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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 745/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Magrofuoco che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Antonio Saitta che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: retribuzione segretari comunali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 febbraio 2018 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di essere segretaria comunale, fascia professionale B, classe II, dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, con idoneità a ricoprire sedi di Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000 abitanti, nonché di aver ricoperto, sino al 1 novembre 2013, l'incarico di segretaria comunale dei comuni di e Roccalumera in CP_1
convenzione (sede di classe II), deduceva che a seguito dello scioglimento della convenzione - con conseguente mantenimento della titolarità della sede di segreteria comunale presso il comune di , quale comune capofila, di classe III (popolazione complessiva di circa CP_1
7.500 abitanti) – il Prefetto della Provincia di Palermo, con provvedimento n. 1082/2013 del 30 dicembre 2013, l'aveva assegnata alla segreteria convenzionata – sempre CP_1 Per_1
di classe III, cui aveva fatto seguito, in data 31 dicembre 2013, l'atto di nomina del Sindaco e la sua contestuale accettazione;
precisava che al momento del perfezionamento dell'incarico la sua retribuzione era stata determinata in conformità alla deliberazione n. 275 del 6 settembre
2001 dell' dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con Controparte_2
conseguente riconoscimento del diritto al mantenimento del miglior trattamento economico correlato alla fascia professionale di appartenenza e provenienza (fascia B, classe II), sebbene assegnata a una sede di classe III, con popolazione tra i 3.001 e i 10.000 abitanti.
Lamentava, però, che con nota del responsabile area finanziaria del 20 giugno 2014 il in assenza del relativo atto determinativo e in conseguenza Controparte_1 dell'avvenuta abrogazione a far data dal 1 gennaio 2014 (art. 1, comma 448, l. n. 147/2013) del cd. divieto di reformatio in peius di cui agli artt. 202 d.P.R. n. 3/1957 e 3. commi 57 e 58, l. n.
537/1993, aveva provveduto a rimodularne la retribuzione a decorrere dal 1 giugno 2014, con una riduzione mensile di 968,30 euro e decurtazione della tredicesima mensilità nella misura di
595,94 euro, comunicandole contestualmente l'intenzione di procedere al recupero delle maggiori somme corrispostele nel periodo 1 gennaio – 31 maggio 2014, poi effettivamente trattenute con successiva determina n. 649 del 2 dicembre 2016, per l'importo complessivo lordo di 4.305,50 euro. Rilevava l'illegittimità di tali provvedimenti e chiedeva, previa eventuale disapplicazione degli stessi, il riconoscimento del proprio diritto al mantenimento della posizione economica corrispondente alla qualifica di segretario comunale di fascia B, classe II, con le relative indennità e la corrispondente retribuzione di risultato e, per l'effetto, la condanna dell'ente al pagamento in proprio favore della somma complessiva di 32.306,20 euro, di cui 28.080,70 quali somme indebitamente trattenute dal giugno 2014 al settembre 2016 e
4.305,50 a titolo di importi recuperati per il periodo 1 gennaio – 31 maggio 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nella resistenza del convenuto, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e sostituita l'udienza del 1 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei provvedimenti di rimodulazione della retribuzione e di recupero di quanto corrispostole in precedenza, in ragione, anzitutto, dell'inapplicabilità, in favore dei segretari comunali, del divieto di reformatio in peius del trattamento economico, previsto dagli artt. 202 del d.P.R. n. 3/1957 e 3, commi 57 e 58, l. n.
537/1993 e, per l'effetto, della sua abrogazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 448, l. n. 147/2013. Ha dedotto, infatti, che in ragione della specialità della categoria dei segretari comunali, quale species del più ampio genus dell'impiego statale, dovuta alla diversità tra l'amministrazione che fruisce della prestazione (ente locale) e quella datrice di lavoro (Ministero dell'Interno), la relativa disciplina è data dal d.P.R. n. 465/1997, tutt'ora
2 vigente e non intaccato dalla riforma, ai cui principi rimanda espressamente la deliberazione n.
275/2001.
Ai fini della decisione della controversia occorre, dunque, preliminarmente ricostruire il complesso quadro giuridico di riferimento.
Va anzitutto precisato che a seguito della soppressione, ad opera dell'art. 7, comma 31 ter, l. n. 122/2010, di conversione del d.l. n. 78/2010, dell' per la gestione Controparte_2 dell'albo dei segretari comunali e provinciali, quale ente pubblico, dotato di personalità giuridica e titolare del rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali, ex art. 17, comma 67, l. n. 127/1997, la gestione del menzionato albo è stata trasferita al Ministero dell'Interno; ne consegue che a decorrere dal 2010 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei segretari si instaura alle dipendenze di quest'utlimo e su tale rapporto (di impiego) si innestano quelli, di servizio e a tempo determinato, con gli enti locali.
In ragione di tale peculiarità, il rapporto dei segretari comunali è stato nel tempo disciplinato da specifiche normative di settore (d.lgs. n. 267/2000, d.P.R. n. 465/1997 e i vari c.c.n.l. di categoria), che ne hanno sancito, seppur in relazione a tematiche specifiche, la diversità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici.
Con specifico riferimento al profilo giuridico ed economico, l'art. 9 del d.P.R. n.
465/1997 dispone che l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è articolato in sezioni regionali, nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, “i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del
Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell'articolo 17, comma
77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali”. Il numero di tali fasce professionali e la loro articolazione interna, nonché i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia e il relativo trattamento giuridico ed economico sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di categoria (art. 11).
In particolare, l'art. 31 del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali 1998-2001 classifica i segretari in tre fasce professionali, denominate A, B e C, corrispondenti alla popolazione degli enti sede di incarico (classi demografiche I, II e III): “a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'art.98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000; b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola
Superiore di cui all'art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino
a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia (…); c) nella fascia professionale A, sono inseriti
3 i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della
Scuola Superiore, di cui all'art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province”.
Il successivo art. 41 parametra la retribuzione di posizione dei segretari proprio “alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare”, distinguendo tra incarichi di livello A in enti metropolitani, enti oltre 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali, incarichi di livello B in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti e tra 10.000 e 65.000 e incarichi di livello C, per enti fino a 3.000 abitanti.
Ciò posto, la possibilità, per un segretario iscritto in una determinata fascia, di essere nominato per lo svolgimento di incarichi anche di fascia inferiore è espressamente prevista dal menzionato art. 11 d.P.R. n. 465/1997, a norma del quale “
6. Il segretario che ha conseguito
l'idoneità alla fascia professionale superiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.
7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando
l'iscrizione alla fascia superiore (…) 9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge”.
In tali casi il legislatore ha previsto, seppur con specifico riferimento alle ipotesi di nomina del segretario di fascia superiore in un ente locale (di livello inferiore) in dissesto, nonché in caso di segretari collocati in disponibilità e nominati presso enti di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione o incaricati di reggenza o supplenza, il diritto degli stessi al mantenimento del trattamento economico proprio della fascia di appartenenza.
Tale previsione è poi stata estesa dall' per la gestione dell'albo dei Controparte_2
segretari comunali e provinciali anche ai casi di nomina del segretario, già titolare di sede di segreteria, presso enti appartenenti a fasce inferiori rispetto a quella di iscrizione, sui quali gravano per intero “gli oneri relativi alle differenze retributive tra quelle in godimento e quelle previste per la fascia professionale di appartenenza dell'ente inferiore (…) secondo le modalità da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale ai
4 sensi degli artt. 4 ss. del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001”
(deliberazione n. 275 del 6 settembre 2001).
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 147/2013 e, per l'effetto, dell'abrogazione, a far data dal 1 gennaio 2014, degli artt. 202 d.P.R. n. 3/1957 e 3, commi 57 e 58, l. n. 537/1993
– disciplinanti il divieto di reformatio in peius della retribuzione per i dipendenti pubblici, in caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione statale – il Ministero dell'Interno, al quale, come sopra precisato, era stata nelle more trasferita la gestione dell'albo nazionale, ha dato atto dell'avvenuta caducazione ex lege della richiamata deliberazione n.
275/2001, giusta circolare n. 3636 del 9 giugno 2014, in atti.
Si legge, in particolare, nella predetta circolare che la nuova disciplina, “nel disporre
l'abrogazione degli articoli 202 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 e 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, ha determinato, con tutta evidenza, il superamento del presupposto normativo sulla scorta del quale è stato ritenuto applicabile, all'interno del particolare ordinamento dei segretari comunali e provinciali, il principio del divieto della cd. reformatio in peius”. Secondo il Ministero, tali disposizioni “di carattere generale (…) - anche alla luce di consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza Adunz. Plen. n. 14 del 11 novembre 2006; sentenza IV sez. n. 1438 del 31.03.2005; sentenza V sez. n. 112 del
11.12.2013)” sancivano, infatti, per la generalità dei dipendenti pubblici, “il principio del cd. divieto di reformatio in peius del trattamento economico”, come tale applicabile “anche al peculiare ordinamento dei segretari comunali e provinciali per effetto di quanto disposto con deliberazione n. 275/2001”, la quale, del resto, nell'estendere ai segretari comunali e provinciali nominati in enti di classe inferiore rispetto a quella di appartenenza, il diritto al mantenimento del superiore trattamento economico goduto, faceva riferimento, tra gli altri, “ai principi generali dell'ordinamento giuridico”.
Tale interpretazione è poi stata confermata dalla successiva giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. fra tutte deliberazione n. 52/2014 della sez. reg. di controllo per la Liguria, in atti, e n. 56/2015 della sez. reg. di controllo per la Lombardia) e da quella di merito (v. ex multis
Trib. Patti n. 2085/2016, anch'essa allegata al ricorso e, più di recente, App. Palermo n.
851/2023 e n. 92/2023 e i precedenti in esse richiamati) secondo cui le disposizioni di cui al d.P.R. n. 465/1997 e al c.c.n.l. di categoria, espressamente richiamate nelle premesse della delibera n. 275/2001, “non disegnano un regime giuridico speciale del rapporto di lavoro dei segretari comunali” rispetto a quello applicabile, in generale, ai dipendenti pubblici, ma si limitano a “disciplinare espressamente il mantenimento del trattamento economico di favore nei casi peculiari delle nomine fatte per gli enti locali in stato di dissesto e per quelle che riguardano i segretari collocati in disponibilità”; ne consegue che “rispetto a tale quadro è
5 condivisibile la tesi secondo cui l'effetto dell'abrogazione dell'art. 202 del testo unico di cui al
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n.537, essendo norma di carattere generale, incida anche sulla ricostruzione del regime giuridico del rapporto di lavoro dei segretari comunali, ferme restando le previsioni delle disposizioni speciali, non espressamente abrogate” (così in termini Trib. Patti n. 2085/2016 cit.).
Va però rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “L'art. 202, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, disciplinante l'assegno personale, non costituisce espressione di un principio generale, applicabile a tutti i dipendenti pubblici e ad ogni caso di trasferimento, dovendo piuttosto essere interpretata nel senso che la disciplina relativa all'assegno personale, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purché statale, e non anche i passaggi nell'ambito di un'amministrazione non statale, ovvero tra diverse amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa;
la finalità della suddetta norma è infatti evitare che il mutamento di carriera nell'ambito dell'organizzazione burocratica dello Stato - inteso come Stato-apparato o Stato- amministrazione - comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, potendo del resto parlarsi di trattamento "in peius" soltanto confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il quale il dipendente statale si sposti con le modalità previste per il passaggio ad altra amministrazione statale o ad altra carriera;
in virtù di tali limiti soggettivi e oggettivi all'applicabilità della predetta norma deve escludersi che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con essa, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno delle organizzazioni nel cui ambito si verifica la mobilità” (cfr. ex multis proprio Cons. Stato n. 112/2013, citata dal Ministero nella richiamata circolare del 2014 a sostegno, invece, della portata generale del principio).
Tale norma, dunque, al pari del successivo art. 3, comma 57, l. n. 537/1993, è stata per lungo tempo ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità non applicabile al personale con qualifica di segretario comunale o provinciale “il quale, pur appartenendo al genus dell'impiego statale, ne costituisce una species, regolamentata da un ordinamento particolare
e non dal D.P.R. n. 3 del 1957, in correlazione con la peculiare caratteristica della non coincidenza dell'amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizza le prestazioni instaurando il relativo rapporto organico” (v. così Cass. n. 10449/2006, la quale ha precisato che “Esplicitamente, del resto, la L. n. 604 del 1962, sanciva all'art. 33, l'estensione ai segretari comunali e provinciali di alcune norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato,
6 specificamente richiamate e tra le quali non era compreso l'art. 202. Sostituito l'ordinamento della L. n. 604 del 1962 con quello recato dalla L. n. 127 del 1997 e dal D.P.R. n. 465 del 1997, amministrazione datrice di lavoro dei segretari è diventata l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico
(L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 67, e D.P.R. n. 465 del 1997, art. 1, comma 1,), cosicchè, esulandosi dall'ipotesi dei cd. "enti-organi" (amministrazioni e aziende autonome statali) e considerata la normale accezione del termine "amministrazione statale", l' non può CP_2
qualificarsi come appartenente ad essa, stante la personalità giuridica del tutto distinta da quella dello Stato.
4.5. Discende con evidenza dal complesso delle considerazioni svolte che
l'art. 3, comma 57, siccome dichiaratamente inteso ad innovare la disciplina dell'assegno ad personam di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, e altre analoghe disposizioni, resta estraneo alla regolamentazione di analoghi assegni contemplati da altre fonti normative”).
Né può validamente ritenersi che a seguito della soppressione dell' Controparte_2
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e del conseguente trasferimento al
Ministero dell'Interno della titolarità passiva del rapporto di lavoro con i segretari comunali e provinciali, i passaggi di questi ultimi da un ente locale ad un altro (quali soggetti utilizzatori della relativa prestazione) siano pienamente assimilabili ai cd. passaggi di carriera disciplinati originariamente dal d.P.R. n. 3/1957, il quale all'art. 1 distingue le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici in carriera direttiva, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, prevedendo la possibilità per ciascuno di “partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato”, secondo le modalità di cui all'art. 200.
Del resto, la peculiarità della disciplina propria dei segretari comunali e provinciali rispetto a quella valida, in generale, per i dipendenti statali è stata di recente ribadita dalla S.C. con la sentenza n. 36639/2022 - resa in fattispecie relativa al diritto di un segretario comunale, transitato per mobilità volontaria alle dipendenze del Ministero del Lavoro, al mantenimento del trattamento economico goduto in precedenza - secondo cui “L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57 (…) disciplina, anch'essa, il passaggio di carriera di cui al citato art. 202 "ed altre analoghe disposizioni", stabilendo la non riassorbibilità dell'assegno personale concesso a garanzia della conservazione del trattamento economico;
tuttavia, detta previsione, come questa Corte ha ripetutamente affermato, è riferibile alle sole ipotesi, ormai residuali, dei passaggi di carriera disciplinati dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (si veda, per tutte, Cass. n.
28110/2019 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, va pure ricordata Cass. n. 10449/2006, cui del pari il Collegio intende dare continuità: in detto precedente questa S.C. ha chiarito che la L. n. 537 de 1993, art. 3, comma 57, non è applicabile al personale con qualifica di segretario
7 comunale e provinciale, il quale costituisce una species dell'impiego statale regolamentata da un ordinamento particolare e non dal D.P.R. n. 3 del 1957 o da disposizioni analoghe a quest'ultimo”.
Di tale specialità la Corte ha dato atto più di recente (v. n. 30339/2024) con riferimento all'ipotesi dell'assegnazione a comuni di classi inferiori del segretario collocato in disponibilità, qui pacificamente escluso dall'operatività dell'abrogazione del menzionato divieto di reformatio in peius, stante la sussistenza della specifica normativa di settore di cui all'art. 19, comma 7, d.P.R. n. 465/1997 e art. 43 c.c.n.l. del 16 maggio 2001. In particolare essa ha espresso fondati dubbi circa l'eccepita portata generale della norma di cui alla l. n. 147/2013
(“argomentandosi dalla previsione dell'art. 1, comma 458, seconda parte, L. n. 147/2013: "Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”), ribadendo comunque la specialità del rapporto dei segretari comunali, che renderebbe loro di fatto inapplicabile la norma del 2013, laddove intesa come “riferita ai soli passaggi di carriera come già disciplinati dal precedente art. 202”; ha, infatti, precisato che contrariamente a quanto previsto dall'abrogato art. 202, la specifica normativa di settore prevede in favore dei segretari comunali in disponibilità non già “un assegno ad personam non riassorbibile né rivalutabile pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione come quello dell'art.
3, comma 57, della L. n. 537/1993 sopra ricordata, ma proprio "il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio” (così art. 43, comma 2 c.c.n.l. e art. 19, comma 8,
d.P.R. n. 465/1997, la cui applicazione è stata espressamente estesa ai segretari comunali e provinciali nominati, in qualità di titolari, presso sedi di segreteria immediatamente inferiori, dalla discussa deliberazione n. 275/2001).
L'inapplicabilità ai segretari comunali e provinciali del regime di favore di cui ai menzionati art. 202 T.U. n. 3/1957 e 3, commi 57 e 58, l. n. 537/1993, esclude, dunque, che nei loro confronti possa operare l'intervenuta abrogazione di tali norme, con conseguente illegittimità, nella specie: - della nota n. 10348 del 20 giugno 2014, con la quale il Comune di ha provveduto a comunicare alla la rimodulazione, a partire dalla CP_1 Pt_1
mensilità di giugno 2014, della retribuzione di posizione, dell'incremento per sedi convenzionate e della maggiorazione del 30%; - del successivo recupero della “maggior somma corrisposta nel periodo gennaio – maggio 2014, pari a € 4.305,50”; - della nota del 2 dicembre
2016 con la quale è stata liquidata alla ricorrente la retribuzione di risultato, tenendo in considerazione quale parametro di riferimento la retribuzione alla stessa riconosciuta quale segretario di III fascia.
8 Il convenuto va, dunque, condannato a corrispondere in favore di la Parte_1
somma lorda, non contestata nel quantum, di 28.376,94 euro a titolo di differenze retributive dovute per il periodo 1 gennaio 2014 – 25 settembre 2016, come opportunamente conteggiate dall'ente con prospetto prot. n. 14487 del 22 agosto 2024 (in atti), cui va aggiunta l'ulteriore differenza dovuta a titolo di retribuzione di risultato, da parametrarsi tenendo conto del maggior trattamento economico alla stessa spettante, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n.
724/1994.
3.- La peculiarità delle questioni trattate e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché il contegno processuale dell'ente (che aveva accettato la proposta transattiva formulata dal giudice, di corresponsione alla ricorrente della somma netta e onnicomprensiva di 16.000 euro, di cui 2.000 quale contributo spese legali) giustificano, comunque, la compensazione per 2/3 delle spese processuali, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, in 3.125,16 euro, di cui 39,5 euro per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna il Comune di a corrispondere in favore di la CP_1 Parte_1
somma lorda di 28.376,94 euro a titolo di differenze retributive maturate nel periodo 1 gennaio
2014 - 25 settembre 2016, oltre alla maggior somma dovutale quale differenza sulla retribuzione di risultato da parametrarsi tenendo conto del trattamento economico spettante ad un segretario comunale di II fascia professionale, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna, altresì, l'ente resistente a rimborsare alla ricorrente 1/3 delle spese del giudizio, liquidato in 3.125,16 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
9