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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2493/2024 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Orazio Manlio C.F._1
De Dona ed elettivamente domiciliata in VI (Av) alla via Rettifilo n. 32;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Domenico Forgione ed elettivamente domiciliato in OL (Bn) al Corso Caudino n. 236;
RESISTENTE
Con visto del Pm del 27.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.09.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Avellino di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge , Controparte_1
di disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di porre a carico del resistente un assegno di
1/3 mantenimento dei due figli della somma mensile complessiva di € 700,00 con spese straordinarie al 50% e una somma per il suo mantenimento per il tempo necessario a ricercare una sistemazione lavorativa. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 8.08.2004 e che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 5.03.2005 e il 16.10.2012, ha esposto che sin dagli inizi del matrimonio il Per_1 Per_2
marito ha adottato atteggiamenti violenti, intolleranti, polemici e insofferenti anche in presenza dei figli, tali da determinare l'insostenibilità della convivenza. La parte ha, poi, precisato che il rapporto coniugale è degenerato negli ultimi due anni a causa della mancata cura della famiglia da parte del resistente e dell'omesso versamento di ogni forma di sostentamento economico. La parte ha, infine, esposto che il resistente ha abbandonato la casa coniugale dopo il mese di luglio
2024 e di essere stata costretta a formulare il 9.09.2024 istanza di ammonimento al questore a causa dei comportamenti vessatori tenuti dallo stesso. CP_2
Con memoria difensiva del 9.11.2024 si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1
l'addebito della separazione alla ricorrente a causa della sua dipendenza da sostanze alcoliche, la pronuncia della decadenza o della sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre,
l'affido esclusivo del minore e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. In Per_2
punto di fatto la parte ha esposto che la coniuge intrattiene un'altra relazione, è affetta da una dipendenza alcolica da circa 15 anni e omette di dedicare tempo alla gestione dei figli e alla loro educazione.
Con ordinanza del 20.12.2024 sono stati pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti.
La causa è stata, poi, riservata in decisione per la pronuncia sul solo status in accoglimento della richiesta della ricorrente.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti dagli atti del giudizio è emersa la prova di una comprovata crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti. In particolare, le accuse reciproche delle parti e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va disposto, con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al giudice istruttore, il prosieguo del procedimento.
2/3 La regolamentazione delle spese di lite è differita al momento dell'emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- rinvia la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice delegato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3