CA
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 883/2023 RGAC
vertente
Tra
, c.f. e, in qualità di Parte_1 C.F._1
successori universali ex art. 110 e 111 c.p.c. del de cuius Per_1
, c.f.
[...] Parte_2
, , c.f. C.F._2 Parte_3
, , c.f. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi congiuntamente e C.F._4
disgiuntamente dagli avvocati Vittoria Scalise e Luigi Quintieri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Caccuri (Kr) alla via
San Lorenzo n.37 appellanti
E c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa c.f. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Garritano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato in
Cosenza alla Piazza Zumbini n.25
Appellato
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis previa, in ogni caso, totale o, in subordine, anche
solo parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n.
2018/2022 depositata in data 24.11.2022 nella causa civile distinta
al numero di R.G. 1990/2021. In via principale - Accertare e
dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale e della titolarità attiva nel rapporto de quo della sedicente cessionaria,
odierna appellata, per le motivazioni di cui al punto n.1 del presente atto;
In via subordinata. Accertare e dichiarare ex artt. 1346, 1418
c.c. comma 2 c.c. e 117 del T.u.b.: la nullità del c.d. tasso convenzionale e, per l'effetto precludere ogni sua possibile applicazione. In vis ulteriormente subordinata. a) Ridurre ai sensi dell'art. 1384 c.c. secondo equità, gli eventuali interessi convenzionali e/o epurarli dalla capitalizzazione trimestrale, vietata
per legge. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore dei -procuratori antistatari di ambedue le fasi del giudizio”
Per l'appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, A) in via preliminare: 1) rigettare l'atto di gravame proposto dai debitori per le motivazioni analitiche sopra riportate;
2) confermare la sentenza
di primo grado;
3) condannare gli appellanti al pagamento delle
spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
4) in via istruttoria: a) ordinare alla cancelleria del Tribunale di
Cosenza la trasmissione del fascicolo di ufficio ed eventualmente dei fascicoli di parte del giudizio n. 1990/2021 RGAC;
b) si producono:
b1) comparsa di costituzione e risposta;
b2) procura alle liti;
b3)
copia atto di appello della sentenza gravata;
b4) fascicolo di I grado in digitale”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 23.05.2023, , Parte_5 Parte_3
e , in qualità di successori di
[...] Parte_4
, e , hanno impugnato la sentenza Persona_1 Parte_1
n. 2018/2022 del 24.11.2022, con cui il tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione all'atto di precetto notificato da CP_1
e li ha condannati al pagamento delle spese e competenze del
[...]
giudizio.
L'atto di precetto si fondava sul decreto ingiuntivo n. 498/90, con cui il tribunale di Cosenza aveva ingiunto a e Parte_1 Per_1
, su istanza della -
[...] Controparte_3
originaria titolare del credito-, il pagamento della somma pari ad €
143.966,96 oltre interessi e spese.
Inparticolare, gli appellanti hanno eccepito: 1) difetto di legittimazione attiva dell'appellata e di tutte le altre cessionarie succedutesi nella titolarità del credito, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza dei contratti di cessione e dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli eventualmente ceduti 2)
indeterminatezza del credito oggetto di cessione e dei criteri di determinazione degli interessi convenzionali. Hanno pertanto concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
La causa è stata iscritta al n. 883/2023 R.G.A.C. di questa corte.
Con comparsa del 03.10.2023 si è costituita in giudizio CP_1
e per essa ha contestato nel merito l'avverso
[...] CP_2
appello e ne ha chiesto la reiezione.
Alla prima udienza di trattazione del 23.10.23, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il collegio ha rimesso la causa per la decisione all'udienza del 28.10.24 con concessione dei termini ex art 352 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche. La causa
è stata poi rinviata d'ufficio al 26.10.2026 e successivamente al
09.11.2026.
In data 04.12.2024 ha depositato atto di transazione CP_1
con cui le parti hanno appunto definito la vertenza, con conseguente rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio, notificata alla controparte in data 17.07.24, e accettazione della stessa del
11.10.2024. Pertanto, a seguito di istanza di estinzione del giudizio depositata dall'appellato in data 12.12.2024, la corte ha anticipato l'udienza al 10.03.25. Alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nessuno delle parti ha depositato note e pertanto, con ordinanza depositata il 27.03.25, la causa è stata trattenuta in decisione.
Reputa la corte che in virtù della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione nonché dell'atto di transazione, occorra dichiarare cessata la materia del contendere e dunque l'estinzione del giudizio. Dalla disamina dei suddetti atti emerge infatti che le parti hanno raggiunto un accordo sull'oggetto della controversia e, dunque, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Attesa la richiesta di compensazione delle spese formulata dagli appellanti nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione dell'appellato, appare giusto disporre la compensazione delle stesse.
PQM
La corte d'appello di Catanzaro, I sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_5 Parte_3
e , in qualità di successori
[...] Parte_4
universali di , e da , avverso la Persona_1 Parte_1
sentenza n. 2018/2022 del tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Catanzaro 8.4.2025 Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 883/2023 RGAC
vertente
Tra
, c.f. e, in qualità di Parte_1 C.F._1
successori universali ex art. 110 e 111 c.p.c. del de cuius Per_1
, c.f.
[...] Parte_2
, , c.f. C.F._2 Parte_3
, , c.f. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi congiuntamente e C.F._4
disgiuntamente dagli avvocati Vittoria Scalise e Luigi Quintieri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Caccuri (Kr) alla via
San Lorenzo n.37 appellanti
E c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa c.f. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Garritano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato in
Cosenza alla Piazza Zumbini n.25
Appellato
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis previa, in ogni caso, totale o, in subordine, anche
solo parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n.
2018/2022 depositata in data 24.11.2022 nella causa civile distinta
al numero di R.G. 1990/2021. In via principale - Accertare e
dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale e della titolarità attiva nel rapporto de quo della sedicente cessionaria,
odierna appellata, per le motivazioni di cui al punto n.1 del presente atto;
In via subordinata. Accertare e dichiarare ex artt. 1346, 1418
c.c. comma 2 c.c. e 117 del T.u.b.: la nullità del c.d. tasso convenzionale e, per l'effetto precludere ogni sua possibile applicazione. In vis ulteriormente subordinata. a) Ridurre ai sensi dell'art. 1384 c.c. secondo equità, gli eventuali interessi convenzionali e/o epurarli dalla capitalizzazione trimestrale, vietata
per legge. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore dei -procuratori antistatari di ambedue le fasi del giudizio”
Per l'appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, A) in via preliminare: 1) rigettare l'atto di gravame proposto dai debitori per le motivazioni analitiche sopra riportate;
2) confermare la sentenza
di primo grado;
3) condannare gli appellanti al pagamento delle
spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
4) in via istruttoria: a) ordinare alla cancelleria del Tribunale di
Cosenza la trasmissione del fascicolo di ufficio ed eventualmente dei fascicoli di parte del giudizio n. 1990/2021 RGAC;
b) si producono:
b1) comparsa di costituzione e risposta;
b2) procura alle liti;
b3)
copia atto di appello della sentenza gravata;
b4) fascicolo di I grado in digitale”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 23.05.2023, , Parte_5 Parte_3
e , in qualità di successori di
[...] Parte_4
, e , hanno impugnato la sentenza Persona_1 Parte_1
n. 2018/2022 del 24.11.2022, con cui il tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione all'atto di precetto notificato da CP_1
e li ha condannati al pagamento delle spese e competenze del
[...]
giudizio.
L'atto di precetto si fondava sul decreto ingiuntivo n. 498/90, con cui il tribunale di Cosenza aveva ingiunto a e Parte_1 Per_1
, su istanza della -
[...] Controparte_3
originaria titolare del credito-, il pagamento della somma pari ad €
143.966,96 oltre interessi e spese.
Inparticolare, gli appellanti hanno eccepito: 1) difetto di legittimazione attiva dell'appellata e di tutte le altre cessionarie succedutesi nella titolarità del credito, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza dei contratti di cessione e dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli eventualmente ceduti 2)
indeterminatezza del credito oggetto di cessione e dei criteri di determinazione degli interessi convenzionali. Hanno pertanto concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
La causa è stata iscritta al n. 883/2023 R.G.A.C. di questa corte.
Con comparsa del 03.10.2023 si è costituita in giudizio CP_1
e per essa ha contestato nel merito l'avverso
[...] CP_2
appello e ne ha chiesto la reiezione.
Alla prima udienza di trattazione del 23.10.23, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il collegio ha rimesso la causa per la decisione all'udienza del 28.10.24 con concessione dei termini ex art 352 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche. La causa
è stata poi rinviata d'ufficio al 26.10.2026 e successivamente al
09.11.2026.
In data 04.12.2024 ha depositato atto di transazione CP_1
con cui le parti hanno appunto definito la vertenza, con conseguente rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio, notificata alla controparte in data 17.07.24, e accettazione della stessa del
11.10.2024. Pertanto, a seguito di istanza di estinzione del giudizio depositata dall'appellato in data 12.12.2024, la corte ha anticipato l'udienza al 10.03.25. Alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nessuno delle parti ha depositato note e pertanto, con ordinanza depositata il 27.03.25, la causa è stata trattenuta in decisione.
Reputa la corte che in virtù della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione nonché dell'atto di transazione, occorra dichiarare cessata la materia del contendere e dunque l'estinzione del giudizio. Dalla disamina dei suddetti atti emerge infatti che le parti hanno raggiunto un accordo sull'oggetto della controversia e, dunque, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Attesa la richiesta di compensazione delle spese formulata dagli appellanti nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione dell'appellato, appare giusto disporre la compensazione delle stesse.
PQM
La corte d'appello di Catanzaro, I sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_5 Parte_3
e , in qualità di successori
[...] Parte_4
universali di , e da , avverso la Persona_1 Parte_1
sentenza n. 2018/2022 del tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Catanzaro 8.4.2025 Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo