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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 7998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7998 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO (I° grado)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 25887 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cruciani, per mandato in atti, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Lattanzio n. 27, giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
AN ZZ e GI ZI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni n. 28, per mandato in atti. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.23 e ritualmente notificato alla società convenuta, il ricorrente in epigrafe ha adito il tribunale di Roma, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 16.05.2022, con mansioni di operaio ascensorista, Controparte_1 livello 4° CCNL Metalmeccanica-Industria, qualifica di operaio, orario di lavoro full-time
(40 ore settimanali); di essere stato licenziato senza preavviso in data 9.01.2023; che il licenziamento era illegittimo per insussistenza della ragione economica dedotta dalla società, mancato rispetto dell'obbligo di repêchage e violazione dei criteri di scelta;
di non aver percepito le competenze di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso.
Ha quindi chiesto: a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del licenziamento comminato in data 09.01.2023, perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo;
b) condannare la parte resistente, ai sensi dell'art. 8 L. 604/66, a riassumerlo nel posto di lavoro, o all'indennità risarcitoria di € 13.200,00 pari a 6 mensilità commisurate all'ultima busta paga globale di fatto (€ 2.200,00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data di licenziamento fino all'effettivo soddisfo;
c) accertare e dichiarare che ha maturato il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto e per gli effetti, condannare la società convenuta a pagare la somma
1 complessiva di € 1.507,76 per i titoli come meglio dettagliatati nella narrativa e come da conteggi allegati al ricorso quale parte integrante dello stesso, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre, previa loro determinazione, gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme come rivalutate dall'insorgere dei singoli diritti e fino all'integrale soddisfo;
d) condannare altresì la società convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale ed assicurativa presso gli enti previdenziali preposti per tutto il periodo lavorato, oltreché al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Quindi, sulla documentazione in atti, espletata l'istruttoria orale, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le istanze e conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come segue.
*************
E' pacifico tra le parti e documentalmente provato che il ricorrente è stato dipendente della dal 16.05.2022 con mansioni di operaio ascensorista, Controparte_1 inquadramento nel 4° livello CCNL Metalmeccanica-Industria, qualifica di operaio (lettera di assunzione e buste paga in atti).
Il rapporto di lavoro è poi cessato in forza di lettera di licenziamento del 9.01.2023 (doc.
4 memoria), dal seguente tenore: “… a causa della grave situazione di criticità economico- finanziaria che da tempo vede coinvolta la scrivente società, dovuta tra le altre cose alla ingente esposizione debitoria e alla rilevante riduzione delle commesse, non essendo allo stato possibile alcuna ricollocazione in altra unità produttiva e/o reparto aziendale, la Sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dalla scrivente.
Siamo dunque costretti a recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. 604/1966.
Nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL Grafica Industria applicato al rapporto di lavoro, la presente vale quale comunicazione di decorrenza del periodo di preavviso.
Il rapporto di lavoro cesserà ad ogni effetto di legge dalla data odierna informandola che il periodo di preavviso stabilito dal ccnl applicato le verrà indennizzato insieme alle ulteriori competenze …”
2 Secondo la prospettazione della resistente, il recesso sarebbe dunque scaturito da una ragione economica e, precisamente, da una situazione di crisi dovuta all'esposizione debitoria e alla riduzione delle commesse che avrebbe portato all'impossibilità di continuare ad utilizzare proficuamente la posizione lavorativa del Pt_1
Com'è noto, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è determinato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3 l. 604/1966).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1508/2021): “grava sul datore di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa
(Cass. n. 17928 del 2002; Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000)”.
Inoltre “il giustificato motivo oggettivo si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell'impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, indipendentemente dall'obiettivo perseguito dall'imprenditore, sia esso, cioè, una migliore efficienza, un incremento della produttività— e quindi del profitto— ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie ...
Il controllo in sede giudiziale della sussistenza del giustificato motivo si sostanzia dunque:
-in primo luogo, nella verifica della effettività e non pretestuosità della ragione obiettiva, per come dichiarata dall'imprenditore (sicchè ove lo stesso datore di lavoro abbia motivato il licenziamento sulla base di situazioni sfavorevoli o spese straordinarie la mancanza di prova delle medesime produce la illegittimità del licenziamento non già perché non integranti in astratto il giustificato motivo obiettivo ma perché in concreto si accerta che il motivo dichiarato non sussiste ed è pretestuoso;
cfr. Cass. Civ. sez. lav.
15.2.2017 nr. 4015);
-di poi, del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa (in termini di riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione)
… (Cass. n. 19302/2019)”.
Facendo applicazione dei suddetti principi, il controllo giudiziale deve limitarsi alla verifica della effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro a sostegno del
3 licenziamento e della sussistenza del nesso causale tra il licenziamento e le ragioni poste alla base dello stesso, senza estendersi al sindacato delle scelte produttive, organizzative e gestionali, che competono esclusivamente all'imprenditore quale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione.
Conseguentemente, occorre valutare preliminarmente se la circostanza addotta dalla convenuta a fondamento del licenziamento fosse realmente esistente al momento del recesso.
Quindi verificare se possa dirsi dimostrata, da parte della società resistente, l'esistenza di una situazione di crisi tale da rendere necessaria una riduzione dei costi non pretestuosa.
Dalla citata lettera di licenziamento, emerge che il recesso è stato intimato all'inizio del
2023 (9.01.2023) e determinato dall'esposizione debitoria della società e da una riduzione delle commesse;
circostanze che hanno poi reso superflua l'attività lavorativa del ricorrente.
Tali motivazioni, alla luce della documentazione versata in atti, risultano effettive e non pretestuose.
Invero, dall'analisi del bilancio 2022 (doc. 6 memoria) emerge che, seppure il totale dei debiti fosse in diminuzione rispetto all'anno precedente al licenziamento, passando da €
746.063,00 nel 2021 ad € 627.916,00 nel 2022, trattasi comunque di una esposizione debitoria rilevante per un'azienda occupante al 30.09.2022 una media di dieci dipendenti, come da visura in atti (doc. 15 ricorso), ed a dicembre 2022 sette dipendenti, come da LUL in atti (doc. 2 memoria) e, quindi, di piccole dimensioni.
A ciò si aggiunga la diminuzione dell'utile di esercizio, da € 66.656,00 nel 2021 ad €
34.593,77 nel 2022.
Anche la riduzione delle commesse risulta adeguatamente allegata e provata.
Rileva in proposito la documentazione allegata da (doc. 8 memoria) Controparte_1 da cui risultano, nel lasso temporale da gennaio a novembre 2022, n. 15 comunicazioni di disdetta del servizio manutenzione ascensori da parte di vari Condomini di Roma.
Tale documentazione deve dirsi attendibile, anche perché contestata solo genericamente dal lavoratore, il quale nelle memorie del 3.2.2025 si limita ad affermare che “la resistente non ha fornito alcuna prova della “perdita” degli appalti, essendo i documenti prodotti contestati ed in fondo “unilaterali”, privi di valore probatorio e che comunque non giustificano il licenziamento”.
4 Quanto agli esiti della prova orale, i testi e nulla sono stati in grado di Tes_1 Tes_2 riferire sulla circostanza della perdita di commesse, mentre il teste ha affermato Tes_3 di esserne stato informato dalla segreteria della società.
Circa la dichiarazione del teste secondo cui molte delle commesse erano Tes_4 ancora in essere almeno fino al novembre 2022, deve sottolinearsi come il suddetto teste non possa essere considerato pienamente attendibile, in quanto egli stesso in causa con la società, ed altresì perché le sue affermazioni appaiono in contrasto con la documentazione in atti. Infatti, il teste in questione ha dichiarato che fino a novembre 2022 la società aveva ancora le commesse dei Condomini di Via della Verbena, via Laurentina, Piazza Biffi, Via
Santorre, Via Baldo degli Ubaldi, Via Lunigiana, Via del Torrino, Via Pollenza, laddove invece quasi tutti i citati Condomini risultano aver disdetto il servizio già prima di tale periodo 2022 (doc. 8 memoria).
Sul punto, si osserva infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità: “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
E, comunque, la capacità a testimoniare … differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende, come detto, dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto (Cass. 11204/2014)”.
5 In presenza di un interesse di mero fatto, come quello del teste è dunque Tes_4 rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione circa l'attendibilità del teste.
Ciò detto, all'esito dell'istruttoria espletata deve ritenersi adeguatamente provato che la ragione addotta dalla società a sostegno nell'intimato licenziamento fosse effettivamente sussistente e non pretestuosa.
Peraltro, risulta agli atti l'irrogazione di un ulteriore licenziamento di un operaio apprendista in data 9.02.2023, avente la stessa qualifica del ricorrente (doc. 9 memoria).
La valutazione globale e complessiva di tutto il contesto probatorio consente dunque di ritenere sufficientemente provate le circostanze di fatto che hanno determinato il recesso dal rapporto di lavoro in essere e, quindi, di ritenere sussistente il giustificato motivo oggettivo individuato nella ingente esposizione debitoria della società, e nella riduzione delle commesse.
Rientra infatti nella libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. la decisione di sopprimere una posizione lavorativa al fine di ridurre i costi aziendali in presenza di un cattivo andamento dell'attività imprenditoriale.
Parte ricorrente lamenta altresì la violazione dell'obbligo di repêchage da parte della convenuta.
Sul punto si osserva che, secondo la Corte di Cassazione n. 1508/2021 “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di "repêchage") è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza.”.
Dunque, nella fattispecie in esame, non può dirsi che il datore avesse uno specifico obbligo di tentare il ricollocamento del dipendente, atteso che il recesso è stato determinato dalla crisi economico-finanziaria dell'impresa e dalla impossibilità di utilizzare proficuamente l'attività lavorativa del ricorrente.
Neppure può affermarsi, come invece si duole genericamente il ricorrente, che vi sia stata una violazione nell'individuazione del lavoratore da licenziare.
Ed, invero, risulta che al momento del licenziamento la convenuta occupasse sette dipendenti (LUL 2023 (doc. 10 memoria), precisamente: assunto il CP_2
3.10.2016 – operaio ascensorista;
assunto il 3.10.2016 – impiegato Persona_1 tecnico;
assunto il 27.09.2021 – apprendista;
assunto Persona_2 Persona_3
6 il 13.05.2022 – riparatore di ascensori;
(ricorrente) assunto il 16.05.2022 – Parte_1 riparatore di ascensori;
assunto il 16.03.2020 – ascensorista;
Persona_4 CP_3 assunta il 3.10.2016 – impiegata amministrativa.
[...]
Il dunque, innanzitutto era il lavoratore con minore anzianità di servizio. Pt_1
Inoltre, è pacifico che lo stesso non fosse in possesso del particolare titolo abilitativo
(cd. “patentino”) che consente di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle proprie del ricorrente quale riparatore (memoria ricorrente del 3.2.2025), mentre dalla prova testimoniale è emerso che altri dipendenti ne fossero muniti.
In particolare, il teste ha dichiarato di esserne in possesso, e la CP_2 circostanza è stata confermata dal teste , secondo cui “i sig.ri Testimone_5 Tes_1
e sono tutti tecnici patentati …”. Per_3 Per_4
Sicchè tutti gli “ascensoristi” presenti in azienda, ad esclusione del ricorrente, risultavano già muniti del suddetto titolo abilitativo.
Deve dunque ritenersi conforme ai principi di correttezza e buona fede la scelta di parte datoriale, di operare il recesso nei confronti del dipendente con minore anzianità di servizio e privo di un titolo abilitativo posseduto invece dagli altri dipendenti.
Ne consegue la legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente.
Quanto alla richiesta di corresponsione di € 1.507,76 a titolo di TFR, si osserva innanzitutto che parte resistente si è limitata ad una generica contestazione di siffatto importo, frutto di analitici conteggi allegati al ricorso, limitandosi ad asserire che il TFR maturato a favore del lavoratore fosse invece pari ad € 1.016,58 lordi, come da ultima busta paga (doc. 11 memoria). In mancanza di una puntuale contestazione dei conteggi di parte ricorrente, che appaiono correttamente eseguiti, deve quindi ritenersi dovuta effettivamente al lavoratore, a titolo di TFR, la somma lorda oggetto di domanda.
Ciò posto, in corso di causa il datore di lavoro ha dichiarato di aver versato € 848,19 a tale titolo al lavoratore, il quale ha accettato il relativo importo a titolo di acconto (verbale del 14.02.2024).
Tale somma deve dirsi effettivamente incassata dal ricorrente, atteso che nei successivi atti del giudizio lo stesso non ha contestato di aver ricevuto il relativo pagamento.
L'importo versato dalla società, pari ad € 848,19 netti, corrisponde alla somma lorda di
€ 1.016,58, di cui alla busta paga in atti (doc. 11 memoria) (in proposito si veda dichiarazione del datore di lavoro all'udienza del 14.02.2024).
Al lavoratore spetta dunque, a tale titolo, il residuo importo, pari ad € 491,18 lordi.
7 Deve, infine, essere rigettata la richiesta relativa alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, menzionata in modo del tutto generico nel corpo del ricorso, ma non contenuta nelle conclusioni finali.
Spese compensate, considerato il complessivo esito della lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € Controparte_1
491,18 a titolo di differenza TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione al residuo importo richiesto a titolo di TFR;
rigetta per il resto la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 8 luglio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giuditta
Calderaro (Ufficio del Processo presso il Tribunale di Roma – I Sez. Lavoro)
8
I SEZIONE LAVORO (I° grado)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 25887 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cruciani, per mandato in atti, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Lattanzio n. 27, giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
AN ZZ e GI ZI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni n. 28, per mandato in atti. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.23 e ritualmente notificato alla società convenuta, il ricorrente in epigrafe ha adito il tribunale di Roma, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 16.05.2022, con mansioni di operaio ascensorista, Controparte_1 livello 4° CCNL Metalmeccanica-Industria, qualifica di operaio, orario di lavoro full-time
(40 ore settimanali); di essere stato licenziato senza preavviso in data 9.01.2023; che il licenziamento era illegittimo per insussistenza della ragione economica dedotta dalla società, mancato rispetto dell'obbligo di repêchage e violazione dei criteri di scelta;
di non aver percepito le competenze di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso.
Ha quindi chiesto: a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del licenziamento comminato in data 09.01.2023, perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo;
b) condannare la parte resistente, ai sensi dell'art. 8 L. 604/66, a riassumerlo nel posto di lavoro, o all'indennità risarcitoria di € 13.200,00 pari a 6 mensilità commisurate all'ultima busta paga globale di fatto (€ 2.200,00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data di licenziamento fino all'effettivo soddisfo;
c) accertare e dichiarare che ha maturato il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto e per gli effetti, condannare la società convenuta a pagare la somma
1 complessiva di € 1.507,76 per i titoli come meglio dettagliatati nella narrativa e come da conteggi allegati al ricorso quale parte integrante dello stesso, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre, previa loro determinazione, gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme come rivalutate dall'insorgere dei singoli diritti e fino all'integrale soddisfo;
d) condannare altresì la società convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale ed assicurativa presso gli enti previdenziali preposti per tutto il periodo lavorato, oltreché al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Quindi, sulla documentazione in atti, espletata l'istruttoria orale, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le istanze e conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come segue.
*************
E' pacifico tra le parti e documentalmente provato che il ricorrente è stato dipendente della dal 16.05.2022 con mansioni di operaio ascensorista, Controparte_1 inquadramento nel 4° livello CCNL Metalmeccanica-Industria, qualifica di operaio (lettera di assunzione e buste paga in atti).
Il rapporto di lavoro è poi cessato in forza di lettera di licenziamento del 9.01.2023 (doc.
4 memoria), dal seguente tenore: “… a causa della grave situazione di criticità economico- finanziaria che da tempo vede coinvolta la scrivente società, dovuta tra le altre cose alla ingente esposizione debitoria e alla rilevante riduzione delle commesse, non essendo allo stato possibile alcuna ricollocazione in altra unità produttiva e/o reparto aziendale, la Sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dalla scrivente.
Siamo dunque costretti a recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. 604/1966.
Nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL Grafica Industria applicato al rapporto di lavoro, la presente vale quale comunicazione di decorrenza del periodo di preavviso.
Il rapporto di lavoro cesserà ad ogni effetto di legge dalla data odierna informandola che il periodo di preavviso stabilito dal ccnl applicato le verrà indennizzato insieme alle ulteriori competenze …”
2 Secondo la prospettazione della resistente, il recesso sarebbe dunque scaturito da una ragione economica e, precisamente, da una situazione di crisi dovuta all'esposizione debitoria e alla riduzione delle commesse che avrebbe portato all'impossibilità di continuare ad utilizzare proficuamente la posizione lavorativa del Pt_1
Com'è noto, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è determinato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3 l. 604/1966).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1508/2021): “grava sul datore di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa
(Cass. n. 17928 del 2002; Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000)”.
Inoltre “il giustificato motivo oggettivo si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell'impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, indipendentemente dall'obiettivo perseguito dall'imprenditore, sia esso, cioè, una migliore efficienza, un incremento della produttività— e quindi del profitto— ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie ...
Il controllo in sede giudiziale della sussistenza del giustificato motivo si sostanzia dunque:
-in primo luogo, nella verifica della effettività e non pretestuosità della ragione obiettiva, per come dichiarata dall'imprenditore (sicchè ove lo stesso datore di lavoro abbia motivato il licenziamento sulla base di situazioni sfavorevoli o spese straordinarie la mancanza di prova delle medesime produce la illegittimità del licenziamento non già perché non integranti in astratto il giustificato motivo obiettivo ma perché in concreto si accerta che il motivo dichiarato non sussiste ed è pretestuoso;
cfr. Cass. Civ. sez. lav.
15.2.2017 nr. 4015);
-di poi, del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa (in termini di riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione)
… (Cass. n. 19302/2019)”.
Facendo applicazione dei suddetti principi, il controllo giudiziale deve limitarsi alla verifica della effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro a sostegno del
3 licenziamento e della sussistenza del nesso causale tra il licenziamento e le ragioni poste alla base dello stesso, senza estendersi al sindacato delle scelte produttive, organizzative e gestionali, che competono esclusivamente all'imprenditore quale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione.
Conseguentemente, occorre valutare preliminarmente se la circostanza addotta dalla convenuta a fondamento del licenziamento fosse realmente esistente al momento del recesso.
Quindi verificare se possa dirsi dimostrata, da parte della società resistente, l'esistenza di una situazione di crisi tale da rendere necessaria una riduzione dei costi non pretestuosa.
Dalla citata lettera di licenziamento, emerge che il recesso è stato intimato all'inizio del
2023 (9.01.2023) e determinato dall'esposizione debitoria della società e da una riduzione delle commesse;
circostanze che hanno poi reso superflua l'attività lavorativa del ricorrente.
Tali motivazioni, alla luce della documentazione versata in atti, risultano effettive e non pretestuose.
Invero, dall'analisi del bilancio 2022 (doc. 6 memoria) emerge che, seppure il totale dei debiti fosse in diminuzione rispetto all'anno precedente al licenziamento, passando da €
746.063,00 nel 2021 ad € 627.916,00 nel 2022, trattasi comunque di una esposizione debitoria rilevante per un'azienda occupante al 30.09.2022 una media di dieci dipendenti, come da visura in atti (doc. 15 ricorso), ed a dicembre 2022 sette dipendenti, come da LUL in atti (doc. 2 memoria) e, quindi, di piccole dimensioni.
A ciò si aggiunga la diminuzione dell'utile di esercizio, da € 66.656,00 nel 2021 ad €
34.593,77 nel 2022.
Anche la riduzione delle commesse risulta adeguatamente allegata e provata.
Rileva in proposito la documentazione allegata da (doc. 8 memoria) Controparte_1 da cui risultano, nel lasso temporale da gennaio a novembre 2022, n. 15 comunicazioni di disdetta del servizio manutenzione ascensori da parte di vari Condomini di Roma.
Tale documentazione deve dirsi attendibile, anche perché contestata solo genericamente dal lavoratore, il quale nelle memorie del 3.2.2025 si limita ad affermare che “la resistente non ha fornito alcuna prova della “perdita” degli appalti, essendo i documenti prodotti contestati ed in fondo “unilaterali”, privi di valore probatorio e che comunque non giustificano il licenziamento”.
4 Quanto agli esiti della prova orale, i testi e nulla sono stati in grado di Tes_1 Tes_2 riferire sulla circostanza della perdita di commesse, mentre il teste ha affermato Tes_3 di esserne stato informato dalla segreteria della società.
Circa la dichiarazione del teste secondo cui molte delle commesse erano Tes_4 ancora in essere almeno fino al novembre 2022, deve sottolinearsi come il suddetto teste non possa essere considerato pienamente attendibile, in quanto egli stesso in causa con la società, ed altresì perché le sue affermazioni appaiono in contrasto con la documentazione in atti. Infatti, il teste in questione ha dichiarato che fino a novembre 2022 la società aveva ancora le commesse dei Condomini di Via della Verbena, via Laurentina, Piazza Biffi, Via
Santorre, Via Baldo degli Ubaldi, Via Lunigiana, Via del Torrino, Via Pollenza, laddove invece quasi tutti i citati Condomini risultano aver disdetto il servizio già prima di tale periodo 2022 (doc. 8 memoria).
Sul punto, si osserva infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità: “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
E, comunque, la capacità a testimoniare … differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende, come detto, dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto (Cass. 11204/2014)”.
5 In presenza di un interesse di mero fatto, come quello del teste è dunque Tes_4 rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione circa l'attendibilità del teste.
Ciò detto, all'esito dell'istruttoria espletata deve ritenersi adeguatamente provato che la ragione addotta dalla società a sostegno nell'intimato licenziamento fosse effettivamente sussistente e non pretestuosa.
Peraltro, risulta agli atti l'irrogazione di un ulteriore licenziamento di un operaio apprendista in data 9.02.2023, avente la stessa qualifica del ricorrente (doc. 9 memoria).
La valutazione globale e complessiva di tutto il contesto probatorio consente dunque di ritenere sufficientemente provate le circostanze di fatto che hanno determinato il recesso dal rapporto di lavoro in essere e, quindi, di ritenere sussistente il giustificato motivo oggettivo individuato nella ingente esposizione debitoria della società, e nella riduzione delle commesse.
Rientra infatti nella libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. la decisione di sopprimere una posizione lavorativa al fine di ridurre i costi aziendali in presenza di un cattivo andamento dell'attività imprenditoriale.
Parte ricorrente lamenta altresì la violazione dell'obbligo di repêchage da parte della convenuta.
Sul punto si osserva che, secondo la Corte di Cassazione n. 1508/2021 “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di "repêchage") è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza.”.
Dunque, nella fattispecie in esame, non può dirsi che il datore avesse uno specifico obbligo di tentare il ricollocamento del dipendente, atteso che il recesso è stato determinato dalla crisi economico-finanziaria dell'impresa e dalla impossibilità di utilizzare proficuamente l'attività lavorativa del ricorrente.
Neppure può affermarsi, come invece si duole genericamente il ricorrente, che vi sia stata una violazione nell'individuazione del lavoratore da licenziare.
Ed, invero, risulta che al momento del licenziamento la convenuta occupasse sette dipendenti (LUL 2023 (doc. 10 memoria), precisamente: assunto il CP_2
3.10.2016 – operaio ascensorista;
assunto il 3.10.2016 – impiegato Persona_1 tecnico;
assunto il 27.09.2021 – apprendista;
assunto Persona_2 Persona_3
6 il 13.05.2022 – riparatore di ascensori;
(ricorrente) assunto il 16.05.2022 – Parte_1 riparatore di ascensori;
assunto il 16.03.2020 – ascensorista;
Persona_4 CP_3 assunta il 3.10.2016 – impiegata amministrativa.
[...]
Il dunque, innanzitutto era il lavoratore con minore anzianità di servizio. Pt_1
Inoltre, è pacifico che lo stesso non fosse in possesso del particolare titolo abilitativo
(cd. “patentino”) che consente di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle proprie del ricorrente quale riparatore (memoria ricorrente del 3.2.2025), mentre dalla prova testimoniale è emerso che altri dipendenti ne fossero muniti.
In particolare, il teste ha dichiarato di esserne in possesso, e la CP_2 circostanza è stata confermata dal teste , secondo cui “i sig.ri Testimone_5 Tes_1
e sono tutti tecnici patentati …”. Per_3 Per_4
Sicchè tutti gli “ascensoristi” presenti in azienda, ad esclusione del ricorrente, risultavano già muniti del suddetto titolo abilitativo.
Deve dunque ritenersi conforme ai principi di correttezza e buona fede la scelta di parte datoriale, di operare il recesso nei confronti del dipendente con minore anzianità di servizio e privo di un titolo abilitativo posseduto invece dagli altri dipendenti.
Ne consegue la legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente.
Quanto alla richiesta di corresponsione di € 1.507,76 a titolo di TFR, si osserva innanzitutto che parte resistente si è limitata ad una generica contestazione di siffatto importo, frutto di analitici conteggi allegati al ricorso, limitandosi ad asserire che il TFR maturato a favore del lavoratore fosse invece pari ad € 1.016,58 lordi, come da ultima busta paga (doc. 11 memoria). In mancanza di una puntuale contestazione dei conteggi di parte ricorrente, che appaiono correttamente eseguiti, deve quindi ritenersi dovuta effettivamente al lavoratore, a titolo di TFR, la somma lorda oggetto di domanda.
Ciò posto, in corso di causa il datore di lavoro ha dichiarato di aver versato € 848,19 a tale titolo al lavoratore, il quale ha accettato il relativo importo a titolo di acconto (verbale del 14.02.2024).
Tale somma deve dirsi effettivamente incassata dal ricorrente, atteso che nei successivi atti del giudizio lo stesso non ha contestato di aver ricevuto il relativo pagamento.
L'importo versato dalla società, pari ad € 848,19 netti, corrisponde alla somma lorda di
€ 1.016,58, di cui alla busta paga in atti (doc. 11 memoria) (in proposito si veda dichiarazione del datore di lavoro all'udienza del 14.02.2024).
Al lavoratore spetta dunque, a tale titolo, il residuo importo, pari ad € 491,18 lordi.
7 Deve, infine, essere rigettata la richiesta relativa alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, menzionata in modo del tutto generico nel corpo del ricorso, ma non contenuta nelle conclusioni finali.
Spese compensate, considerato il complessivo esito della lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € Controparte_1
491,18 a titolo di differenza TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione al residuo importo richiesto a titolo di TFR;
rigetta per il resto la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 8 luglio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giuditta
Calderaro (Ufficio del Processo presso il Tribunale di Roma – I Sez. Lavoro)
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