TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nei procedimenti riuniti RG nn. 830/2019 e 2806/2022 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, difeso in proprio;
Parte_1
e
, con l'assistenza e Controparte_1 difesa dell'avv. Giovanni Limina;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_2
Beniamino Toscano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n.03420190001704462000 comunicata a mezzo pec in data 21.1.2019 dell'importo di €. 7.066,60. Ha lamentato: l'inesistenza/nullità della notificazione;
l'avvenuto pagamento di quanto preteso;
la decadenza dall'iscrizione a ruolo;
la nullità della cartella per mancata notificazione degli atti prodromici;
il difetto preventivo di contraddittorio.
Si è costituita l' per contrastare la pretesa attorea. Controparte_2
Si è costituita la rappresentando che per Controparte_1
l'anno 2014 l'Avv. ha provveduto a pagare soltanto i minimi e non i contributi eccedenti Pt_1 con scadenza 31.07.2015 e 31.12.2015, mentre per l'anno 2016 il ricorrente ha pagato soltanto le eccedenze e non i contributi minimi. Tanto è vero che lo stesso ricorrente ha chiesto alla di poter regolarizzare le suddette omissioni senza, però, provvedere al versamento chiesto CP_1
dalla Quindi le somme richieste nel ruolo 2018 non sono duplicazioni di somme già CP_1 versate. Con l'importo di € 4.723,00 citato nel ricorso sono stati, infatti, pagati i contributi
1 minimi dovuti del 2013 e del 2014 mentre con l'importo di € 3.296,00 sono stati pagati i contributi minimi del 2015 e i contributi eccedenti i minimi dovuti per il 2016.
Con ricorso depositato in data 30.5.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03420229003342720000 relativa alla medesima cartella n.
03420190001704462000 comunicata a mezzo pec in data 19/05/2022, dell'importo di €.
7.648,35 relativi a contributi cassa forense 2014 -2016, riformulando le medesime doglianze.
Instaurato il contraddittorio, i giudizi sono stati riuniti.
2. In via assorbente nel merito, la domanda deve essere accolta.
La cartella oggetto di causa reca i seguenti titoli: conguaglio contributo soggettivo anno 2014, conguaglio contributo integrativo anno 2014, sanzioni e interessi;
contributo soggettivo anno
2016, indennità di maternità anno 2016, contributo integrativo anno 2016, oltre sanzioni e interessi. Le voci anzidette sono corrispondenti a quelle presenti nelle causali di pagamento di cui ai documenti depositati dal ricorrente ed effettuati nel novembre 2015 e nel gennaio 2018.
Occorre rilevare che la , attrice in senso sostanziale, non ha adempiuto all'onere CP_1
ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva e di vantare somme ulteriori a quelle già riscosse. Né la Pec del 06.09.2017 con cui l'Avv. ha chiesto di Pt_1
pagare gli importi ancora dovuti con la riduzione delle sanzioni al 50% configura inequivoco riconoscimento di debito sulle somme eventualmente ancora dovute.
3. La controvertibilità della vicenda induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- annulla la cartella di pagamento oggetto di opposizione e dichiara non dovuti i contributi pretesi;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 30/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nei procedimenti riuniti RG nn. 830/2019 e 2806/2022 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, difeso in proprio;
Parte_1
e
, con l'assistenza e Controparte_1 difesa dell'avv. Giovanni Limina;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_2
Beniamino Toscano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n.03420190001704462000 comunicata a mezzo pec in data 21.1.2019 dell'importo di €. 7.066,60. Ha lamentato: l'inesistenza/nullità della notificazione;
l'avvenuto pagamento di quanto preteso;
la decadenza dall'iscrizione a ruolo;
la nullità della cartella per mancata notificazione degli atti prodromici;
il difetto preventivo di contraddittorio.
Si è costituita l' per contrastare la pretesa attorea. Controparte_2
Si è costituita la rappresentando che per Controparte_1
l'anno 2014 l'Avv. ha provveduto a pagare soltanto i minimi e non i contributi eccedenti Pt_1 con scadenza 31.07.2015 e 31.12.2015, mentre per l'anno 2016 il ricorrente ha pagato soltanto le eccedenze e non i contributi minimi. Tanto è vero che lo stesso ricorrente ha chiesto alla di poter regolarizzare le suddette omissioni senza, però, provvedere al versamento chiesto CP_1
dalla Quindi le somme richieste nel ruolo 2018 non sono duplicazioni di somme già CP_1 versate. Con l'importo di € 4.723,00 citato nel ricorso sono stati, infatti, pagati i contributi
1 minimi dovuti del 2013 e del 2014 mentre con l'importo di € 3.296,00 sono stati pagati i contributi minimi del 2015 e i contributi eccedenti i minimi dovuti per il 2016.
Con ricorso depositato in data 30.5.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03420229003342720000 relativa alla medesima cartella n.
03420190001704462000 comunicata a mezzo pec in data 19/05/2022, dell'importo di €.
7.648,35 relativi a contributi cassa forense 2014 -2016, riformulando le medesime doglianze.
Instaurato il contraddittorio, i giudizi sono stati riuniti.
2. In via assorbente nel merito, la domanda deve essere accolta.
La cartella oggetto di causa reca i seguenti titoli: conguaglio contributo soggettivo anno 2014, conguaglio contributo integrativo anno 2014, sanzioni e interessi;
contributo soggettivo anno
2016, indennità di maternità anno 2016, contributo integrativo anno 2016, oltre sanzioni e interessi. Le voci anzidette sono corrispondenti a quelle presenti nelle causali di pagamento di cui ai documenti depositati dal ricorrente ed effettuati nel novembre 2015 e nel gennaio 2018.
Occorre rilevare che la , attrice in senso sostanziale, non ha adempiuto all'onere CP_1
ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva e di vantare somme ulteriori a quelle già riscosse. Né la Pec del 06.09.2017 con cui l'Avv. ha chiesto di Pt_1
pagare gli importi ancora dovuti con la riduzione delle sanzioni al 50% configura inequivoco riconoscimento di debito sulle somme eventualmente ancora dovute.
3. La controvertibilità della vicenda induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- annulla la cartella di pagamento oggetto di opposizione e dichiara non dovuti i contributi pretesi;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 30/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
2