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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 185/2019, vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati e C.F._2 Persona_1 difesi dagli avv. Francesco V. Papadia e Stella Castellano ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dei difensori
APPELLANTI
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Gianluca Mercorella ed elettivamente domiciliata in Potenza presso lo studio dell'avv.
NZ US IA SA
APPELLATA
NONCHE'
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Daniela Montimurro ed elettivamente domiciliata in Matera presso lo studio del difensore
APPELLATA
Oggetto: risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato con atto spedito il 20.1.2017, , Parte_2 Pt_1
e -tutti in proprio e nella qualità di eredi di convenivano in
[...] Parte_3 Persona_1 Cont giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, la chiedendo: - di affermare la responsabilità CP_1 della per i danni subiti dagli attori;
- di condannare la società convenuta al risarcimento CP_1 dei danni, ammontanti ad € 24.021,00 in favore degli attori, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
- di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese legali;
- in via istruttoria, di provvedere all'espletamento di una CTU per la quantificazione dei danni materiali e alla struttura e di un'altra CTU a mezzo neurologo o psichiatra per i danni alla salute;
deducevano:
- che in data 20.5.2021 l'appartamento in cui vivevano gli attori, sito in Scanzano Jonico, era stato interessato da un incendio di vaste proporzioni, scoppiato nei locali sottostanti lo stesso, in cui vi era un supermercato denominato Alter Discount e dai quali si era propagato in senso verticale, interessando alcuni degli appartamenti ubicati nella parte soprastante;
- a seguito dell'incendio, tutti avevano subito inalazione forzata di fumi e fuliggini per almeno trenta minuti;
- era totalmente inabile e ciò aveva ritardato le operazioni di abbandono Persona_1 dell'appartamento;
- l'incendio aveva creato danni, tanto che il Sindaco aveva disposto lo sgombero dei locali;
- gli attori avevano dovuto abbandonare la loro casa, nella quale vi erano anche le attrezzature Per_ mediche occorrenti per la salute della ed erano andati a vivere in un monolocale di 40 mq;
sia la figlia, già affetta da sindrome ansioso depressiva, che la madre, con i suoi numerosi malanni, avevano subito un forte aggravamento delle loro condizioni di salute;
- l'accaduto aveva provocato stati d'ansia in tutta la famiglia;
dopo una ventina di giorni l'ordinanza di sgombero era stata revocata, ma il ritorno alla vita di prima non era tato privo di traumi, così da Per_ non potersi escludere che il decesso della fosse stato anticipato anche in conseguenza di quegli eventi;
- i danni subiti erano così quantificati: danni materiali (pulizia ambiente) € 500,00; danni strutturali e al solaio € 10.000,00; spese per trasferimento attrezzature mediche di € 300,00; spese Persona_1 mediche per e per € 221,00; aggravamento del danno alla salute, Persona_1 Parte_2 di tipo psicologico ed esistenziale per € 6.000,00; aggravamento sindrome ansioso Persona_1 depressiva per € 7.000,00; Parte_2
- la compagnia di assicurazione aveva offerto un importo di € 2.000,00. 2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.4.2017, si costituiva CP_1 chiedendo: - di autorizzare la chiamata in causa di - di dichiarare la nullità dell'atto Controparte_2 di citazione;
- di rigettare ogni avversa richiesta;
- in caso di accoglimento della domanda attorea, di dichiarare l'obbligo di di tenere indenne e manlevare la da ogni Controparte_2 CP_1 obbligo risarcitorio;
- con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.7.2018 si costituiva Controparte_2 chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, di rigettare la domanda;
- in via subordinata, di ritenere satisfattiva la somma offerta dalla compagnia assicurativa a scopo transattivo;
- con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con prova testimoniale ed acquisizione di documenti.
3. Con sentenza n. 229/2019, pubblicata in data 11.3.2019, il Tribunale di Matera: - rigettava la domanda proposta da , e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_1
- condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società convenuta, nonché dalla compagnia assicurativa chiamata in causa;
il primo Giudice affermava:
• che, prescindendo da ogni questione in ordine all'an della pretesa risarcitoria avanzata, vi era una carenza probatoria sul quantum in ordine ai danni materiali richiesti, ovvero al risarcimento richiesto per pulizia ambiente (€ 500,00), danni strutturali ed al solaio (€ Per_ 10.0000) e spese affrontate per il trasferimento delle attrezzature mediche della RA
(queste ultime non quantificate), in quanto tali spese, ove sostenute, avrebbero dovuto essere provate e documentate, prova che, come detto, nella fattispecie non era stata fornita;
inoltre, Per_ per le spese affrontate per il trasferimento delle attrezzature mediche della RA , gli attori non potevano certo ritenersi legittimati ad avanzare tale richiesta, non avendo essi specificato di agire in qualità di eredi della stessa e non avendo comunque dato prova di tale qualità;
• che ad analoga conclusione doveva giungersi per i danni richiesti per le spese mediche Per_ sostenute dalla e per i danni alla salute dalla stessa patiti perché gli attori non potevano ritenersi legittimati ad avanzare tale richiesta risarcitoria;
• che, quanto ai danni lamentati da per spese mediche (quantificate in € Parte_2
221,00), pur essendo state prodotte in atti le quietanze dei pagamenti effettuati, non era stata fornita alcuna prova in ordine al nesso causale tra tali spese e l'incendio verificatosi, in quanto dalla documentazione medica prodotta, pur emergendo la prova della patologia della , Pt_2 non emergeva che tale patologia ed il suo aggravamento fossero da ricondurre a detto incendio;
• che analoga conclusione doveva essere assunta in ordine alla richiesta di risarcimento del danno alla salute che la assumeva aver patito, perché anche in ordine a tale voce non Pt_2 vi era prova del nesso causale tra detto danno e l'incendio più volte citato.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 11.4.2019, e - Parte_1 Parte_2 tutti in proprio e nella qualità di eredi di proponevano appello avverso la sentenza Persona_1 resa dal Tribunale di Matera, chiedendo: - in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, di affermare la responsabilità della per i danni subiti CP_1 dagli attori;
- di condannare la controparte al risarcimento dei danni, ammontanti ad € 24.021,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio;
- di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese legali del doppio grado;
- in via istruttoria, di provvedere all'espletamento di una CTU per la quantificazione dei danni materiali e alla struttura e di un'altra CTU a mezzo neurologo o psichiatra per i danni alla salute;
lamentavano in sintesi:
4.1. che, con riferimento ai danni materiali, il Tribunale aveva omesso ogni valutazione sull'an debeatur, rigettando la domanda risarcitoria sul presupposto -erroneo- della carenza o mancanza di prova;
affermavano, in particolare, che la prova dei danni risultava: dalla dichiarazione della persona che aveva effettuato la pulizia dell'abitazione attinta dall'incendio, di proprietà degli attori e abitata dalla defunta madre, per un importo di € 500,00; dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, non essendosi potuto documentare i costi per la riparazione, che non era stata ancora eseguita;
quanto alle attrezzature mediche necessarie per le cure alle quali doveva sottoporsi quotidianamente , dette attrezzature erano state certo trasferite e, in mancanza delle Persona_1 quietanze relative alle somme sborsate, esse potevano essere determinate in via equitativa o a mezzo CTU, al pari dei danni alle strutture;
4.2. che, con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute della
Persona_1 stessa, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che gli attori non avessero mai specificato di aver agito in qualità di eredi di , pur avendo gli attori dichiarato, sin dall'atto di citazione,
Persona_1 di aver agito in proprio e nella qualità di eredi di;
affermavano, in particolare, che
Persona_1 la prova delle spese mediche sostenute da e dei danni alla salute da quest'ultima
Persona_1 riportati in seguito all'incendio risultava dai documenti allegati in primo grado, depositati in grado di appello ai nn. 14 e 15; che, anche con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute Parte_2 ella stessa, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto mancante la prova del nesso causale, considerato che era stato prodotto in primo grado il certificato medico del dott. Testimone_1 del 24.5.2012, insieme ad ulteriore documentazione, che veniva allegata al fascicolo di secondo grado come documenti nn. 12 e 13.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.10.2019, si costituiva CP_2
chiedendo: - preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi
[...] dell'art. 348 bis, primo comma, c.p.c.; - nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata;
- di condannare gli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.10.2019, si costituiva CP_1 chiedendo: - preliminarmente di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'atto di appello;
- nel merito, di rigettare il gravame;
- in caso di accoglimento parziale della domanda, di dichiarare l'obbligo della di tenere indenne e manlevare la da ogni eventuale Controparte_2 CP_1 condanna di pagamento;
- con il favore delle spese del doppio grado.
