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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5448/2024, promossa da:
e rappresentate e difese, per mandati depositati nel fascicolo Parte_1 Parte_2 telematico, dagli avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite ed elettivamente domiciliate nel loro studio in
Milano, Piazzetta Guastalla n. 3; -ricorrenti-
CONTRO
, in persona del in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni per le ricorrenti: “1) Previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
e 2024/2025 per e per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per Parte_1 Parte_2
e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, al rilascio della suindicata carta con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
In via subordinata 1) Previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e conseguentemente condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.500,00 a Controparte_1
e di € 1.500,00 a o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a Parte_1 Parte_2 titolo di risarcimento del danno per equivalente, oltre interessi e rivalutazione;
2) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano anticipatari”.
Conclusioni per il MIM: nessuna. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 18.12.2024, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche solo “MIM”), Controparte_1 esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del MIM, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva: quanto a : Parte_1
- a.s. 2022/23: dal 1.9.2022 al 31.8.2023, Supplenza annuale;
- a.s. 2023/24: dal 1.9.2023 al 30.06.2024, Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2024/25: dal 6.9.2024 al 30.6.2025, Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
quanto a : Parte_2
- a.s. 2022/23: dal 10.10.2022 al 19.10.2022 e dal 11.11.2022 al 30.06.2023, Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/24: dal 17.10.2023 al 30.06.2024, Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2024/25: dal 14.10.2024 al 10.06.2025, Supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Le ricorrenti sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il MIM, violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Poste tali premesse, le ricorrenti hanno chiesto, la condanna del MIM alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Il MIM, benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente e per la quale è stata disposta la trattazione scritta, scaduti i termini per il deposito delle note scritte, viene ora in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli anni scolastici e con le seguenti modalità già indicate sopra.
È, altresì, pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al MIM fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale le ricorrenti non erano, nel periodo oggetto di causa.
È pacifico, infine, che le ricorrenti non siano “uscite dal sistema scolastico”, in quanto entrambe le prof.sse stanno svolgendo una supplenza sino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico in corso
2024/2025. In particolare, la prof.ssa sta svolgendo una supplenza che si concluderà al 30.06.2025 Parte_1
e la prof.ssa ha appena concluso la propria attività per l'anno in corso in data 10.06.2025 come da Pt_2 contratti in atti.
1. Tanto premesso e venendo al merito dei ricorsi, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n. 901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 16/2024 del 9.1.2024 nella causa n. 1725/2023 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
Va evidenziato, in particolare come, con recentissima decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del MIM, relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”); - la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
2. Una volta accertato l'inadempimento del MIM, debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del MIM all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”;
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, entrambe le ricorrenti risultano ad oggi presenti nel sistema scolastico, in quanto entrambe le prof.sse stanno svolgendo una supplenza sino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico in corso 2024/2025.
3. Conclusivamente, le domande di cui ai ricorsi, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, debbono essere accolte, in relazione alle seguenti ricorrenti e Pt_3
- per 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 3 aa.ss.; Parte_1
- per 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 3 aa.ss.; Parte_2
Con riguardo a detti aa.ss., il MIM va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio di entrambe le ricorrenti della carta docente per l'a.s. 2024/2025. Infatti, alla data della domanda giudiziale del 18.12.2024, le medesime avevano già intrapreso le “supplenze”, conferita rispettivamente al 30.6.2024 ( e al 10.6.2025 ( e non si può Parte_1 Pt_2 certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale), e poste a carico del MIM, in base alla soccombenza;
con distrazione a favore dei difensori delle parti ricorrenti, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss.: C
- quanto a , 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 3 aa e, Parte_1 quindi, per complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto a , 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 3 aa.ss e, Parte_2 quindi, per complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, ad assegnare ai ricorrenti sopraindicati la “carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_3 formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 1.030,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, e accessori di legge oltre rimborso contributo unificato con distrazione a favore degli avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite, antistatarii.
Genova, il 18 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli