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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4670/2022
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 4670/2022 vertente
tra
, nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1
società Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Gabriella Nocco
OPPONENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2022, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, previa sospensione del ruolo opposto, di dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento di contributi dovuti all' di cui all'avviso di addebito indicato in ricorso;
il tutto con CP_1
vittoria di spese. Veniva accolta l'istanza di sospensione formulata da parte ricorrente. L' costituendosi in giudizio, invocava il CP_1 rigetto della domanda. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Va premesso che la società in epigrafe indicata ha impugnato l'avviso di addebito n. 31420220000025155000, notificato il
19.03.2022, a titolo di contributi non versati, il tutto per la somma complessiva di € 143.434,67 eccependo la nullità dell'avviso e nel merito chiedendo l'annullamento del predetto avviso per insussistenza dei presupposti impositivi. Costituitosi in giudizio,
l' condividendo l'avverso rilievo sul criterio di calcolo delle CP_1
2 sanzioni civili, ha rideterminato l'importo dell'avviso di addebito in €
95.747,10 (di cui imposta – sorta contributiva: € 84.393,23 e sanzioni civili o somme aggiuntive € 11.349,76, oltre spese di notifica: € 4,11), rimarcando tuttavia la legittimità della residua pretesa creditoria.
Tale rideterminazione rende superfluo l'esame del primo motivo di doglianza secondo cui l'avviso di addebito dovrebbe considerarsi nullo per aver richiesto il pagamento di € 42.928,36 in più rispetto a quanto rivendicato con il verbale di contestazione.
Resta da vagliare la bontà dell'opposizione laddove si è affermato che l' avrebbe chiesto differenze contributive sul presupposto CP_1
che debba essere applicato al caso di specie la contrattazione provinciale agricola, senza indicarne la ragione, ovvero sull'erronea circostanza che l'opponente abbia usufruito di agevolazioni contributive.
L'avviso di addebito opposto è scaturito dall'accertamento ispettivo nei confronti della società opponente nel corso del quale era emerso che per lo svolgimento della specifica attività di “realizzazione e manutenzione muretti in pietra a secco” l'istante aveva provveduto ad inquadrare la manodopera utilizzata nel settore agricoltura, denunciando, nel periodo da dicembre 2016/agosto 2020 retribuzioni in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.
A fronte di tanto, il Giudicante ritiene che opponente non abbia fornito argomenti idonei a sconfessare l'applicazione di tale tipologia contrattuale.
D'altronde, a mente dell'art. 1 del del D.L. n. 2 del 2006 (conv. in L.
n. 81 del 2006), "4. A decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato,
3 è quella indicata dall'art. 1, comma 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 38.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato”.
L'art. 1, comma 1 del D.L. 338/1989, conv. in l. n. 38/1989 così recita:“
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Che i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi versati agli operai agricoli a tempo determinato vadano calcolati in virtù del combinato disposto dell'art. 1, co. 1, D.L. n. 338/89, conv. dalla L. n. 389/89, e del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti è stato anche rimarcato di recente dalla giurisprudenza, mercè pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n.
5848/2024.
Stante l'omissione contributiva, risulta legittima la scelta dell' CP_1
in merito alla decadenza dalle agevolazioni contributive fruite dalla società opponente in virtù delle autocertificazioni all'uopo prodotte da quest'ultima per beneficiarne (vedasi DMAG, indice resistente).
Con riferimento invece ai DMAG 2^ e 3^ trimestre 2020 OTD/OTI, per i quali invece la società non aveva beneficiato delle predette agevolazioni (non avendone fatto richiesta), l' nel rideterminare CP_1
la somma spettante ha decurtato l'importo di € 8.544,47, inizialmente rivendicato per il predetto periodo.
Alla luce di quanto su esposto, l'avviso di addebito merita di essere rideterminato, riconoscendo valida e legittima la pretesa dell CP_1
4 ad ottenere dall'opponente la somma di € 95.747,10 (di cui imposta
– sorta contributiva: € 84.393,23 e sanzioni civili o somme aggiuntive € 11.349,76, oltre spese di notifica: € 4,11), così come rideterminata in corso di causa (cfr. stampa finale da gestione AVA), ricalcolo che il Giudicante ritiene scevro da errori e non oggetto di specifica ed adeguata contestazione da parte opponente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione, stante la parziale soccombenza reciproca.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto ridetermina l'importo di cui all'opposto avviso di addebito in € 95.747,10 che risulta dovuto;
2) spese compensate.
Bari, 04.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
5
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 4670/2022 vertente
tra
, nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1
società Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Gabriella Nocco
OPPONENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2022, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, previa sospensione del ruolo opposto, di dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento di contributi dovuti all' di cui all'avviso di addebito indicato in ricorso;
il tutto con CP_1
vittoria di spese. Veniva accolta l'istanza di sospensione formulata da parte ricorrente. L' costituendosi in giudizio, invocava il CP_1 rigetto della domanda. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Va premesso che la società in epigrafe indicata ha impugnato l'avviso di addebito n. 31420220000025155000, notificato il
19.03.2022, a titolo di contributi non versati, il tutto per la somma complessiva di € 143.434,67 eccependo la nullità dell'avviso e nel merito chiedendo l'annullamento del predetto avviso per insussistenza dei presupposti impositivi. Costituitosi in giudizio,
l' condividendo l'avverso rilievo sul criterio di calcolo delle CP_1
2 sanzioni civili, ha rideterminato l'importo dell'avviso di addebito in €
95.747,10 (di cui imposta – sorta contributiva: € 84.393,23 e sanzioni civili o somme aggiuntive € 11.349,76, oltre spese di notifica: € 4,11), rimarcando tuttavia la legittimità della residua pretesa creditoria.
Tale rideterminazione rende superfluo l'esame del primo motivo di doglianza secondo cui l'avviso di addebito dovrebbe considerarsi nullo per aver richiesto il pagamento di € 42.928,36 in più rispetto a quanto rivendicato con il verbale di contestazione.
Resta da vagliare la bontà dell'opposizione laddove si è affermato che l' avrebbe chiesto differenze contributive sul presupposto CP_1
che debba essere applicato al caso di specie la contrattazione provinciale agricola, senza indicarne la ragione, ovvero sull'erronea circostanza che l'opponente abbia usufruito di agevolazioni contributive.
L'avviso di addebito opposto è scaturito dall'accertamento ispettivo nei confronti della società opponente nel corso del quale era emerso che per lo svolgimento della specifica attività di “realizzazione e manutenzione muretti in pietra a secco” l'istante aveva provveduto ad inquadrare la manodopera utilizzata nel settore agricoltura, denunciando, nel periodo da dicembre 2016/agosto 2020 retribuzioni in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.
A fronte di tanto, il Giudicante ritiene che opponente non abbia fornito argomenti idonei a sconfessare l'applicazione di tale tipologia contrattuale.
D'altronde, a mente dell'art. 1 del del D.L. n. 2 del 2006 (conv. in L.
n. 81 del 2006), "4. A decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato,
3 è quella indicata dall'art. 1, comma 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 38.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato”.
L'art. 1, comma 1 del D.L. 338/1989, conv. in l. n. 38/1989 così recita:“
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Che i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi versati agli operai agricoli a tempo determinato vadano calcolati in virtù del combinato disposto dell'art. 1, co. 1, D.L. n. 338/89, conv. dalla L. n. 389/89, e del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti è stato anche rimarcato di recente dalla giurisprudenza, mercè pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n.
5848/2024.
Stante l'omissione contributiva, risulta legittima la scelta dell' CP_1
in merito alla decadenza dalle agevolazioni contributive fruite dalla società opponente in virtù delle autocertificazioni all'uopo prodotte da quest'ultima per beneficiarne (vedasi DMAG, indice resistente).
Con riferimento invece ai DMAG 2^ e 3^ trimestre 2020 OTD/OTI, per i quali invece la società non aveva beneficiato delle predette agevolazioni (non avendone fatto richiesta), l' nel rideterminare CP_1
la somma spettante ha decurtato l'importo di € 8.544,47, inizialmente rivendicato per il predetto periodo.
Alla luce di quanto su esposto, l'avviso di addebito merita di essere rideterminato, riconoscendo valida e legittima la pretesa dell CP_1
4 ad ottenere dall'opponente la somma di € 95.747,10 (di cui imposta
– sorta contributiva: € 84.393,23 e sanzioni civili o somme aggiuntive € 11.349,76, oltre spese di notifica: € 4,11), così come rideterminata in corso di causa (cfr. stampa finale da gestione AVA), ricalcolo che il Giudicante ritiene scevro da errori e non oggetto di specifica ed adeguata contestazione da parte opponente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione, stante la parziale soccombenza reciproca.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto ridetermina l'importo di cui all'opposto avviso di addebito in € 95.747,10 che risulta dovuto;
2) spese compensate.
Bari, 04.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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