Art. 19.
Il congedo ordinario agli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonche' ai conservatori in sottordine e' concesso, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , dal capo dell'archivio che ne da' subito notizia al Ministero di grazia e giustizia.
La concessione di congedi straordinari, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 37, 38 e 41 del suddetto testo unico, compete al Ministro per la grazia e giustizia in base a motivato rapporto del capo dell'archivio.
Ai capi degli archivi notarili i congedi ordinari e straordinari sono dati dal Ministro per la grazia e giustizia.
Presso gli archivi si conserva il registro dei congedi, di cui gli impiegati usufruiscono; in esso si annotano anche le assenze per altra causa.
Il congedo ordinario agli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonche' ai conservatori in sottordine e' concesso, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , dal capo dell'archivio che ne da' subito notizia al Ministero di grazia e giustizia.
La concessione di congedi straordinari, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 37, 38 e 41 del suddetto testo unico, compete al Ministro per la grazia e giustizia in base a motivato rapporto del capo dell'archivio.
Ai capi degli archivi notarili i congedi ordinari e straordinari sono dati dal Ministro per la grazia e giustizia.
Presso gli archivi si conserva il registro dei congedi, di cui gli impiegati usufruiscono; in esso si annotano anche le assenze per altra causa.