Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2022, n. 13394
CASS
Sentenza 28 aprile 2022

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 22 marzo 2022, con pubblicazione avvenuta il 28 aprile 2022. Le parti in causa erano una ricorrente, che aveva chiesto il risarcimento dei danni per esclusione da una procedura selettiva, e un'Università, che contestava la giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente sosteneva che l'esclusione fosse stata causata da un comportamento colposo dell'Università, che non aveva ritirato la corrispondenza in tempo utile, mentre l'Università eccepiva la tardività dell'appello e il difetto di giurisdizione.

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il Tribunale di Reggio Calabria avesse erroneamente ritenuto ammissibile l'appello dell'Università, non considerando che la notifica era avvenuta oltre il termine perentorio previsto dalla legge. La Corte ha argomentato che la parte appellante non si era attivata tempestivamente per riprendere il procedimento notificatorio, nonostante l'errore di notifica iniziale non fosse a lei imputabile. Pertanto, ha dichiarato inammissibile l'appello, cassando la sentenza impugnata senza rinvio e condannando l'Università al pagamento delle spese legali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).

Commentario1

  • 1Nessuna sanatoria per l'atto che non è stato notificato per irreperibilità del destinatario.
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 aprile 2023
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2022, n. 13394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13394
Data del deposito : 28 aprile 2022

Testo completo