Articolo 7 della Legge 16 marzo 1987, n. 115
Articolo 6Articolo 8
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10 aprile 1987
Art. 7. 1. Nell'ambito della loro programmazione sanitaria le regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria, rivolte ai soggetti diabetici e finalizzate al raggiungimento della autogestione della malattia attraverso la loro collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.
2. Le regioni promuovono altresi' iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica rivolte alla globalita' della popolazione, utilizzando tra l'altro le strutture scolastiche, sportive e socio-sanitarie territoriali.
Entrata in vigore il 10 aprile 1987