Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 1504 / 2024
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Giudice dr Mario Miele, a scioglimento della riserva all'udienza del 16.1.2025; letti gli atti del procedimento;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., il ricorrente ha richiesto: “A) accogliere il presente ricorso Parte_1
e, per l'effetto, previa disapplicazione ove necessario dei seguenti provvedimenti illegittimi:
emettere i richiesti ed opportuni provvedimenti d'urgenza diretti a:
A.1) riconoscere il diritto del ricorrente ad essere convocato come riservista ex legge n.68/19999, con ogni connesso, consequenziale ed idoneo provvedimento e/o ordine all'Amministrazione convenuta per rendere effettivo il diritto riconosciuto e/o il suo pieno esercizio;
A.2) conseguentemente, ove utilmente convocato, riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione convenuta per l'A. S. 20124/2025 a far data dal 18 settembre 2024 ovvero dall'assunzione in servizio dei convocati con la circolare n. del 18 settembre 2024, con relativa condanna, provvedimento e/o ordine all'Amministrazione convenuta per rendere effettivo il diritto riconosciuto e/o il suo pieno esercizio, con ogni connessa conseguenza giuridica ed economica;
”
Costituitosi il Ministero, ha richiesto il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Vallo della Lucania, instando per l'introduzione del regolamento di competenza.
In merito occorre dichiarare la competenza dell'intestato Tribunale e rigettare l'eccezione sollevata dal Ministero resistente, secondo il principio della Corte di Cassazione, richiamato anche nell'ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Salerno.
Infatti, secondo il richiamato principio “la competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire,
Pertanto si dichiara la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Secondo la ricostruzione operata dal Ministero, il ricorrente non possiede i requisiti per essere collocato utilmente tra i riservisti. Infatti, in atti è presente la documentazione relativa alla domanda di iscrizione del ricorrente al Centro per l'impiego, il cui protocollo è datata 2.7.2025, data successiva al termine per la presentazione della domanda di iscrizione alle graduatorie GPS (cfr documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente).
Infatti, l'iscrizione è stata effettuata dal ricorrente solo in data 2.7.2024 ed è, pertanto, inefficace ai fini di una valida iscrizione tra i riservisti, atteso che i requisiti dovevano essere presenti alla data di scadenza della domanda, ossia il 24/06/2024, come espressamente previsto anche dall'Ordinanza
Ministeriale n. 88/2024, art. 6 e 7, così come prorogato dall'Ordinanza Ministeriale n.114/2024 (cfr. all. 3 e 10 di parte resistente).
E' evidente, quindi, che manca del tutti uno dei requisiti richiesti ai fini della valida iscrizione del ricorrente tra i riservisti, ossia la prova della disoccupazione del ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 8, legge n. 68 del 12 marzo 1999, che condizionano l'iscrizione tra i riservisti all'iscrizione al Centro per l'Impiego.
Infatti ai sensi dell'art. 8 della richiamata legge: ”Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro”.
Pertanto, tale circostanza, restando assorbita ogni altra questione di diritto, fa venire meno il fumus bonis iuris necessario all'adozione di un provvedimento richiesto dal ricorrente ai sensi dell'art.700
c.p.c..
Le spese del presente procedimento vengono compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, pronunciandosi sul ricorso depositato ai sensi dell'art.700 c.p.c. da così provvede: Parte_1
1. Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte resistente;
2. Rigetta il ricorso;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Vallo della Lucania, 7.3.2025
Dr. Mario Miele