Sentenza 28 aprile 2022
Massime • 1
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).
Commentario • 1
- 1. Nessuna sanatoria per l'atto che non è stato notificato per irreperibilità del destinatario.Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2022, n. 13394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13394 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Numero registro generale ì Numero sezionate Numero di raccolta generale 1 ~ Data pubblicazione 2; UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata ope fegis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AWOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 733/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella ca m era di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO;
lette le conclusioni scritte de l Sostituto Procuratore Genera le TA DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite accolgano il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribuna le di Reggio Calabria ha accolto l'appello proposto dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede che, adito da ET ON, aveva condannato l'Università a corrispondere a !l'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.000,00, liquidata in via equitativa. 2. La ON aveva agito in giudizio deducendo, in fatto, che l'Università convenuta aveva indetto, con ordinanza n. 88 del24 agosto 2011, una selezione pubblica per titoli, finalizzata a l conferimento di 15 incarichi di collaborazione occasiona le, da presta re, in qualità di tutor d'a ula, in relazione a li' attivazione di Corsi intensivi di lingua, destinati a dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti e studenti universitari. L'avviso di selezione prevedeva il termine ultimo dell'8 settembre 2011 per la presentazione delle domande di partecipazione, che entro detta data doveva no pervenire all'Università, nel rispetto delle modalità Ric. 2021 n. 7621 sez. SU- ud. 22-03-2022 -2- Numero registro g ener< Numero sezior Numero di racco.lta genera l Data p ubblicazior previste dallo stesso bando. La ON si era avvalsa del servizio postale ed il 6 settembre aveva spedito il plico, a mezzo raccomandata con consegna garantita entro il giorno successivo a quelle spedizione. La doma n da di partecipazione era pervenuta a LA casella postale dell'Università il 7 settembre, ma il ritiro da parte della destinataria era avvenuto solo il 9 settembre e, pertanto, la ON era stata esclusa dalla partecipazione alla procedura. 3. In diritto l'attrice aveva dedotto che l'esclusione era stata conseguenza di un comportamento colposo dell'Università, la quale non aveva curato, come sarebbe stato suo dovere, il ritiro della corrispondenza pervenuta a LA casella postale. Aveva domandato, quindi, il risarcimento del da n no da perdita di chance, perché la mancata valutazione dei titoli era dipesa dalla stessa condotta dell'amministrazione. 4. Con la decisione qui impugnata il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività dell'appello, sollevata sul rilievo che la notifica si era perfezionata quando già la sentenza gravata era passata in giudicato. Ha rilevato che nel giudizio di primo grado la ON aveva nominato difensore l'Avv. AN Card ile del Foro di Messina, il quale aveva eletto domicilio presso l'Avv. IO RI del Foro di Reggio Calabria, sicché la notifica non era andata a buon fine, a causa del trasferimento dello studio de l domiciliata rio, per fatto addebitabile a l difensore della ON, il quale aveva l'obbligo di comunicare alla controparte il mutamento del domicilio eletto extra districtum. 5. Ha, poi, ritenuto fondato il motivo di appello con il quale I'U n iversità a v eva ri proposto la questione del difetto di g iu risd izione del giudice ordinario ed ha evidenziato che la ON aveva fatto va le re un interesse legittimo di natura pretensiva ed aveva posto a fonda mento della sua pretesa l'illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale della P .A. in relazione ad un atto di natura autoritativa. L'azione risa rcitoria andava, pertanto, proposta dinanzi al giudice Ric. 2021 n. 7621 sez. SU- ud. 22-03-2022 -3- Numero registro generale 7 Numero sezionate Numero di raccolta generale 13 amministrativo perché collegata «con la spendita di potere 0d~ P~~ 1 fèé\one 2E della P .A. presente in giudizio in veste di autorità». 6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ET ON sulla base di due motivi, ai qua li l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha opposto difese con controricorso. 7. Fissato all'udienza pubblica, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis e dal D.L. n. 105 del 2021, art. 7, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli i n te ressa ti fatto richiesta d i discussione ora le. 8. Il pubblico m i n istero ha depositato conclusioni scritte, eh i ed e n do l'accoglimento del primo motivo. 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cod. p roe. civ., la ricorrente denuncia «violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. per effetto della mancata dee la ratoria di inammissibilità dell'a ppe Ilo proposto da II'U n iv e rsità degli Studi M ed iterra ne a d i Reggio Calabria senza il rispetto dei termini perentori previsti da tali disposizioni codicistiche». Rileva, in sintesi, che l'Avvocatura Distrettuale in data 3 ottobre 2014 aveva tentato una prima notifica dell'a ppe Ilo, non a n data a buon fine in quanto ne LA richiesta d i notifica zio ne non era stata fatta m e n zio ne del domiciliata rio Avv. RI e l'atto era stato inviato ad un inesistente studio dell'Avv. IL in Reggio Calabria, alla Via Caulonia. All'udienza del 29 settembre 2015, a distanza di circa un anno dal primo tentativo, era stata eh iesta l'autorizza zio ne a rinnova re la notifica, che il Tribuna le non avrebbe dovuto concedere, perché la ripresa del procedimento notificatorio doveva avvenire, entro un termine ragionevole, ad Ric. 2021 n. 7621 sez. SU- ud. 22-03-2022 -4- Numero registro generale Numero sezionaiE Numero di racco.lta generale 1 Data pubblicazione ~ iniziativa della stessa a p pella n te, un a volta a v uta notizia dell'esito negativo. La ricorrente richiama i principi di diritto affermati da Cass. sez. un. 24 luglio 2009 n. 17353 e da Cass. sez. un. 15 luglio 2016 n. 14594 e deduce che gli effetti della notifica perfezionatasi solo il 10 novembre 2015, dopo che una seconda notificazione, tentata il 2 novembre 2015, non era andata a buon fine per il trasferimento dello studio del domiciliata rio, non poteva no retroag ire a LA data della prima richiesta del 3 ottobre 2014 in ragione della colpevole inerzia dell'Università ed a n che dell'errore da LA stessa com messo nell'indi ca zio ne de l destinata rio de li' atto. 2. La seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 1 cod. proc. civ., addebita al Tribunale di avere erroneamente declinato la g iu risd izione, in viola zio ne degli a rtt. 7, 30 e 133 de l d .lgs. 2 luglio 2010 n. 104. Sostiene la ricorrente che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato doma n dato il «risarcimento del d an no da perdita di chance subito a causa della condotta colposa della P.A. che per fatto ad essa esclusivamente imputabile (mancato ritiro della raccomandata con te n ente la doma n da d i partecipa zio ne) ha escluso l'attrice da LA procedura concorsuale, senza nemmeno esa m in a re la sua documentazione». Evidenzia che era stato fatto valere in giudizio non un interesse legittimo di tipo pretensivo, bensì il diritto soggettivo al risarcimento del da n no ingiusto, cagionato da una condotta materia le della Pubblica Amministrazione, non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere. 3. Il primo motivo è fondato. La Corte di cassazione, allorquando debba accerta re se il giudice del m e rito sia i n corso nell'errar in procedendo denunciato, è a n che giudice del «fatto processuale» e, a condizione che la censura sia stata formulata nel rispetto de Ile regole d i ammissibilità e proced ibilità de l ricorso, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, perché l'errore di attività che si verifica nel corso del processo produce effetti Ric. 2021 n. 7621 sez. SU- ud. 22-03-2022 -5- Numero registro generale Numero sezionai Numero di racco.lta generale ' Data pubblicazione sul rapporto processuale e ne condiziona gli sviluppi successivi, ivi compreso il giudizio di legittimità ( Cass. sez. un. 22 maggio 2012 n. 8077; cfr. anche, fra le più recenti, Cass. sez. un. 25 luglio 2019 n. 20181). 3.1. Risulta dagli atti di causa e dalle deduzioni delle parti che: a) ET ON, nel citare l'Università dinanzi al Giudice di Pace d i Reggio Ca la bria, a v eva nominato d ife n so re l'Avv. An ton io Card ile ed aveva eletto domicilio in Reggio Calabria, Via Caulonia n. 5/C, presso lo studio dell'Avv. IO RI;
b) la sentenza del Giudice di Pace, pubblicata il 26 maggio 2014, nell'intestazione indicava l'attrice in« ON ET, rappresentata e difesa dell'avv. An ton io Card ile ed elettiva me n te domiciliata in Reggio Calabria presso il suo studio legale sito in via Caulonia n. 5/c»; c) l'atto di citazione in appello dell'11 settembre 2014, inserito in copia nel fascicolo d'ufficio e depositato per l'iscrizione a ruolo 1'8 ottobre 2014, ve n iv a indirizzato, come si legge nella richiesta di notificazione, a «ET ON, rappresentata e difesa da li' Avv. AN IL, presso il cui studio (domicilia) in Reggio Calabria, via Caulonia n. 5/c. »; d) l'atto non veniva recapitato al destinatario e all'udienza del 29 settembre 2015 dinanzi al Tribunale compariva l'Avvocato dello Stato che eh iedev a termine per ri notifica re l'appello, termine che il giudice concedeva sino al 30 novembre 2015; e) il2 novembre 2015 la notifica non andava a buon fine e l'Ufficiale Giudiziario certificava l'avvenuto trasferimento dello studio dell'Avv. IO RI da via Caulonia a via Montevergine del Comune di Reggio Calabria;
f) ripreso il procedimento notificatorio, l'atto veniva consegnato presso lo studio dell'Avv. RI il10 novembre 2015. Il Tribu naie ha incentrato la motivazione sulla notificazione del 2 novembre 2015, non com p iuta a ca usa del trasferimento del Ric. 2021 n. 7621 sez. SU- ud. 22-03-2022 -6- l ~ Numero registro generale · Numero sezionale Numero di racco.lta generale 1: Data pubblicazione :< domiciliata rio, ma non ha considerato il primo tenta ti v o d i notificazione risa lente al 3 ottobre 2014, rispetto a l qua le il procedimento notifica torio non era stato tempestivamente riattivato ad iniziativa della parte a p pella n te. 3.2. Con la sentenza 24 luglio 2009 n. 17352 le Sezioni Unite hanno indicato le condizioni che devono ricorrere affinché la parte possa giovarsi, ai fini del rispetto del termine perentorio entro il quale l'attività deve essere compiuta, del principio della scissione degli effetti della notificazione. La richiamata pronuncia h a affermato che «Nel caso in cui fa notificazione di un atto processuafe da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti fa possibilità, ha fa facoltà e l'onere di richiedere fa ripresa del procedimento notificatorio, e fa conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin daffa data deffa iniziale attivazione del procedimento, sempreché fa ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo fa comune diligenza per venire a conoscenza deff'esito negativo deffa notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie ». Il principio è stato ribadito e sviluppato da Cass. sez. un. 15 luglio 2016 n. 14594 che ha individuato nella metà dei termini previsti dall'art. 325 cod. proc. civ. il parametro in relazione al quale devono esse re v a lutati, fatta sa lv a la ricorrenza d i circostanze eccezionali, i requisiti di immediatezza e di tempestività. E' stato in particolare affermato che «La parte che ha richiesto fa notifica, neff'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso deff'esito negativo, per conservare gli effetti coffegati alfa richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non Ric. 2021 n. 7621 sez. SU- ud. 22-03-2022 -7- Numero registro generale Numero sezionai Numero di racco.lta generale 1 Data pubblicazione : possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alfa metà dei termini indicati daff'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova». L'estensione del principio della scissione degli effetti a LA procedura notificatoria che non abbia avuto esito è, dunque, condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto perché, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, da li' altro che q uest'u ltim a non sia rima sta inerte, ma abbia diligente m ente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. 3. 3. Si tratta d i principi, ribaditi da LA successiva g iu risprude nza delle sezioni semplici (cfr. fra le tante più recenti Cass. 26 novembre 2021 n. 36933; Cass. 7 giugno 2021 n. 17378; Cass. 13 gennaio 2021 n. 384), che si armonizzano con quello enunciato da Cass. sez. un. 20 luglio 2016 n. 14916 secondo cui non è applica bile lo strumento sa n a n te previsto da li' art. 291 cod. p roe. civ. ne li' ipotesi in eu i «l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare fa notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». La fattispecie legale minima della notificazione, infatti, che la lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinata rio, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi deffa notificazione previsti daff'ordinamento», sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre un a questione d i nullità de LA notificazione, sa n a bile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ .. 3.4. Sulla base del richiamato orientamento, al quale va data continuità, si deve escludere che nella fattispecie gli effetti della notificazione, portata a compimento solo il 10 novembre 2015, potessero retroagire alla data della prima richiesta risa lente a li' ottobre Ric. 2021 n. 7621 sez. SU- ud. 22-03-2022 -8- Numero registro generale Numero sezionaiE Numero di racco.lta generale 1 Data pubblicazione ~ 2014 perché, anche a voler ritenere incolpevole l'errore com messo da l notifica n te, che aveva fatto affida mento sulla correttezza delle indicazioni tratte dall'intestazione della sentenza del Giudice di Pace, la ripresa del procedimento notificatorio non era avvenuta con la tempestività imposta da i richiamati arresti di queste Sezioni Unite. L'Università, i n fatti, non si era attivata autonoma me n te, come sarebbe stato suo onere, ed aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, celebrata a distanza di circa un anno dal primo tentativo di notifica, per richiedere l'autorizzazione a LA rinnovazione, che non poteva essere concessa da l Tribuna le per quanto sopra detto e perché l'a p pella n te non aveva a Ile gato e provato la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione. Esclusa la conservazione degli effetti della prima richiesta d i notificazione, a i fin i del rispetto de l termine pere n torio, si i m poneva la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, perché tardivamente notificato solo il10 novembre 2015, quando già era spirato da tempo il termine seme stra le previsto da li' art. 327, com ma 1, cod. proc. civ. per l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, pubblicata il 26 maggio 2014. 4. La fondatezza del primo motivo è assorbente e comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 com ma 3 cod. proc. civ., in quanto l'inammissibilità dell'appello, erroneamente non rilevata da l Tribuna le, è osta ti va a LA prosecuzione de l processo (Cass. sez. un. 21 settembre 2021 n. 25478), che resta regolato dalla sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, passata in giudicato. S. Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Ca la bria nella misura indicata in dispositivo, con distrazione, quanto a l giudizio di legittimità, in favore degli avvocati AN IL e Fabrizio Mobilia che hanno reso la prescritta dichiarazione. Ric. 2021 n. 7621 sez. SU- ud. 22-03-2022 -9- Numero registro generale 7621/21 Numero sezionale 134/21 Numero di raccolta generale 13394/21 Data pubblicazione 28/04/21 Non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma l quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l'Università al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 400,00 per competenze professionali e del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 800,00 per competente professionali, oltre al rimborso spese generali · del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati AN IL e Fabrizio Mobilia. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente IS Di IO LA LA Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -10- CORTE Sl'PRf~P. DI CASSAZIONE U.R.P. CEI\IRALE Lo. {oiiR_ s~~ clJ.' /b~L-OM.-l LofY1 O~oU'/'{)A~ rv' . 351 o /z "J _.ywt-Uù.~é- ; Q. o 6 /od n r:h.~ya/'V\J_ k.. AD ftKL.." 7::,t.O/V'JL 1f'ntt ~c~, MXi e)j~_fiJJO, <7\cto h to-i~~ _,CDIV\ J;
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