Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 13/04/2026, n. 6546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6546 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da CE LS, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Di Legami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Palermo, via Principe di Belmonte, 90;
contro
il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e RM Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento con cui è stato comunicato – mediante pubblicazione sul portale RM in data 28/10/2025 – l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento del contingente complessivo di n.2600 unità nell’area assistenti (cod.02) svoltasi in data 21.10.2025 con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 22/30;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 6.3.2026:
- del provvedimento con cui è stato comunicato – mediante pubblicazione sul portale RM in data 28/10/2025 – l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento del contingente complessivo di n.2600 unità nell’area assistenti (cod.02) svoltasi in data 21.10.2025 con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 22/30;
- per quanto occorrer possa, del verbale della Commissione Esaminatrice n. 10 del 7 novembre 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di RM Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 il dott. LE BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
FATTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando idonea all’esito della prova scritta, avendo ottenuto un punteggio pari a 22/30, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21/30.
2. In questa sede, la candidata lamenta l’illegittimità della valutazione ricevuta con riguardo a tre quiz, “ avendo risposto con dei sinonimi e delle frasi del tutto compatibili con la esatta risposta ai quesiti ” (pag. 2 del ricorso).
2.1. Con motivi aggiunti del 6 marzo 2026, la ricorrente ha impugnato il verbale contenente la relazione valutativa della commissione depositata dall’Avvocatura dello Stato.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva di tutti i Ministeri intimati, nonché della Presidenza del Consiglio e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. In via preliminare, va parzialmente accolta l’eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale, sussistendo la legittimazione passiva del solo Ministero della Giustizia (oltre che di RM Pa e della Commissione Interministeriale Ripam), posto che tale Ministero, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa.
Per converso, non sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in quanto si tratta di enti che non hanno svolto alcun ruolo nel procedimento, neppure quali amministrazioni i cui rappresentanti concorrono a comporre la Commissione Ripam, soggetto del tutto autonomo e indipendente da essi.
6. Nel merito, si osserva quanto segue.
6.1. Per quanto concerne il quesito n. 18 (“ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Titanic: X = Italia: Y ”) la candidata ha scelto come risposta corretta “ X = Celine Dion; Y = AM ” e non “ X = nave, Y = dirigibile ”, indicata dall'amministrazione come corretta. La risposta fornita non è affatto compatibile con il quesito. Come ritenuto da questa Sezione in plurime pronunce, “ i) una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.); ii) per tale ragione, la risposta sub a), fornita dal ricorrente, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale; iii) diversamente, ammettendo che il termine Italia non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico Titanic nel 1912, da un lato, e il dirigibile Italia nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto” (v., da ultimo, sent. n. 4178/26).
6.2. Quanto al quesito n. 23 (" È sbagliato non ammettere che gli esiti di un lancio di monetine sono solo probabili. Data la precedente proposizione, quale fra le seguenti affermazioni è esatta ”? la candidata ha scelto come risposta corretta " Un lancio di monetine può sortire esiti erronei " e non " Il calcolo delle probabilità aiuta a prevedere i possibili esiti di un lancio di monetine ", indicata dall'amministrazione come corretta. Anche in questo caso la risposta della ricorrente non è corretta, posto che la proposizione principale fa riferimento ad esiti “ probabili ”, e non già corretti o erronei, predicati che, peraltro, possono riferirsi soltanto ad eventuali previsioni sull’esito del lancio di monetine e non al lancio in sé.
6.3. Da ultimo, per quanto riguarda il quesito n. 6 (“ Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di "propedeutico” ”), l’amministrazione – come confermato anche dalla difesa erariale – si è già determinata nel senso di ammettere come esatte sia la risposta inizialmente indicata come l’unica corretta (“ introduttivo ”), sia la risposta scelta dall’odierna ricorrente (“ preliminare ”), attribuendo ai candidati il punteggio aggiuntivo conseguente (23/30, nel caso della ricorrente), sicché, in parte qua , è cessata la materia del contendere.
7. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie parzialmente nei limiti indicati in motivazione al paragrafo 6.3.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CO, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE BE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE BE | IT CO |
IL SEGRETARIO