Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3648/2019 assunta in decisione con i termini all'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta il 12 marzo 2025 vertente
TRA
, già Parte_1 Parte_2
(c.f. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Napoli presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Armando Diaz n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 C.F._2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale della figlia ,
[...] Persona_1
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio Cozzolino presso il CodiceFiscale_3 cui studio in S. Giorgio a Cremano (NA) alla via G. Marconi n. 47 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATI
NONCHE' CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
- 1 -
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1619/2019 pubblicata in data
12 febbraio 2019, in materia di responsabilità ex artt. 2048 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 23 luglio 2019 e iscritto a ruolo il 30 luglio 2019 il
[...]
ha impugnato la sentenza n. 1619 del 2019, pubblicata in data 12 febbraio Parte_1
2019, con cui il Tribunale di Napoli lo ha riconosciuto responsabile dei danni subiti dalla minore mentre i trovava quale discente presso l'istituto scolastico Tito Persona_1
Livio di Napoli, condannandolo al pagamento, in solido con la scuola della somma di €
5.074,00 oltre interessi legali, e delle spese processuali.
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico motivo, di seguito trattato, all'esito del quale il ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di Parte_1 primo grado, la sua riforma per omessa pronuncia sulla richiesta di manleva avverso la Contr compagnia assicuratrice e per l'effetto la regressione al primo giudice ovvero la condanna della compagnia a manlevarlo dalle conseguenze risarcitorie per l'infortunio verificatosi nell'istituto scolastico, con vittoria sulle spese di giudizio.
2. In data 17 gennaio 2020 si sono costituti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 nella qualità per la quale hanno introdotto il precedente grado di giudizio chiedendo che venga dichiarato il passaggio in giudicato della parte della sentenza n. 1619 del 2019 non impugnata nella parte riguardante l'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria da loro proposta.
3. La Compagnia di Assicurazione non si è costituita in giudizio, Controparte_3 nonostante l'atto le sia stato notificato a mezzo posta elettronica certificata nel domicilio digitale estratto dall'elenco pubblico (indice nazionale degli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti – INIPEC) di cui all'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 convertito nella legge n. 228/2012 e previsto dall'art. 6 bis del d.lgs. n. 82/2005 il 23 luglio 2019.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato allegato il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo una serie di differimenti per ragioni di ruolo e scardinamenti, all'udienza del 12 marzo
2025 la Corte ha assunto la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1619 depositata a febbraio 2019, solo parzialmente gravata d'appello, ha accertato la responsabilità del e dell' Parte_1 [...]
(statuizione avente forza di giudicato per mancata sua impugnazione Controparte_4 sul punto) per il sinistro autoprodotto a scuola occorso all'LU , figlia Persona_1
degli attori, in orario scolastico, mentre la bambina era in classe in assenza dell'insegnate, condannando il e la scuola al risarcimento del danno liquidato nella somma CP_5
complessiva di € 5.074,00 e alle spese processuali, riconosciute nei seguenti importi: € 264,00 per spese vive e € 2.430,00 per compensi.
4.1. Il giudice di prime cure ha qualificato la responsabilità dell'istituto scolastico di natura contrattuale, in quanto dall'iscrizione degli alunni sorge a suo carico l'obbligo di vigilarne la sicurezza e l'incolumità durante il tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica. Ha quindi ritenuto raggiunta la prova che l'incidente si sia verificato in assenza dell'insegnante e durante l'orario di svolgimento delle lezioni, senza che il Ministero abbia in contrario dimostrato che il fatto dannoso si sia verificato per causa a lui non imputabile, essendosi limitato ad affermare che la caduta dell'LU è stata accidentale, non comprovando tuttavia la presenza dell'insegnante in aula.
4.2. Per la stima dei danni subiti dalla minore, il Tribunale si è avvalso della espletata consulenza medico-legale da cui è emersa quale conseguenza della caduta una frattura dell'incisivo laterale superiore sinistro guaribile con un periodo di I.T.P. di 7 giorni al 50%
e da cui è residuata 1% di invalidità permanente.
Nella quantificazione del danno il giudice di prime cure ha tenuto conto dell'età della parte danneggiata (10 anni all'epoca dei fatti), dell'entità e natura delle lesioni subite e della durata dell'inabilità, liquidando in € 1.411,00 l'invalidità e in € 340,00 l'inabilità temporanea, riconoscendo per le spese mediche sostenute la somma di € 3.000,00, rivalutando la cifra complessiva di € 5.074,40 e accessoriandola degli interessi.
Ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno di € 2.410,50 da sofferenza emotiva, perché sfornito di prova.
4.3. Alcuna decisione è stata resa sulla domanda di manleva che il , costituendosi Parte_1
in primo grado con comparsa contenente l'istanza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. in data 11 novembre 2015, quindi nei termini rispetto all'udienza di prima comparizione indicata in Contr citazione per il giorno 3 dicembre 2015, ha svolto in confronto della , cui ha notificato
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nei termini del decreto di differimento che l'istruttore ha reso il 13 novembre 2015, la sua richiesta di manleva.
5. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto notificato in data
23 luglio 2019, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data
12 febbraio 2019, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
5.1. Va attestato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la responsabilità per l'occorso alla parte danneggiata già attrice nel primo grado del giudizio e reso la conseguente condanna, sia per il ristoro del danno nelle componenti in cui è stato ritenuto ammissibile, sia per le spese del giudizio e i costi di consulenza.
5.2. Va poi dichiarata la contumacia della che, pur Controparte_6
avendo ricevuto la regolare notifica dell'appello nel suo domicilio digitale (secondo quanto riferito al § 3), come già nel primo grado del giudizio, non ha inteso costituirsi.
6. Con l'unico motivo d'impugnazione la parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di manleva presentata a seguito di costituzione in giudizio di primo grado avverso la compagnia assicuratrice CP_3
Il ha rilevato che dai verbali di causa del giudizio di primo grado Parte_1 risulta la corretta chiamata in causa della compagnia assicuratrice e che CP_3
l'obbligo di manleva sussiste a seguito di stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile recante n. 2011/00346 in corso di validità per il periodo in cui l'infortunio si è verificato. Ha quindi insistito perché sia accertata l'esistenza del rapporto contrattuale di garanzia e resa la pronuncia di manleva, con eventuale rinvio al primo giudice.
6.1. Il motivo è fondato.
Si osserva nondimeno che l'omessa pronuncia in cui si sostanzia il vizio della sentenza impugnata non è tale da richiedere la rimessione degli atti al primo grado, esulandosi, anche prima della sua riforma, dai casi degli artt. 353 e 354 c.p.c..
Va poi dato atto che il , della cui tempestiva costituzione nel primo grado del Parte_1
giudizio si è già detto al § 4.3., ha curato la citazione per chiamata in causa del terzo come ha documentato producendo l'atto e la prova della sua notifica. Dopo tempestiva costituzione e richiesta di differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa il con citazione notificata il 26 novembre – 3 dicembre 2015 ha evocato in causa la Parte_1 per l'udienza del 7 giugno 2016 per esserne manlevata. Nel fascicolo Controparte_3
del primo grado del giudizio è stata dimostrata la notifica e prodotta telematicamente anche
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la cartolina che l'ha perfezionata. Di tutto ciò si è anche riferito al verbale d'udienza del 7 giugno 2016
È quindi fondata l'obiezione di omessa pronuncia sulla manleva.
L'esistenza del rapporto di garanzia è stata documentata dal Ministero con la polizza sottoscritta per la responsabilità civile n. 2011/00346 in corso di validità all'epoca dell'infortunio all'LU e altrettanto è comprovata in actis la pronta denuncia del sinistro accaduto il 22 novembre 2011 al punto che la compagnia, come dimostra il carteggio tra le parti, ha anche aperto una pratica presso l'agenzia assicurativa di zona, comunicando le generalità e i recapiti della liquidatrice.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma parziale della sentenza cui va aggiunta la condanna della a manlevare il rispetto alla condanna di CP_3 Parte_1 quest'ultimo verso gli attori di primo grado e in qualità Controparte_1 Controparte_2
di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia al tempo minorenne , tenendo Per_1
indenne l'Amministrazione di tutto quanto loro dovuto a titolo di risarcimento e di spese del giudizio, inclusi i costi di consulenza.
In questi termini va accolta l'impugnazione e riformata la statuizione.
7. La compagnia è tenuta a corrispondere al anche le spese del presente grado del Parte_1
giudizio che invece possono essere compensate per il grado precedente e con i coniugi e verso i quali alcuna pronuncia è stata avanzata, come da ambo le parti Per_1 CP_2 riferito, e verso cui la notifica dell'appello è stata curata al solo fine di denuncia della lite e di completezza del litisconsorzio processuale.
7.1. La liquidazione è eseguita applicando il secondo scaglione ed è contenuta nel dispositivo.
P.Q.M
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello del , già Parte_1 [...]
e, in parziale riforma della sentenza del Parte_2
Tribunale di Napoli n. 1619/2019 pubblicata in data 12 febbraio 2019, condanna la compagnia di Assicurazione a manlevare il di quanto Controparte_3 Parte_1 tenuto a corrispondere in forza della prefata sentenza agli attori di primo grado CP_1
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia al
[...] Controparte_2
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tempo minorenne , tenendo indenne l'Amministrazione di tutto quanto loro Per_1
dovuto a titolo di risarcimento e di spese del giudizio, inclusi i costi di consulenza;
⎯ compensa tra il e e le spese del presente Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
grado del giudizio;
⎯ condanna la compagnia di Assicurazione alle spese del presente Controparte_3 grado del giudizio al che liquida in € 1.950,00 per compensi professionali oltre Parte_1
accessori di legge se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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