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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/09/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 754/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato depositato nel Parte_1
fascicolo telematico del presente giudizio, dall'avv. Iside B.
Storace, presso il cui studio, in Genova, Piazza della Vittoria
n.14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in Notaio di Fiumicino Persona_1
del 22.03.2024, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Christian Lo
Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli
dell'Avvocatura Distrettuale dell' di Genova;
- resistente – CP_1
Conclusioni per il ricorrente: “I) Piaccia al Tribunale Ill.mo
dichiarare il diritto del ricorrente e per l'effetto condannare
l' ad erogare al sig. l'assegno per il nucleo CP_1 Parte_1
familiare in relazione al periodo dal 1.1.2019 al 28.2.2022 o periodo
meglio visto, con la decorrenza e nella misura previste dalla legge,
oltre agli interessi maturati dalla domanda amministrativa al saldo. Con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, da distrarsi
a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver
anticipato gli esborsi e di non aver percepito compensi.”.
Conclusioni per il resistente: “Dichiarata cessata la materia del
contendere quanto al periodo dal 01/07/20 al 30/06/21, ritenere e
dichiarare, nel resto, l'improponibilità della domanda giudiziale
avversaria per mancanza di previa domanda amministrativa. Vittoria
di competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2025, ha chiesto Parte_1
dichiararsi il proprio diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare.
In particolare, ha evidenziato di avere presentato all' , in data CP_1
29.8.2023, domanda di autorizzazione per l'inclusione nel proprio nucleo familiare della coniuge e dei figli minori, tutti residenti in Senegal, accolta con decorrenza dal 1.1.2019.
Avendo quindi richiesto il pagamento degli ANF ai propri datori di lavoro, per il periodo dal 1.7.2019 al 28.2.2022, ed essendo l'istanza rimasta inevasa, nonostante vari solleciti, il ricorrente ha richiesto all' il pagamento diretto della prestazione, CP_1
integrando la domanda con dichiarazione dell'Ispettorato del lavoro di Genova attestante la correttezza della procedura, richiesta comunque rigettata dall' , per asserita carenza di allegazione. CP_1
Il ricorso amministrativo presentato avverso la suddetta decisione
è rimasto privo di riscontro da parte dell' così che il CP_1 ricorrente ha agito con il presente giudizio per il riconoscimento del proprio diritto a percepire, direttamente da gli ANF. CP_1
L' , regolarmente costituitosi, ha, preliminarmente, precisato il CP_1
numero di domande presentate dal ricorrente di anno in anno,
specificando che talune di esse non sarebbero state presentate in modalità telematica, unica modalità consentita dal 1.4.2019, e che quelle presentate non erano corredate da tutta la documentazione necessaria, discendendo da ciò l'improponibilità delle stesse.
Inoltre, l' ha specificato di aver già provveduto, per il CP_1
periodo dal 1.7.2020 al 30.6.2021, al pagamento di quanto dovuto e per tale ragione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione a tale periodo.
La causa è stata discussa dai difensori che hanno concordato per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere all'odierna udienza e decisa mediante lettura della sentenza contestuale.
A seguito della ordinanza di questo giudice in data 22.5.2025, , CP_1
con le note del 30.7.2025, ha dato atto di aver provveduto a tutte le domande del ricorrente e in relazione a tutti i periodi richiesti come da documenti allegati a, b e c.
In particolare, ha riportato che: “la competente sede di CP_1 CP_1
Milano ha provveduto a liquidare la prestazione oggetto di causa in
data 3.6.2025; la liquidazione riguarda il periodo settembre 2019 –
aprile 2020 (ibidem). La sede di Teramo ha, anch'essa, CP_1
provveduto a liquidare la prestazione oggetto di causa;
la liquidazione riguarda i periodi (i) 14.4.2020 – 30.6.2020 e (ii)
1.7.2021 – 28.2.2022 (ibidem). Complessivamente, pertanto, le
liquidazioni di cui si è riferito riguardano tutti i periodi di cui
alla citata ordinanza.”
In ragione di ciò l' ha, dunque, chiesto dichiararsi cessata CP_1
la materia del contendere relativamente a tutte le domande, domanda alla quale si è associata la difesa del ricorrente, chiedendo, però,
il ristoro delle spese di lite, per il quale, invece, ha chiesto CP_1
la compensazione.
Effettivamente, con il pagamento di tutti gli importi dovuti a fronte delle diverse domande presentate dal ricorrente, è venuta meno la materia del contendere.
Solo ai fini della regolamentazione delle spese, quindi, deve farsi applicazione del c.d. principio della “soccombenza virtuale”.
L' ha provveduto al pagamento delle domande presentate il CP_1
18.9.2024 e relative ai periodi dal 18.9.2019 al 13.4.2020, dal
1.7.2020 al 30.6.2021 e dal 1.7.2021 al 28.2.2022, soltanto successivamente alla presentazione del presente ricorso del
28.02.2025 e, precisamente, il 3.6.2025 (doc. a) note autorizzate
) e 25.06.2025 (doc. b e c note autorizzate , ed in CP_1 CP_1
precedenza, il 24.4.2024, in relazione al periodo
1.7.2020/30.6.2021.
Per tale motivo dovrebbe essere condannato alla rifusione delle CP_1
spese a favore del ricorrente. Tenuto conto però, che la ricostruzione delle vicende sottostanti al presente giudizio è stata faticosamente effettuata in corso di causa e che, quantomeno per la domanda inoltrata dal ricorrente per gli ANF relativi al periodo 14.4.2020/30.6.2020, è emerso che,
effettivamente, la relativa domanda non era stata correttamente inoltrata dal ricorrente (cfr. doc allegato alla nota depistata dal ricorrente in data 4.6.2025), ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per la compensazione, quantomeno parziale, delle spese tra le parti, nella misura della metà, con condanna dell' a CP_1
rifondere la restante metà a favore della legale del ricorrente,
dichiaratosi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
754/2025 tra contro , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà, che liquida in €
1.000,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace, antistataria.
Genova, 17 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 754/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato depositato nel Parte_1
fascicolo telematico del presente giudizio, dall'avv. Iside B.
Storace, presso il cui studio, in Genova, Piazza della Vittoria
n.14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in Notaio di Fiumicino Persona_1
del 22.03.2024, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Christian Lo
Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli
dell'Avvocatura Distrettuale dell' di Genova;
- resistente – CP_1
Conclusioni per il ricorrente: “I) Piaccia al Tribunale Ill.mo
dichiarare il diritto del ricorrente e per l'effetto condannare
l' ad erogare al sig. l'assegno per il nucleo CP_1 Parte_1
familiare in relazione al periodo dal 1.1.2019 al 28.2.2022 o periodo
meglio visto, con la decorrenza e nella misura previste dalla legge,
oltre agli interessi maturati dalla domanda amministrativa al saldo. Con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, da distrarsi
a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver
anticipato gli esborsi e di non aver percepito compensi.”.
Conclusioni per il resistente: “Dichiarata cessata la materia del
contendere quanto al periodo dal 01/07/20 al 30/06/21, ritenere e
dichiarare, nel resto, l'improponibilità della domanda giudiziale
avversaria per mancanza di previa domanda amministrativa. Vittoria
di competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2025, ha chiesto Parte_1
dichiararsi il proprio diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare.
In particolare, ha evidenziato di avere presentato all' , in data CP_1
29.8.2023, domanda di autorizzazione per l'inclusione nel proprio nucleo familiare della coniuge e dei figli minori, tutti residenti in Senegal, accolta con decorrenza dal 1.1.2019.
Avendo quindi richiesto il pagamento degli ANF ai propri datori di lavoro, per il periodo dal 1.7.2019 al 28.2.2022, ed essendo l'istanza rimasta inevasa, nonostante vari solleciti, il ricorrente ha richiesto all' il pagamento diretto della prestazione, CP_1
integrando la domanda con dichiarazione dell'Ispettorato del lavoro di Genova attestante la correttezza della procedura, richiesta comunque rigettata dall' , per asserita carenza di allegazione. CP_1
Il ricorso amministrativo presentato avverso la suddetta decisione
è rimasto privo di riscontro da parte dell' così che il CP_1 ricorrente ha agito con il presente giudizio per il riconoscimento del proprio diritto a percepire, direttamente da gli ANF. CP_1
L' , regolarmente costituitosi, ha, preliminarmente, precisato il CP_1
numero di domande presentate dal ricorrente di anno in anno,
specificando che talune di esse non sarebbero state presentate in modalità telematica, unica modalità consentita dal 1.4.2019, e che quelle presentate non erano corredate da tutta la documentazione necessaria, discendendo da ciò l'improponibilità delle stesse.
Inoltre, l' ha specificato di aver già provveduto, per il CP_1
periodo dal 1.7.2020 al 30.6.2021, al pagamento di quanto dovuto e per tale ragione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione a tale periodo.
La causa è stata discussa dai difensori che hanno concordato per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere all'odierna udienza e decisa mediante lettura della sentenza contestuale.
A seguito della ordinanza di questo giudice in data 22.5.2025, , CP_1
con le note del 30.7.2025, ha dato atto di aver provveduto a tutte le domande del ricorrente e in relazione a tutti i periodi richiesti come da documenti allegati a, b e c.
In particolare, ha riportato che: “la competente sede di CP_1 CP_1
Milano ha provveduto a liquidare la prestazione oggetto di causa in
data 3.6.2025; la liquidazione riguarda il periodo settembre 2019 –
aprile 2020 (ibidem). La sede di Teramo ha, anch'essa, CP_1
provveduto a liquidare la prestazione oggetto di causa;
la liquidazione riguarda i periodi (i) 14.4.2020 – 30.6.2020 e (ii)
1.7.2021 – 28.2.2022 (ibidem). Complessivamente, pertanto, le
liquidazioni di cui si è riferito riguardano tutti i periodi di cui
alla citata ordinanza.”
In ragione di ciò l' ha, dunque, chiesto dichiararsi cessata CP_1
la materia del contendere relativamente a tutte le domande, domanda alla quale si è associata la difesa del ricorrente, chiedendo, però,
il ristoro delle spese di lite, per il quale, invece, ha chiesto CP_1
la compensazione.
Effettivamente, con il pagamento di tutti gli importi dovuti a fronte delle diverse domande presentate dal ricorrente, è venuta meno la materia del contendere.
Solo ai fini della regolamentazione delle spese, quindi, deve farsi applicazione del c.d. principio della “soccombenza virtuale”.
L' ha provveduto al pagamento delle domande presentate il CP_1
18.9.2024 e relative ai periodi dal 18.9.2019 al 13.4.2020, dal
1.7.2020 al 30.6.2021 e dal 1.7.2021 al 28.2.2022, soltanto successivamente alla presentazione del presente ricorso del
28.02.2025 e, precisamente, il 3.6.2025 (doc. a) note autorizzate
) e 25.06.2025 (doc. b e c note autorizzate , ed in CP_1 CP_1
precedenza, il 24.4.2024, in relazione al periodo
1.7.2020/30.6.2021.
Per tale motivo dovrebbe essere condannato alla rifusione delle CP_1
spese a favore del ricorrente. Tenuto conto però, che la ricostruzione delle vicende sottostanti al presente giudizio è stata faticosamente effettuata in corso di causa e che, quantomeno per la domanda inoltrata dal ricorrente per gli ANF relativi al periodo 14.4.2020/30.6.2020, è emerso che,
effettivamente, la relativa domanda non era stata correttamente inoltrata dal ricorrente (cfr. doc allegato alla nota depistata dal ricorrente in data 4.6.2025), ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per la compensazione, quantomeno parziale, delle spese tra le parti, nella misura della metà, con condanna dell' a CP_1
rifondere la restante metà a favore della legale del ricorrente,
dichiaratosi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
754/2025 tra contro , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà, che liquida in €
1.000,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace, antistataria.
Genova, 17 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli