Sentenza 22 maggio 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2006, n. 11912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11912 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN UC, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO, VALENTE, BIONDI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1543/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 12/11/02 r.g.n. 1004/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 22/03/06 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CONCETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente fondato, conclusioni confermate anche dal Dott. PATRONE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Bari, depositato il 19 aprile 2000, NG EZ esponeva che, a seguito di domanda amministrativa del 29 marzo 1996, era stata riconosciuta invalida nella misura del 75% con visita del 29 marzo 1998; che con decreto della Prefettura di Bari le era stato quindi riconosciuto l'assegno di invalidità civile dal 1 aprile 1996; che l'INPS, cui il decreto era stato trasmesso, aveva pagato i ratei arretrati e gli interessi in data 14.9.1999, ma gli interessi legali erano stati calcolati solo dal 13 novembre 1997. Tanto premesso, e sostenendo che gli interessi andavano invece calcolati, in base alla L. n. 533 del 1973, art. 7, dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa, chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento della ulteriore somma di L. 913.964. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e l'appello dell'assistita veniva rigettato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 22 ottobre/12 novembre 2002. I giudici di secondo grado osservavano che, a norma del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 4, le procedure di concessione e pagamento delle provvidenze economiche da parte della Prefettura devono concludersi entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmesso dalla Commissione sanitaria competente.
La signora NG non aveva dimostrato la violazione di detto termine.
Per la cassazione di tale decisione ricorre NG EZ. L'INPS ha depositato solo procura.
Su disposizione del Primo Presidente e conforme richiesta del P.M., la causa è stata trattata in camera di consiglio (art. 375 c.p.c. e art. 138 disp. att. c.p.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, artt. 4, 5 e 6,
artt. 429 e 442 c.p.c., la difesa della ricorrente sostiene che gli interessi devono decorrere dal 121 giorno dalla domanda amministrativa, essendo ininfluente, a tal fine, il diverso termine massimo di durata del procedimento previsto dal D.P.R. n. 698 del 1994. Invoca Cass., 17 febbraio 2001 n. 2374. Il ricorso è manifestamente fondato.
Con sentenza n. 2374 del 17 febbraio 2001 questa Corte ha chiarito che "Anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (di approvazione del regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e concessione dei relativi benefici economici), ai fini dell'individuazione del "dies a quo" della decorrenza degli interessi sulle prestazioni assistenziali (nella specie, indennità di accompagnamento L. n. 18 del 1980, ex art. 1), è operante il criterio residuale dei centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, sia in caso di mancato o negativo accertamento sanitario, sia in caso di intervenuto accertamento sanitario, posto che il complessivo termine massimo di durata del procedimento, imposto dal citato D.P.R. (nove mesi per la prima fase amministrativa e centottanta giorni per la seconda, incrementati dell'eventuale periodo di sospensione nonché del tempo per la trasmissione dei documenti dalle commissioni mediche alle prefetture), è un termine interno che scandisce l'attività della P.A., ma non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre ex lege dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario".
Alla luce del principio sopra esposto, ribadito da successive decisioni, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente e la condanna dell'INPS al pagamento della somma di Euro 472,02 (pari a L. 913.964, richieste in ricorso e non contestate da controparte), con gli interessi legali dal 14 settembre 1999 (data dell'insufficiente pagamento).
Le spese del processo vanno poste a carico del soccombente Istituto, con attribuzione, per quanto concerne quelle del giudizio di legittimità, all'avv. Domenico Concetti, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS a pagare a NG EZ la somma di Euro 472,02, con gli interessi legali dal 14 settembre 1999 al saldo. Condanna l'INPS al rimborso, in favore di NG EZ, delle spese dell'intero processo, che liquida in Euro 250,00 per diritti di procuratore ed in Euro 500,00 per onorario di avvocato per ciascuno dei due gradi di merito, oltre spese generali ed oneri di legge, ed in Euro 11,00 per spese ed Euro 1.500,00 per onorario di avvocato per il presente giudizio di legittimità, oltre spese generali ed oneri di legge;
dispone che spese ed onorati del giudizio di Cassazione siano pagati all'avv. Domenico Concetti, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006