TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1432/2025 RG, introdotta da
(RAV (RA), 18/02/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. APOSTOLICO MAURO;
(CASERTA (CE), 29/04/1971), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. APOSTOLICO MAURO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 08/12/2007, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 965/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le Parti in data 08.12.2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma con Atto N.
00088, Parte 2, Serie B00, Anno 2008;
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni (di cessazione degli effetti civili del matrimonio)
I. I figli minori e sono affidati in modo Per_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Sig.ra , alla quale è assegnata la Parte_1
casa familiare in Roma, Via dell'Orsa Minore 42, di proprietà
di quest'ultima la quale si impegna ad onorare in toto il mutuo residuo gravante sulla predetta abitazione a partire dalla rata del 01.02.2025 impegnandosi altresì, dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a richiedere alla banca mutuante laddove sia fattibile per la banca stessa, Controparte_2
l'accollo del medesimo esclusivamente in capo alla Sig.ra esonerando quindi il Sig. , attualmente co- Pt_1 CP_1 II.
III.
mutuatario non datore di ipoteca, da ogni obbligo contrattuale con il predetto Istituto di credito mutuante.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli saranno con quest'ultimo.
Il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita dei figli e secondo le seguenti cadenze, salvo diverso Per_1 Per_2
preventivo accordo scritto e nel pieno rispetto del principio di alternanza: a) dal venerdì dall'uscita di scuola (ovvero, nel caso in cui non ci sia scuola, dalle ore 14,00) alla domenica quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00, salvo diverso accordo tra i genitori, e due giorni a settimana, indicativamente individuati nel lunedì e mercoledì
dalle ore 14,00 alle ore 21,00, con onere di prelievo presso la scuola e di riaccompagno alla dimora familiare;
b) durante le vacanze estive, per un periodo di almeno 15 giorni, suddiviso in due periodi anche non consecutivi rispettivamente di 8 e 7
giorni cadauno, e comunque fino ad un massimo di tre settimane, da concordarsi con la madre entro il 1° maggio di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni per
5 giorni, anche non consecutivi, restando inteso che il principio di alternanza varrà anche rispettivamente per i giorni del 25 e IV.
V.
26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 5 e 6 gennaio di ogni anno;
d) durante le vacanze pasquali e salvo diverso accordo,
con alternanza annuale, il giorno di Pasqua e il Lunedì di
Pasquetta, così come analogamente per le festività nazionali e la festività patronale di Roma del 29 giugno.
Il Sig. verserà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e Per_1
pari complessivamente ad € 500,00 (euro Per_2
cinquecento/00), ovvero € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, da individuarsi secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma con l'Ordine degli Avvocati di Roma del 2014, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previo preventivo accordo scritto e con richiesta documentata delle spese concordate e sostenute, fatto salvo ovviamente per le spese straordinarie c.d. “obbligate” di cui al Protocollo stesso, salvo le seguenti specificazioni: sono da considerarsi spese ordinarie,
e quindi comprese nel mantenimento: vitto, abbigliamento,
cancelleria, trattamenti estetici, tasse scolastiche, trasporto pubblico urbano (abbonamenti mezzi pubblici), ricarica cellulare, gite scolastiche non superiori ad 1 giorno;
sono da VI.
VII.
considerarsi spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo scritto: spese scolastiche per circostanze “fuori sede”,
spese universitarie, spese necessarie per ripetizioni scolastiche
/ universitarie, gite scolastiche superiori ad 1 giorno, corsi di specializzazione o comunque di aggiornamento (informatica,
lingua, musica, arte, etc), centro estivo, vacanze senza i genitori, viaggi studio, trasporto (acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di mini-car, macchina e/o motorino e relativo carburante), spese per attività sportive e/o ricreative,
eventuali “paghette” settimanali, spese medico sanitarie eccezionali e non coperte dal FASI (ovvero l'assicurazione medica accesa dal Sig. che copre in convenzione CP_1
diretta tutte le visite mediche/accertamenti diagnostici anche dei figli); sono da considerarsi spese straordinarie obbligatorie, le quali quindi non necessitano di alcun accordo ma sono obbligatoriamente a carico dei genitori nella misura indicata del 50% ciascuno: libri scolastici;
spese medico sanitarie urgenti di ogni tipologia (non coperte dal FASI),
farmaci urgenti non da banco.
Disporre che l'Assegno Unico Universale rimanga ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come in ogni caso è
previsto per legge.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. VIII. I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare,
pertanto, al tentativo di conciliazione di cui all'art. 708 c.p.c.,
stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso, nonché di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza innanzi al Giudice per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
IX. I coniugi chiedono che le spese del procedimento vengano integralmente compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/12/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1432/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ravenna in data 08/12/2007 tra AV (RA), Parte_1
18/02/1977) e (CASERTA (CE), 29/04/1971) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna al n.
232, Parte II, Serie A, Anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1432/2025 RG, introdotta da
(RAV (RA), 18/02/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. APOSTOLICO MAURO;
(CASERTA (CE), 29/04/1971), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. APOSTOLICO MAURO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 08/12/2007, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 965/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le Parti in data 08.12.2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma con Atto N.
00088, Parte 2, Serie B00, Anno 2008;
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni (di cessazione degli effetti civili del matrimonio)
I. I figli minori e sono affidati in modo Per_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Sig.ra , alla quale è assegnata la Parte_1
casa familiare in Roma, Via dell'Orsa Minore 42, di proprietà
di quest'ultima la quale si impegna ad onorare in toto il mutuo residuo gravante sulla predetta abitazione a partire dalla rata del 01.02.2025 impegnandosi altresì, dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a richiedere alla banca mutuante laddove sia fattibile per la banca stessa, Controparte_2
l'accollo del medesimo esclusivamente in capo alla Sig.ra esonerando quindi il Sig. , attualmente co- Pt_1 CP_1 II.
III.
mutuatario non datore di ipoteca, da ogni obbligo contrattuale con il predetto Istituto di credito mutuante.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli saranno con quest'ultimo.
Il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita dei figli e secondo le seguenti cadenze, salvo diverso Per_1 Per_2
preventivo accordo scritto e nel pieno rispetto del principio di alternanza: a) dal venerdì dall'uscita di scuola (ovvero, nel caso in cui non ci sia scuola, dalle ore 14,00) alla domenica quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00, salvo diverso accordo tra i genitori, e due giorni a settimana, indicativamente individuati nel lunedì e mercoledì
dalle ore 14,00 alle ore 21,00, con onere di prelievo presso la scuola e di riaccompagno alla dimora familiare;
b) durante le vacanze estive, per un periodo di almeno 15 giorni, suddiviso in due periodi anche non consecutivi rispettivamente di 8 e 7
giorni cadauno, e comunque fino ad un massimo di tre settimane, da concordarsi con la madre entro il 1° maggio di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni per
5 giorni, anche non consecutivi, restando inteso che il principio di alternanza varrà anche rispettivamente per i giorni del 25 e IV.
V.
26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 5 e 6 gennaio di ogni anno;
d) durante le vacanze pasquali e salvo diverso accordo,
con alternanza annuale, il giorno di Pasqua e il Lunedì di
Pasquetta, così come analogamente per le festività nazionali e la festività patronale di Roma del 29 giugno.
Il Sig. verserà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e Per_1
pari complessivamente ad € 500,00 (euro Per_2
cinquecento/00), ovvero € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, da individuarsi secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma con l'Ordine degli Avvocati di Roma del 2014, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previo preventivo accordo scritto e con richiesta documentata delle spese concordate e sostenute, fatto salvo ovviamente per le spese straordinarie c.d. “obbligate” di cui al Protocollo stesso, salvo le seguenti specificazioni: sono da considerarsi spese ordinarie,
e quindi comprese nel mantenimento: vitto, abbigliamento,
cancelleria, trattamenti estetici, tasse scolastiche, trasporto pubblico urbano (abbonamenti mezzi pubblici), ricarica cellulare, gite scolastiche non superiori ad 1 giorno;
sono da VI.
VII.
considerarsi spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo scritto: spese scolastiche per circostanze “fuori sede”,
spese universitarie, spese necessarie per ripetizioni scolastiche
/ universitarie, gite scolastiche superiori ad 1 giorno, corsi di specializzazione o comunque di aggiornamento (informatica,
lingua, musica, arte, etc), centro estivo, vacanze senza i genitori, viaggi studio, trasporto (acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di mini-car, macchina e/o motorino e relativo carburante), spese per attività sportive e/o ricreative,
eventuali “paghette” settimanali, spese medico sanitarie eccezionali e non coperte dal FASI (ovvero l'assicurazione medica accesa dal Sig. che copre in convenzione CP_1
diretta tutte le visite mediche/accertamenti diagnostici anche dei figli); sono da considerarsi spese straordinarie obbligatorie, le quali quindi non necessitano di alcun accordo ma sono obbligatoriamente a carico dei genitori nella misura indicata del 50% ciascuno: libri scolastici;
spese medico sanitarie urgenti di ogni tipologia (non coperte dal FASI),
farmaci urgenti non da banco.
Disporre che l'Assegno Unico Universale rimanga ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come in ogni caso è
previsto per legge.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. VIII. I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare,
pertanto, al tentativo di conciliazione di cui all'art. 708 c.p.c.,
stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso, nonché di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza innanzi al Giudice per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
IX. I coniugi chiedono che le spese del procedimento vengano integralmente compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/12/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1432/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ravenna in data 08/12/2007 tra AV (RA), Parte_1
18/02/1977) e (CASERTA (CE), 29/04/1971) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna al n.
232, Parte II, Serie A, Anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi