rendeva evidente come solo nell'anno 2018 AOU avesse dato corso alla determinazione dei fondi contrattuali per cui è causa, pur da computarsi dall'anno 2007.
Il primo giudice, inoltre, hanno lamentato gli appellanti, non aveva valutato neanche le produzioni effettuate dall' quali deliberazioni, cedolini, attestazioni di Controparte_3
servizio e prospetti stipendiali che dimostravano come essi avessero tutti percepito in servizio le indennità per cui è causa.
Doveva considerarsi, invece, irrilevante, avevano aggiunto gli appellanti, il fatto che essi avessero ricoperto incarichi dirigenziali, visto che, come già precisato in primo grado, la causa
petendi riguardava la mancata costituzione dei fondi, sia per salario accessorio che per produttività, e i detti fondi risultavano erogati in più occasioni nei loro confronti anche a seguito della successiva costituzione dei medesimi da parte di benché con modalità erronee. CP_6
Svolgimento del giudizio. Punto III.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che essi non avevano assolto il proprio onere probatorio.
Infatti, hanno osservato gli appellanti, essi avevano documentato puntualmente e ampiamente la
26 fondatezza della domanda avanzata, attraverso quanto argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio nel quale avevano dato atto, sia dell'obbligo dell'AOU, di adottare, entro il 5 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi della Regione e dell'organo di indirizzo, ed in particolare del finanziamento di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/2006, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e triennale ed al programma di investimenti, sia della relazione da predisporre annualmente sullo stato di attuazione dei programmi e della necessità che un piano annuale di fabbisogno del personale sia inserito come allegato nel bilancio annuale di previsione, sia dell'accordo sottoscritto il 29 settembre 2009, sia del fatto che la loro pretesa, “ai sensi e per gli effetti
dell'equiparazione sussistente per tutti i ricorrenti ex art. 31 del DPR n. 761/79”, trovava il suo fondamento, innanzitutto, nell'art. 33 del Contratto Collettivo Integrativo dei Dipendenti della preesistente sia del fatto che, poiché essi avevano Parte_13
tutti rivestito gli ex livelli retributivi VIII e VIII bis, già equiparati al corrispondente livello retributivo del Comparto Sanità per lo svolgimento delle assegnate mansioni in assistenza, nei loro confronti doveva operare il trattamento proprio dell'equiparazione stipendiale al Dirigente
del Comparto Sanità e l'Amministrazione resistente doveva, perciò, garantire la costituzione dei fondi necessari ai fini di cui sopra ed erogare loro il relativo salario accessorio e distribuire il fondo di produttività, dovuti in parte qua, negli stessi termini nei quali ciò era stato garantito al personale sanitario, sia, infine, di quanto previsto dall'art. 61, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996
della Dirigenza del ruolo professionale, tecnico e amministrativo Sanitario (Comparto Sanità),
tutti punti sui quali il Tribunale nulla aveva valutato, né motivato.
Svolgimento del giudizio. Punto IV.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, nel pretermettere la domanda sopra richiamata (punto II), non aveva tenuto in adeguato conto quanto argomentato dall' nella memoria di costituzione in primo grado in ordine Controparte_3
alla costituzione dei fondi e agli obblighi gravanti su AOU in ordine al calcolo delle indennità
27 retributive spettanti ai dipendenti universitari in servizio presso la medesima né del CP_2
fatto che in ordine ai detti aspetti l' pur dando atto dell'accordo concluso il Controparte_2
17 dicembre 2009 con le OO.SS., avesse omesso qualsivoglia controdeduzione, limitandosi ad argomentare su eccezioni pregiudiziali/preliminari che erano state poi integralmente respinte dal
Tribunale.
Svolgimento del giudizio. Punto V.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva, a loro dire, omesso di considerare e valutare la principale domanda da loro formulata, in ordine alla quale, in prima udienza, avevano anche puntualmente controdedotto, richiamando le argomentazioni di cui alle pagine 7, 10, 12 e 14 del ricorso introduttivo e ribadendo la natura presuntiva dei computi allegati al ricorso, “soprattutto in considerazione dell'effettiva causa
petendi azionata e cioè la mancata e/o erronea costituzione dei fondi, sia per salario accessorio,
sia per produttività, a termini di legge e nel rispetto del criterio della componente storicizzata
del fondo, che se non viene corrisposta dev'essere riversata nel bilancio dell'anno successivo”.
D'altro canto, hanno osservato gli appellanti, l'inquadramento ed il servizio svolto per parte ricorrente non era stato oggetto di contestazione da parte di nessuna delle parti in causa, anche perché è circostanza assodata in giudizio che l'erogazione della c.d. “indennità De Maria”
assolva ad una funzione perequativa del trattamento economico del personale delle università
che presta servizio presso policlinici, cliniche ed altri istituti universitari convenzionati con le regioni e/o con le unità sanitarie locali, assumendo a parametro di ragguaglio gli emolumenti del personale del di pari funzioni, mansioni ed anzianità, come, infatti, CP_8 Controparte_8
aveva anche argomentato il Tribunale nella sentenza impugnata.
Quindi, hanno proseguito gli appellanti, il loro rapporto di lavoro era normato in modo pregnante dalla relativa contrattazione nazionale che regolamenta e disciplina nascita, svolgimento ed estinzione della relazione con la parte datoriale, ossia di chiara Controparte_3
e non contestata applicazione ed interpretazione.
28 In ogni caso, hanno aggiunto gli appellanti, come compiutamente illustrato sin dal ricorso introduttivo e puntualmente articolato con la relazione tecnica redatta dal dott. Testimone_2
“…il fondo per la retribuzione di risultato doveva essere costituito nel suo ammontare dalla
somma complessiva dei precedenti fondi di produttività (sub 1 e 2 di cui agli artt. 57 e ss. del
DPR 384/1990), ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo determinate per
l'anno 1993 e decurtata della percentuale prevista dall'art. 8 comma 3 della legge 537/1993 il
tutto riferito, nel tempo, non allo stipendio universitario dei ricorrenti ma allo stipendio del
dirigente ospedaliere a cui gli stessi erano stati equiparati e per il quale hanno ricevuto, fino ad
oggi, la differenza stipendiale. Ed infatti anche il plus orario che gli interessati hanno svolto nel
tempo è stato liquidato da dirigente ospedaliere e non da tecnico universitario. Per la corretta
applicazione dell'art. 61, in data 12.07.2001 l aveva sottoscritto una interpretazione CP_12
autentica con la quale veniva precisato "...per "quote storiche spettanti" non si intendevano le
quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte ma quelle
originariamente determinate ai sensi dell'art 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati
immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la
decurtazione della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge 537/1993". Tale
interpretazione è avvalorata anche dalla sentenza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 1994, n.
806. L non si è mai attenuta, per la costituzione dei fondi, a Controparte_3
quanto sopra precisato ed infatti a riprova di quanto si afferma si allegano le deliberazioni: -
n.28 del 5 dicembre 1996 (allegato n. 4); n.44 del 27 dicembre 1996 (allegato n. 5); n.58 del 10
marzo 1998 (allegato n. 6); n.67 del 18 marzo 1998 (allegato n. 7); n.281 del 3 novembre 1998
(allegato 8); n.540 del 13 novembre 2000 (allegato n. 9); n.498 del 6 dicembre 2001 (allegato n.
10). Quindi, l' (da cui dipendeva il Policlinico di Monserrato) Controparte_3
negli anni, non ha corrisposto ai propri tecnici (equiparati ai tecnici dirigenti ospedalieri)
quanto loro spettante. Tale assurda situazione si è protratta fino ai giorni nostri ed infatti,
prendendo come riferimento la relazione tecnica elaborata dalla società ISSOS Servizi Global
29 su incarico dell si potrà notare che nel prospetto del personale per Parte_19
determinare le quote dei fondi in esame del comparto (esclusi i dirigenti) si indica un numero
che è il numero totale dei dipendenti esclusi i soli dirigenti universitari (medici e non medici) e
non anche gli appartenenti al comparto equiparati ai dirigenti sanitari (vedasi allegato 11).
Altra anomalia che si fa notare è che nello stesso documento si dichiara che nel comparto
universitario esiste un unico fondo per cui è difficile stabilire le quote dei vari settori (fondo
produttività, fondo progressioni economiche ecc.). L'anomalia sta nel fatto che nei bilanci
precedenti ogni fondo fa riferimento ad un capitolo di spesa e quindi ben identificabile. Come
esempio si allega (vedasi allegato 12) la deliberazione n.78 del 2 maggio 2006 (si ricorda che
l' ha sostituito il dal 1 giugno 2007) con allegati Controparte_2 CP_5
una scheda di alcuni capitoli di bilancio di spesa (a pagina 13), sia alcune perplessità sorte ad
alcuni componenti del consiglio di amministrazione, sul calcolo dei fondi proprio dei tecnici
equiparati ai dirigenti (pagina 15)...Per meglio comprendere come siano stati attribuiti tali fondi
basta leggere la delibera n.540 del 13 novembre 2000 riguardante il fondo per la produttività
generale dell'anno 1999. Chi scrive, a pagina 11 del predetto documento, ha evidenziato: con il
numero 1, due collaboratori tecnici (ex 7° livello equiparati all'ex 9° livello sanitario) ed
un'infermiera (ex 6° livello equiparata al 6° livello sanità) a cui viene data (a parità di punti di
valutazione) la stessa cifra di £.2.346.615; con il numero 2, un funzionario tecnico (ex 8° livello
equiparato all'ex 10° livello sanità) ed un operatore amministrativo (ex 5° livello equiparato
all'ex 6° livello sanità) a cui viene data (a parità di punti di valutazione) la stessa cifra di
£.
1.564.410. Si pensi che solo attribuendo il fondo individuale del plus orario appartenente ad
ogni tecnico universitario equiparato;
spetterebbe ad ognuno, all'origine, circa 14.996,79 euro
se ex 7° livello;
20.416,95 euro se ex 8° livello (vedasi allegato n.13). Da quanto sopra, si può
senz'altro dedurre che la costituzione dei fondi in esame non è stata fatta in base alle norme
vigenti e che la costituzione successiva, operata dall'ISSOS, è stata viziata, non per colpa della
predetta società, dai precedenti errori dei fondi già costituiti... Invero le molteplici variabili da
30 considerare per il computo per cui è causa consistono in: - gli aventi diritto di ciascun anno;
-
coloro i quali sono stati posti in quiescenza anno dopo anno (per i quali si sarebbe dovuto
operare una diminuzione della quota individuale del fondo stesso); - gli assunti anno per anno;
-
i pareri espressi dalle commissioni interne per l'attribuzione dei punti per la determinazione del
risultato raggiunto dagli interessati. Conseguentemente, seppur con un'elaborazione in difetto
rispetto al dovuto, per l'elaborato computo è stato considerato l'unico dato utile, reso
disponibile dalla stessa controparte e quindi de ritenersi accertato, ossia il fondo del plus orario
individuale dell'anno 94 e calcolando la prosecuzione dello stesso dal 2000 fino ad oggi (vedasi
allegato 15) ...”.
Pertanto, avevano concluso sul punto gli appellanti, il Tribunale non aveva colto nel segno quanto aveva rigettato la domanda in quanto nessuno di loro aveva dedotto in causa di aver mai ricoperto un incarico direttivo presso l' in quanto, Controparte_13
come affermato dall'Università e documentato in causa, i fondi di cui si discute erano stati erogati in più occasioni in loro favore proprio dalla controparte Universitaria anche in forza di successiva costituzione dei medesimi, benché si fosse trattato di costituzione erronea in quanto computata e liquidata in difetto.
Risultava, d'altra parte, incontestato in causa, hanno aggiunto gli appellanti, che essi, ciascuno per il proprio ruolo e nei termini del servizio prestato, avessero continuato a svolgere fin dalla prima costituzione del le medesime funzioni e turnazioni, avessero avuto “medesime CP_5
responsabilità e rischi aggiuntivi rispetto all'ordinaria prestazione del pubblico dipendente per
le quali sono stati retribuiti con le diverse voci componenti il trattamento accessorio, in ossequio
ad un fondamentale criterio di equa retribuzione, pur se in maniera erronea, non congrua e non
rispettosa della disciplina normativa e contrattuale vigente, già sopra richiamata”.
“In difformità”, avevano osservato gli appellanti, “la parte e la parte Pt_20 Pt_21
avrebbero dovuto rinunziare tempestivamente in tutto o in parte a quelle prestazioni accessorie
non più ritenute indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali secondo il buon andamento,
31 economicità, o perché incompatibili con l'equilibrio del bilancio. Invece, seppur contestata solo
in giudizio unicamente per evidenti fini dilatori ma apprezzata sotto il profilo sostanziale, la
prestazione resa dai ricorrenti è così risultata sempre invariata, e sempre utilizzata e pur
riconosciuta come tale perché assistenziale sia dalla controparte Aziendale sia dalla controparte
, come puntualmente documentato da tutte le produzioni acquisite in Parte_22
giudizio e già sopra richiamate, ma che il Giudicante ha trascurato di considerare”.
