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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5530/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.ta in - presso lo studio dell'avv.to LAURETTA GABRIELLA che la rapp.ta Parte_1 e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dal funzionario LOPEZ ROSALIA con il quale è CP_1 CP_ elett.te dom.to c/o la sede
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/10/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, riconosciuta invalida al 74% dall' 11/2/20 CP con decreto di omologa rg. 3161/2020 del 09/05/2021, e revisione fissata a febbraio 2022, conveniva in giudizio l' resistente esponendo che le veniva notificato provvedimento di indebito del dicembre 2021 per assenza a visita di revisione 6/12/21, con cui l'Istituto previdenziale le aveva sospeso la sua pensione di invalidità civile n. 07561381.
Asseriva di non avere mai avuto la notifica della convocazione. Tanto premesso chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento di indebito e la restituzione di quanto trattenuto dall' , con accertamento che nulla dovesse restituire all' convenuto, spese vinte. CP_2 Controparte_3CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale e nel merito chiedendo, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda, spese vinte. All'odierna udienza, il Tribunale osserva che:
l'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata e va rigettata atteso che la ricorrente al momento del deposito del ricorso giudiziario risiedeva a Boscoreale, che rientra nella competenza di questo Tribunale.
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza CP_2 dell'indebito, dovendosi invece valutare la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. Dl ricorso si evince come l'indebito de quo è stato determinato dalla assenza della ricorrente alla visita di revisione fissata per il 6/12/21. Allega di non essere mai stata convocata a visita. CP_ La circostanza non è contestata dall' che non ha prodotto documentazione a sostegno. In definitiva, nel caso in esame, la buona fede del percettore è totale non avendo costui avuto conoscenza della raccomandata inviata.
Alla stregua di tutte le considerazioni sovra esposte la domanda va, pertanto, accolta e va dichiarata l'illegittimità del CP_ provvedimento del dicembre 2021 e con la conseguente condanna, a carico dell , di restituzione Controparte_3 di quanto già trattenuto a titolo di indebito sulla pensione categ. INVCIV n. 07561381. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1CP 1/10/24 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: in accoglimento della domanda CP
− dichiara l'illegittimità del provvedimento del dicembre 2021 con la conseguente irripetibilità dell'importo ivi sancito;
CP_
− condanna l al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno di invalidità civile e alla restituzione di quanto già trattenuto a titolo di indebito sulla pensione categ. INVCIV n. 07561381 oltre accessori di legge;
CP
− condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.865,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5530/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.ta in - presso lo studio dell'avv.to LAURETTA GABRIELLA che la rapp.ta Parte_1 e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dal funzionario LOPEZ ROSALIA con il quale è CP_1 CP_ elett.te dom.to c/o la sede
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/10/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, riconosciuta invalida al 74% dall' 11/2/20 CP con decreto di omologa rg. 3161/2020 del 09/05/2021, e revisione fissata a febbraio 2022, conveniva in giudizio l' resistente esponendo che le veniva notificato provvedimento di indebito del dicembre 2021 per assenza a visita di revisione 6/12/21, con cui l'Istituto previdenziale le aveva sospeso la sua pensione di invalidità civile n. 07561381.
Asseriva di non avere mai avuto la notifica della convocazione. Tanto premesso chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento di indebito e la restituzione di quanto trattenuto dall' , con accertamento che nulla dovesse restituire all' convenuto, spese vinte. CP_2 Controparte_3CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale e nel merito chiedendo, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda, spese vinte. All'odierna udienza, il Tribunale osserva che:
l'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata e va rigettata atteso che la ricorrente al momento del deposito del ricorso giudiziario risiedeva a Boscoreale, che rientra nella competenza di questo Tribunale.
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza CP_2 dell'indebito, dovendosi invece valutare la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. Dl ricorso si evince come l'indebito de quo è stato determinato dalla assenza della ricorrente alla visita di revisione fissata per il 6/12/21. Allega di non essere mai stata convocata a visita. CP_ La circostanza non è contestata dall' che non ha prodotto documentazione a sostegno. In definitiva, nel caso in esame, la buona fede del percettore è totale non avendo costui avuto conoscenza della raccomandata inviata.
Alla stregua di tutte le considerazioni sovra esposte la domanda va, pertanto, accolta e va dichiarata l'illegittimità del CP_ provvedimento del dicembre 2021 e con la conseguente condanna, a carico dell , di restituzione Controparte_3 di quanto già trattenuto a titolo di indebito sulla pensione categ. INVCIV n. 07561381. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1CP 1/10/24 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: in accoglimento della domanda CP
− dichiara l'illegittimità del provvedimento del dicembre 2021 con la conseguente irripetibilità dell'importo ivi sancito;
CP_
− condanna l al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno di invalidità civile e alla restituzione di quanto già trattenuto a titolo di indebito sulla pensione categ. INVCIV n. 07561381 oltre accessori di legge;
CP
− condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.865,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti