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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 17.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3297/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: iscrizione d'ufficio gestione commercianti
TRA
(c.f.: ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Luciano Mottola e Gian Maria Sagliocco ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.06.2022 la parte ricorrente, premesso di essere stata la legale rappresentate della società “ dal 01.10.2013 al 31.10.2018, ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. Ha esposto di aver ricevuto in data 17.12.2018 provvedimento dell' con il quale è stata iscritta CP_1
d'ufficio alla gestione commercianti per il suddetto periodo e con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.10.2013; di aver presentato ricorso amministrativo in data 12.02.2019, opponendosi alla suddetta iscrizione, ma senza ottenere alcun riscontro.
A fondamento della domanda ha eccepito la mancata partecipazione all'attività di impresa in modo
Pag. 1 di 4 abituale e prevalente. CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia
(cfr. verbale di udienza del 19.03.2024).
Letti gli atti, istruita documentalmente, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È documentalmente provato la presentazione del ricorso al Comitato provinciale in data 12.02.2019
(cfr. prod. tel.).
La questione all'esame del giudicante attiene alla sussistenza dell'obbligo per il legale rappresentante di iscriversi alla gestione commercianti e pagare per ciò solo i relativi contributi, ovvero se debba comunque essere data la prova della gestione dell'impresa, dell'abitualità e della prevalenza dell'attività lavorativa svolta all'interno della società.
La disciplina in tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, a norma del quale: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'art. 1, comma 208, dispone, poi, che: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all Controparte_1 decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione,
[...] il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni CP_1 pensionistiche".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni previste dalla norma, ossia: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (ad
Pag. 2 di 4 eccezione che per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Orbene, l'attività commerciale dei soci, stando ad autorevoli interpretazioni fornite della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, condivise dal giudicante, consiste nella “partecipazione personale e prevalente, rispetto agli altri fattori produttivi, al lavoro aziendale”. Solo in presenza di siffatta connotazione del lavoro personale, vi è l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Peraltro, la prova della prevalenza grava sull'ente previdenziale che, agendo per il pagamento della propria pretesa creditoria, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato: l deve, CP_1 quindi, dimostrare che il soggetto iscritto d'ufficio alla gestione commercianti partecipa personalmente al lavoro aziendale, ossia all'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, con carattere di abitualità ed in misura prevalente rispetto all'utilizzo degli altri fattori produttivi.
Da tale onere l' non è liberato nemmeno alla stregua del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che pure CP_1 consente la doppia iscrizione. Invero, l' deve comunque provare, in caso di opposizione alla CP_1 cartella esattoriale ovvero all'avviso di addebito emessi per contributi dovuti alla gestione commercianti, che l'amministratore della società o il socio accomandatario o anche il socio di s.r.l. svolge un'attività ulteriore rispetto a quella di amministratore, non potendosi limitare a riferire che l'opponente è socio o amministratore e che per ciò solo deve essere iscritto anche alla gestione commercianti. In sostanza, se non risulta in concreto un'attività personale (ulteriore rispetto a quella eventualmente svolta di amministrazione della società), che sia riconducibile all'esercizio di attività commerciale propria della società e che configuri una partecipazione personale prevalente rispetto agli altri fattori produttivi al lavoro aziendale, non vi è l'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti (cfr. Cass. S.U.
3240/2010; in termini analoghi Tribunale di Milano, sentenza 8.11.2011 n. 5333).
In particolare, secondo la pronuncia della Suprema Corte citata il socio assoggettato alla contribuzione della gestione commerciante è individuato come colui che “partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità, ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale come lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa”. CP_ Nel caso in esame, l' con la sua scelta difensiva contumaciale, non ha provato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente nella gestione commercianti per il periodo dal 01.10.2013 al 31.10.2018. In altri termini, non ha fornito la prova della partecipazione effettiva della ricorrente all'attività sociale ovvero dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente nell'ambito dell'oggetto sociale.
In mancanza di prova da parte dell'Ente della sussistenza dell'obbligo contributivo, l'opponente non
è tenuto ad offrire alcuna prova contraria e l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti va dichiarata
Pag. 3 di 4 illegittima.
Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo e ridotte per il mancato svolgimento di attività istruttoria, seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.769,00 CP_1 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI
Nola, 17.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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