Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/1958, n. 3036
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Sentenza 23 settembre 1958

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A) il carattere congiuntivo del mandato conferito a più persone è da intendersi stabilito, almeno normalmente, nell'interesse esclusivo del mandante, per cui l'atto posto in essere, da uno solo dei mandatari è suscettibile di efficace ratifica. Tale principio ricorre anche in tema di società, nel senso che la rappresentanza congiuntiva, stabilita per determinati Atti o contratti, opera, per la sua stessa natura e finalità, nell'interesse dell'ente amministrato, con la conseguenza che, non difettando il potere rappresentativo in ciascuno dei rappresentanti, vi è sempre la possibilità di una tempestiva e regolare ratifica da parte degli organi competenti. B) nel caso di negozio per il cui compimento è richiesto l'atto scritto ad substantiam, la ratifica da parte del dominus deve risultare del pari da atto scritto. Peraltro, tale ratifica non deve rivestire formule sacramentali, ma è all'uopo sufficiente che da uno o più scritti risulti chiaramente la volontà del rappresentato di fare proprio l'atto compiuto dal rappresentante,oltre i limiti dei suoi poteri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/1958, n. 3036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3036
    Data del deposito : 23 settembre 1958

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