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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 925/2025 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, composto dai magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Lilia Marra Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto scioglimento del matrimonio civile, iscritto al n. 925/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 09.12.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.22, ultimo comma, C.P.C., previa discussione orale, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.01.1959, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Belcastro
(indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Ricupero (indirizzo
PEC: ; Email_2
resistente
Con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Locri.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
- le parti hanno contratto matrimonio civile a Siderno (RC), in data 5 luglio 1989, ed
Pagina 1 di 3 n. 925/2025 R.G. Tribunale di Locri.
il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Siderno (anno 1989, n. 5, parte I);
- dall'unione tra i coniugi sono nati i figli maggiorenni , il 02.08.1985, ed Per_1
il 30.04.1987; Per_2
- il Tribunale di Locri, con sentenza n. 58/2025 del 01.02.2025, emesso nell'ambito del proc. R.G. n. 400/2022 (pacificamente divenuta definitiva), in seguito alla prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 05.07.2022, disponeva la separazione personale dei coniugi senza alcuna condizione;
- con ricorso depositato in data 29/09/2025 e regolarmente notificato a , CP_1
il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile senza altra condizione;
- la resistente , a sua volta, costituitosi in giudizio con comparsa del CP_1
02.12.2025, ha aderito alla suddetta domanda;
- all'udienza del 09.12.2025, il Giudice delegato prendeva atto dell'insussistenza di provvedienti temporanei ed urgenti da assumere;
ritenuto che
- sussistono i presupposti (ipotesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile, in quanto è ormai decorso il termine di un anno prescritto dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Locri, trattandosi di caso di separazione giudiziale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
- nulla deve altresì disporsi in ordine ai figli maggiorenni economicamente ed indipendenti, come accertato nella sentenza di separazione;
- il contenuto della pronuncia ed i rapporti tra le parti giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
Pagina 2 di 3 n. 925/2025 R.G. Tribunale di Locri.
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Siderno (RC), in data
5 luglio 1989, da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], nonché trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Siderno (anno 1989, n. 5, parte I);
B) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Siderno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
C) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, composto dai magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Lilia Marra Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto scioglimento del matrimonio civile, iscritto al n. 925/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 09.12.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.22, ultimo comma, C.P.C., previa discussione orale, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.01.1959, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Belcastro
(indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Ricupero (indirizzo
PEC: ; Email_2
resistente
Con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Locri.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
- le parti hanno contratto matrimonio civile a Siderno (RC), in data 5 luglio 1989, ed
Pagina 1 di 3 n. 925/2025 R.G. Tribunale di Locri.
il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Siderno (anno 1989, n. 5, parte I);
- dall'unione tra i coniugi sono nati i figli maggiorenni , il 02.08.1985, ed Per_1
il 30.04.1987; Per_2
- il Tribunale di Locri, con sentenza n. 58/2025 del 01.02.2025, emesso nell'ambito del proc. R.G. n. 400/2022 (pacificamente divenuta definitiva), in seguito alla prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 05.07.2022, disponeva la separazione personale dei coniugi senza alcuna condizione;
- con ricorso depositato in data 29/09/2025 e regolarmente notificato a , CP_1
il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile senza altra condizione;
- la resistente , a sua volta, costituitosi in giudizio con comparsa del CP_1
02.12.2025, ha aderito alla suddetta domanda;
- all'udienza del 09.12.2025, il Giudice delegato prendeva atto dell'insussistenza di provvedienti temporanei ed urgenti da assumere;
ritenuto che
- sussistono i presupposti (ipotesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile, in quanto è ormai decorso il termine di un anno prescritto dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Locri, trattandosi di caso di separazione giudiziale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
- nulla deve altresì disporsi in ordine ai figli maggiorenni economicamente ed indipendenti, come accertato nella sentenza di separazione;
- il contenuto della pronuncia ed i rapporti tra le parti giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
Pagina 2 di 3 n. 925/2025 R.G. Tribunale di Locri.
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Siderno (RC), in data
5 luglio 1989, da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], nonché trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Siderno (anno 1989, n. 5, parte I);
B) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Siderno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
C) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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