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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/07/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2456/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
GIORGIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del
23.7.2025. pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1074/2020 pubblicata in data 28/09/2020, passata in giudicato, il Tribunale di Busto
Arsizio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.07.1998 tra e . Dal matrimonio nascevano due figli, (nata il [...]), già CP_1 Parte_1 CP_2 maggiorenne all'epoca del divorzio, e (nato il [...]). CP_3
Con detta sentenza, il Tribunale disponeva:
• affidamento in via esclusiva del solo figlio alla madre, rimettendo le visite paterne agli CP_3 accordi diretti tra loro;
• contributo al mantenimento dei figli (all'epoca entrambi non economicamente autosufficienti) a carico del sig. nella misura mensile di € 600,00, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle Pt_1 spese straordinarie;
• ordine di pagamento diretto del contributo al mantenimento per i figli, a favore della sig.ra a carico del datore di lavoro del Sig. . CP_1 Controparte_4
Con ricorso depositato il 28.6.2024, promosso nei confronti dell'ex coniuge e dei figli, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno previsto per questi ultimi, essendo i figli divenuti economicamente autosufficienti, e chiedeva che la madre dei figli venisse invitata a non ostacolare il rapporto dei figli con il sig. , né con le figure parentali più strette. Parte_1
A febbraio 2025 il fascicolo veniva riassegnato all'attuale Giudice relatore, che disponeva la rinnovazione della notifica, non essendo in precedenza stati rispettati i termini.
I resistenti, nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano.
All'esito della (nuova) prima udienza del 23.7.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Si premette che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice pagina 2 di 4 del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38366 del 03/12/2021).
Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne ("...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.") e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio".
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tali "circostanze" impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo” (Cass. n.
24391/2024).
In applicazione di detti principi, deve essere accolta la domanda di revoca dell'assegno per e CP_2
, considerato che questi nel 2025 hanno già compiuto o compiranno rispettivamente 25 e CP_3
23 anni e che non veniva nemmeno allegato né poi provato che stavano svolgendo un percorso di studi universitari o di specializzazione.
I resistenti, sui quali gravava il relativo onere probatorio, infatti, nemmeno si costituivano in giudizio.
Non deve, invece, invitarsi la sig.ra a non ostacolare il rapporto dei figli con il sig. CP_1 [...]
né con le figure parentali più strette considerata l'età dei figli ed il fatto che non si tratta Pt_1 nemmeno di domanda in senso giuridico. pagina 3 di 4 *
Le spese di lite del ricorrente devono essere poste a carico dei resistenti in applicazione del principio di soccombenza, considerato altresì che il ricorrente, prima di instaurare il presente giudizio, tentava di risolvere la controversia in sede di mediazione.
Ai fini della liquidazione, si deve tenere conto della semplicità della controversia e del fatto che non è imputabile ai resistenti l'attività processuale svolta a causa della tardività della prima notifica.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva,
1) revoca dal deposito del ricorso l'assegno posto a carico del ricorrente per il contributo in favore dei figli e l'obbligo di pagare il 50% delle spese straordinarie, con revoca dell'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del ricorrente;
2) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite del ricorrente, che liquida in €
3.800, oltre accessori di legge e rimborso spese, per compensi ed in € 125,00 per spese.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2456/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
GIORGIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del
23.7.2025. pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1074/2020 pubblicata in data 28/09/2020, passata in giudicato, il Tribunale di Busto
Arsizio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.07.1998 tra e . Dal matrimonio nascevano due figli, (nata il [...]), già CP_1 Parte_1 CP_2 maggiorenne all'epoca del divorzio, e (nato il [...]). CP_3
Con detta sentenza, il Tribunale disponeva:
• affidamento in via esclusiva del solo figlio alla madre, rimettendo le visite paterne agli CP_3 accordi diretti tra loro;
• contributo al mantenimento dei figli (all'epoca entrambi non economicamente autosufficienti) a carico del sig. nella misura mensile di € 600,00, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle Pt_1 spese straordinarie;
• ordine di pagamento diretto del contributo al mantenimento per i figli, a favore della sig.ra a carico del datore di lavoro del Sig. . CP_1 Controparte_4
Con ricorso depositato il 28.6.2024, promosso nei confronti dell'ex coniuge e dei figli, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno previsto per questi ultimi, essendo i figli divenuti economicamente autosufficienti, e chiedeva che la madre dei figli venisse invitata a non ostacolare il rapporto dei figli con il sig. , né con le figure parentali più strette. Parte_1
A febbraio 2025 il fascicolo veniva riassegnato all'attuale Giudice relatore, che disponeva la rinnovazione della notifica, non essendo in precedenza stati rispettati i termini.
I resistenti, nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano.
All'esito della (nuova) prima udienza del 23.7.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Si premette che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice pagina 2 di 4 del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38366 del 03/12/2021).
Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne ("...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.") e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio".
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tali "circostanze" impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo” (Cass. n.
24391/2024).
In applicazione di detti principi, deve essere accolta la domanda di revoca dell'assegno per e CP_2
, considerato che questi nel 2025 hanno già compiuto o compiranno rispettivamente 25 e CP_3
23 anni e che non veniva nemmeno allegato né poi provato che stavano svolgendo un percorso di studi universitari o di specializzazione.
I resistenti, sui quali gravava il relativo onere probatorio, infatti, nemmeno si costituivano in giudizio.
Non deve, invece, invitarsi la sig.ra a non ostacolare il rapporto dei figli con il sig. CP_1 [...]
né con le figure parentali più strette considerata l'età dei figli ed il fatto che non si tratta Pt_1 nemmeno di domanda in senso giuridico. pagina 3 di 4 *
Le spese di lite del ricorrente devono essere poste a carico dei resistenti in applicazione del principio di soccombenza, considerato altresì che il ricorrente, prima di instaurare il presente giudizio, tentava di risolvere la controversia in sede di mediazione.
Ai fini della liquidazione, si deve tenere conto della semplicità della controversia e del fatto che non è imputabile ai resistenti l'attività processuale svolta a causa della tardività della prima notifica.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva,
1) revoca dal deposito del ricorso l'assegno posto a carico del ricorrente per il contributo in favore dei figli e l'obbligo di pagare il 50% delle spese straordinarie, con revoca dell'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del ricorrente;
2) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite del ricorrente, che liquida in €
3.800, oltre accessori di legge e rimborso spese, per compensi ed in € 125,00 per spese.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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