Con ordinanza depositata in data 16.10.2019 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.7.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di improcedibilità/inammissibilità dell'appello formulate dalle parti appellate, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccepita mancanza di una pagina nella copia notificata dell'atto di citazione in appello, osserva la Corte che trattasi di mancanza che non ha impedito l'esaustiva comprensione delle ragioni poste a sostegno dell'impugnazione, essendosi infatti le parti appellate costituite in giudizio e adeguatamente difese.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
7. Si deve ora passare all'esame dei motivi di appello.
7.1. Col primo motivo di appello, la parte appellante ha dedotto che: con riferimento ai danni materiali, il Tribunale aveva omesso ogni valutazione sull'an debeatur, rigettando la domanda risarcitoria sul presupposto -erroneo- della carenza o mancanza di prova;
ha affermato, in particolare, che la prova dei danni risultava: dalla dichiarazione della persona che aveva effettuato la pulizia dell'abitazione attinta dall'incendio, di proprietà degli attori e abitata dalla defunta madre, per un importo di € 500,00; dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, non essendosi potuto documentare i costi per la riparazione, che non era stata ancora eseguita;
quanto alle attrezzature mediche necessarie per le cure alle quali doveva sottoporsi quotidianamente
[...]
dette attrezzature erano state certo trasferite e, in mancanza delle quietanze relative alle Per_1 somme sborsate, esse potevano essere determinate in via equitativa o a mezzo CTU, al pari dei danni alle strutture.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, quanto ai danni materiali relativi alla pulizia dell'immobile, la dichiarazione scritta della persona che avrebbe effettuato la pulizia dell'abitazione attinta dall'incendio, per un importo di €
500,00, non è certo da sola sufficiente a far ritenere provato l'esborso, trattandosi di una mera dichiarazione scritta di aver ricevuto denaro in contanti, non corroborata da una conferma dei fatti a mezzo testimonianza resa in giudizio.
Quanto ai danni strutturali e al solaio, la documentazione fotografica dello stato dei luoghi non risulta certo idonea a documentare di aver sostenuto dei costi per la riparazione, peraltro richiesti per l'ingente importo di € 10.000,00, né rileva la circostanza che all'epoca dell'introduzione del giudizio la riparazione non era stata ancora eseguita, considerato che, neanche nel corso del giudizio, è stata fornita alcuna documentazione sopravvenuta, avendo anzi la parte attrice, all'udienza del 27.3.2018, rinunciato ad escutere il legale rappresentante della ditta esecutrice delle opere di ripristino dell'immobile.
Quanto alle attrezzature mediche necessarie per le cure alle quali doveva sottoporsi quotidianamente
, osserva la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, non Persona_1 sussiste né la prova relativa al tipo di attrezzature di cui si discute, né la prova dell'effettivo avvenuto trasferimento delle stesse.
Inoltre, in mancanza della prova dell'avvenuto esborso delle somme richieste in giudizio per le riparazioni e per il trasferimento delle attrezzature mediche, dette somme non potevano certo essere determinate in via equitativa o a mezzo CTU.
Ed infatti, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare” (Cass. Civ., n. 20889/2016), senza che la parte interessata sia esentata dall'onere di dimostrare non solo l'”an debeatur”, ma anche di fornire ogni elemento di prova utile alla quantificazione del danno di cui possa ragionevolmente disporre.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che non sussista affatto, per la parte attrice in primo grado,
l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il quantum del danno subito, trattandosi di fornire in giudizio, oltre alla prova di aver eseguito le riparazioni e il trasferimento delle attrezzature, anche la prova di aver sostenuto, in favore di terzi, effettivi esborsi per le riparazioni e per il trasferimento delle attrezzature mediche.
