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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro Sezione Terza Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 355/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi (cui è riunita la n. 356/2017) vertente tra:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e ( Parte_2 [...]
), l'ultima in proprio e in qualità di erede C.F._2 di deceduto in data 22.09.2014, entrambi NA residenti in C.da Castagneto, n. 3, a San Nicola Arcella (CS), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Lagatta, con studio in Tortora al C.so Aldo Moro, 40
- appellanti e
Controparte_1
, P. IVA con sede in
[...] P.IVA_1 Verbicaro (CS) alla Via Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio in Paola (CS) al Corso Roma, 3.
- appellata
Conclusioni
Per gli appellanti
“ci si riporta agli scritti difensivi e ai verbali di causa, precisando e chiedendo l'accoglimento delle domande di riforma e modifica, per come formulate negli atti introduttivi d'appello, di entrambi le par processuali, e che si vanno a riassumere: a) statuire l'invalidità ed inefficacia dei contra di mutuo che si sono succeduti, per carenza del requisito della traditio rei;
ordinando alla convenuta appellata la cancellazione a sue spese dell'ipoteca sull'immobile identificato in atti;
b) accogliere, dichiarando la nullità del contrato di mutuo stipulato nel 1998, per violazione dell' art. 1418 c.c. comma 1 per violazione della norma imperativa penale (ex art 644 c.p.), e per l' effetto statuire che nulla più è dovuto dagli appellanti alla convenuta banca;
c) riconoscere la responsabilità extracontrattuale dell'appellata, per il provato reato di usura come accertato dal CTU (cfr. perizia Persona_2 allegata al fascicolo di parte del primo grado e del secondo grado), della convenuta e condannare la stessa ai sensi dell'art 185 cp e CP_1
2059 cc al pagamento della somme per come chiesto nei rispettivi atti di appello;
d) accogliere la domanda di invalidità ed inefficace, ed ordinare all'appellata la restituzione delle somme in conto capitale ed in conto interessi (usurai), in relazione al contrato di mutuo del 1994 estinto in data 30.01.1998, come attesta il Ctu Persona_2 alla pag. 6 della richiamata perizia, dove riferisce che sono stati pagati interessi per un ammontare pari 22.706.146 milioni di lire
pag. 2/12 l'equivalente in euro di 11.726,74 per un montante complessivo pari a 90.315.569 milioni di lire, l'equivalente di euro 46.644,09; oltre alle somme non portate ad imputazione come provato per mezzo della predetta CTU;
e) annullare la garanzia fideiussoria per maggior onerosità rispetto all'obbligazione principale;
f) con vittoria di spese di giustizia, in riforma del provvedimento impugnato, di entrambi i gradi”.
Per l'appellata L'avv. Nicola Gaetano, per la Controparte_3
, si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni
[...] chiedendone l'accoglimento e chiede che la causa vada in decisione.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente e regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio Controparte_1
di , al fine di ottenere la totale
[...] CP_1 riforma della sentenza n. 139/2016 emessa dal Tribunale di Paola, pubblicata in data 14.03.2016, con la quale venivano rigettate le domande in quella sede proposte. Si erano posti in discussione tutti i contratti di mutuo stipulati dal 1991 al 1998, per difetto della traditio rei, poiché le somme venivano utilizzate per estinguere pregresse posizioni debitori da mutuo. Gli appellanti impugnano la richiamata sentenza eccependo errore di giudizio, omessa considerazione di prova decisiva, violazione degli artt. 105 e 268 c.p.c.,
pag. 3/12 violazione del principio nomofilattico, violazione del principio della traditio rei e dell'art. 1418 c.c. Si costituiva in giudizio l'istituto di credito convenuto, al fine di resistere all'avversa domanda e chiederne il rigetto, in quanto infondata in fatto e diritto. Avverso la medesima pronuncia presentava appello anche , con i medesimi motivi, nella Parte_2 procedura riunita n. 356/2017.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio e rigettata la richiesta di rinnovo della CTU, la Corte adita:
- disponeva la riunione della causa n. 356/17 alla n. 355/2017;
- riservata al merito la questione istruttoria, essendo pregiudiziale la disamina delle questioni di merito,
“potendo esse costituire oggetto di sentenza parziale”, fissava la precisazione delle conclusioni al 24.9.2019;
- rinviava per p.c. al 26.5.2020;
- rimetteva la causa sul ruolo per acquisire la relazione di chiarimenti del CTU dr. . Per_3
- rimetteva la causa sul ruolo, per trasferimento di un componente del collegio che aveva assunto la causa in decisione. Da ultimo, la causa veniva rimessa sul ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul c.d. mutuo solutorio, che costituisce una delle principali doglianze formulate con l'atto di impugnazione. Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva assegnata in decisione con i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e perviene ora all'attenzione del collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE pag. 4/12 3. Con la sentenza appellata il Tribunale di Paola ha giudicato sulla domanda di , che Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_4
, in relazione ad un mutuo ipotecario risalente
[...] al 1987/1988, per un ammontare di 40 milioni di vecchie lire. Nel 1991 veniva contratto altro mutuo, per 60 milioni di lire, volto ad estinguere il precedente. Nel 1993 altro mutuo veniva stipulato dai genitori dell'attore, e e NA Parte_2
l'importo saliva a 80 milioni di lire. Per il medesimo importo il mutuo veniva rinnovato nel 1994 e ancora nel 1998 (questa volta per 70 milioni). Una ulteriore rinegoziazione interveniva nel 2001. I genitori dell'attore spiegavano intervento, chiedendo dichiarare nulli o inefficaci i contratti di mutuo, anche perché . La sentenza di primo grado oggi appellata ha ritenuto: a) inammissibili domande nuove da parte degli interventori, costituitisi tardivamente, quando la causa era stata già rinviata per p.c.; b) sufficiente il semplice accreditamento sul conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, data la natura reale del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa;
c) lecito stipulare un mutuo al fine di estinguere una posizione debitoria risultante da un precedente contratto di mutuo;
d) generica e non adeguatamente motivata la domanda volta ad annullare la fideiussione prestata pag. 5/12 da , in quanto “rilasciata per Parte_1 importi eccessivi”; e) generica e avanzata in via del tutto “ipotetica” la richiesta relativa all'applicazione di interessi usurari;
f) conseguentemente inaccoglibile la pretesa cancellazione dell'ipoteca posta a garanzia dei mutui. L'appello è presentato da , in Parte_2 proprio e in qualità di erede del coniuge e da NA
, con atti distinti, ma dall'assolutamente Parte_1 identico contenuto. Gli appellanti ritengono esperibile l'intervento in giudizio del terzo, poiché effettuato entro il termine ultimo, che coincide con l'udienza di precisazione delle conclusioni, e l'unica preclusione attiene ad eventuali richieste istruttorie. Quanto al merito, gli appelli – si ripete, identico l'uno all'altro – con un primo ordine di motivi sostengono l'invalidità dei contratti di mutuo, non essendo in realtà mai avvenuta la traditio rei, ovvero la consegna del denaro, che non sarebbe mai uscita dal patrimonio dell'istituto di credito per entrare nella disponibilità del mutuatario. Si richiama la produzione in giudizio della “CTU svolta dalla Procura della Repubblica nel Proc. penale 1727/2007”, che attesterebbe l'illiceità del mutuo stipulato nel 1998 con cui si determinava un tasso usuraio del 10% superiore di cinque punti base rispetto allo standard all'epoca consentito. Il mutuo stipulato nel 1998 sarebbe pertanto nullo ed inefficace e la convenuta tenuta a restituire le somme CP_1 accertate nella citata CTU a firma , Persona_2 estendendo la domanda alle somme pagate in conto capitale e in conto interessi in relazione al contratto del 1994, estinto in data 30.1.1998.
4.
pag. 6/12 La Banca convenuta contesta la domanda, ritenendo esaustiva la CTU svolta in primo grado (peraltro, non richiamata espressamente in sentenza, n.d.e.), inammissibili le domande svolte dagli interventori, perché tardive, pienamente realizzato l'accordo contrattuale con il mero accreditamento della somma sul conto corrente, estinto nel 1993 il mutuo contratto con , da rigettare Parte_1 nel merito le domande, per mancata prova o allegazione, eccependo la prescrizione relativa a tutti i rapporti contrattuali dedotti in giudizio, risultando estinti da oltre dieci anni.
5. Va anzitutto chiarito che i coniugi e Pt_1
(oggi appellante la sola ) hanno Parte_2 Parte_2 spiegato o adesivo autonomo nel giudizio n. 100299/2007 promosso con atto di citazione dal figlio ed iscritto a ruolo Parte_1
l'11.6.2007.
aveva citato in giudizio la propria Parte_1 banca per sentire dichiarare nulli e/o inefficaci tutti i contratti di mutuo “in quanto stipulati per estinguere preesistenti debiti di dubbia giustificazione nella determinazione dell'ammontare” e annullare la fideiussione, in quanto rilasciata per importi eccessivi, con condanna restitutoria e risarcimento del danno. Dopo un primo mutuo di 40 milioni di lire, contratto
“nel 1987/1988 circa”, ne veniva stipulato un altro nel 1991 per 60 milioni e poi un altro ancora nel 1993 per 80 milioni di lire, dove però contraenti diventavano i propri genitori e garante (denunciando il paradosso del Parte_1 debitore principale, insolvente, che viene “fatto diventare fideiussore”). Nel 1998, veniva stipulato un ulteriore mutuo, per 70 milioni di lire.
pag. 7/12 Secondo l'attore, nessuno di questi mutui è da considerare efficace, perché le somme di denaro non sarebbero mai passate sul conto del debitore, bensì semplicemente versate in cassa. In questo “coacervo contrattuale e confusione creata ai danni dell'attore” non sarebbero poi state contabilizzate le singole somme versate alla banca. L'atto di intervento dei genitori dell'attore originario non fa che riprendere il tema processuale, innestandosi su un processo ormai istruito, di cui vengono commentati gli esiti istruttori nelle more raggiunti (in pratica, la CTU del dr. ) aggiungendo quello della usurarietà dei tassi Per_3 di interesse del mutuo stipulato nel 1998. La sentenza non considera l'intervento , ma ritiene non proponibili domande nuove, con questo sembrando identificare come tale quella sul tasso usurario, tema che peraltro tratta specificamente a pagina 4, seppure attribuendolo genericamente all'attore. Dunque, non pare riconoscersi alcuna anomalia procedurale con il dispiego dell'intervento adesivo da parte dei coniugi e Pt_1
, la cui posizione viene ripresa in appello dalla Parte_2 sola , per fare valere le medesime domande Parte_2 avanzate in primo grado dall'attore principale, o allo stesso comunque attribuite, con l'aggiunta tuttavia dell'usurarietà del mutuo, tema successivamente coltivato anche da
, essendo identici – come si è detto – il Parte_1 contenuto dei due appelli.
6. Nel merito, la causa deve fare perno sugli esiti della consulenza tecnica già acquisita in primo grado di giudizio (consulenza Pranno), mentre minor valore può attribuirsi a quella ricavata dal parallelo processo penale (consulenza ragioniere , di cui non è noto Persona_4
l'esito.
pag. 8/12 , dottore commercialista iscritto Testimone_1 all'Ordine, ricevuto l'incarico di verificare i rapporti intercorsi nel tempo tra e la Banca Parte_1 mutuante, ha riscontrato il primo negozio di mutuo, ipotecario, risalente al 17.5.1988, dell'importo di 40 milioni di lire. Successivamente, il 3.12.1991, veniva stipulato un mutuo chirografario, per 60 milioni di lire. Nel 1993 veniva stipulato un mutuo bancario, questa volta però con i genitori di , operazione Parte_1 trasferita dal Commissario Straordinario nominato dalla BdI
il 7.10.1994. Con la stessa figura commissariale, a specifica richiesta dei creditori, veniva quindi stipulato altro mutuo, nel 1994. Nel 1998, il mutuo veniva con scrittura privata, per un importo di 70 milioni di lire. Nel 2001 e NA Parte_2 trasmettevano alla una proposta transattiva relativa CP_1 ad un debito di quali 60 milioni di lire, passato a sofferenza. Il CTU ricostruisce quindi il rapporto bancario, come segue. Il mutuo chirografario stipulato nel 1991 assorbiva l'esposizione in conto corrente di . Parte_1
Il mutuo contratto nel 1993 ha certamente estinto i debiti precedenti. Fino al 1996 non è dato ricavare tassi usurari, non essendo ancora intervenuto in materia il legislatore. Il mutuo del 1998 è stato stipulato per appianare il debito maturato, che presentava da tempo rate scadute e in mora e secondo il consulente “non presenta criticità circa la messa a disposizione delle somme erogate”. Quanto alle somme versate dall'attore e da scomputare, il consulente d'ufficio annota l'incompleta documentazione fornita dal cliente, il consulente rimanda pag. 9/12 alle ricevute regolarmente rilasciate dalla Banca, che da parte sua ha offerto la propria disponibilità a produrre la documentazione relativa ai rapporti con degli Pt_1 ultimi dieci anni (verbale 26.1.2010), dalle quali “non può far nascere alcun dubbio circa l'andamento del rapporto”, ovvero che dei versamenti effettuati si è tenuto conto al momento del rinnovo del mutuo.
7. La sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito i principi applicabili al mutuo solutorio, stabilendo che il contratto di mutuo solutorio si perfeziona nel momento in cui le somme sono messe a disposizione del mutuatario, anche senza una consegna materiale. È stato quindi confermato che il mutuo in questo caso è valido e può essere considerato un titolo esecutivo. La sentenza ha risolto le incertezze riguardanti la qualificazione del mutuo solutorio, stabilendo la sua efficacia per il ripianamento di debiti pregressi. Nel momento in cui la banca si riappropria delle somme mutuate, si presuppore necessariamente che le somme siano prima transitate sul conto del mutuatario, o in ogni caso pervenute nella sua disponibilità giuridica al momento stesso dell'accredito sul conto. Non è dunque necessaria la consegna materiale ma è sufficiente che la res sia stata messa nella disponibilità giuridica che si realizza con il transito delle somme sul conto del mutuatario, alla stregua di una normale movimentazione sul conto, che non può essere svilita a mera operazione contabile, ovvero fittizia o apparente. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è pertanto da intendere perfettamente concluso.
8.
pag. 10/12 La pretesa usurarietà del mutuo è domanda nuova, come tale inammissibile, perché introdotta soltanto con l'atto di intervento adesivo dei coniugi e Pt_1
. Parte_2
In ogni caso, non è stata provata. Gli appellanti si sono limitati a richiamare genericamente una consulenza disposta in un giudizio penale di cui non è noto l'esito, e a riproporre un tema di indagine, rimasto sostanzialmente indeterminato e incompiuto, con una immotivata richiesta risarcitoria di 30mila euro, , non ancorata a precise circostanze, di diritto e di fatto. In relazione al rinnovo del mutuo nel 1998 si produce una tabella dei tassi legali di interesse, affermando che la banca avrebbe applicato il tasso convenzionale del 10%, con ciò violando i decreti ministeriali in materia, senza indicare in alcun modo la formula e il procedimento metodologico con la quale si arriverebbe a considerare tale saggio convenzionale illegale. La consulenza depositata nel processo penale – di cui, si ripete, sarebbe stato necessario conoscere l'esito – in realtà si sofferma sulla tematica della c.d. usurarietà sopravvenuta in relazione al tasso di mora applicato dalla banca per alcune limitate rate nel 1999, 2000 e 2001. In tali casi, il contratto non è nullo, ma i tassi andrebbero ricondotti a quelli convenzionalmente stabiliti, verificando i calcoli ed eliminando il surplus: tuttavia, il difetto originario della domanda, in quanto nuova, e l'assoluta indeterminatezza e aspecificità della stessa, avanzata in forma del tutto generica, non consente ulteriori approfondimenti sul punto.
Tardiva appare l'indicazione di somme – di minore importo – che si assumono pagate e non riscontrate da poste sull'estratto conto, di cui non vi è menzione della pag. 11/12 consulenza , contestate solo ora e indicate da parte Per_3 appellante in comparsa conclusionale, in violazione del contraddittorio.
9. In relazione al risolto contrasto giurisprudenziale, non si provvede all'ordinaria suddivisione delle spese secondo soccombenza, ritenendo doversi procedere – analogamente alla sentenza – all'integrale loro compensazione, anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti nei riuniti giudizi da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Paola n. 139/2016 pubblicata il 14.3.2016, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta gli appelli, conferma la sentenza impugnata, compensando tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione. Così deciso in Catanzaro, 10.6.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 12/12
Corte di Appello di Catanzaro Sezione Terza Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 355/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi (cui è riunita la n. 356/2017) vertente tra:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e ( Parte_2 [...]
), l'ultima in proprio e in qualità di erede C.F._2 di deceduto in data 22.09.2014, entrambi NA residenti in C.da Castagneto, n. 3, a San Nicola Arcella (CS), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Lagatta, con studio in Tortora al C.so Aldo Moro, 40
- appellanti e
Controparte_1
, P. IVA con sede in
[...] P.IVA_1 Verbicaro (CS) alla Via Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio in Paola (CS) al Corso Roma, 3.
- appellata
Conclusioni
Per gli appellanti
“ci si riporta agli scritti difensivi e ai verbali di causa, precisando e chiedendo l'accoglimento delle domande di riforma e modifica, per come formulate negli atti introduttivi d'appello, di entrambi le par processuali, e che si vanno a riassumere: a) statuire l'invalidità ed inefficacia dei contra di mutuo che si sono succeduti, per carenza del requisito della traditio rei;
ordinando alla convenuta appellata la cancellazione a sue spese dell'ipoteca sull'immobile identificato in atti;
b) accogliere, dichiarando la nullità del contrato di mutuo stipulato nel 1998, per violazione dell' art. 1418 c.c. comma 1 per violazione della norma imperativa penale (ex art 644 c.p.), e per l' effetto statuire che nulla più è dovuto dagli appellanti alla convenuta banca;
c) riconoscere la responsabilità extracontrattuale dell'appellata, per il provato reato di usura come accertato dal CTU (cfr. perizia Persona_2 allegata al fascicolo di parte del primo grado e del secondo grado), della convenuta e condannare la stessa ai sensi dell'art 185 cp e CP_1
2059 cc al pagamento della somme per come chiesto nei rispettivi atti di appello;
d) accogliere la domanda di invalidità ed inefficace, ed ordinare all'appellata la restituzione delle somme in conto capitale ed in conto interessi (usurai), in relazione al contrato di mutuo del 1994 estinto in data 30.01.1998, come attesta il Ctu Persona_2 alla pag. 6 della richiamata perizia, dove riferisce che sono stati pagati interessi per un ammontare pari 22.706.146 milioni di lire
pag. 2/12 l'equivalente in euro di 11.726,74 per un montante complessivo pari a 90.315.569 milioni di lire, l'equivalente di euro 46.644,09; oltre alle somme non portate ad imputazione come provato per mezzo della predetta CTU;
e) annullare la garanzia fideiussoria per maggior onerosità rispetto all'obbligazione principale;
f) con vittoria di spese di giustizia, in riforma del provvedimento impugnato, di entrambi i gradi”.
Per l'appellata L'avv. Nicola Gaetano, per la Controparte_3
, si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni
[...] chiedendone l'accoglimento e chiede che la causa vada in decisione.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente e regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio Controparte_1
di , al fine di ottenere la totale
[...] CP_1 riforma della sentenza n. 139/2016 emessa dal Tribunale di Paola, pubblicata in data 14.03.2016, con la quale venivano rigettate le domande in quella sede proposte. Si erano posti in discussione tutti i contratti di mutuo stipulati dal 1991 al 1998, per difetto della traditio rei, poiché le somme venivano utilizzate per estinguere pregresse posizioni debitori da mutuo. Gli appellanti impugnano la richiamata sentenza eccependo errore di giudizio, omessa considerazione di prova decisiva, violazione degli artt. 105 e 268 c.p.c.,
pag. 3/12 violazione del principio nomofilattico, violazione del principio della traditio rei e dell'art. 1418 c.c. Si costituiva in giudizio l'istituto di credito convenuto, al fine di resistere all'avversa domanda e chiederne il rigetto, in quanto infondata in fatto e diritto. Avverso la medesima pronuncia presentava appello anche , con i medesimi motivi, nella Parte_2 procedura riunita n. 356/2017.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio e rigettata la richiesta di rinnovo della CTU, la Corte adita:
- disponeva la riunione della causa n. 356/17 alla n. 355/2017;
- riservata al merito la questione istruttoria, essendo pregiudiziale la disamina delle questioni di merito,
“potendo esse costituire oggetto di sentenza parziale”, fissava la precisazione delle conclusioni al 24.9.2019;
- rinviava per p.c. al 26.5.2020;
- rimetteva la causa sul ruolo per acquisire la relazione di chiarimenti del CTU dr. . Per_3
- rimetteva la causa sul ruolo, per trasferimento di un componente del collegio che aveva assunto la causa in decisione. Da ultimo, la causa veniva rimessa sul ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul c.d. mutuo solutorio, che costituisce una delle principali doglianze formulate con l'atto di impugnazione. Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva assegnata in decisione con i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e perviene ora all'attenzione del collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE pag. 4/12 3. Con la sentenza appellata il Tribunale di Paola ha giudicato sulla domanda di , che Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_4
, in relazione ad un mutuo ipotecario risalente
[...] al 1987/1988, per un ammontare di 40 milioni di vecchie lire. Nel 1991 veniva contratto altro mutuo, per 60 milioni di lire, volto ad estinguere il precedente. Nel 1993 altro mutuo veniva stipulato dai genitori dell'attore, e e NA Parte_2
l'importo saliva a 80 milioni di lire. Per il medesimo importo il mutuo veniva rinnovato nel 1994 e ancora nel 1998 (questa volta per 70 milioni). Una ulteriore rinegoziazione interveniva nel 2001. I genitori dell'attore spiegavano intervento, chiedendo dichiarare nulli o inefficaci i contratti di mutuo, anche perché . La sentenza di primo grado oggi appellata ha ritenuto: a) inammissibili domande nuove da parte degli interventori, costituitisi tardivamente, quando la causa era stata già rinviata per p.c.; b) sufficiente il semplice accreditamento sul conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, data la natura reale del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa;
c) lecito stipulare un mutuo al fine di estinguere una posizione debitoria risultante da un precedente contratto di mutuo;
d) generica e non adeguatamente motivata la domanda volta ad annullare la fideiussione prestata pag. 5/12 da , in quanto “rilasciata per Parte_1 importi eccessivi”; e) generica e avanzata in via del tutto “ipotetica” la richiesta relativa all'applicazione di interessi usurari;
f) conseguentemente inaccoglibile la pretesa cancellazione dell'ipoteca posta a garanzia dei mutui. L'appello è presentato da , in Parte_2 proprio e in qualità di erede del coniuge e da NA
, con atti distinti, ma dall'assolutamente Parte_1 identico contenuto. Gli appellanti ritengono esperibile l'intervento in giudizio del terzo, poiché effettuato entro il termine ultimo, che coincide con l'udienza di precisazione delle conclusioni, e l'unica preclusione attiene ad eventuali richieste istruttorie. Quanto al merito, gli appelli – si ripete, identico l'uno all'altro – con un primo ordine di motivi sostengono l'invalidità dei contratti di mutuo, non essendo in realtà mai avvenuta la traditio rei, ovvero la consegna del denaro, che non sarebbe mai uscita dal patrimonio dell'istituto di credito per entrare nella disponibilità del mutuatario. Si richiama la produzione in giudizio della “CTU svolta dalla Procura della Repubblica nel Proc. penale 1727/2007”, che attesterebbe l'illiceità del mutuo stipulato nel 1998 con cui si determinava un tasso usuraio del 10% superiore di cinque punti base rispetto allo standard all'epoca consentito. Il mutuo stipulato nel 1998 sarebbe pertanto nullo ed inefficace e la convenuta tenuta a restituire le somme CP_1 accertate nella citata CTU a firma , Persona_2 estendendo la domanda alle somme pagate in conto capitale e in conto interessi in relazione al contratto del 1994, estinto in data 30.1.1998.
4.
pag. 6/12 La Banca convenuta contesta la domanda, ritenendo esaustiva la CTU svolta in primo grado (peraltro, non richiamata espressamente in sentenza, n.d.e.), inammissibili le domande svolte dagli interventori, perché tardive, pienamente realizzato l'accordo contrattuale con il mero accreditamento della somma sul conto corrente, estinto nel 1993 il mutuo contratto con , da rigettare Parte_1 nel merito le domande, per mancata prova o allegazione, eccependo la prescrizione relativa a tutti i rapporti contrattuali dedotti in giudizio, risultando estinti da oltre dieci anni.
5. Va anzitutto chiarito che i coniugi e Pt_1
(oggi appellante la sola ) hanno Parte_2 Parte_2 spiegato o adesivo autonomo nel giudizio n. 100299/2007 promosso con atto di citazione dal figlio ed iscritto a ruolo Parte_1
l'11.6.2007.
aveva citato in giudizio la propria Parte_1 banca per sentire dichiarare nulli e/o inefficaci tutti i contratti di mutuo “in quanto stipulati per estinguere preesistenti debiti di dubbia giustificazione nella determinazione dell'ammontare” e annullare la fideiussione, in quanto rilasciata per importi eccessivi, con condanna restitutoria e risarcimento del danno. Dopo un primo mutuo di 40 milioni di lire, contratto
“nel 1987/1988 circa”, ne veniva stipulato un altro nel 1991 per 60 milioni e poi un altro ancora nel 1993 per 80 milioni di lire, dove però contraenti diventavano i propri genitori e garante (denunciando il paradosso del Parte_1 debitore principale, insolvente, che viene “fatto diventare fideiussore”). Nel 1998, veniva stipulato un ulteriore mutuo, per 70 milioni di lire.
pag. 7/12 Secondo l'attore, nessuno di questi mutui è da considerare efficace, perché le somme di denaro non sarebbero mai passate sul conto del debitore, bensì semplicemente versate in cassa. In questo “coacervo contrattuale e confusione creata ai danni dell'attore” non sarebbero poi state contabilizzate le singole somme versate alla banca. L'atto di intervento dei genitori dell'attore originario non fa che riprendere il tema processuale, innestandosi su un processo ormai istruito, di cui vengono commentati gli esiti istruttori nelle more raggiunti (in pratica, la CTU del dr. ) aggiungendo quello della usurarietà dei tassi Per_3 di interesse del mutuo stipulato nel 1998. La sentenza non considera l'intervento , ma ritiene non proponibili domande nuove, con questo sembrando identificare come tale quella sul tasso usurario, tema che peraltro tratta specificamente a pagina 4, seppure attribuendolo genericamente all'attore. Dunque, non pare riconoscersi alcuna anomalia procedurale con il dispiego dell'intervento adesivo da parte dei coniugi e Pt_1
, la cui posizione viene ripresa in appello dalla Parte_2 sola , per fare valere le medesime domande Parte_2 avanzate in primo grado dall'attore principale, o allo stesso comunque attribuite, con l'aggiunta tuttavia dell'usurarietà del mutuo, tema successivamente coltivato anche da
, essendo identici – come si è detto – il Parte_1 contenuto dei due appelli.
6. Nel merito, la causa deve fare perno sugli esiti della consulenza tecnica già acquisita in primo grado di giudizio (consulenza Pranno), mentre minor valore può attribuirsi a quella ricavata dal parallelo processo penale (consulenza ragioniere , di cui non è noto Persona_4
l'esito.
pag. 8/12 , dottore commercialista iscritto Testimone_1 all'Ordine, ricevuto l'incarico di verificare i rapporti intercorsi nel tempo tra e la Banca Parte_1 mutuante, ha riscontrato il primo negozio di mutuo, ipotecario, risalente al 17.5.1988, dell'importo di 40 milioni di lire. Successivamente, il 3.12.1991, veniva stipulato un mutuo chirografario, per 60 milioni di lire. Nel 1993 veniva stipulato un mutuo bancario, questa volta però con i genitori di , operazione Parte_1 trasferita dal Commissario Straordinario nominato dalla BdI
il 7.10.1994. Con la stessa figura commissariale, a specifica richiesta dei creditori, veniva quindi stipulato altro mutuo, nel 1994. Nel 1998, il mutuo veniva con scrittura privata, per un importo di 70 milioni di lire. Nel 2001 e NA Parte_2 trasmettevano alla una proposta transattiva relativa CP_1 ad un debito di quali 60 milioni di lire, passato a sofferenza. Il CTU ricostruisce quindi il rapporto bancario, come segue. Il mutuo chirografario stipulato nel 1991 assorbiva l'esposizione in conto corrente di . Parte_1
Il mutuo contratto nel 1993 ha certamente estinto i debiti precedenti. Fino al 1996 non è dato ricavare tassi usurari, non essendo ancora intervenuto in materia il legislatore. Il mutuo del 1998 è stato stipulato per appianare il debito maturato, che presentava da tempo rate scadute e in mora e secondo il consulente “non presenta criticità circa la messa a disposizione delle somme erogate”. Quanto alle somme versate dall'attore e da scomputare, il consulente d'ufficio annota l'incompleta documentazione fornita dal cliente, il consulente rimanda pag. 9/12 alle ricevute regolarmente rilasciate dalla Banca, che da parte sua ha offerto la propria disponibilità a produrre la documentazione relativa ai rapporti con degli Pt_1 ultimi dieci anni (verbale 26.1.2010), dalle quali “non può far nascere alcun dubbio circa l'andamento del rapporto”, ovvero che dei versamenti effettuati si è tenuto conto al momento del rinnovo del mutuo.
7. La sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito i principi applicabili al mutuo solutorio, stabilendo che il contratto di mutuo solutorio si perfeziona nel momento in cui le somme sono messe a disposizione del mutuatario, anche senza una consegna materiale. È stato quindi confermato che il mutuo in questo caso è valido e può essere considerato un titolo esecutivo. La sentenza ha risolto le incertezze riguardanti la qualificazione del mutuo solutorio, stabilendo la sua efficacia per il ripianamento di debiti pregressi. Nel momento in cui la banca si riappropria delle somme mutuate, si presuppore necessariamente che le somme siano prima transitate sul conto del mutuatario, o in ogni caso pervenute nella sua disponibilità giuridica al momento stesso dell'accredito sul conto. Non è dunque necessaria la consegna materiale ma è sufficiente che la res sia stata messa nella disponibilità giuridica che si realizza con il transito delle somme sul conto del mutuatario, alla stregua di una normale movimentazione sul conto, che non può essere svilita a mera operazione contabile, ovvero fittizia o apparente. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è pertanto da intendere perfettamente concluso.
8.
pag. 10/12 La pretesa usurarietà del mutuo è domanda nuova, come tale inammissibile, perché introdotta soltanto con l'atto di intervento adesivo dei coniugi e Pt_1
. Parte_2
In ogni caso, non è stata provata. Gli appellanti si sono limitati a richiamare genericamente una consulenza disposta in un giudizio penale di cui non è noto l'esito, e a riproporre un tema di indagine, rimasto sostanzialmente indeterminato e incompiuto, con una immotivata richiesta risarcitoria di 30mila euro, , non ancorata a precise circostanze, di diritto e di fatto. In relazione al rinnovo del mutuo nel 1998 si produce una tabella dei tassi legali di interesse, affermando che la banca avrebbe applicato il tasso convenzionale del 10%, con ciò violando i decreti ministeriali in materia, senza indicare in alcun modo la formula e il procedimento metodologico con la quale si arriverebbe a considerare tale saggio convenzionale illegale. La consulenza depositata nel processo penale – di cui, si ripete, sarebbe stato necessario conoscere l'esito – in realtà si sofferma sulla tematica della c.d. usurarietà sopravvenuta in relazione al tasso di mora applicato dalla banca per alcune limitate rate nel 1999, 2000 e 2001. In tali casi, il contratto non è nullo, ma i tassi andrebbero ricondotti a quelli convenzionalmente stabiliti, verificando i calcoli ed eliminando il surplus: tuttavia, il difetto originario della domanda, in quanto nuova, e l'assoluta indeterminatezza e aspecificità della stessa, avanzata in forma del tutto generica, non consente ulteriori approfondimenti sul punto.
Tardiva appare l'indicazione di somme – di minore importo – che si assumono pagate e non riscontrate da poste sull'estratto conto, di cui non vi è menzione della pag. 11/12 consulenza , contestate solo ora e indicate da parte Per_3 appellante in comparsa conclusionale, in violazione del contraddittorio.
9. In relazione al risolto contrasto giurisprudenziale, non si provvede all'ordinaria suddivisione delle spese secondo soccombenza, ritenendo doversi procedere – analogamente alla sentenza – all'integrale loro compensazione, anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti nei riuniti giudizi da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Paola n. 139/2016 pubblicata il 14.3.2016, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta gli appelli, conferma la sentenza impugnata, compensando tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione. Così deciso in Catanzaro, 10.6.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
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