Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/02/2026, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14420 del 2025, proposto da AI RI RU RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione,
da parte della Questura di Roma, Ufficio Immigrazione e del Ministero dell'Interno, per quanto di rispettiva competenza, dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma n. cronol. 2058/2024 del 6 gennaio 2024 pronunciata nella causa R.G. n.1783/2023, rilasciando a RU RO AI RI il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30, comma 1 lettera 1 D.lgs. 286/98 per coesione familiare prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 114, lettera a), D.lgs. 104/2010;
e per la nomina, ove occorra, di un “Commissario ad acta”;
e per la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni derivati dal ritardo nell'esecuzione dell'Ordinanza, da liquidare secondo equo apprezzamento;
e fissare, ai sensi dell'art 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., una somma non inferiore a euro 150 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa SI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, proposto ai sensi degli artt. 112 comma 2, e 114 commi 1 e 2, cod. proc. amm., il sig. RU RO AI RI ha adito questo Tribunale per l’esecuzione dell’ordinanza n. 2058/2024 resa in data 6 gennaio 2024, ex art. 702 bis c.p.c., con la quale il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile, ha accolto il ricorso avverso il decreto del Questore di Roma del 5 dicembre 2022, per l’effetto ordinando all’Amministrazione, tra l’altro, il rilascio in favore dell’odierno ricorrente del permesso di soggiorno per coesione familiare, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. c), del D.lgs.286/98.
2. Lamenta, in particolare, il ricorrente che, pur essendo decorsi i termini di legge, e nonostante la notifica dell’ordinanza di cui si chiede l’esecuzione in data 21 gennaio 2024, reiterata nelle date del 4 marzo 2024, del 25 febbraio 2025 e del 7 luglio 2025, l’Amministrazione resistente non avrebbe ancora provveduto al rilascio del citato titolo di soggiorno.
3. Chiede, pertanto, a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione resistente ad ottemperare alla citata ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma n. 2058/2024 del 6 gennaio 2024, rilasciando al sig. RU RO AI RI il permesso di soggiorno per coesione familiare, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera 1, del D.lgs. n. 286/98, oltre la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
4. In data 29 gennaio 2026 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Questura di Roma e la Prefettura di Roma per resistere al ricorso, rappresentando che, in data 28 gennaio 2026, si è proceduto a validare l’istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari con la figlia e che lo stesso potrà recarsi trascorsi 40 giorni dal ricevimento della comunicazione presso il Commissariato territorialmente competente per il ritiro del titolo richiesto.
5. Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Rileva il Collegio che il ricorso per ottemperanza di cui è causa è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione provveduto in data 28 gennaio 2026, come dalla stessa rappresentato in sede difensiva, a dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Roma n. 2058/2024, validando l’istanza di rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno per coesione familiare.
7. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza (seppure virtuale) in ragione del ritardo con cui è stata data esecuzione al provvedimento del giudice civile del gennaio 2024, e sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, per quanto in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SI MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI MO | IE DO |
IL SEGRETARIO