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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/10/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 28.10.2025, nella causa di cui al n. 53 / 2024 R.G., avanti al giudice del lavoro
PA CO, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. ZULIANI ALBERTO anche in sostituzione dell'avv. CARISTI RE
e in persona. Parte_1
Per parte resistente: la dott.ssa ZUDDAS MONICA.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. ZULIANI discute la causa, si richiama agli atti e conclude come in ricorso, insistendo anche sulle istanze istruttorie.
La dott.ssa ZUDDAS si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva, anche in via istruttoria.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
PA CO REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice PA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 53 /2024
Promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARISTI Parte_1 C.F._1
RE e dall'avv. ZULIANI ALBERTO
-ricorrente- contro
(C.F. ) nonché l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e il suo dirigente, rappresentati e difesi nel Controparte_2 presente giudizio dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO TRIESTE
-resistenti-
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di valutazione negativa del percorso di formazione e del primo periodo annuale di prova sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE
Voglia l'On. Le Tribunale adito accogliere – previa ammissione – se necessario delle istanze istruttorie - il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o dichiarare illegittimo e/o disapplicare l'impugnato decreto del dirigente scolastico del 31.8.2023 e tutti gli atti nello stesso citati.
Voglia statuire che il periodo di formazione e di prova dell'anno 2022/2023 del prof. Parte_1 deve considerarsi positivamente superato. Con vittoria di spese ed onorari.
Salvo e riservato ogni altro diritto compreso quello al risarcimento dei danni.
1
PARTE RESISTENTE
In via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuse.
MOTIVAZIONE
Il presente giudizio, instaurato con ricorso iscritto il 23.1.2024, ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui, in data 31 agosto 2023, l'Amministrazione scolastica dichiarava non superato l'anno di prova svolto da nell'anno scolastico 2022/2023 come insegnante presso Parte_1
l'Istituto ” di Cividale del Friuli e disponeva la ripetizione del periodo formativo. Controparte_2
Nel costituirsi l'Avvocatura di Stato contesta i denunciati vizi del provvedimento, reputando inammissibile sollecitare all'A.G. l'apprezzamento (rimesso all'esclusiva competenza del datore di lavoro) dell'avvenuto superamento della prova;
attesa la natura provvisoria del provvedimento che prolunga il periodo di prova, non vi sarebbe poi lesione di diritti e interesse ad agire.
Va premesso, su specifica sollecitazione dell'Avvocatura di Stato, che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta quella del singolo istituto (Cass. Sez. L., 27/12/2024, n. 34605, Rv. 673320 - 01); pertanto il l'effettivo ed unico contradditore si identifica nel . CP_1
La causa è stata istruita solo documentalmente e all'esito la domanda va rigettata.
Il ricorrente ha impugnato l'atto che ha disposto la ripetizione del periodo formativo, deducendone la radicale illegittimità, per violazione di legge e difetto di motivazione, oltre che per travisamento dei presupposti di fatto.
In particolare si denunciano i seguenti profili (cfr note conclusive): • mancata verbalizzazione del colloquio finale del 30.8.2023; • mancata discussione e valutazione della documentazione INDIRE;
• omessa considerazione dell'ambito di competenza di cui all'art. 4, lett. c, del D.M. 226/2022
(“orientamento, ricerca, documentazione e valutazione”); • incongruenze e contraddizioni della motivazione rispetto al percorso svolto, in particolare, il fatto che il prof. sia stato indotto a Pt_1 insegnare anche FI (classe di concorso A21) quando invece è abilitato a insegnare Scienze
Naturali e Biologiche (A50); • la totale omissione della chiarezza delle esposizioni del prof. Pt_1
e del positivo rapporto che aveva con i suoi studenti, come peraltro riconosciuto dalla tutor, prof.ssa durante l'incontro con il comitato di valutazione;
• la contraddittorietà intrinseca Persona_1 del giudizio rispetto ai fatti emersi nell'anno scolastico 2022/2023 e ai successivi sviluppi nel
2 successivo anno scolastico 2023/2024 nel corso del quale il ricorrente ha superato l'anno di prova rinnovato.
Peraltro in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso (Cass. Sez. L., 22/10/2018, n.
26679, Rv. 651202 - 01)
Come si legge nella relativa motivazione, il giudice di merito, in quell'occasione, esaminando il motivo di appello concernente "la valutazione della prova" effettuata dalla ricorrente, aveva ritenuto tale "atto di valutazione" operato della datrice di lavoro "non ... legittimo" in quanto frutto "di un apprezzamento datoriale privo di una motivazione sufficientemente specifica ed a tratti contraddittoria rispetto alla realtà di fatto".
Secondo la S.C. “Tale argomentazione concreta una falsa applicazione in diritto atteso che, per quanto detto, il lavoratore in prova che impugna il recesso ampiamente discrezionale del datore deve allegare e provare o la contraddizione tra le modalità di espletamento della prova e la sua funzione causale (ad ex. esiguità della durata;
esperimento su mansioni estranee al patto di prova) o l'avvenuto superamento della prova oppure la sussistenza di un motivo illecito ovvero l'imputabilità della risoluzione ad un motivo estraneo all'esperimento della prova. Non può, dunque, limitarsi a contestare il giudizio espresso dal datore di lavoro in ordine al mancato superamento della prova, anche laddove contenuto in una motivazione scritta”.
Nella specie il giudice di merito aveva escluso che la prova della ricorrente si fosse svolta con modalità illegittime che non consentissero l'esperimento ovvero che il recesso fosse determinato da un motivo illecito, non aveva accertato né il positivo superamento della prova né ha individuato una ragione della risoluzione estranea all'esperimento, avendo piuttosto “indagato la motivazione - più che articolata - posta dall'amministrazione a giustificazione del giudizio negativo sulla prova, con un sindacato che travalica i limiti posti dalla legge in quanto si è tradotto nella valutazione dell'apprezzamento discrezionale di pertinenza datoriale, cui non può surrogarsi il giudice, indebitamente omologando così, nella sostanza, la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Invero l'obbligo di motivazione, che per quanto sopra detto può anche esprimersi in modo sintetico, non muta la natura discrezionale del potere conferito al datore di lavoro né tanto meno grava questi dell'onere di provare il mancato superamento della prova”.
3 Detti principi sono del tutto applicabili al periodo di prova degli insegnanti in quanto la corrispondente massima di Cass. Sez. L., 27/06/2013, n. 16224, Rv. 627077 – 01 si riferisce proprio al periodo di prova di un lavoratore di questo tipo.
Pacifico, nel nostro caso, che il periodo di prova sia stato effettivamente e compiutamente svolto, il ricorrente censura solo la valutazione non positiva del relativo esito e vizi di motivazione e procedurali in ordine all'iter che ha condotto a tale valutazione.
Sebbene vengano adombrati un rapporto conflittuale ed una preconcetta ostilità da parte del dirigente che ha formulato questa valutazione, non viene direttamente dedotto né allegato né provato un motivo illecito o estraneo all'esperimento della prova, ponendosi questa prospettata avversione solo come pretesa “lente distorsiva” che ha influenzato l'esame della professionalità del ricorrente.
Né a diverse conclusioni pare portare il contenuto del documento “trascrizione completa incontro comitato di valutazione”; peraltro l'atto è stato prodotto senza indicazione di passaggi rilevanti a sostegno di una specifica allegazione in fatto, mentre nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (Cass. sez. un., 1/2/2008
n. 2435).
Lasciato da parte il tema del motivo illecito, la valutazione della congruità delle ragioni addotte per negare il superamento della prova deve avvenire rispetto, da un lato, alla finalità per legge della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, garantendo comunque il potere di valutazione discrezionale dell'Amministrazione datrice di lavoro (Cass. Sez. L., 13/08/2008, n. 21586, Rv.
604341 - 01).
Ma da un punto di visto della verifica testuale della motivazione (doc. 1 del ricorso di cui la parte narrativa dell'atto introduttivo riporta solo il passaggio conclusivo di sintesi del percorso motivazionale), vizi di questo tipo non sono rinvenibili e anzi, come nel caso richiamato in sede di costituzione dell'Avvocatura “la concessione di una proroga al primo periodo di prova risultato non soddisfacente integri, semmai, la logica dimostrazione del tentativo -comunque esperito dall'amministrazione- di non penalizzare in via definitiva il docente, consentendogli una seconda possibilità per recuperare l'iniziale giudizio negativo” (Tribunale di Udine, Sentenza n. 483/2015 pubbl. il 05/04/2016 RG n. 447/2015).
Quest'ultimo argomento non viene smentito, ma rafforzato, confutando l'ipotesi di un pregiudiziale atteggiamento discriminatorio dell'amministrazione, dal dato sopravvenuto del superamento del successivo periodo di prova di cui si dà atto in sede di memoria conclusionale.
4 Le censure del ricorrente si focalizzano, in particolare, su vizi di verbalizzazione nel corso della procedura valutativa, estranei a questo ambito di sindacato giudiziale, e sulla incompletezza dei dati presi in esame o travisamento di elementi di fatto.
Se questi ultimi potrebbero avere, in astratto, una ricaduta sul piano del sindacato giudiziale, resta il fatto che in concreto non si fa che proporre una lettura opposta e favorevole del percorso di prova, delle attività di insegnamento svolte, dei titoli, delle attitudini e delle capacità del docente, come è agevole dedurre dalla lettura del ricorso (p. 20-23) e della memoria conclusiva.
La domanda quindi è infondata e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ex d.m. 55/2014, come in dispositivo, tenendo conto di valore della causa e natura dell'attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro PA
CO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
quantificando le stesse in euro 5388 per compensi oltre 15 % spese Controparte_1 generali e accessori di legge.
Udine, 24/10/2025
Il Giudice
PA CO
5
All'udienza dd. 28.10.2025, nella causa di cui al n. 53 / 2024 R.G., avanti al giudice del lavoro
PA CO, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. ZULIANI ALBERTO anche in sostituzione dell'avv. CARISTI RE
e in persona. Parte_1
Per parte resistente: la dott.ssa ZUDDAS MONICA.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. ZULIANI discute la causa, si richiama agli atti e conclude come in ricorso, insistendo anche sulle istanze istruttorie.
La dott.ssa ZUDDAS si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva, anche in via istruttoria.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
PA CO REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice PA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 53 /2024
Promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARISTI Parte_1 C.F._1
RE e dall'avv. ZULIANI ALBERTO
-ricorrente- contro
(C.F. ) nonché l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e il suo dirigente, rappresentati e difesi nel Controparte_2 presente giudizio dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO TRIESTE
-resistenti-
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di valutazione negativa del percorso di formazione e del primo periodo annuale di prova sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE
Voglia l'On. Le Tribunale adito accogliere – previa ammissione – se necessario delle istanze istruttorie - il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o dichiarare illegittimo e/o disapplicare l'impugnato decreto del dirigente scolastico del 31.8.2023 e tutti gli atti nello stesso citati.
Voglia statuire che il periodo di formazione e di prova dell'anno 2022/2023 del prof. Parte_1 deve considerarsi positivamente superato. Con vittoria di spese ed onorari.
Salvo e riservato ogni altro diritto compreso quello al risarcimento dei danni.
1
PARTE RESISTENTE
In via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuse.
MOTIVAZIONE
Il presente giudizio, instaurato con ricorso iscritto il 23.1.2024, ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui, in data 31 agosto 2023, l'Amministrazione scolastica dichiarava non superato l'anno di prova svolto da nell'anno scolastico 2022/2023 come insegnante presso Parte_1
l'Istituto ” di Cividale del Friuli e disponeva la ripetizione del periodo formativo. Controparte_2
Nel costituirsi l'Avvocatura di Stato contesta i denunciati vizi del provvedimento, reputando inammissibile sollecitare all'A.G. l'apprezzamento (rimesso all'esclusiva competenza del datore di lavoro) dell'avvenuto superamento della prova;
attesa la natura provvisoria del provvedimento che prolunga il periodo di prova, non vi sarebbe poi lesione di diritti e interesse ad agire.
Va premesso, su specifica sollecitazione dell'Avvocatura di Stato, che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta quella del singolo istituto (Cass. Sez. L., 27/12/2024, n. 34605, Rv. 673320 - 01); pertanto il l'effettivo ed unico contradditore si identifica nel . CP_1
La causa è stata istruita solo documentalmente e all'esito la domanda va rigettata.
Il ricorrente ha impugnato l'atto che ha disposto la ripetizione del periodo formativo, deducendone la radicale illegittimità, per violazione di legge e difetto di motivazione, oltre che per travisamento dei presupposti di fatto.
In particolare si denunciano i seguenti profili (cfr note conclusive): • mancata verbalizzazione del colloquio finale del 30.8.2023; • mancata discussione e valutazione della documentazione INDIRE;
• omessa considerazione dell'ambito di competenza di cui all'art. 4, lett. c, del D.M. 226/2022
(“orientamento, ricerca, documentazione e valutazione”); • incongruenze e contraddizioni della motivazione rispetto al percorso svolto, in particolare, il fatto che il prof. sia stato indotto a Pt_1 insegnare anche FI (classe di concorso A21) quando invece è abilitato a insegnare Scienze
Naturali e Biologiche (A50); • la totale omissione della chiarezza delle esposizioni del prof. Pt_1
e del positivo rapporto che aveva con i suoi studenti, come peraltro riconosciuto dalla tutor, prof.ssa durante l'incontro con il comitato di valutazione;
• la contraddittorietà intrinseca Persona_1 del giudizio rispetto ai fatti emersi nell'anno scolastico 2022/2023 e ai successivi sviluppi nel
2 successivo anno scolastico 2023/2024 nel corso del quale il ricorrente ha superato l'anno di prova rinnovato.
Peraltro in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso (Cass. Sez. L., 22/10/2018, n.
26679, Rv. 651202 - 01)
Come si legge nella relativa motivazione, il giudice di merito, in quell'occasione, esaminando il motivo di appello concernente "la valutazione della prova" effettuata dalla ricorrente, aveva ritenuto tale "atto di valutazione" operato della datrice di lavoro "non ... legittimo" in quanto frutto "di un apprezzamento datoriale privo di una motivazione sufficientemente specifica ed a tratti contraddittoria rispetto alla realtà di fatto".
Secondo la S.C. “Tale argomentazione concreta una falsa applicazione in diritto atteso che, per quanto detto, il lavoratore in prova che impugna il recesso ampiamente discrezionale del datore deve allegare e provare o la contraddizione tra le modalità di espletamento della prova e la sua funzione causale (ad ex. esiguità della durata;
esperimento su mansioni estranee al patto di prova) o l'avvenuto superamento della prova oppure la sussistenza di un motivo illecito ovvero l'imputabilità della risoluzione ad un motivo estraneo all'esperimento della prova. Non può, dunque, limitarsi a contestare il giudizio espresso dal datore di lavoro in ordine al mancato superamento della prova, anche laddove contenuto in una motivazione scritta”.
Nella specie il giudice di merito aveva escluso che la prova della ricorrente si fosse svolta con modalità illegittime che non consentissero l'esperimento ovvero che il recesso fosse determinato da un motivo illecito, non aveva accertato né il positivo superamento della prova né ha individuato una ragione della risoluzione estranea all'esperimento, avendo piuttosto “indagato la motivazione - più che articolata - posta dall'amministrazione a giustificazione del giudizio negativo sulla prova, con un sindacato che travalica i limiti posti dalla legge in quanto si è tradotto nella valutazione dell'apprezzamento discrezionale di pertinenza datoriale, cui non può surrogarsi il giudice, indebitamente omologando così, nella sostanza, la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Invero l'obbligo di motivazione, che per quanto sopra detto può anche esprimersi in modo sintetico, non muta la natura discrezionale del potere conferito al datore di lavoro né tanto meno grava questi dell'onere di provare il mancato superamento della prova”.
3 Detti principi sono del tutto applicabili al periodo di prova degli insegnanti in quanto la corrispondente massima di Cass. Sez. L., 27/06/2013, n. 16224, Rv. 627077 – 01 si riferisce proprio al periodo di prova di un lavoratore di questo tipo.
Pacifico, nel nostro caso, che il periodo di prova sia stato effettivamente e compiutamente svolto, il ricorrente censura solo la valutazione non positiva del relativo esito e vizi di motivazione e procedurali in ordine all'iter che ha condotto a tale valutazione.
Sebbene vengano adombrati un rapporto conflittuale ed una preconcetta ostilità da parte del dirigente che ha formulato questa valutazione, non viene direttamente dedotto né allegato né provato un motivo illecito o estraneo all'esperimento della prova, ponendosi questa prospettata avversione solo come pretesa “lente distorsiva” che ha influenzato l'esame della professionalità del ricorrente.
Né a diverse conclusioni pare portare il contenuto del documento “trascrizione completa incontro comitato di valutazione”; peraltro l'atto è stato prodotto senza indicazione di passaggi rilevanti a sostegno di una specifica allegazione in fatto, mentre nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (Cass. sez. un., 1/2/2008
n. 2435).
Lasciato da parte il tema del motivo illecito, la valutazione della congruità delle ragioni addotte per negare il superamento della prova deve avvenire rispetto, da un lato, alla finalità per legge della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, garantendo comunque il potere di valutazione discrezionale dell'Amministrazione datrice di lavoro (Cass. Sez. L., 13/08/2008, n. 21586, Rv.
604341 - 01).
Ma da un punto di visto della verifica testuale della motivazione (doc. 1 del ricorso di cui la parte narrativa dell'atto introduttivo riporta solo il passaggio conclusivo di sintesi del percorso motivazionale), vizi di questo tipo non sono rinvenibili e anzi, come nel caso richiamato in sede di costituzione dell'Avvocatura “la concessione di una proroga al primo periodo di prova risultato non soddisfacente integri, semmai, la logica dimostrazione del tentativo -comunque esperito dall'amministrazione- di non penalizzare in via definitiva il docente, consentendogli una seconda possibilità per recuperare l'iniziale giudizio negativo” (Tribunale di Udine, Sentenza n. 483/2015 pubbl. il 05/04/2016 RG n. 447/2015).
Quest'ultimo argomento non viene smentito, ma rafforzato, confutando l'ipotesi di un pregiudiziale atteggiamento discriminatorio dell'amministrazione, dal dato sopravvenuto del superamento del successivo periodo di prova di cui si dà atto in sede di memoria conclusionale.
4 Le censure del ricorrente si focalizzano, in particolare, su vizi di verbalizzazione nel corso della procedura valutativa, estranei a questo ambito di sindacato giudiziale, e sulla incompletezza dei dati presi in esame o travisamento di elementi di fatto.
Se questi ultimi potrebbero avere, in astratto, una ricaduta sul piano del sindacato giudiziale, resta il fatto che in concreto non si fa che proporre una lettura opposta e favorevole del percorso di prova, delle attività di insegnamento svolte, dei titoli, delle attitudini e delle capacità del docente, come è agevole dedurre dalla lettura del ricorso (p. 20-23) e della memoria conclusiva.
La domanda quindi è infondata e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ex d.m. 55/2014, come in dispositivo, tenendo conto di valore della causa e natura dell'attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro PA
CO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
quantificando le stesse in euro 5388 per compensi oltre 15 % spese Controparte_1 generali e accessori di legge.
Udine, 24/10/2025
Il Giudice
PA CO
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