Gli appellanti hanno, inoltre, distintamente formulato alcuni motivi.
OMESSA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNZIATO, OMESSA ED
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA DOCUMENTAZIONE
ACQUISITA IN GIUDIZIO - ERRONEA APPLICAZIONE E FALSA
INTERPRETAZIONE DI NORMA AI SENSI E PER GLI EFFETTI degli ARTT. 112, 116
c.p.c. anche in rapporto agli artt. 420, 1° comma, 421, 91 e 92 c.p.c., con FALSITA' DI
PRESUPPOSTO, MOTIVAZIONE APODITTICA ED ILLOGICA, anche in aperta
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 101 c.p.c. -
I
Gli appellanti hanno premesso come il loro rapporto di lavoro fosse risalente a data antecedente al 13 maggio 2007, cioè alla data di cessazione dell' , Parte_15
osservando come da tutto quanto sopra argomentato e puntualmente documentato emergesse in modo inequivocabile la fondatezza delle ragioni e la legittimità della domanda da loro formulata,
in relazione alla quale l'attribuzione o meno di un incarico, come, invece, ritenuto dal Tribunale,
non rivestiva alcun rilievo, visto che, in considerazione di tutti i deliberati dell'A.O.U. con più
atti si era provveduto parzialmente seppur erroneamente a disporre lo stanziamento dei fondi per cui è causa, sia in data antecedente che successiva al deposito del ricorso, ciò che presupponeva il riconoscimento dei loro diritti, benché la liquidazione fosse avvenuta in modo erroneo e parziale, senza inclusione delle indennità di cui all'art. 31, DPR 761 del 1979 e della legge
32 200/1974 nella massa salariale utile per la quantificazione dei fondi e, a partire dal maggio 2007,
anche senza inclusione della RIA.
II
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado sostenendo che, se il Tribunale avesse esaminato le produzioni ammesse, non contestate da controparte, avrebbe accertato che parte ed avevano ripetutamente deliberato ed erogato retribuzione di risultato e/o Pt_20 Pt_21
di posizione a ciascun ricorrente in servizio.
A tal fine, hanno affermato gli appellanti, unitamente all'atto di appello essi provvedevano a depositare statini, ricostruzioni di carriera e valutazioni, domandandone l'ammissione “in
controdeduzione alla parte motiva e dispositiva della Sentenza impugnata, tenuto conto che oggi
si affronta il primo momento utile successivo all'acquisita formulazione volitiva e dispositiva del
Giudicante (cfr. documenti stipendiali - odierno allegato nn.11-19) e che ad ogni buon conto
trattasi di documenti tutti ben noti a controparte, perché dalla stessa elaborati”.
Part Pt_1 Dopo avere precisato che alcuni di loro, precisamente , Pt_9 Pt_3 Pt_4
e , erano ormai in quiescenza, gli appellanti hanno, quindi, Pt_5 Pt_10 Pt_11 Pt_6
osservato come non fosse legittimo far ricadere su di loro “l'inficiato e contestato “rapporto di
provvista”, relativo alla controversa materia di esecuzione di convenzione tra pubbliche
amministrazioni per la gestioni di pubblici servizi – rappresentati dal servizio ospedaliero di
competenza dell'azienda convenuta e dal servizio di istruzione superiore universitaria -
congiuntamente forniti da personale universitario”, aggiungendo che, benché fosse vero che l'Università poteva provvedere a tale riguardo solo ad un'anticipazione dal proprio bilancio delle somme spettanti ai dipendenti che prestano attività assistenziale, era anche certo che la medesima fosse tenuta a corrispondere gli importi così come determinati d'intesa con l'amministrazione ospedaliera e sulla base di criteri da definirsi con apposita convenzione.
In ogni caso, hanno riferito gli appellanti, in sede di ricorso introduttivo era stata puntualmente richiamata e prodotta la loro diffida del dicembre 2010 e la conseguente nota della parte
33 universitaria del 10 marzo 2011, relativa anche a tutte le questioni connesse Pt_20
all'attuazione del noto accordo del 29 marzo 2009.
Anche per tale ragione, hanno affermato gli appellanti, era stata contestata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalle controparti, considerato che, a prescindere dal valore costitutivo o meno delle delibere di determinazione del fondo, il diritto può essere fatto valere solo dopo l'adozione dei relativi atti, nella specie intervenuti in parte solo in anni per lo più
conseguenti al deposito del ricorso per cui è causa.
Il Tribunale, quindi, hanno lamentato gli appellanti, nel pieno e dovuto esercizio dei poteri istruttori demandati, ben avrebbe potuto invitare le parti ad “...attivare un'opportuna
interlocuzione al fine di procedere a ricalcolare la massa salariale di riferimento per ciascun
anno, segnatamente mediante inclusione nel conteggio delle voci relativa alla R.I.A. e
all'indennità di equiparazione…”, come era stato disposto da altro giudice in altra controversia analoga.
III
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata “anche sotto il profilo della c.d. minus
petizione”, tenuto conto dell'errore in cui era incorso il Tribunale rispetto alla domanda azionata.
Infatti, hanno sostenuto gli appellanti, il primo giudice aveva omesso di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risultava desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate da parte ricorrente, violando apertamente il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Il Tribunale, in particolare, hanno proseguito gli appellanti, aveva omesso di esaminare il punto controverso, relativo alla costituzione dei fondi di cui si discute, modificando quindi il fatto costitutivo della pretesa ovvero fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ed allegata in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione un fatto estraneo alla materia del contendere, né distinguendo tra le domande rassegnate in via principale e quelle formulate in via subordinata, “sotto il profilo dei criteri adottabili ai fini della costituzione dei fondi per cui è
34 causa e dei diritti vantati da parte ricorrente”.
IV
Gli appellanti hanno, altresì, censurato il fatto che il Tribunale avesse mancato qualsivoglia esercizio di poteri istruttori, anche ufficiosi, pur in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, tenuto conto che dalle risultanze di causa sopra richiamate egli ben avrebbe eventualmente potuto trarre significativi dati di indagine al fine di giungere ad un pieno accertamento dei reali fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte.
V
Gli appellanti hanno, infine, impugnato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla statuizione sulle spese, sia, in quanto, a loro dire, tutti i loro assunti avevano trovato ampia conferma, sia in quanto il Tribunale si era pronunciato espressamente in loro favore nel rigettare le avverse eccezioni di nullità del ricorso e di difetto di giurisdizione, sia in quanto lo stesso giudice aveva dato atto dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza nell'interpretazione della disciplina da loro invocata a sostegno della propria pretesa, risolto solo con la pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9279/2016, sia in quanto il valore della causa era certamente di natura indeterminata, essendo stato specificatamente domandato che il
Tribunale riconoscesse, in ogni caso, in loro favore, “ la somma maggiore o minore che
unitamente alle modalità di computo” sarebbe risultata accertata come dovuta in corso di causa.
Inoltre, hanno lamentato gli appellanti, il primo giudice “avrebbe dovuto imputare idealmente a
ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero
per aver avanzato pretese infondate, operando un'ideale compensazione tra essi, non
sussistendo, comunque, particolari motivi, tanto meno esplicitati in sede di motivazione, e quindi
disponendo per un'integrale compensazione del carico delle spese di lite”.
Risultava, inoltre, quanto mai ingiusto, hanno aggiunto gli appellanti, che il giudicante avesse utilizzato il valore compreso tra gli euro 2.000.000,01 e gli euro 4.000.000,00, come parametro
35 di valutazione, “avendo peraltro omesso ogni specifica valutazione, distinzione e quindi
motivazione pur a riguardo delle reali conclusioni formulate, evidentemente erroneamente intese
dal Giudicante, che ha totalmente trascurato che sono state articolate sia in via principale sia in
via subordinata”.
***
L'appello principale è infondato.
Come correttamente accertato dal Tribunale di Cagliari nella sentenza impugnata, deve, infatti,
escludersi che gli attuali appellanti abbiano ritualmente assolto gli oneri assertori sugli stessi gravanti.
1) Interpretazione della domanda.
Occorre, innanzitutto, precisare che il primo giudice, nel rigettare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, aveva accertato che le ragioni di fatto poste dai ricorrenti a base dell'azione dovevano identificarsi “nella deduzione di inadempimento dell'obbligo di procedere
mediante il corretto finanziamento del fondo per la retribuzione di risultato e di corresponsione
della relativa voce di trattamento retributivo accessorio, secondo la disciplina stabilita nella
contrattazione collettiva per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l'indennità c.d. di equiparazione
(prevista dal d.P.R. 20 dicembre 1979, art. 31)”.
Il Tribunale aveva, quindi, identificato nel fondo per la retribuzione di risultato il fondo la cui erronea costituzione gli attuali appellanti avevano lamentato nel giudizio e nella retribuzione di risultato la voce accessoria il cui pagamento i medesimi avevano rivendicato nel giudizio stesso.
Si tratta di qualificazione della domanda che gli appellanti non hanno censurato in questa fase di appello, espressamente anzi dichiarando di condividere (pag. 8 dell'atto di appello) la parte della sentenza nella quale il primo giudice, così motivando, aveva rigettato l'eccezione di nullità.
2) Retribuzione di risultato.
È ormai noto, peraltro, come correttamente evidenziato dal Tribunale in conformità con gli
36 orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che l'indennità di perequazione spettante al personale universitario in servizio presso strutture sanitarie, in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge 312 del 1980 e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale, non possa automaticamente includere, in virtù della mera equiparazione, la retribuzione di risultato, la quale può essere riconosciuta solo in caso di svolgimento di incarichi dirigenziali e per il periodo di effettivo svolgimento degli stessi (si veda, sul punto, in particolare, Cass. 27755/2020).
Inoltre, come previsto dall'art. 61 CCNL 5 dicembre 1996 per il personale dirigente del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del comparto Sanità, rubricato “Finanziamento della
retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti del
Servizio Sanitario Nazionale”, richiamato dagli attuali appellanti nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e nell'atto di appello a fondamento dei diritti vantati, la retribuzione di risultato è “una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti”.
Come precisa il successivo art. 62, “la retribuzione di risultato dei Dirigenti è strettamente
correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento
dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa
assegnata alle singole strutture…” (comma 1) e “il fondo di cui all'art.61 è pertanto destinato a
promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli
obiettivi generali dell'azienda o dell'ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di
efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali…” (comma 2).
La retribuzione di risultato è, quindi, come risulta dal testo contrattuale richiamato dagli appellanti, emolumento di natura squisitamente contrattuale, la cui erogazione e quantificazione
è strettamente condizionata dall'avvenuto compimento dei necessari passaggi negoziali consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi, nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento, nella positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
37 Come la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di affermare, quindi, dalla mera astratta previsione della retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo, in quanto, trattandosi di voce retributiva che trae titolo da un'espressa volontà negoziale, essa è erogata, in base ai parametri prestabiliti, una volta che sia giunta a compimento la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati preventivamente (si vedano, in materia, Cass. 11899/2017, Cass. 8084/2015, Cass. 10969/2015).
I ricorrenti, quindi, al fine di rivendicare la corresponsione dell'emolumento in discussione, non solo avrebbero dovuto allegare l'avvenuta effettiva attribuzione di un incarico dirigenziale, come affermato dal Tribunale, ma anche allegare, perlomeno, gli obiettivi loro assegnati e l'avvenuto conseguimento degli stessi.
Gli attuali appellanti non hanno, invece, in alcun modo adempiuto ai predetti oneri.
Occorre, precisare, sul punto, che nell'atto di appello gli stessi, che hanno continuato a non allegare in alcun modo, neanche, tardivamente, in questa fase, i presupposti del diritto in discussione, hanno erroneamente sovrapposto il piano assertorio con quello probatorio, cioè il piano delle allegazioni con quello delle prove, le quali, lungi dal poter integrare le allegazioni insufficienti od omesse, hanno il mero ruolo di comprovarne la veridicità.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, resta “escluso che le produzioni documentali
possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie
produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda,
senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (così Cass. 3022/2018).
Con la conseguenza che, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello, correttamente il primo giudice non ha cercato di recuperare le allegazioni di cui il ricorso introduttivo del giudizio era carente attraverso l'esame e la valorizzazione delle produzioni documentali presenti in atti, né di quelle effettuate dagli stessi ricorrenti in allegato al ricorso, né, tanto meno, di quelle effettuate dalle altre parti in allegato alle proprie memorie difensive ovvero, da qualunque delle
38 parti, in un momento successivo al deposito dell'atto introduttivo.
D'altra parte, a fronte delle omesse allegazioni in fatto di una parte, non sorge, a carico dell'altra parte, alcun onere di contestazione, né tanto meno, alla stregua di quanto appena sopra affermato in ordine al ruolo meramente probatorio e non assertorio delle produzioni documentali, può
sorgere a carico di una parte l'onere di contestare i documenti prodotti dall'altra e, meno ancora,
tutte le circostanze di fatto dagli stessi documenti astrattamente desumibili e astrattamente favorevoli alla controparte.
Tutte pretese che si tradurrebbero in un'inammissibile violazione del principio del contraddittorio e del principio dispositivo che regola, sul punto, il processo civile, il quale ultimo esclude, altresì, che la mancanza delle necessarie allegazioni in fatto possa essere colmata dal giudice, anche dal giudice del lavoro, il quale, come è noto, dispone, non di poteri ufficiosi assertori, ma solo di poteri ufficiosi istruttori, i quali, infatti, possono essere esercitati solo in presenza di fatti “puntualmente allegati” (si vedano, sul punto, tra le tante, Cass. 12856/2010,
Cass. 6753/2012 e Cass. 7694/2018).
Né in ordine ai fatti costitutivi di cui trattasi può ritenersi che le controparti avessero, nei loro atti difensivi, assunto posizioni incompatibili con la negazione dei medesimi.
Come risulta, infatti, dalle memorie difensive depositate dai due enti attuali appellati,
l' aveva, fin dall'inizio, dedotto il difetto della propria legittimazione Controparte_3
passiva e sostenuto di essere tenuta e avere sempre provveduto al pagamento del trattamento economico fondamentale e dell'indennità di ateneo, spettando, invece, a suo dire, il restante trattamento, all' mentre quest'ultima aveva espressamente osservato quanto Controparte_2
segue: “Le domande avanzate dai ricorrenti sono, anzitutto, inammissibili per genericità ed
indeterminatezza, non avendo essi dedotto ed indicato la sussistenza dei presupposti necessari
per ottenere le somme richieste nel presente giudizio, presupposti, questi, che l'AOU di Cagliari
contesta che sussistano. Ed infatti, i ricorrenti, dopo aver affermato che l'Amministrazione
resistente avrebbe dovuto costituire i fondi necessari da cui attingere per erogare ad essi il
39 salario accessorio ed il fondo di produttività, si sono limitati a lamentare che dette somme non
sono state pagate, senza, tuttavia, illustrare il verificarsi dei presupposti necessari per il
pagamento del salario accessorio asseritamente dovuto. Del resto, per espresso riconoscimento
dei ricorrenti, il salario accessorio dovuto dipende dalle "posizioni organizzative rivestite, dalle
funzioni di coordinamento svolte e dalla produttività oggetto di valutazione", di modo che era
onere dei ricorrenti dedurre il verificarsi, per ciascuno di essi, delle condizioni per ottenere le
somme pretese. Infatti, in materia di distribuzione di salario accessorio, deve sussistere la
valutazione dell'apporto di ciascun dipendente alla struttura di appartenenza, implicante la
valutazione dei titoli e delle competenze possedute da ciascuno di essi, di cui, tuttavia, non vi è
traccia nel ricorso in esame, che, per giunta, è stato proposto collettivamente, senza
differenziare le posizioni dei singoli, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei requisiti per
ottenere l'equiparazione economica per cui è causa”.
La mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto al trattamento accessorio fatto valere dagli attuali appellanti rende, quindi, del tutto irrilevanti, ai pretesi fini integrativi del ricorso, le produzioni documentali della cui omessa valutazione e/o ammissione da parte del giudice di primo grado gli appellanti medesimi si sono lamentati, così come rende irrilevanti, oltre che palesemente tardive, le produzioni degli statini, ricostruzioni di carriera e valutazioni che gli appellanti hanno chiesto a questa Corte di ammettere per la prima volta in appello ai medesimi fini (produzioni da 11 a 19, fase di appello).
Risultano, infine, irrilevanti, alla stregua delle ragioni esposte, anche le richieste istruttorie reiterate in questa fase di appello, laddove finalizzate ad ottenere l'accertamento dell'ammontare delle somme asseritamente dovute agli attuali appellanti.
3) Costituzione del fondo per la retribuzione di risultato.
Gli appellanti hanno sostenuto che il primo giudice, rigettando genericamente tutte le domande proposte, ma pronunciandosi di fatto esclusivamente sulla domanda avente ad oggetto la condanna dell' al pagamento del salario accessorio (capo 3 delle Controparte_3
40 conclusioni), avesse, in realtà, omesso di valutare e, quindi, di pronunciarsi sulle domande formulate, rispettivamente in via principale e subordinata, nei capi 1 e 2 delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, attraverso le quali, a loro dire, avevano inteso domandare l'accertamento della errata costituzione dei fondi per il trattamento accessorio e la conseguente corretta ricostituzione dei medesimi.
La censura è infondata.
Deve, infatti, escludersi che le conclusioni formulate nei capi 1 e 2 avessero un oggetto autonomo rispetto a quelle formulate nel capo 3.
Intanto, deve evidenziarsi che con le conclusioni formulate nei capi 1 e 2 gli appellanti avevano domandato che fosse accertato e dichiarato l'obbligo dell'Università degli Studi di “costituire a
regime i fondi del salario accessorio e della produttività e quindi a corrisponderli a ciascun
ricorrente per la quota di rispettiva pertinenza”.
Le conclusioni asseritamente pretermesse contenevano, pertanto, una domanda di condanna generica e quelle di cui al capo 3, rigettate, la correlativa domanda di condanna specifica, il cui rigetto aveva, quindi, comportato, il conseguente rigetto della prima.
In ogni caso, nella fattispecie, come si desume dal tenore dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e delle conclusioni nello stesso rassegnate, l'accertamento dell'errata costituzione dei fondi e la richiesta di corretta ricostituzione dei medesimi erano stati prospettati dagli attuali appellanti come il mero presupposto del sorgere dei crediti pecuniari vantati e non, invece, come fattispecie autonome, che, non possono, quindi, costituire oggetto di un autonomo accertamento.
Da ciò consegue anche l'irrilevanza, ai fini della decisione, dello svolgimento delle attività
istruttorie oggetto delle richieste reiterate dagli appellanti in questa fase del giudizio, laddove finalizzato all'accertamento in questione.
4) Spese di lite.
È, altresì, infondata la censura formulata dagli appellanti avverso la liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale.
41 Per un verso, infatti, il contrasto di giurisprudenza è stato valutato dal Tribunale, il quale, in ragione del medesimo, ha compensato le spese di lite nella misura della metà, mentre, sotto altro profilo, il valore della presente causa, in primo grado come in questa fase di appello, è, pari, per ciascun ricorrente, a €. 183.138,33, visto che questa, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c., è la somma che è stata indicata come dovuta da ciascuno degli attori.
Effettivamente, il primo giudice non avrebbe dovuto sommare tutti gli importi per individuare lo scaglione di valore, ma, a quest'ultimo fine, avrebbe dovuto considerare un singolo importo (€.
183.138,33, con scaglione, quindi, da €. 52.000,01 a €. 260.000,00), calcolare il compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (€. 6.697,00 quali valori minimi, come utilizzati dal primo giudice, per ciascuna fase, dimezzati in considerazione della compensazione = €.
3.348,75), ridurlo del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, DM 55/2014 (€. 2.344,13), e poi aumentarlo del 310% ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM citato (€. 9.610,91).
Il risultato, peraltro, sarebbe stato superiore a quello raggiunto dal Tribunale, appunto €.
9.610,91 invece che €. 9.150,00, quindi il motivo di appello non può essere, comunque, accolto.
***
Per tutte le ragioni indicate, l'appello principale deve, dunque, essere interamente rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
L'appello incidentale proposto dall' e, altresì, le questioni non affrontate Controparte_3
dal primo giudice e riproposte dallo stesso ente e dall' Controparte_2
rimangono, quindi, assorbiti.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, nei confronti di ciascuna delle amministrazioni convenute, ai sensi del DM 55/14,
come modificato dal DM 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase, esclusa quella istruttoria non svoltasi, nello scaglione di valore da €. 52.000,01 a €. 260.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello, computati gli aumenti previsti dall'art. 4, comma
2, DM citato per ogni soggetto oltre il primo, previa riduzione del compenso spettante per un
42 solo soggetto ai sensi del successivo comma 4, devono essere poste in solido a carico degli appellanti principali.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
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P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dall' Controparte_3
condanna gli appellanti principali in solido al rimborso, in favore dell' e Controparte_3
dell' delle spese della presente fase del giudizio, Controparte_2
che liquida, per ciascuno degli enti indicati, in €. 28.674,17, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori dovuti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 15 luglio 2025.
L'estensore… …………… ………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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