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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n.r.g.a.c. 64/2023
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Lo Cicero, elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'indirizzo di PEC attore appellante Email_1
CONTRO
.A-15.A1, in persona dell'amministratore Legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenza Ciuffoli, elettivamente domiciliato nel di lei studio in Perugia, Via Pellas 20 C, convenuto appellato
AVVERSO la sentenza n. 1732/2022, pronunciata dal Tribunale Civile di Perugia, in persona del Dr. Carlo
Gambucci, a definizione del giudizio R.G. n. 1888/2019 rg., notificata il 23.12.2022, con cui il
Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di parte attrice, condannandola alla refusione delle spese di lite.
CONCLUSIONI
. Note: si chiede di trattenere il giudizio in decisione, rinunciando ai Parte_1
termine per le memorie conclusive già depositate ed alle quali si ci riporta, sulle conclusioni come formulate nell'atto di appello che qui si trascrivono e precisano. Atto di appello: Piaccia alla Corte di Appello di Perugia adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere il presente appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1732/2022 del
Tribunale di Perugia, dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'intervenuta revoca da parte del , delle delibere impugnate;
Parte_2
1 dichiarare la soccombenza virtuale del e Parte_2 porre le spese del giudizio di primo grado a carico dello stesso, comprese le spese del procedimento di mediazione;
liquidare a carico del Parte_2
le spese del presente giudizio di appello;
[...]
. Note 25.3.2025: Ripropone il contenuto della Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, ribadendo l'assoluta infondatezza di tutte le richieste avanzate da controparte nel giudizio di primo grado e reiterate nell'atto di appello.
Conclude quindi come segue: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis: In via preliminare e assorbente: dichiarare inammissibile l'appello, con ogni conseguente pronuncia;
In via subordinata nel merito: respingere l'appello poiché infondato in atto e in diritto e confermare la sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato il 27.3.2019 per l'udienza del 10.7.2019 (differita ex art. 168
c. 5 cpc al 11.10.2019) evocava davanti al Tribunale di Perugia il Parte_1
posto in Perugia, via della Pallotta n. 15/A – 15/A/1, chiedendo la Controparte_3 declaratoria di nullità della deliberazione assembleare del 08/11/2018, di approvazione del bilancio consuntivo 2017–2018 e del bilancio preventivo 2018–2019.
Premesso che l'avviso di convocazione dell'assemblea del 08.11.2018 era pervenuto il
5.11.2018, la delibera e i bilanci venivano censurati in quanto a) per alcune voci di spesa (scala e ascensore, riscaldamento, piazzale, postali, bancarie) erano stati attribuiti millesimi diversi da quelli allegati al regolamento condominiale, e in alcuni casi non era stata neppure adottata una ripartizione millesimale;
b) i rendiconti erano nulli in quanto contrastanti coi criteri di proporzionalità previsti dalla legge e dal regolamento;
c) malgrado il distacco, al Parte_1
erano stati addebitati per intero i consumi del riscaldamento condominiale, che non erano dovuti a seguito del distacco da tale impianto;
d) il rendiconto mancava di chiarezza.
In particolare, dopo il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, perfezionatosi il
22.04.2016 con la consegna all'amministratore della relazione tecnica dell'Ing. Controparte_4
e con autorizzazione assembleare del 16.11.2017, il Condominio aveva continuato ad addebitare al le spese del riscaldamento condominiale. Parte_1
Instava pertanto per la sospensione della efficacia esecutiva e per la declaratoria di nullità del deliberato dell'assemblea del del 08/11/2018, di approvazione del bilancio Parte_2
consuntivo ordinario 2017–2018 e il bilancio preventivo 2018–2019.
2 Costituendosi con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11 ottobre 2019, il allegava che aveva promosso il procedimento di Parte_2 Parte_1 mediazione di cui al D. Lgs 28/2010. Tuttavia, prima dell'incontro del 6.3.2019, con pec del
1.3.2019, l'Avvocato Lo Cicero aveva comunicato che il proprio assistito che non si sarebbe presentato all'incontro successivo, chiedendo la chiusura del procedimento con esito negativo.
All'udienza di prima comparizione del 11.10.2019 il precisava che da accertamenti Parte_2
compiuti presso l'organismo di mediazione non c'era stata alcuna conclusione con verbale negativo.
Con ordinanza del 13.11.2019 il Tribunale in composizione monocratica rigettava la istanza di sospensiva, e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc rinviava all'udienza del 08 Maggio 2020.
Con ordinanza del 10.7.2020 il Tribunale in composizione collegiale accoglieva il reclamo di
, sospendendo l'efficacia esecutiva della delibera limitatamente agli Parte_1
importi addebitati al ricorrente in eccesso rispetto alle tabelle millesimali del 1966.
Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 cpc, con ordinanza del 29.12.2020 il
Tribunale ammetteva i mezzi istruttori richiesti, rinviando alla udienza del 10 Settembre 2021.
Con nota depositata telematicamente del 9 settembre 2021 il rappresentava che Parte_2
l'assemblea condominiale del 15 marzo 2021 aveva approvato all'unanimità le tabelle millesimali, replicative delle tabelle millesimali sulla base delle quali erano stati redatti il bilancio consuntivo e quello preventivo approvati con la delibera del 08.11.2018, oggetto di impugnazione. Poichè le deliberazioni della assemblea del 08/11/2018 erano state revocate, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza 10.09.2021 il difensore di , dato atto della cessazione della Parte_1 materia del contendere, chiedeva che le spese di lite fossero poste a carico del in Parte_2 quanto virtualmente soccombente.
All'udienza del 18 Luglio 2022 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, all'esito dei quali il Tribunale pronunciava la sentenza in esame.
Ad avviso del Tribunale, dato atto della cessazione della materia del contendere, difettava la condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione. Al primo incontro del 23.1.2019, a cui le parti avevano partecipato, non era seguita alcuna ulteriore attività. Inoltre, stante la mancata partecipazione all'incontro del 6.3.2019 di entrambe le parti, non era stato redatto alcun verbale di chiusura delle mediazione.
Pertanto il primo giudice dichiarava improcedibile la domanda, con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite.
3 L'appello di , ritualmente notificato per l'udienza del 01.05.2023, si Parte_1 incentra sulle seguenti ragioni:
a) il Tribunale ha errato nel ritenere che il avesse eccepito la improcedibilità della Parte_2 domanda, che non era stata formulata all'udienza di comparizione delle parti.
b) La condizione di procedibilità dell'esperimento della mediazione si era avverata, in quanto la mediazione era stata regolarmente instaurata il 7.12.2018 davanti all'Organismo di mediazione di Perugia, presso il quale le parti si erano presentate per il primo incontro il 23.1.2019; il giudizio era stato quindi instaurato il 27 Marzo 2019, oltre il termine massimo di durata del procedimento di mediazione, che era scaduto il 06.03.2019.
c) Dato atto della cessazione della materia del contendere, ai fini della soccombenza virtuale il ricorrente ha riproposto le ragioni a base della impugnazione della deliberazione del
08.11.2018.
Ha quindi concluso chiedendo alla Corte di appello, in riforma della sentenza n. 1732/2022 del
Tribunale di Perugia, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per l'intervenuta revoca da parte del delle delibere Parte_2 impugnate;
dichiarare la soccombenza virtuale del Parte_2
e porre le spese del giudizio di primo grado a carico dello stesso, comprese le spese del
[...]
procedimento di mediazione.
Il condominio si è costituito in giudizio, contestando Controparte_5
l'impugnazione e concludendo per il rigetto.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata e deve essere accolta nei termini e per le ragioni in appresso.
1. Il primo motivo e la procedibilità della domanda.
Il primo motivo, prodromico all'esame del merito, censura la decisione in quanto ha dichiarato improcedibile la domanda per la mancata conclusione del procedimento di mediazione e per la assenza del verbale negativo di conciliazione.
4 Il Tribunale ha a torto ritenuto che in prima udienza il avesse eccepito la Parte_2 improcedibilità della domanda, mentre sia nella comparsa di costituzione e risposta che alla udienza di comparizione non aveva sollevato alcuna eccezione.
In secondo luogo l'istanza di mediazione era stata presentata il 07/12/2018 all'Organismo di mediazione di Perugia, presso il quale le parti erano comparse per il primo incontro il
23/01/2019, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità, (Cass.
8743/2019; 18068/2019), senza necessità del verbale l'esito negativo della mediazione. Poichè il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 D. Lgs. 28/2010 per la conclusione della mediazione, era scaduto il 6.3.2019, l'atto di citazione è stato notificato il 27.03.2019, dopo tre mesi dalla scadenza.
Il motivo è condivisibile.
1.1 E' pacifico che il sig. aveva promosso il procedimento di mediazione di cui al D. Parte_1
Lgs 28/2010 entro trenta giorni dalla data della deliberazione condominiale, e che le parti erano comparse al primo incontro del 23.1.2019. Prima dell'incontro del 6.3.2019, con pec del
1.3.2019, il difensore del aveva comunicato alla controparte e all'Organismo di Parte_1 mediazione che non si sarebbe presentato, chiedendo la chiusura del procedimento con esito negativo, per poi iniziare il giudizio il 27.3.2019.
In argomento la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013),
è realizzata anche qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass. Civ. n. 18485 del
08/07/2024; Cass. Civ. n. 8473 del 27/03/2019). Quest'ultima pronuncia ha significativamente argomentato nella motivazione che […] l'onere della parte che intenda agire in giudizio ( o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione […].
La pronuncia del Tribunale si è quindi discostata dal principio secondo cui la condizione di procedibilità può ritenersi perfezionata al termine del primo incontro davanti al mediatore,
5 qualora una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Risultando pacifica la non disponibilità del Sig. a proseguire una Parte_1 procedura che, stante la pluralità di cause pendenti, si sarebbe probabilmente rivelata priva di utilità, appare evidente che la produzione del verbale attestante l'esito negativo di un procedimento si rivela del tutto superflua.
1.2 In secondo luogo l'eccezione o il rilievo della improcedibilità non sono stati formulati entro il termine preclusivo della prima udienza del 11.10.2019, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.
28/2010, secondo cui l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Nella comparsa costitutiva del 11.10.2019 il Condominio si era limitato ad allegare che con pec del 1.3.2019, il difensore del aveva comunicato che non si sarebbe presentato Parte_1
all'incontro del 6.3.2019, chiedendo la chiusura del procedimento con esito negativo.
All'udienza di comparizione del 11.10.2019 pur deducendo l'assenza del verbale negativo, il non aveva tratto conclusioni di sorta circa la procedibilità della domanda, Parte_2 rimettendosi in sostanza al potere officioso del Tribunale, che tuttavia non ha rilevato la improcedibilità.
Dalle considerazioni suesposte discende che la domanda deve essere ritenuta procedibile.
2. Il secondo motivo. L'analisi delle ragioni di nullità della deliberazione.
2.1 Venendo all'esame delle critiche mosse alla deliberazione, deve ritenersi tardiva la censura di illegittimità della deliberazione per la irregolarità della convocazione, in quanto tra la data di trasmissione dei rendiconti (5.11.2018) e la data dell'assemblea in prima convocazione
(7.11.2018) erano decorsi due giorni rispetto ai dieci del regolamento e ai cinque previsti dall'art. 66 c. 3 d. a. c.c..
Premesso infatti che le delibere affette da vizi di violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, e quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, sono annullabili (Cass. civ. Sez. U, n. 4806 del 07/03/2005; Cass. Civ. S. U. n. 9839 del 14/04/2021), in primo grado l'attore appellante, pur evidenziando che la convocazione per l'assemblea dell'08.11.2018 gli era pervenuta il 5.11.2018, aveva censurato la validità della deliberazione esclusivamente per l'applicazione di criteri di riparto delle spese diversi da quelli previsti dal
6 regolamento, e per l'addebito delle spese del riscaldamento condominiale, malgrado il distacco.
Ciò si evince anche dalle conclusioni formulate nell'atto di citazione di primo grado, nel quale la violazione delle norme e del regolamento viene riferita esclusivamente alla ripartizione delle spese tra i condomini.
Pertanto, essendo l'azione di annullamento della deliberazione soggetta al principio dispositivo, la relativa domanda non può essere utilmente avanzata per la prima volta in appello.
Le altre censure, inerenti la nullità della deliberazione, sono invece fondate e meritano accoglimento.
2.2 Attraverso la impugnazione della deliberazione del 08.11.2008, Parte_1
contesta il criterio di riparto millesimale applicato dall'amministratore, secondo quest'ultimo
(comparsa costitutiva condominio primo grado, pag. 2) fondato su tabelle millesimali asseritamente applicate da anni, ma non approvate formalmente, mentre la colonna C1 dei consumi involontari del riscaldamento sarebbe stata introdotta a seguito della approvazione Per_ della nuova tabelle dell'Ing.
Il condominio non ha tuttavia dimostrato né l'applicazione tacita e costante delle tabelle deroganti a quelle del costruttore venditore, né la approvazione, da parte della assemblea del
08.11.2028, del nuovo criterio di riparto per i consumi involontari di riscaldamento. L'assunto secondo cui la nuova tabella dei consumi involontari del riscaldamento sarebbe stata approvata nella assemblea del 08.11.2018 con l'unanimità dei presenti (18 su 26) è quindi infondato.
Dal verbale dell'assemblea (doc. 4 ) emerge infatti che l'ordine del giorno non Parte_1 riguardava l'approvazione delle nuove tabelle millesimali, ma l'approvazione del bilancio consuntivo straordinario di contabilizzazione del calore, nonché del bilancio consuntivo 2017-
2018 e 2018-2019.
Di conseguenza le tabelle millesimali da applicare al momento della deliberazione del
08.11.2018, ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo 2017-2018 e 2018-2019, erano quelle allegate al Regolamento del condominio, che le menziona espressamente all'art. 1 (doc.
6 , all. L alla memoria autorizzata in sede di reclamo). Parte_1
Il regolamento condominiale e le tabelle risultavano a loro volta specificamente menzionate nel contratto di compravendita del 6.7.2015 (all. N reclamo cautelare), da cui risultava che la porzione immobiliare veniva venduta nello stato di fatto e nella condizione giuridica nella
7 quale si trovava, ivi compresa la quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui era parte ai sensi di legge e del Regolamento di condominio depositato con atto a rogito
Notaio di Perugia in data 3.12.1966, registrato a Perugia in data 23 Persona_2
Dicembre 1964 al n.ro 5039 trascritto in data 12 Dicembre 1966.
Poichè il regolamento e le tabelle avevano natura contrattuale, l'amministratore non poteva infrangere il riparto millesimale in esse determinato senza la preventiva approvazione assembleare di nuove tabelle, avvenuta alla assemblea del 15 marzo 2021 (n. 1 O.d.G. doc. A allegato Nota 09 Settembre 2021), la quale ha revocato la Parte_2 precedente deliberazione del 08.11.2018.
2.3 Quanto al bilancio consuntivo del 2017-2018 e preventivo 2018-2019, le censure inerenti la discrasia tra alcune voci del criterio di riparto applicato e quello allegato al regolamento emergono dal confronto dei documenti 17, 18 e 19 prodotti in primo grado, nonché, per il riscaldamento, dalla tabella di confronto (All D fase cautelare), in quanto:
a) nella tabella allegata al regolamento di condominio relativa alla ripartizione scala e ascensore (Scala 15/A), all'appartamento del sig. è attribuito un valore di Parte_1
46,70/1000. Nei rendiconti dell'amministratore (doc. 2 e 3 fascicolo 1 grado ) Parte_1 vengono invece attribuiti ora 24,20/500 (voce B - Scale-Ascensore) ora 24,20/463,50 (vedi voce
Scale Singole).
b) nel Regolamento alla voce "Riporto Spese Riscaldamento Centrale” all'unità immobiliare di sono attribuiti 46,55/1000. Nella tabella C-riscaldamento allegata ai Parte_1
rendiconti contestati viene attribuito il valore di 31,75/353,90.
c) Per la tabella D piazzale il regolamento attribuisce 28,85/1000, mentre nei rendiconti viene assegnato il valore 28,85/389,28 (o anche 28,85/762,82).
2.3 Circa le spese di riscaldamento, il 22.4.2016 aveva provveduto al Parte_1
distacco della propria unità dall'impianto centrale. E' noto che l'art. 1118 c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una tale condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi il condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi
(Cass. civ. n. 22285 del 03/11/2016).
8 L'appellante aveva a tal fine inviato al la relazione dell'Ing. del Parte_2 Controparte_4
21.4.2016, (doc. 23), la quale attestava a) l'assenza di squilibri di funzionamento;
b) un aggravio di spesa massimo del 10,8 % da applicare ai consumi involontari, e quindi con le nuove tabelle, nella misura del 30 % del costo complessivo, con conseguente obbligo di pagamento da parte del del 10,8 % della sua percentuale (millesimi di proprietà o Parte_1
riscaldamento) applicata al 30 % del costo di esercizio. Le spese da addebitare non avrebbero dovuto rispondere a una attribuzione millesimale ordinaria, ma avrebbero dovuto comunque contenere la spesa nell'ambito dei consumi involontari.
Il Condominio aveva quindi preso atto del distacco con delibera del 16/11/2017, a far data dal
21/9/2017.
Ora, il condomino che abbia distaccato la sua unità dall'impianto centrale, rimanendone comproprietario, potrà essere chiamato a) a contribuire alle spese per la sua conservazione
(cfr. Cass. Civ., n. 18131/2020), inerenti la manutenzione straordinaria, adeguamenti normativi della centrale termica in materia di sicurezza e risparmio energetico b) a rimborsare i consumi involontari, vale a dire la quota di calore disperso dall'impianto comune che comunque beneficia il condomino distaccato. Questi consumi, sebbene non siano legati al consumo diretto di energia da parte dell'appartamento, sono comunque da considerare come un beneficio derivante dal funzionamento dell'impianto comune e devono essere ripartiti tra tutti i condomini, compresi quelli distaccati.
Tuttavia i millesimi attribuiti a parte appellante per i consumi involontari, pari a 78,72/520,81, presenti nei riparti dei bilanci approvati il 08.11.2018, e nel bilancio consuntivo straordinario della contabilizzazione del calore (doc. 29 , in cui il valore è però di 78,72/519,10), Parte_1 non erano stati preventivamente approvati nella deliberazione del 08.11.2018, ma in quella del
15.03.2021, con la attribuzione all'odierno appellante del valore 78,72/1000.
Di conseguenza tale riparto millesimale non poteva trovare applicazione ai fini della approvazione dei bilanci nella assemblea del 08.11.2018.
2.4 Dalle superiori considerazioni discende la nullità della deliberazione del 08.11.2018, a causa della applicazione di criteri di ripartizione delle spese non regolarmente approvati, in quanto, a maggioranza, ha applicato, senza approvazione un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello previsto dalla convenzione in base al regolamento condominiale del costruttore venditore, da valere per il futuro, c.c., (Cass. civ. 27 marzo 2024, n. 8315).
Occorre puntualizzare che, in assenza di un atto negoziale di formazione, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione (o revisione)
9 delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam". Deve quindi escludersi la validità delle approvazioni di tabelle modificative per facta concludentia (in tal senso Cass. Civ. n. 26042 del 15/10/2019), di cui peraltro non è stata fornita la prova.
Secondo tale pronuncia, prescindendo dalle approvazioni mediante scrittura privata non assembleare, qualora l'atto di approvazione (o di revisione) delle tabelle sia di origine condominiale, deve ritenersi che esso debba avere veste di deliberazione assembleare, avente forma scritta ad substantiam, escluse approvazioni per facta concludentia. Delle riunioni dell'assemblea, del resto, si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall' amministratore (art. 1136, settimo comma, cod.civ.).
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere quindi accolto.
Dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla nullità della deliberazione del
08.11.2018 in conseguenza della revoca di essa, il deve ritenersi virtualmente Parte_2 soccombente alla luce di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, per la fondatezza della prospettazione attorea.
Le spese di lite dei due gradi, comprensive delle spese anticipate per la instaurazione della mediazione (euro 52,80) vengono commisurate allo scaglione da euro 1.100,01 a euro
5.200,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1732 del
7.12.2022 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in totale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) dichiara la procedibilità della domanda avanzata da contro il Parte_1
, avente ad oggetto la declaratoria di Controparte_6
nullità della deliberazione del 08.11.2018;
2) dichiara cessata la materia del contendere tra parte appellante e parte appellata, avendo il
, con deliberazione assembleare del Controparte_6
15.03.2021, revocato la precedente deliberazione del 08.11.2018;
3) condanna il , alla refusione in favore di Controparte_6
delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che vengono liquidate per il Parte_1
10 primo in euro 432,80 per anticipazioni e euro 1.800,00 per compensi professionali, e per il secondo in euro 174,00 per anticipazioni e euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
Perugia, camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
11
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n.r.g.a.c. 64/2023
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Lo Cicero, elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'indirizzo di PEC attore appellante Email_1
CONTRO
.A-15.A1, in persona dell'amministratore Legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenza Ciuffoli, elettivamente domiciliato nel di lei studio in Perugia, Via Pellas 20 C, convenuto appellato
AVVERSO la sentenza n. 1732/2022, pronunciata dal Tribunale Civile di Perugia, in persona del Dr. Carlo
Gambucci, a definizione del giudizio R.G. n. 1888/2019 rg., notificata il 23.12.2022, con cui il
Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di parte attrice, condannandola alla refusione delle spese di lite.
CONCLUSIONI
. Note: si chiede di trattenere il giudizio in decisione, rinunciando ai Parte_1
termine per le memorie conclusive già depositate ed alle quali si ci riporta, sulle conclusioni come formulate nell'atto di appello che qui si trascrivono e precisano. Atto di appello: Piaccia alla Corte di Appello di Perugia adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere il presente appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1732/2022 del
Tribunale di Perugia, dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'intervenuta revoca da parte del , delle delibere impugnate;
Parte_2
1 dichiarare la soccombenza virtuale del e Parte_2 porre le spese del giudizio di primo grado a carico dello stesso, comprese le spese del procedimento di mediazione;
liquidare a carico del Parte_2
le spese del presente giudizio di appello;
[...]
. Note 25.3.2025: Ripropone il contenuto della Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, ribadendo l'assoluta infondatezza di tutte le richieste avanzate da controparte nel giudizio di primo grado e reiterate nell'atto di appello.
Conclude quindi come segue: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis: In via preliminare e assorbente: dichiarare inammissibile l'appello, con ogni conseguente pronuncia;
In via subordinata nel merito: respingere l'appello poiché infondato in atto e in diritto e confermare la sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato il 27.3.2019 per l'udienza del 10.7.2019 (differita ex art. 168
c. 5 cpc al 11.10.2019) evocava davanti al Tribunale di Perugia il Parte_1
posto in Perugia, via della Pallotta n. 15/A – 15/A/1, chiedendo la Controparte_3 declaratoria di nullità della deliberazione assembleare del 08/11/2018, di approvazione del bilancio consuntivo 2017–2018 e del bilancio preventivo 2018–2019.
Premesso che l'avviso di convocazione dell'assemblea del 08.11.2018 era pervenuto il
5.11.2018, la delibera e i bilanci venivano censurati in quanto a) per alcune voci di spesa (scala e ascensore, riscaldamento, piazzale, postali, bancarie) erano stati attribuiti millesimi diversi da quelli allegati al regolamento condominiale, e in alcuni casi non era stata neppure adottata una ripartizione millesimale;
b) i rendiconti erano nulli in quanto contrastanti coi criteri di proporzionalità previsti dalla legge e dal regolamento;
c) malgrado il distacco, al Parte_1
erano stati addebitati per intero i consumi del riscaldamento condominiale, che non erano dovuti a seguito del distacco da tale impianto;
d) il rendiconto mancava di chiarezza.
In particolare, dopo il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, perfezionatosi il
22.04.2016 con la consegna all'amministratore della relazione tecnica dell'Ing. Controparte_4
e con autorizzazione assembleare del 16.11.2017, il Condominio aveva continuato ad addebitare al le spese del riscaldamento condominiale. Parte_1
Instava pertanto per la sospensione della efficacia esecutiva e per la declaratoria di nullità del deliberato dell'assemblea del del 08/11/2018, di approvazione del bilancio Parte_2
consuntivo ordinario 2017–2018 e il bilancio preventivo 2018–2019.
2 Costituendosi con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11 ottobre 2019, il allegava che aveva promosso il procedimento di Parte_2 Parte_1 mediazione di cui al D. Lgs 28/2010. Tuttavia, prima dell'incontro del 6.3.2019, con pec del
1.3.2019, l'Avvocato Lo Cicero aveva comunicato che il proprio assistito che non si sarebbe presentato all'incontro successivo, chiedendo la chiusura del procedimento con esito negativo.
All'udienza di prima comparizione del 11.10.2019 il precisava che da accertamenti Parte_2
compiuti presso l'organismo di mediazione non c'era stata alcuna conclusione con verbale negativo.
Con ordinanza del 13.11.2019 il Tribunale in composizione monocratica rigettava la istanza di sospensiva, e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc rinviava all'udienza del 08 Maggio 2020.
Con ordinanza del 10.7.2020 il Tribunale in composizione collegiale accoglieva il reclamo di
, sospendendo l'efficacia esecutiva della delibera limitatamente agli Parte_1
importi addebitati al ricorrente in eccesso rispetto alle tabelle millesimali del 1966.
Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 cpc, con ordinanza del 29.12.2020 il
Tribunale ammetteva i mezzi istruttori richiesti, rinviando alla udienza del 10 Settembre 2021.
Con nota depositata telematicamente del 9 settembre 2021 il rappresentava che Parte_2
l'assemblea condominiale del 15 marzo 2021 aveva approvato all'unanimità le tabelle millesimali, replicative delle tabelle millesimali sulla base delle quali erano stati redatti il bilancio consuntivo e quello preventivo approvati con la delibera del 08.11.2018, oggetto di impugnazione. Poichè le deliberazioni della assemblea del 08/11/2018 erano state revocate, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza 10.09.2021 il difensore di , dato atto della cessazione della Parte_1 materia del contendere, chiedeva che le spese di lite fossero poste a carico del in Parte_2 quanto virtualmente soccombente.
All'udienza del 18 Luglio 2022 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, all'esito dei quali il Tribunale pronunciava la sentenza in esame.
Ad avviso del Tribunale, dato atto della cessazione della materia del contendere, difettava la condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione. Al primo incontro del 23.1.2019, a cui le parti avevano partecipato, non era seguita alcuna ulteriore attività. Inoltre, stante la mancata partecipazione all'incontro del 6.3.2019 di entrambe le parti, non era stato redatto alcun verbale di chiusura delle mediazione.
Pertanto il primo giudice dichiarava improcedibile la domanda, con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite.
3 L'appello di , ritualmente notificato per l'udienza del 01.05.2023, si Parte_1 incentra sulle seguenti ragioni:
a) il Tribunale ha errato nel ritenere che il avesse eccepito la improcedibilità della Parte_2 domanda, che non era stata formulata all'udienza di comparizione delle parti.
b) La condizione di procedibilità dell'esperimento della mediazione si era avverata, in quanto la mediazione era stata regolarmente instaurata il 7.12.2018 davanti all'Organismo di mediazione di Perugia, presso il quale le parti si erano presentate per il primo incontro il 23.1.2019; il giudizio era stato quindi instaurato il 27 Marzo 2019, oltre il termine massimo di durata del procedimento di mediazione, che era scaduto il 06.03.2019.
c) Dato atto della cessazione della materia del contendere, ai fini della soccombenza virtuale il ricorrente ha riproposto le ragioni a base della impugnazione della deliberazione del
08.11.2018.
Ha quindi concluso chiedendo alla Corte di appello, in riforma della sentenza n. 1732/2022 del
Tribunale di Perugia, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per l'intervenuta revoca da parte del delle delibere Parte_2 impugnate;
dichiarare la soccombenza virtuale del Parte_2
e porre le spese del giudizio di primo grado a carico dello stesso, comprese le spese del
[...]
procedimento di mediazione.
Il condominio si è costituito in giudizio, contestando Controparte_5
l'impugnazione e concludendo per il rigetto.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata e deve essere accolta nei termini e per le ragioni in appresso.
1. Il primo motivo e la procedibilità della domanda.
Il primo motivo, prodromico all'esame del merito, censura la decisione in quanto ha dichiarato improcedibile la domanda per la mancata conclusione del procedimento di mediazione e per la assenza del verbale negativo di conciliazione.
4 Il Tribunale ha a torto ritenuto che in prima udienza il avesse eccepito la Parte_2 improcedibilità della domanda, mentre sia nella comparsa di costituzione e risposta che alla udienza di comparizione non aveva sollevato alcuna eccezione.
In secondo luogo l'istanza di mediazione era stata presentata il 07/12/2018 all'Organismo di mediazione di Perugia, presso il quale le parti erano comparse per il primo incontro il
23/01/2019, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità, (Cass.
8743/2019; 18068/2019), senza necessità del verbale l'esito negativo della mediazione. Poichè il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 D. Lgs. 28/2010 per la conclusione della mediazione, era scaduto il 6.3.2019, l'atto di citazione è stato notificato il 27.03.2019, dopo tre mesi dalla scadenza.
Il motivo è condivisibile.
1.1 E' pacifico che il sig. aveva promosso il procedimento di mediazione di cui al D. Parte_1
Lgs 28/2010 entro trenta giorni dalla data della deliberazione condominiale, e che le parti erano comparse al primo incontro del 23.1.2019. Prima dell'incontro del 6.3.2019, con pec del
1.3.2019, il difensore del aveva comunicato alla controparte e all'Organismo di Parte_1 mediazione che non si sarebbe presentato, chiedendo la chiusura del procedimento con esito negativo, per poi iniziare il giudizio il 27.3.2019.
In argomento la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013),
è realizzata anche qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass. Civ. n. 18485 del
08/07/2024; Cass. Civ. n. 8473 del 27/03/2019). Quest'ultima pronuncia ha significativamente argomentato nella motivazione che […] l'onere della parte che intenda agire in giudizio ( o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione […].
La pronuncia del Tribunale si è quindi discostata dal principio secondo cui la condizione di procedibilità può ritenersi perfezionata al termine del primo incontro davanti al mediatore,
5 qualora una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Risultando pacifica la non disponibilità del Sig. a proseguire una Parte_1 procedura che, stante la pluralità di cause pendenti, si sarebbe probabilmente rivelata priva di utilità, appare evidente che la produzione del verbale attestante l'esito negativo di un procedimento si rivela del tutto superflua.
1.2 In secondo luogo l'eccezione o il rilievo della improcedibilità non sono stati formulati entro il termine preclusivo della prima udienza del 11.10.2019, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.
28/2010, secondo cui l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Nella comparsa costitutiva del 11.10.2019 il Condominio si era limitato ad allegare che con pec del 1.3.2019, il difensore del aveva comunicato che non si sarebbe presentato Parte_1
all'incontro del 6.3.2019, chiedendo la chiusura del procedimento con esito negativo.
All'udienza di comparizione del 11.10.2019 pur deducendo l'assenza del verbale negativo, il non aveva tratto conclusioni di sorta circa la procedibilità della domanda, Parte_2 rimettendosi in sostanza al potere officioso del Tribunale, che tuttavia non ha rilevato la improcedibilità.
Dalle considerazioni suesposte discende che la domanda deve essere ritenuta procedibile.
2. Il secondo motivo. L'analisi delle ragioni di nullità della deliberazione.
2.1 Venendo all'esame delle critiche mosse alla deliberazione, deve ritenersi tardiva la censura di illegittimità della deliberazione per la irregolarità della convocazione, in quanto tra la data di trasmissione dei rendiconti (5.11.2018) e la data dell'assemblea in prima convocazione
(7.11.2018) erano decorsi due giorni rispetto ai dieci del regolamento e ai cinque previsti dall'art. 66 c. 3 d. a. c.c..
Premesso infatti che le delibere affette da vizi di violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, e quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, sono annullabili (Cass. civ. Sez. U, n. 4806 del 07/03/2005; Cass. Civ. S. U. n. 9839 del 14/04/2021), in primo grado l'attore appellante, pur evidenziando che la convocazione per l'assemblea dell'08.11.2018 gli era pervenuta il 5.11.2018, aveva censurato la validità della deliberazione esclusivamente per l'applicazione di criteri di riparto delle spese diversi da quelli previsti dal
6 regolamento, e per l'addebito delle spese del riscaldamento condominiale, malgrado il distacco.
Ciò si evince anche dalle conclusioni formulate nell'atto di citazione di primo grado, nel quale la violazione delle norme e del regolamento viene riferita esclusivamente alla ripartizione delle spese tra i condomini.
Pertanto, essendo l'azione di annullamento della deliberazione soggetta al principio dispositivo, la relativa domanda non può essere utilmente avanzata per la prima volta in appello.
Le altre censure, inerenti la nullità della deliberazione, sono invece fondate e meritano accoglimento.
2.2 Attraverso la impugnazione della deliberazione del 08.11.2008, Parte_1
contesta il criterio di riparto millesimale applicato dall'amministratore, secondo quest'ultimo
(comparsa costitutiva condominio primo grado, pag. 2) fondato su tabelle millesimali asseritamente applicate da anni, ma non approvate formalmente, mentre la colonna C1 dei consumi involontari del riscaldamento sarebbe stata introdotta a seguito della approvazione Per_ della nuova tabelle dell'Ing.
Il condominio non ha tuttavia dimostrato né l'applicazione tacita e costante delle tabelle deroganti a quelle del costruttore venditore, né la approvazione, da parte della assemblea del
08.11.2028, del nuovo criterio di riparto per i consumi involontari di riscaldamento. L'assunto secondo cui la nuova tabella dei consumi involontari del riscaldamento sarebbe stata approvata nella assemblea del 08.11.2018 con l'unanimità dei presenti (18 su 26) è quindi infondato.
Dal verbale dell'assemblea (doc. 4 ) emerge infatti che l'ordine del giorno non Parte_1 riguardava l'approvazione delle nuove tabelle millesimali, ma l'approvazione del bilancio consuntivo straordinario di contabilizzazione del calore, nonché del bilancio consuntivo 2017-
2018 e 2018-2019.
Di conseguenza le tabelle millesimali da applicare al momento della deliberazione del
08.11.2018, ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo 2017-2018 e 2018-2019, erano quelle allegate al Regolamento del condominio, che le menziona espressamente all'art. 1 (doc.
6 , all. L alla memoria autorizzata in sede di reclamo). Parte_1
Il regolamento condominiale e le tabelle risultavano a loro volta specificamente menzionate nel contratto di compravendita del 6.7.2015 (all. N reclamo cautelare), da cui risultava che la porzione immobiliare veniva venduta nello stato di fatto e nella condizione giuridica nella
7 quale si trovava, ivi compresa la quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui era parte ai sensi di legge e del Regolamento di condominio depositato con atto a rogito
Notaio di Perugia in data 3.12.1966, registrato a Perugia in data 23 Persona_2
Dicembre 1964 al n.ro 5039 trascritto in data 12 Dicembre 1966.
Poichè il regolamento e le tabelle avevano natura contrattuale, l'amministratore non poteva infrangere il riparto millesimale in esse determinato senza la preventiva approvazione assembleare di nuove tabelle, avvenuta alla assemblea del 15 marzo 2021 (n. 1 O.d.G. doc. A allegato Nota 09 Settembre 2021), la quale ha revocato la Parte_2 precedente deliberazione del 08.11.2018.
2.3 Quanto al bilancio consuntivo del 2017-2018 e preventivo 2018-2019, le censure inerenti la discrasia tra alcune voci del criterio di riparto applicato e quello allegato al regolamento emergono dal confronto dei documenti 17, 18 e 19 prodotti in primo grado, nonché, per il riscaldamento, dalla tabella di confronto (All D fase cautelare), in quanto:
a) nella tabella allegata al regolamento di condominio relativa alla ripartizione scala e ascensore (Scala 15/A), all'appartamento del sig. è attribuito un valore di Parte_1
46,70/1000. Nei rendiconti dell'amministratore (doc. 2 e 3 fascicolo 1 grado ) Parte_1 vengono invece attribuiti ora 24,20/500 (voce B - Scale-Ascensore) ora 24,20/463,50 (vedi voce
Scale Singole).
b) nel Regolamento alla voce "Riporto Spese Riscaldamento Centrale” all'unità immobiliare di sono attribuiti 46,55/1000. Nella tabella C-riscaldamento allegata ai Parte_1
rendiconti contestati viene attribuito il valore di 31,75/353,90.
c) Per la tabella D piazzale il regolamento attribuisce 28,85/1000, mentre nei rendiconti viene assegnato il valore 28,85/389,28 (o anche 28,85/762,82).
2.3 Circa le spese di riscaldamento, il 22.4.2016 aveva provveduto al Parte_1
distacco della propria unità dall'impianto centrale. E' noto che l'art. 1118 c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una tale condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi il condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi
(Cass. civ. n. 22285 del 03/11/2016).
8 L'appellante aveva a tal fine inviato al la relazione dell'Ing. del Parte_2 Controparte_4
21.4.2016, (doc. 23), la quale attestava a) l'assenza di squilibri di funzionamento;
b) un aggravio di spesa massimo del 10,8 % da applicare ai consumi involontari, e quindi con le nuove tabelle, nella misura del 30 % del costo complessivo, con conseguente obbligo di pagamento da parte del del 10,8 % della sua percentuale (millesimi di proprietà o Parte_1
riscaldamento) applicata al 30 % del costo di esercizio. Le spese da addebitare non avrebbero dovuto rispondere a una attribuzione millesimale ordinaria, ma avrebbero dovuto comunque contenere la spesa nell'ambito dei consumi involontari.
Il Condominio aveva quindi preso atto del distacco con delibera del 16/11/2017, a far data dal
21/9/2017.
Ora, il condomino che abbia distaccato la sua unità dall'impianto centrale, rimanendone comproprietario, potrà essere chiamato a) a contribuire alle spese per la sua conservazione
(cfr. Cass. Civ., n. 18131/2020), inerenti la manutenzione straordinaria, adeguamenti normativi della centrale termica in materia di sicurezza e risparmio energetico b) a rimborsare i consumi involontari, vale a dire la quota di calore disperso dall'impianto comune che comunque beneficia il condomino distaccato. Questi consumi, sebbene non siano legati al consumo diretto di energia da parte dell'appartamento, sono comunque da considerare come un beneficio derivante dal funzionamento dell'impianto comune e devono essere ripartiti tra tutti i condomini, compresi quelli distaccati.
Tuttavia i millesimi attribuiti a parte appellante per i consumi involontari, pari a 78,72/520,81, presenti nei riparti dei bilanci approvati il 08.11.2018, e nel bilancio consuntivo straordinario della contabilizzazione del calore (doc. 29 , in cui il valore è però di 78,72/519,10), Parte_1 non erano stati preventivamente approvati nella deliberazione del 08.11.2018, ma in quella del
15.03.2021, con la attribuzione all'odierno appellante del valore 78,72/1000.
Di conseguenza tale riparto millesimale non poteva trovare applicazione ai fini della approvazione dei bilanci nella assemblea del 08.11.2018.
2.4 Dalle superiori considerazioni discende la nullità della deliberazione del 08.11.2018, a causa della applicazione di criteri di ripartizione delle spese non regolarmente approvati, in quanto, a maggioranza, ha applicato, senza approvazione un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello previsto dalla convenzione in base al regolamento condominiale del costruttore venditore, da valere per il futuro, c.c., (Cass. civ. 27 marzo 2024, n. 8315).
Occorre puntualizzare che, in assenza di un atto negoziale di formazione, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione (o revisione)
9 delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam". Deve quindi escludersi la validità delle approvazioni di tabelle modificative per facta concludentia (in tal senso Cass. Civ. n. 26042 del 15/10/2019), di cui peraltro non è stata fornita la prova.
Secondo tale pronuncia, prescindendo dalle approvazioni mediante scrittura privata non assembleare, qualora l'atto di approvazione (o di revisione) delle tabelle sia di origine condominiale, deve ritenersi che esso debba avere veste di deliberazione assembleare, avente forma scritta ad substantiam, escluse approvazioni per facta concludentia. Delle riunioni dell'assemblea, del resto, si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall' amministratore (art. 1136, settimo comma, cod.civ.).
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere quindi accolto.
Dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla nullità della deliberazione del
08.11.2018 in conseguenza della revoca di essa, il deve ritenersi virtualmente Parte_2 soccombente alla luce di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, per la fondatezza della prospettazione attorea.
Le spese di lite dei due gradi, comprensive delle spese anticipate per la instaurazione della mediazione (euro 52,80) vengono commisurate allo scaglione da euro 1.100,01 a euro
5.200,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1732 del
7.12.2022 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in totale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) dichiara la procedibilità della domanda avanzata da contro il Parte_1
, avente ad oggetto la declaratoria di Controparte_6
nullità della deliberazione del 08.11.2018;
2) dichiara cessata la materia del contendere tra parte appellante e parte appellata, avendo il
, con deliberazione assembleare del Controparte_6
15.03.2021, revocato la precedente deliberazione del 08.11.2018;
3) condanna il , alla refusione in favore di Controparte_6
delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che vengono liquidate per il Parte_1
10 primo in euro 432,80 per anticipazioni e euro 1.800,00 per compensi professionali, e per il secondo in euro 174,00 per anticipazioni e euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
Perugia, camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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