Pertanto, non sussistevano i presupposti per una liquidazione del danno in via equitativa.
La mancanza di alcun elemento idoneo a provare l'effettivo danno subito ha reso, evidentemente, inammissibile l'istanza istruttoria di espletamento di una CTU finalizzata alla quantificazione dei danni, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo di prova finalizzato a sopperire al mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere della prova del quale il predetto è gravato.
7.2. Col secondo motivo di appello, la parte appellante ha dedotto che: con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute della stessa, il Persona_1
Tribunale aveva erroneamente ritenuto che gli attori non avessero mai specificato di aver agito in qualità di eredi di , pur avendo gli attori dichiarato, sin dall'atto di citazione, di aver Persona_1 agito in proprio e nella qualità di eredi di;
ha affermato, in particolare, che la prova Persona_1 delle spese mediche sostenute da e dei danni alla salute da quest'ultima riportati in Persona_1 seguito all'incendio risultava dai documenti allegati in primo grado, depositati in grado di appello ai nn. 14 e 15; anche con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute ella Parte_2 stessa, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto mancante la prova del nesso causale, considerato che era stato prodotto in primo grado il certificato medico del dott. del 24.5.2012, Testimone_1 insieme ad ulteriore documentazione, che è stata allegata al fascicolo di secondo grado come documenti nn. 12 e 13.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute della Persona_1 stessa, pur essendo vero che -a differenza di quanto affermato dal Tribunale- gli attori in primo grado hanno dichiarato nell'atto di citazione di aver agito in proprio e nella qualità di eredi di
[...]
osserva tuttavia la Corte che la documentazione sul punto esibita -documenti nn. 14 e 15 Per_1 del fascicolo di secondo grado- non risulta idonea a fornire adeguata prova del nesso causale, dovendosi in particolare evidenziare che il certificato medico redatto in data 24.5.2012 dal dott.
medico chirurgo, attesta solo che “presenta uno stato ansioso e Testimone_1 Persona_1 riferisce dispnee e disturbi del sonno …. essendo costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione subisce un disagio per la periodica medicazione …. a tale sintomatologia verosimile conseguenza dello stato di agitazione in seguito all'incendio … si aggiunge un aumento dei valori pressori e della frequenza cardiaca … oltre le cure del caso, si consiglia una visita cardiologica” -cfr. doc. 14-, mentre il doc. 15 è costituito dalla fattura emessa dal dott. per il rilascio del detto certificato. Tes_1
Anche con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute ella Parte_2 stessa, ritiene la Corte che la documentazione sul punto esibita -documenti nn. 12 e 13 del fascicolo di secondo grado- non risulta idonea a fornire adeguata prova del nesso causale, dovendosi in particolare evidenziare che il certificato medico redatto in data 24.5.2012 dal dott. Testimone_1 medico chirurgo, attesta solo che “presenta un aggravamento del suo stato ansioso Parte_2 depressivo, finora ben controllato dalla terapia farmacologica …. per tale condizione, verosimile conseguenza dell'incendio … si consiglia un periodo di riposo di giorni 15” -cfr. doc. 12-, mentre il doc. 13 è costituito dalla fattura emessa dal dott. per il rilascio del detto certificato. Tes_1
La genericità delle risultanze documentali offerte, sia con riferimento a che con Persona_1 riferimento a , è tale da non integrare i presupposti per disporre l'espletamento di Parte_2 una CTU in ordine agli asseriti anni alla salute subiti da -peraltro deceduta prima Persona_1 dell'introduzione del giudizio di primo grado- e da a mezzo di un medico Parte_2 specialista -neurologo o psichiatra-, poiché detta CTU sarebbe stata connotata da una evidente finalità esplorativa, ovviamente inammissibile, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo di prova finalizzato a sopperire al mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere della prova del quale il predetto è gravato.
8. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 - tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00)
e dei parametri minimi.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 229/2019, pubblicata in data 11.3.2019 dal Tribunale di Matera, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna in solido e alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_4 sostenute da ciascuna delle parti appellate, che liquida, per ognuna di esse, in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo solidale a carico di e di versare un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 185/2019, vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati e C.F._2 Persona_1 difesi dagli avv. Francesco V. Papadia e Stella Castellano ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dei difensori
APPELLANTI
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Gianluca Mercorella ed elettivamente domiciliata in Potenza presso lo studio dell'avv.
NZ US IA SA
APPELLATA
NONCHE'
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Daniela Montimurro ed elettivamente domiciliata in Matera presso lo studio del difensore
APPELLATA
Oggetto: risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato con atto spedito il 20.1.2017, , Parte_2 Pt_1
e -tutti in proprio e nella qualità di eredi di convenivano in
[...] Parte_3 Persona_1 Cont giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, la chiedendo: - di affermare la responsabilità CP_1 della per i danni subiti dagli attori;
- di condannare la società convenuta al risarcimento CP_1 dei danni, ammontanti ad € 24.021,00 in favore degli attori, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
- di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese legali;
- in via istruttoria, di provvedere all'espletamento di una CTU per la quantificazione dei danni materiali e alla struttura e di un'altra CTU a mezzo neurologo o psichiatra per i danni alla salute;
deducevano:
- che in data 20.5.2021 l'appartamento in cui vivevano gli attori, sito in Scanzano Jonico, era stato interessato da un incendio di vaste proporzioni, scoppiato nei locali sottostanti lo stesso, in cui vi era un supermercato denominato Alter Discount e dai quali si era propagato in senso verticale, interessando alcuni degli appartamenti ubicati nella parte soprastante;
- a seguito dell'incendio, tutti avevano subito inalazione forzata di fumi e fuliggini per almeno trenta minuti;
- era totalmente inabile e ciò aveva ritardato le operazioni di abbandono Persona_1 dell'appartamento;
- l'incendio aveva creato danni, tanto che il Sindaco aveva disposto lo sgombero dei locali;
- gli attori avevano dovuto abbandonare la loro casa, nella quale vi erano anche le attrezzature Per_ mediche occorrenti per la salute della ed erano andati a vivere in un monolocale di 40 mq;
sia la figlia, già affetta da sindrome ansioso depressiva, che la madre, con i suoi numerosi malanni, avevano subito un forte aggravamento delle loro condizioni di salute;
- l'accaduto aveva provocato stati d'ansia in tutta la famiglia;
dopo una ventina di giorni l'ordinanza di sgombero era stata revocata, ma il ritorno alla vita di prima non era tato privo di traumi, così da Per_ non potersi escludere che il decesso della fosse stato anticipato anche in conseguenza di quegli eventi;
- i danni subiti erano così quantificati: danni materiali (pulizia ambiente) € 500,00; danni strutturali e al solaio € 10.000,00; spese per trasferimento attrezzature mediche di € 300,00; spese Persona_1 mediche per e per € 221,00; aggravamento del danno alla salute, Persona_1 Parte_2 di tipo psicologico ed esistenziale per € 6.000,00; aggravamento sindrome ansioso Persona_1 depressiva per € 7.000,00; Parte_2
- la compagnia di assicurazione aveva offerto un importo di € 2.000,00. 2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.4.2017, si costituiva CP_1 chiedendo: - di autorizzare la chiamata in causa di - di dichiarare la nullità dell'atto Controparte_2 di citazione;
- di rigettare ogni avversa richiesta;
- in caso di accoglimento della domanda attorea, di dichiarare l'obbligo di di tenere indenne e manlevare la da ogni Controparte_2 CP_1 obbligo risarcitorio;
- con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.7.2018 si costituiva Controparte_2 chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, di rigettare la domanda;
- in via subordinata, di ritenere satisfattiva la somma offerta dalla compagnia assicurativa a scopo transattivo;
- con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con prova testimoniale ed acquisizione di documenti.
3. Con sentenza n. 229/2019, pubblicata in data 11.3.2019, il Tribunale di Matera: - rigettava la domanda proposta da , e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_1
- condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società convenuta, nonché dalla compagnia assicurativa chiamata in causa;
il primo Giudice affermava:
• che, prescindendo da ogni questione in ordine all'an della pretesa risarcitoria avanzata, vi era una carenza probatoria sul quantum in ordine ai danni materiali richiesti, ovvero al risarcimento richiesto per pulizia ambiente (€ 500,00), danni strutturali ed al solaio (€ Per_ 10.0000) e spese affrontate per il trasferimento delle attrezzature mediche della RA
(queste ultime non quantificate), in quanto tali spese, ove sostenute, avrebbero dovuto essere provate e documentate, prova che, come detto, nella fattispecie non era stata fornita;
inoltre, Per_ per le spese affrontate per il trasferimento delle attrezzature mediche della RA , gli attori non potevano certo ritenersi legittimati ad avanzare tale richiesta, non avendo essi specificato di agire in qualità di eredi della stessa e non avendo comunque dato prova di tale qualità;
• che ad analoga conclusione doveva giungersi per i danni richiesti per le spese mediche Per_ sostenute dalla e per i danni alla salute dalla stessa patiti perché gli attori non potevano ritenersi legittimati ad avanzare tale richiesta risarcitoria;
• che, quanto ai danni lamentati da per spese mediche (quantificate in € Parte_2
221,00), pur essendo state prodotte in atti le quietanze dei pagamenti effettuati, non era stata fornita alcuna prova in ordine al nesso causale tra tali spese e l'incendio verificatosi, in quanto dalla documentazione medica prodotta, pur emergendo la prova della patologia della , Pt_2 non emergeva che tale patologia ed il suo aggravamento fossero da ricondurre a detto incendio;
• che analoga conclusione doveva essere assunta in ordine alla richiesta di risarcimento del danno alla salute che la assumeva aver patito, perché anche in ordine a tale voce non Pt_2 vi era prova del nesso causale tra detto danno e l'incendio più volte citato.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 11.4.2019, e - Parte_1 Parte_2 tutti in proprio e nella qualità di eredi di proponevano appello avverso la sentenza Persona_1 resa dal Tribunale di Matera, chiedendo: - in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, di affermare la responsabilità della per i danni subiti CP_1 dagli attori;
- di condannare la controparte al risarcimento dei danni, ammontanti ad € 24.021,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio;
- di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese legali del doppio grado;
- in via istruttoria, di provvedere all'espletamento di una CTU per la quantificazione dei danni materiali e alla struttura e di un'altra CTU a mezzo neurologo o psichiatra per i danni alla salute;
lamentavano in sintesi:
4.1. che, con riferimento ai danni materiali, il Tribunale aveva omesso ogni valutazione sull'an debeatur, rigettando la domanda risarcitoria sul presupposto -erroneo- della carenza o mancanza di prova;
affermavano, in particolare, che la prova dei danni risultava: dalla dichiarazione della persona che aveva effettuato la pulizia dell'abitazione attinta dall'incendio, di proprietà degli attori e abitata dalla defunta madre, per un importo di € 500,00; dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, non essendosi potuto documentare i costi per la riparazione, che non era stata ancora eseguita;
quanto alle attrezzature mediche necessarie per le cure alle quali doveva sottoporsi quotidianamente , dette attrezzature erano state certo trasferite e, in mancanza delle Persona_1 quietanze relative alle somme sborsate, esse potevano essere determinate in via equitativa o a mezzo CTU, al pari dei danni alle strutture;
4.2. che, con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute della
Persona_1 stessa, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che gli attori non avessero mai specificato di aver agito in qualità di eredi di , pur avendo gli attori dichiarato, sin dall'atto di citazione,
Persona_1 di aver agito in proprio e nella qualità di eredi di;
affermavano, in particolare, che
Persona_1 la prova delle spese mediche sostenute da e dei danni alla salute da quest'ultima
Persona_1 riportati in seguito all'incendio risultava dai documenti allegati in primo grado, depositati in grado di appello ai nn. 14 e 15; che, anche con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute Parte_2 ella stessa, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto mancante la prova del nesso causale, considerato che era stato prodotto in primo grado il certificato medico del dott. Testimone_1 del 24.5.2012, insieme ad ulteriore documentazione, che veniva allegata al fascicolo di secondo grado come documenti nn. 12 e 13.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.10.2019, si costituiva CP_2
chiedendo: - preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi
[...] dell'art. 348 bis, primo comma, c.p.c.; - nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata;
- di condannare gli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.10.2019, si costituiva CP_1 chiedendo: - preliminarmente di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'atto di appello;
- nel merito, di rigettare il gravame;
- in caso di accoglimento parziale della domanda, di dichiarare l'obbligo della di tenere indenne e manlevare la da ogni eventuale Controparte_2 CP_1 condanna di pagamento;
- con il favore delle spese del doppio grado.
Con ordinanza depositata in data 16.10.2019 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.7.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di improcedibilità/inammissibilità dell'appello formulate dalle parti appellate, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccepita mancanza di una pagina nella copia notificata dell'atto di citazione in appello, osserva la Corte che trattasi di mancanza che non ha impedito l'esaustiva comprensione delle ragioni poste a sostegno dell'impugnazione, essendosi infatti le parti appellate costituite in giudizio e adeguatamente difese.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
7. Si deve ora passare all'esame dei motivi di appello.
7.1. Col primo motivo di appello, la parte appellante ha dedotto che: con riferimento ai danni materiali, il Tribunale aveva omesso ogni valutazione sull'an debeatur, rigettando la domanda risarcitoria sul presupposto -erroneo- della carenza o mancanza di prova;
ha affermato, in particolare, che la prova dei danni risultava: dalla dichiarazione della persona che aveva effettuato la pulizia dell'abitazione attinta dall'incendio, di proprietà degli attori e abitata dalla defunta madre, per un importo di € 500,00; dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, non essendosi potuto documentare i costi per la riparazione, che non era stata ancora eseguita;
quanto alle attrezzature mediche necessarie per le cure alle quali doveva sottoporsi quotidianamente
[...]
dette attrezzature erano state certo trasferite e, in mancanza delle quietanze relative alle Per_1 somme sborsate, esse potevano essere determinate in via equitativa o a mezzo CTU, al pari dei danni alle strutture.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, quanto ai danni materiali relativi alla pulizia dell'immobile, la dichiarazione scritta della persona che avrebbe effettuato la pulizia dell'abitazione attinta dall'incendio, per un importo di €
500,00, non è certo da sola sufficiente a far ritenere provato l'esborso, trattandosi di una mera dichiarazione scritta di aver ricevuto denaro in contanti, non corroborata da una conferma dei fatti a mezzo testimonianza resa in giudizio.
Quanto ai danni strutturali e al solaio, la documentazione fotografica dello stato dei luoghi non risulta certo idonea a documentare di aver sostenuto dei costi per la riparazione, peraltro richiesti per l'ingente importo di € 10.000,00, né rileva la circostanza che all'epoca dell'introduzione del giudizio la riparazione non era stata ancora eseguita, considerato che, neanche nel corso del giudizio, è stata fornita alcuna documentazione sopravvenuta, avendo anzi la parte attrice, all'udienza del 27.3.2018, rinunciato ad escutere il legale rappresentante della ditta esecutrice delle opere di ripristino dell'immobile.
Quanto alle attrezzature mediche necessarie per le cure alle quali doveva sottoporsi quotidianamente
, osserva la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, non Persona_1 sussiste né la prova relativa al tipo di attrezzature di cui si discute, né la prova dell'effettivo avvenuto trasferimento delle stesse.
Inoltre, in mancanza della prova dell'avvenuto esborso delle somme richieste in giudizio per le riparazioni e per il trasferimento delle attrezzature mediche, dette somme non potevano certo essere determinate in via equitativa o a mezzo CTU.
Ed infatti, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare” (Cass. Civ., n. 20889/2016), senza che la parte interessata sia esentata dall'onere di dimostrare non solo l'”an debeatur”, ma anche di fornire ogni elemento di prova utile alla quantificazione del danno di cui possa ragionevolmente disporre.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che non sussista affatto, per la parte attrice in primo grado,
l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il quantum del danno subito, trattandosi di fornire in giudizio, oltre alla prova di aver eseguito le riparazioni e il trasferimento delle attrezzature, anche la prova di aver sostenuto, in favore di terzi, effettivi esborsi per le riparazioni e per il trasferimento delle attrezzature mediche.
Pertanto, non sussistevano i presupposti per una liquidazione del danno in via equitativa.
La mancanza di alcun elemento idoneo a provare l'effettivo danno subito ha reso, evidentemente, inammissibile l'istanza istruttoria di espletamento di una CTU finalizzata alla quantificazione dei danni, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo di prova finalizzato a sopperire al mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere della prova del quale il predetto è gravato.
7.2. Col secondo motivo di appello, la parte appellante ha dedotto che: con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute della stessa, il Persona_1
Tribunale aveva erroneamente ritenuto che gli attori non avessero mai specificato di aver agito in qualità di eredi di , pur avendo gli attori dichiarato, sin dall'atto di citazione, di aver Persona_1 agito in proprio e nella qualità di eredi di;
ha affermato, in particolare, che la prova Persona_1 delle spese mediche sostenute da e dei danni alla salute da quest'ultima riportati in Persona_1 seguito all'incendio risultava dai documenti allegati in primo grado, depositati in grado di appello ai nn. 14 e 15; anche con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute ella Parte_2 stessa, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto mancante la prova del nesso causale, considerato che era stato prodotto in primo grado il certificato medico del dott. del 24.5.2012, Testimone_1 insieme ad ulteriore documentazione, che è stata allegata al fascicolo di secondo grado come documenti nn. 12 e 13.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute della Persona_1 stessa, pur essendo vero che -a differenza di quanto affermato dal Tribunale- gli attori in primo grado hanno dichiarato nell'atto di citazione di aver agito in proprio e nella qualità di eredi di
[...]
osserva tuttavia la Corte che la documentazione sul punto esibita -documenti nn. 14 e 15 Per_1 del fascicolo di secondo grado- non risulta idonea a fornire adeguata prova del nesso causale, dovendosi in particolare evidenziare che il certificato medico redatto in data 24.5.2012 dal dott.
medico chirurgo, attesta solo che “presenta uno stato ansioso e Testimone_1 Persona_1 riferisce dispnee e disturbi del sonno …. essendo costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione subisce un disagio per la periodica medicazione …. a tale sintomatologia verosimile conseguenza dello stato di agitazione in seguito all'incendio … si aggiunge un aumento dei valori pressori e della frequenza cardiaca … oltre le cure del caso, si consiglia una visita cardiologica” -cfr. doc. 14-, mentre il doc. 15 è costituito dalla fattura emessa dal dott. per il rilascio del detto certificato. Tes_1
Anche con riferimento alle spese mediche sostenute da e ai danni alla salute ella Parte_2 stessa, ritiene la Corte che la documentazione sul punto esibita -documenti nn. 12 e 13 del fascicolo di secondo grado- non risulta idonea a fornire adeguata prova del nesso causale, dovendosi in particolare evidenziare che il certificato medico redatto in data 24.5.2012 dal dott. Testimone_1 medico chirurgo, attesta solo che “presenta un aggravamento del suo stato ansioso Parte_2 depressivo, finora ben controllato dalla terapia farmacologica …. per tale condizione, verosimile conseguenza dell'incendio … si consiglia un periodo di riposo di giorni 15” -cfr. doc. 12-, mentre il doc. 13 è costituito dalla fattura emessa dal dott. per il rilascio del detto certificato. Tes_1
La genericità delle risultanze documentali offerte, sia con riferimento a che con Persona_1 riferimento a , è tale da non integrare i presupposti per disporre l'espletamento di Parte_2 una CTU in ordine agli asseriti anni alla salute subiti da -peraltro deceduta prima Persona_1 dell'introduzione del giudizio di primo grado- e da a mezzo di un medico Parte_2 specialista -neurologo o psichiatra-, poiché detta CTU sarebbe stata connotata da una evidente finalità esplorativa, ovviamente inammissibile, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo di prova finalizzato a sopperire al mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere della prova del quale il predetto è gravato.
8. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 - tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00)
e dei parametri minimi.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 229/2019, pubblicata in data 11.3.2019 dal Tribunale di Matera, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna in solido e alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_4 sostenute da ciascuna delle parti appellate, che liquida, per ognuna di esse, in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo solidale a carico di e di versare un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta