Sentenza 29 settembre 1955
Massime • 1
A)-quando una stessa statuizione giuridica deriva da più fatti costitutivi, tutti dedotti in giudizio, si ha, agli effetti dello art.346 cod.di proc.civile, pluralità di domande in un unico contesto. B)-nel diritto processuale, per domanda si intende la pretesa fatta valere, in giudizio sulla base di una determinata situazione di fatto. C)-l'Obbligo del giudice di porre a fondamento della decisione - salvi i casi previsti dalla legge - le prove proposte dal pubblico ministero e dalle parti - l'Obbligo che importa l'Onere delle parti di allegare e provare i fatti sui quali fondano le loro pretese -viene meno, per la sua palese inutilità, quando si tratti di circostanze concordemente ammesse dalle parti, cioè pacifiche in causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/1955, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1955 |
Testo completo
A)-quando una stessa statuizione giuridica deriva da più fatti costitutivi, tutti dedotti in giudizio, si ha, agli effetti dello art.346 cod.di proc.civile, pluralità di domande in un unico contesto. B)-nel diritto processuale, per domanda si intende la pretesa fatta valere, in giudizio sulla base di una determinata situazione di fatto. C)-l'Obbligo del giudice di porre a fondamento della decisione - salvi i casi previsti dalla legge - le prove proposte dal pubblico ministero e dalle parti - l'Obbligo che importa l'Onere delle parti di allegare e provare i fatti sui quali fondano le loro pretese -viene meno, per la sua palese inutilità, quando si tratti di circostanze concordemente ammesse dalle parti, cioè pacifiche in causa.